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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1044 pronunciata il 13/06/2023
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 590/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Itta, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1 Controparte_2
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_3
dall'Avv. Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 05/12/2019 Parte_1
riferiva di lavorare dal 01/10/1997, alle dipendenze dell' di Taranto quale operatore-addetto CP_4
nelle Centrali Elettriche Area a caldo. Precisava di essere stato adibito all'esecuzione di attività
d'esercizio delle centrali, su turni a ciclo integrale, provvedendo a controllo e garanzia di efficienza degli impianti delle centrali stesse, assicurando anche gli interventi di piccola manutenzione ritenuti indispensabili. Specificava che l'area delle centrali elettriche è situata tra quelle a maggior rischio
1 asbestogeno, silicogeno e di inquinamento da diossina e che è caratterizzata da ogni tipo di emissione nociva e cancerogena. Deduceva, inoltre, di avere trasmesso, in data 13/04/2019, all' e all'azienda datrice di lavoro, denuncia di malattie professionali e specificamente CP_1
“insufficienza respiratoria con deficit ventilatorio restrittivo da fibrosi polmonare” e “patologia al rachide, spondiloartrosi C4-C5 e C6-C7, ridotti spazi intersomatici in L1-L2, L2-L3, L4-L5 e L5-
S1”. Concludeva chiedendo dichiararsi la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate nonché condannarsi l' al pagamento della CP_1
rendita cumulativa maturata dal 13/04/2019 al prosieguo per danno biologico e per le conseguenze della menomazione, oltre interessi legali come per legge dal 14/04/2019, giorno della maturazione del silenzio rifiuto sull'istanza amministrativa presentata, sino al soddisfo.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , evidenziando l'assenza di prova del nesso causale CP_1 tra l'attività lavorativa svolta e le patologie da cui il ricorrente risultava affetto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale, dopo avere istruito la causa a mezzo prova testimoniale e disponendo consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il ricorso. Aderendo alle conclusioni peritali, ribadite anche in sede di risposta alle osservazioni alla bozza presentate da parte ricorrente, riteneva il Giudice di prime di cure che non vi fossero elementi sufficienti per poter riconoscere la sussistenza di un nesso di causalità/concausalità tra l'attività espletata, con i rischi lavorativi connessi, e le infermità riscontrate. Condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e poneva a suo carico le spese di CTU.. CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione con ricorso depositato il Parte_1
07.08.2023, deducendo l'erroneità della pronuncia per avere acriticamente aderito alle conclusioni peritali benché queste non avessero tenuto alcun conto dei documenti prodotti agli atti di causa, né dell'inquinamento ambientale presente nel luogo di lavoro, né, ancora, delle risultanze istruttorie ed anche della declinazione normativa delle malattie tabellate. Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, previo rinnovo della CTU, venisse riconosciuta fondata la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Costituitosi anche nel presente grado di giudizio, l' chiedeva la conferma della pronuncia CP_1
appellata, sostenendo che la stessa fosse basata su una consulenza tecnica d'ufficio esaustiva che correttamente aveva escluso ogni correlazione tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dall'appellante. Specificava, con riguardo alla patologia riguardante il rachide, che si trattava di una malattia non tabellata, mentre, con riguardo a quella polmonare, che essa costituiva una condizione propria del paziente non correlata con l'attività lavorativa. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
2 Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della pronuncia oggetto di gravame per avere respinto la domanda volta al riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui è affetto sulla base degli esiti dell'espletata CTU medica. Ed avverso tale accertamento medico ha mosso i suoi rilievi. Parte_1
Questa Corte ha, perciò, ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, disposta con ordinanza del
15/01/2025, incaricando uno specialista al fine di verificare la sussistenza di eziologia professionale delle patologie dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'appellante, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 26/08/2025, risulta che il Consulente incaricato ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa, compresa la pratica amministrativa presso l' contenente l'anamnesi con i dati riferiti dall'interessato, ed ha sottoposto ad esame CP_1 obiettivo l'appellante, pervenendo alla seguente diagnosi: “Fibrosi idiopatica retroperitoneale con interessamento subpleurico in corrispondenza del segmento posteriore del lobo polmonare inferiore di destra (LID) con sfumata area a vetro smerigliato. Spondiloartrosi del rachide cervico- lombare con discopatie diffuse”.
Dopo avere descritto le occupazioni del durante il periodo di attività lavorativa svolta Parte_1
CP come operatore di esercizio all'interno della centrale di Taranto, avere effettuato l'esame obiettivo dell'interessato ed illustrato la copiosa documentazione sanitaria presente agli atti di causa, il perito nominato ha evidenziato, con specifico riferimento alla malattia polmonare da cui l'appellante è affetto, che la stessa non risulta collegata agli effetti di sostanze esterne, ma deriva da una primitiva malattia insorta nel retroperitoneo, ovvero la fibrosi retroperitoneale idiopatica. Tale malattia fibrotica ha origine sconosciuta (di qui la definizione di idiopatica) ed insorge nel retroperitoneo, non nei polmoni;
essa, infatti, ha interessato marginalmente il lobo polmonare inferiore di destra in sede subpleurica, comportando la formazione di una limitata e sfumata area a vetro smerigliato. Evidenziava, dunque, il CTU la mancanza, nella condizione dell'appellante, del dato patologico della broncopatia o dell'asma, la cui sussistenza è normale attendersi come conseguenza dell'esposizione agli inquinanti ambientali presenti nell'impianto di Taranto. CP_4
3 Con riguardo, poi, alla patologia costituita dalla spondiloartrosi del rachide cervico-lombare con discopatie diffuse, il perito d'ufficio affermava che, in riferimento all'attività lavorativa svolta dal non risulta documentata la movimentazione manuale continuativa di carichi o la Parte_1
posizione incongrua, mantenuta per un tempo prolungato, del rachide dorso lombare sacrale.
In considerazione di quanto riportato, il CTU nominato da questa Corte concludeva affermando che entrambe le dedotte menomazioni non risultavano correlabili causalmente con l'attività lavorativa, per cui ne andava esclusa l'origine professionale.
Le conclusioni raggiunte venivano riconfermate anche in esito alla disamina delle osservazioni formulate da parte appellante e, dunque, in sede di redazione e deposito dell'elaborato definitivo.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale svolta.
L'appello deve, dunque, essere respinto in ragione dell'esito della perizia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
Quanto alle spese di consulenza tecnica, le stesse, anche per il presente grado di giudizio, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/08/2023 da Parte_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13/06/2023 n. 1044 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in euro 1983,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
4 5
N. 1044 pronunciata il 13/06/2023
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 590/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Itta, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1 Controparte_2
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_3
dall'Avv. Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 05/12/2019 Parte_1
riferiva di lavorare dal 01/10/1997, alle dipendenze dell' di Taranto quale operatore-addetto CP_4
nelle Centrali Elettriche Area a caldo. Precisava di essere stato adibito all'esecuzione di attività
d'esercizio delle centrali, su turni a ciclo integrale, provvedendo a controllo e garanzia di efficienza degli impianti delle centrali stesse, assicurando anche gli interventi di piccola manutenzione ritenuti indispensabili. Specificava che l'area delle centrali elettriche è situata tra quelle a maggior rischio
1 asbestogeno, silicogeno e di inquinamento da diossina e che è caratterizzata da ogni tipo di emissione nociva e cancerogena. Deduceva, inoltre, di avere trasmesso, in data 13/04/2019, all' e all'azienda datrice di lavoro, denuncia di malattie professionali e specificamente CP_1
“insufficienza respiratoria con deficit ventilatorio restrittivo da fibrosi polmonare” e “patologia al rachide, spondiloartrosi C4-C5 e C6-C7, ridotti spazi intersomatici in L1-L2, L2-L3, L4-L5 e L5-
S1”. Concludeva chiedendo dichiararsi la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate nonché condannarsi l' al pagamento della CP_1
rendita cumulativa maturata dal 13/04/2019 al prosieguo per danno biologico e per le conseguenze della menomazione, oltre interessi legali come per legge dal 14/04/2019, giorno della maturazione del silenzio rifiuto sull'istanza amministrativa presentata, sino al soddisfo.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , evidenziando l'assenza di prova del nesso causale CP_1 tra l'attività lavorativa svolta e le patologie da cui il ricorrente risultava affetto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale, dopo avere istruito la causa a mezzo prova testimoniale e disponendo consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il ricorso. Aderendo alle conclusioni peritali, ribadite anche in sede di risposta alle osservazioni alla bozza presentate da parte ricorrente, riteneva il Giudice di prime di cure che non vi fossero elementi sufficienti per poter riconoscere la sussistenza di un nesso di causalità/concausalità tra l'attività espletata, con i rischi lavorativi connessi, e le infermità riscontrate. Condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e poneva a suo carico le spese di CTU.. CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione con ricorso depositato il Parte_1
07.08.2023, deducendo l'erroneità della pronuncia per avere acriticamente aderito alle conclusioni peritali benché queste non avessero tenuto alcun conto dei documenti prodotti agli atti di causa, né dell'inquinamento ambientale presente nel luogo di lavoro, né, ancora, delle risultanze istruttorie ed anche della declinazione normativa delle malattie tabellate. Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, previo rinnovo della CTU, venisse riconosciuta fondata la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Costituitosi anche nel presente grado di giudizio, l' chiedeva la conferma della pronuncia CP_1
appellata, sostenendo che la stessa fosse basata su una consulenza tecnica d'ufficio esaustiva che correttamente aveva escluso ogni correlazione tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dall'appellante. Specificava, con riguardo alla patologia riguardante il rachide, che si trattava di una malattia non tabellata, mentre, con riguardo a quella polmonare, che essa costituiva una condizione propria del paziente non correlata con l'attività lavorativa. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
2 Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della pronuncia oggetto di gravame per avere respinto la domanda volta al riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui è affetto sulla base degli esiti dell'espletata CTU medica. Ed avverso tale accertamento medico ha mosso i suoi rilievi. Parte_1
Questa Corte ha, perciò, ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, disposta con ordinanza del
15/01/2025, incaricando uno specialista al fine di verificare la sussistenza di eziologia professionale delle patologie dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'appellante, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 26/08/2025, risulta che il Consulente incaricato ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa, compresa la pratica amministrativa presso l' contenente l'anamnesi con i dati riferiti dall'interessato, ed ha sottoposto ad esame CP_1 obiettivo l'appellante, pervenendo alla seguente diagnosi: “Fibrosi idiopatica retroperitoneale con interessamento subpleurico in corrispondenza del segmento posteriore del lobo polmonare inferiore di destra (LID) con sfumata area a vetro smerigliato. Spondiloartrosi del rachide cervico- lombare con discopatie diffuse”.
Dopo avere descritto le occupazioni del durante il periodo di attività lavorativa svolta Parte_1
CP come operatore di esercizio all'interno della centrale di Taranto, avere effettuato l'esame obiettivo dell'interessato ed illustrato la copiosa documentazione sanitaria presente agli atti di causa, il perito nominato ha evidenziato, con specifico riferimento alla malattia polmonare da cui l'appellante è affetto, che la stessa non risulta collegata agli effetti di sostanze esterne, ma deriva da una primitiva malattia insorta nel retroperitoneo, ovvero la fibrosi retroperitoneale idiopatica. Tale malattia fibrotica ha origine sconosciuta (di qui la definizione di idiopatica) ed insorge nel retroperitoneo, non nei polmoni;
essa, infatti, ha interessato marginalmente il lobo polmonare inferiore di destra in sede subpleurica, comportando la formazione di una limitata e sfumata area a vetro smerigliato. Evidenziava, dunque, il CTU la mancanza, nella condizione dell'appellante, del dato patologico della broncopatia o dell'asma, la cui sussistenza è normale attendersi come conseguenza dell'esposizione agli inquinanti ambientali presenti nell'impianto di Taranto. CP_4
3 Con riguardo, poi, alla patologia costituita dalla spondiloartrosi del rachide cervico-lombare con discopatie diffuse, il perito d'ufficio affermava che, in riferimento all'attività lavorativa svolta dal non risulta documentata la movimentazione manuale continuativa di carichi o la Parte_1
posizione incongrua, mantenuta per un tempo prolungato, del rachide dorso lombare sacrale.
In considerazione di quanto riportato, il CTU nominato da questa Corte concludeva affermando che entrambe le dedotte menomazioni non risultavano correlabili causalmente con l'attività lavorativa, per cui ne andava esclusa l'origine professionale.
Le conclusioni raggiunte venivano riconfermate anche in esito alla disamina delle osservazioni formulate da parte appellante e, dunque, in sede di redazione e deposito dell'elaborato definitivo.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale svolta.
L'appello deve, dunque, essere respinto in ragione dell'esito della perizia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
Quanto alle spese di consulenza tecnica, le stesse, anche per il presente grado di giudizio, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/08/2023 da Parte_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13/06/2023 n. 1044 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in euro 1983,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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