CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2836/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX071Q00247 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'avviso di accertamento n. TYX071Q00247/2025, emesso per l'anno 2017 e notificato in data 14.02.2025 di Euro 8.847,35 di cui (i) Euro 3.275,00 a titolo di maggiori ritenute accertate;
(ii) Euro 4.685,00 a titolo di sanzioni, nonché (iii) Euro 878,60 a titolo di interessi per omessa presentazione della Dichiarazione mod. 770/2018 per l'anno 2017, eccependo:
- difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega in capo al soggetto firmatario
- l'Avviso di accertamento è stato emesso oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dall'articolo
43 del d.P.R. 600/1973
- carenza di motivazione e difetto di prova-allegazione
- mancata preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale
- mancata prova relativamente alla contestazione di mancata esecuzione della ritenuta
- illegittima la sanzione per mancata esecuzione della ritenuta in assenza di un valido supporto probatorio al riguardo.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che la delega è atto interno tipico ed esclusivo dell'organizzazione dell'ente impositore, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del SETTIMO ANNO successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, che il ricorrente TRASMETTE, due CERTIFICAZIONI UNICHE 2018, ma non dichiara e non versa le ritenute alla fonte che avrebbe dovuto applicare e versare al fisco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dall'esame degli atti appare chiara la ripresa contestata, pertanto assolti gli obblighi di motivazione, e chiari gli elementi probatori impiegati. Appare evidente, in conclusione che la motivazione addotta dall'Ufficio rechi tutti gli elementi utili e sufficienti a fondare la pretesa impositiva. Il caso verte in origine sul fatto che il ricorrente ha trasmesso precise certificazioni uniche e non ha presentato la relativa dichiarazione dei sostituti (770/2018), né, tantomeno, ha versato alcuna ritenuta a cui era conseguenzialmente obbligato. Pertanto, quanto preteso è giustificato, ed emerge che il ricorrente era già
a conoscenza degli elementi a fondamento della pretesa.
Specificatamente, ai fini Irpef, ritenute risultano non versate: € 2.269,44 certificate al primo percipiente oltre
€ 596,71 certificate al secondo percipiente per un TOTALE € 2.866,00 arrotondato, oltre le addizionali, regionale e comunale, quali importi attestati e non versati per l'anno d'imposta 2017; complessivamente
€ 3.275,00 di ritenute non dichiarate, operate e non versate.
Da quanto sopra rilevato, il ricorrente è incorso nelle violazioni per le quali l'ufficio erariale ha irrogato le seguenti sanzioni amministrative:
1. Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta – Sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 471/97;
2. Mancata esecuzione delle ritenute – Sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs.
n° 471/97, pari al 20% dell'ammontare delle ritenute non operate;
3. Omessa indicazione del numero dei percipienti – Sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n° 471/97.
Vanno quindi ritenute infondate le censure proposte, rilevandosi, inoltre, che si tratta di accertamento parziale ex art. 41 bis, del D.P.R. 600/1973, e non si applicano le disposizioni in tema di “contraddittorio obbligatorio” di cui all'art. 6 bis della Legge n.212/2000, così come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo: “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. A tal riguardo l'art.7 bis del Decreto-legge del 29/03/2024 n. 39, al comma 2, prevede che gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In definitiva, come motivato, il ricorso è infondato e va rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina che quantifica in euro 1.000,00 oltre accessorie di legge se dovute.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2836/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX071Q00247 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'avviso di accertamento n. TYX071Q00247/2025, emesso per l'anno 2017 e notificato in data 14.02.2025 di Euro 8.847,35 di cui (i) Euro 3.275,00 a titolo di maggiori ritenute accertate;
(ii) Euro 4.685,00 a titolo di sanzioni, nonché (iii) Euro 878,60 a titolo di interessi per omessa presentazione della Dichiarazione mod. 770/2018 per l'anno 2017, eccependo:
- difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega in capo al soggetto firmatario
- l'Avviso di accertamento è stato emesso oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dall'articolo
43 del d.P.R. 600/1973
- carenza di motivazione e difetto di prova-allegazione
- mancata preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale
- mancata prova relativamente alla contestazione di mancata esecuzione della ritenuta
- illegittima la sanzione per mancata esecuzione della ritenuta in assenza di un valido supporto probatorio al riguardo.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che la delega è atto interno tipico ed esclusivo dell'organizzazione dell'ente impositore, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del SETTIMO ANNO successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, che il ricorrente TRASMETTE, due CERTIFICAZIONI UNICHE 2018, ma non dichiara e non versa le ritenute alla fonte che avrebbe dovuto applicare e versare al fisco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dall'esame degli atti appare chiara la ripresa contestata, pertanto assolti gli obblighi di motivazione, e chiari gli elementi probatori impiegati. Appare evidente, in conclusione che la motivazione addotta dall'Ufficio rechi tutti gli elementi utili e sufficienti a fondare la pretesa impositiva. Il caso verte in origine sul fatto che il ricorrente ha trasmesso precise certificazioni uniche e non ha presentato la relativa dichiarazione dei sostituti (770/2018), né, tantomeno, ha versato alcuna ritenuta a cui era conseguenzialmente obbligato. Pertanto, quanto preteso è giustificato, ed emerge che il ricorrente era già
a conoscenza degli elementi a fondamento della pretesa.
Specificatamente, ai fini Irpef, ritenute risultano non versate: € 2.269,44 certificate al primo percipiente oltre
€ 596,71 certificate al secondo percipiente per un TOTALE € 2.866,00 arrotondato, oltre le addizionali, regionale e comunale, quali importi attestati e non versati per l'anno d'imposta 2017; complessivamente
€ 3.275,00 di ritenute non dichiarate, operate e non versate.
Da quanto sopra rilevato, il ricorrente è incorso nelle violazioni per le quali l'ufficio erariale ha irrogato le seguenti sanzioni amministrative:
1. Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta – Sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 471/97;
2. Mancata esecuzione delle ritenute – Sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs.
n° 471/97, pari al 20% dell'ammontare delle ritenute non operate;
3. Omessa indicazione del numero dei percipienti – Sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n° 471/97.
Vanno quindi ritenute infondate le censure proposte, rilevandosi, inoltre, che si tratta di accertamento parziale ex art. 41 bis, del D.P.R. 600/1973, e non si applicano le disposizioni in tema di “contraddittorio obbligatorio” di cui all'art. 6 bis della Legge n.212/2000, così come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo: “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. A tal riguardo l'art.7 bis del Decreto-legge del 29/03/2024 n. 39, al comma 2, prevede che gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In definitiva, come motivato, il ricorso è infondato e va rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina che quantifica in euro 1.000,00 oltre accessorie di legge se dovute.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026