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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA CE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8985/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJP-22000161 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento in atti specificato, avente ad oggetto l'addizionale erariale della tassa auto – c.d. superbollo – per il 2022.
A sostegno del ricorso, ha dedotto che l'autoveicolo in relazione al quale è stata avanzata la pretesa contestata, proveniente dalla Germania, è stato immatricolato in Italia per la prima volta il 31 marzo 2022 a favore della Società_1 e in pari data venduto a esso. Ha sostenuto, quindi, che il pagamento del superbollo essere effettuato entro 30 giorni da quello dell'immatricolazione dal soggetto che risulta essere intestatario per la prima volta, ovvero, nella specie, dalla suddetta Società_1. 2.- Radicatosi il contraddittorio, l'ADE ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
3.- All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è infondato.
2.- Ai sensi dell'art. 23, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, l'addizionale erariale della tassa automobilistica, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, deve essere corrisposta nei termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, come convertito, al versamento della tassa auto sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze, risultano essere, per quanto qui interessa, proprietari.
Analogamente dispone l'art. 1, comma 3, del decreto 7 ottobre 2011, emanato in attuazione del suddetto art. 23, comma 1, a mente del quale, infatti, al pagamento del c.d. superbollo sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino, tra l'altro, proprietari.
Il decreto appena richiamato, a sua volta, all'art. 2, comma 1, stabilisce che, per i veicoli immatricolati per la prima volta, le tasse sono versate entro il mese dell'immatricolazione o nel mese successivo qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2.1.- Da quanto detto consegue che, poiché è pacifico nella specie che l'immatricolazione è avvenuta il 31 marzo 2022 e che nel mese successivo il proprietario era l'odierno ricorrente, egli era tenuto al versamento dell'addizionale.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
3.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese, che liquida in euro 222,40.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il Giudice
CE LA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA CE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8985/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJP-22000161 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento in atti specificato, avente ad oggetto l'addizionale erariale della tassa auto – c.d. superbollo – per il 2022.
A sostegno del ricorso, ha dedotto che l'autoveicolo in relazione al quale è stata avanzata la pretesa contestata, proveniente dalla Germania, è stato immatricolato in Italia per la prima volta il 31 marzo 2022 a favore della Società_1 e in pari data venduto a esso. Ha sostenuto, quindi, che il pagamento del superbollo essere effettuato entro 30 giorni da quello dell'immatricolazione dal soggetto che risulta essere intestatario per la prima volta, ovvero, nella specie, dalla suddetta Società_1. 2.- Radicatosi il contraddittorio, l'ADE ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
3.- All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è infondato.
2.- Ai sensi dell'art. 23, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, l'addizionale erariale della tassa automobilistica, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, deve essere corrisposta nei termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, come convertito, al versamento della tassa auto sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze, risultano essere, per quanto qui interessa, proprietari.
Analogamente dispone l'art. 1, comma 3, del decreto 7 ottobre 2011, emanato in attuazione del suddetto art. 23, comma 1, a mente del quale, infatti, al pagamento del c.d. superbollo sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino, tra l'altro, proprietari.
Il decreto appena richiamato, a sua volta, all'art. 2, comma 1, stabilisce che, per i veicoli immatricolati per la prima volta, le tasse sono versate entro il mese dell'immatricolazione o nel mese successivo qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2.1.- Da quanto detto consegue che, poiché è pacifico nella specie che l'immatricolazione è avvenuta il 31 marzo 2022 e che nel mese successivo il proprietario era l'odierno ricorrente, egli era tenuto al versamento dell'addizionale.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
3.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese, che liquida in euro 222,40.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il Giudice
CE LA