Articolo 12 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 aprile 1958
Art. 12.
Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili.
In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.
I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in contormita' delle norme contenute nell' art. 2401 del Codice civile , in quanto applicabili.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958