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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI MO GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 16289/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. Maschera Giorgia;
Parte_1
ATTORE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1 CP_2
CONVENUTA in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_3
CONVENUTA
, con l'avv. Strangio Giuseppe;
Controparte_4
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da note depositate in data 25.6.2025:
“Nel merito:
In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto dal signor Pt_1 con la società con sede in Rimini, via Sant'Agata Feltria n. 2, P. IVa , CP_1 CP_2 P.IVA_1
e con l'Ing. , con studio in Traversa De Blasio, via Pio XI n. 54, Cf. Controparte_4
a causa dell'inadempimento di questi ultimi, condannare . e C.F._1 CP_1 CP_2
l'ing. , in solido, a restituire all'attore l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori CP_4 eventuali somme utilizzate dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo. Dichiarare altresì che nulla è dovuto dal signor ai convenuti, stante l'effetto Pt_1 retroattivo dell'accertata risoluzione.
In via subordinata: condannarsi Acquista. e l'ing. a restituire all'attore, nella CP_2 CP_4
1 misura che verrà ritenuta di competenza di ognuna, l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate utilizzato dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Sempre in via principale: condannare e l'ing. al risarcimento dei CP_1 CP_2 CP_4 danni subiti dal signor per un importo ulteriore non inferiore ad € 14.800,00 per tutti i Pt_1 motivi esposti in atti, con conseguente versamento in favore di parte attrice di tutti gli importi sopra indicati, in via solidale, per i motivi esposti in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Il procuratore della parte ha concluso: Controparte_4
“Voglia l'On.le Tribunale di Venezia adito, contrariis reiectis:
In via principale: rigettare la domanda attorea perché non provata e per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
In via subordinata: accertare e quantificare l'esatto ammontare del risarcimento del danno paventato dall'atttore.
In Via istruttoria: si chiede che venga disposta C.T.U. tecnica al fine di accertare il nesso di causalità tra l'evento e il danno e il preciso ammontare dei danni patiti dal con ogni più Pt_1 ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente riferisce che “in data 15.09.2022, su indicazioni del signor , Persona_1 conoscente dell'attore nonché socio e legale rappresentante della società , con CP_3 sede in Campodarsego, via Bassa Seconda n. 79, P. Iva , il signor P.IVA_2 Pt_1 sottoscriveva un contratto con la società . con sede in Rimini, via Sant'Agata CP_1 CP_2
Feltria n. 2, P. Iva , avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di efficientamento P.IVA_1 energetico mediante accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura”.
Nel contratto veniva riportato che il committente, ovvero il sig. , “dichiara di aver incaricato Pt_1
i seguenti professionisti abilitati”, con conseguente indicazione del nominativo dell'ing.
[...]
, attuale convenuto, sia come progettista e direttore dei lavori sia come coordinatore della CP_4 sicurezza.
Parte attrice si duole che, nonostante nel contratto fosse indicato il termine per la fine dei lavori in data 31.12.2022, meno del 30% dei lavori fosse, nei fatti, eseguito.
2 Nonostante i solleciti, anche dopo tale data, il contraente alcuna opera avrebbe eseguito.
L'attore riferisce pure di aver pagato alla società , odierna convenuta, pure CP_3
l'importo di € 20.000,00, al fine di velocizzare i lavori, non raggiungendo l'obiettivo.
Parte attrice svolge alcune domande di condanna.
Aveva chiesto, in origine, pure, la domanda volta alla restituzione dell'importo suddetto di €
20.000,00, domanda espressamente rinunciata nei confronti di tutte le parti (v. verbale d'udienza del
26.6.2025).
Nei confronti, poi, di , poi, parte attrice ha depositato, in data 25.6.2025, rinuncia CP_3 agli atti del giudizio.
Essendo la società contumace (v. PEC depositata in allegato all'atto di citazione depositato), senz'altro (senza, cioè, bisogno dell'accettazione della rinuncia), viene dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra parte attrice e la società suddetta (viene così superata anche la domanda volta alla consegna di “tutti i documenti da questi consegnati per l'esecuzione del contatto, relativi alla situazione catastale e urbanistica dell'immobile”, rivolta in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. solo contro la ). CP_3
C Si considerino le domande residue rivolte contro la società e l'ing. . CP_1 CP_4
La prima domanda è la seguente: “In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto dal signor con la società con sede in Rimini, via Pt_1 CP_1 CP_2
Sant'Agata Feltria n. 2, P. IVa , e con l'Ing. , con studio in P.IVA_1 Controparte_4
Traversa De Blasio, via Pio XI n. 54, Cf. a causa dell'inadempimento di C.F._1 questi ultimi, condannare . e l'ing. , in solido, a restituire all'attore CP_1 CP_2 CP_4
l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo. Dichiarare altresì che nulla è dovuto dal signor ai convenuti, stante l'effetto retroattivo dell'accertata risoluzione”. Pt_1
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per inadempimento, la stessa va pronunciata con riferimento al contratto sottoscritto in data 15.9.2022, sopra menzionato. C Tale contratto è stato sottoscritto soltanto da parte attrice e la società e non dall'ing. CP_1
[...]
. CP_4
Quest'ultimo, d'altronde, si è costituito proprio sostenendo la tesi che “Il cliente che ha incaricato il professionista per la D.L. é il che in qualità di delegato dal Sig. Controparte_5 Pt_1 ne tiene i collegamenti e i rapporti, per cui le comunicazioni della D.L. vanno indirizzate al
[...] he è al corrente sulle cause del ritardo nell'esecuzione delle opere previste da contratto”. CP_5
Parte attrice non ha contestato specificamente tale prospettazione nella prima difesa utile (in atto di citazione si qualifica come cliente dell'ingegnere ma nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. non
3 ritorna sul punto) e, d'altronde, sebbene il contratto del 15.9.2022, come visto sopra, indichi l'ing.
come professionista “incaricato” dal committente, è pur vero che la stessa clausola CP_4 contrattuale, espressamente, prevede che ai compensi avrebbe provveduto e. CP_1
Si noti, poi, come alcuna comunicazione scritta venga rivolta al professionista per sollecitarlo ad attivarsi per far sì che i lavori proseguissero o per effettuare controlli al riguardo.
La diffida del legale dell'attore, in data 27.1.2023, volta alla restituzione dell'importo versato neppure è stata rivolta all'ingegnere, mentre la richiesta di documentazione, sempre da parte del difensore dell'attore, in data 3.3.2023, si riferisce al professionista come soggetto “indicato” quale progettista e direttore dei lavori.
Insomma, alcun contratto è stato sottoscritto tra l'attore e l'ingegnere e, quindi, alcun inadempimento vi è da accertarsi sulla base di quel titolo e alcuna condanna restitutoria da accordarsi su tale, mancante, presupposto (d'altronde, lo stesso attore, in atto di citazione, richiedeva la restituzione di € 17.157,00 verso le due imprese e non anche verso il professionista, pag. 5 citazione).
Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra attore e società re, il contratto sottoscritto CP_1 sussiste e da ritenersi non adempiuto da quest'ultima.
La società, nonostante la rituale notifica via PEC, non si è costituita, nulla, quindi, argomentando e provando circa il rispetto degli obblighi su di essa incombenti (v. le sempre attuali SSUU
13533/2001).
Si ritiene, quindi, di soprassedere sulla qualifica del termine del 31.12.2022 come essenziale, essendo, comunque, palese l'inadempimento dell'appaltatore, nell'esecuzione della sua obbligazione di risultato.
Si consideri la posta restitutoria richiesta.
Parte attrice chiede la restituzione per € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate dai convenuti quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Tale importo sarebbe dovutole, secondo parte attrice, in quanto sarebbe l'importo che la società re avrebbe utilizzato come credito d'imposta riconosciuto all'attore che, in ipotesi, sarebbe CP_1 stato da cedere all'appaltatrice come corrispettivo.
Orbene, si ritiene di accordare tale importo.
L'attore si duole di aver perso i benefici collegati al bonus 110% a causa della condotta omissiva della società convenuta, così come è lo stesso attore a riferire che l'accredito sul cassetto fiscale è avvenuto sulla base di un'asseverazione non corretta, come pure verificato con l'ausilio del perito di parte, geom. (v. perizia di parte sub doc. 10). Persona_2
Tuttavia, si tratta di importi che, leciti o non leciti, comunque non potevano essere utilizzati
4 contrattualmente dalla società, nei rapporti inter partes, visto il suo inadempimento, accertato con sentenza con effetti retroattivi.
Rimangono ferme, però, le pretese dell'Amministrazione Finanziaria ai fini restitutori.
Sulle somme eventuali e/o future sottratte, non si può pronunciare allo stato, non avendo elementi di giudizio al riguardo e potendo giudicare solo su condotte obiettive e non meramente ipotetiche.
La diffida via PEC ad re risale al 31.1.2023, ai fini della decorrenza degli interessi. CP_1
L'altra domanda dell'attore è: “In via subordinata: condannarsi e l'ing. CP_1 CP_2 [...]
a restituire all'attore, nella misura che verrà ritenuta di competenza di ognuna, CP_4
l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate utilizzato dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Con riferimento al rapporto processuale con e, la domanda subordinata è assorbita. CP_1
Con riferimento al rapporto processuale con l'ing. , si tratta di condotta della società CP_4 re del tutto fuori dalla sfera di controllo dell'ingegnere, al quale non può essere CP_1 rimproverato alcunché, neppure a titolo di concorso, visto che non vi sono evidenze probatorie che abbia incassato alcunché da tale utilizzazione indebita del credito d'imposta.
L'ultima domanda di parte attrice è la seguente: “condannare e l'ing. CP_1 CP_2 CP_4 al risarcimento dei danni subiti dal signor per un importo ulteriore non inferiore ad € Pt_1
14.800,00 per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente versamento in favore di parte attrice di tutti gli importi sopra indicati, in via solidale, per i motivi esposti in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Gli € 14.800,00 sarebbero, per € 12.595,00, dovuti quale risarcimento del danno che l'attore avrebbe subito per aver pagato, nel corso del tempo, diversi importi a fornitori terzi nell'attesa, legittima, che la società convenuta avesse prestato esecuzione al contratto.
Si tratterebbe dell'importo di € 11.000,00 per i serramenti, € 7.590,00 in favore di Parte_2 ed € 6.600,00 in favore della società Lirim.
[...]
La sommatoria viene divisa per metà dall'attore, deducendo di avvalersi del bonus al 50%.
Quanto alla differenza tra € 14.800,00 ed € 12.595,00, sarebbe giustificata nel modo seguente: “A ciò aggiungasi come l'attore sia esposto al pagamento di somme ulteriori nei confronti di
[...] nonché ad accertamenti in merito ai crediti di imposta risultanti dal cassetto fiscale, dei CP_6 quali non potrà usufruire per ottenere le detrazioni fiscali nella misura del 110%”.
L'ing. riferisce, al riguardo, che l'importo sarebbe sproporzionato e indeterminato nei CP_4 suoi criteri di calcolo.
Comunque, circa un suo eventuale inadempimento o condotta illecita, riferisce come abbia asseverato il vero ai fini dell'acconto del 30%, visto che occorrerebbe tener conto anche dei
5 materiali in cantiere.
Contesta l'an della pretesa, pure affermando la sua disponibilità a collaborare, anche se non dovuto, appena contattato dall'attore.
Orbene, si ritiene la domanda infondata.
I pagamenti dedotti risalgono a giugno 2022, sulla base di fatture emesse dalle ditte alcuni giorni prima, come risulta documentalmente dai docc. 12, 13 e 14.
Non è possibile che quei pagamenti siano stati indotti dalla società convenuta e dall'ing.
[...]
visto che il contratto risale a settembre 2022, come visto sopra. CP_4
Neppure le prove richieste fanno chiarezza sul punto (a ben vedere si chiede ai testi di testimoniare, sotto dichiarazione di impegno, su pagamenti effettuati a seguito dell'operazione di ristrutturazione affidata ad re, quando è documentalmente incontrastabile che i pagamenti sono anteriori). CP_1
Quanto ad eventuali pagamenti richiesti dalla ditta dei serramenti e ad eventuali accertamenti in merito ai crediti di imposta, si tratta: di pagamenti non ancora effettuati;
in ipotesi dovuti sulla base di accordi precedenti a quelli con re (serramenti); allo stato del tutto ipotetici e privi di CP_1 addentellati documentali, nonostante il tempo trascorso (accertamenti fiscali).
Vista la soccombenza reciproca si compensano le spese di lite tra parte attrice e la società re. CP_1
Vista la soccombenza di parte attrice verso l'ing. , la prima deve rimborsare le spese CP_4 di lite al secondo.
Si applica lo scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, fase di studio, introduzione e decisione.
Parte convenuta costituita non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 16289/2023:
- dichiara, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del rapporto processuale tra parte attrice e la società
[...]
contumace; Controparte_3
- dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto dal signor con la società a Pt_1 CP_1 CP_2 causa dell'inadempimento di quest'ultima e condanna a restituire all'attore CP_1 CP_2
l'importo di € 17.157,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del 31.1.2023 al saldo. Sono salve le eventuali pretese dell'Amministrazione Finanziaria ai fini restitutori;
- dichiara che nulla è dovuto dal signor alla società Pt_1 CP_1 CP_2
- rigetta le altre domande avverso CP_1 CP_2
- rigetta le domande tutte di parte attrice avverso Controparte_4
- compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e CP_1 CP_2
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite al convenuto che si Controparte_4
6 liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 22.10.2025.
Il Giudice
BI MO GA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI MO GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 16289/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. Maschera Giorgia;
Parte_1
ATTORE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1 CP_2
CONVENUTA in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_3
CONVENUTA
, con l'avv. Strangio Giuseppe;
Controparte_4
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da note depositate in data 25.6.2025:
“Nel merito:
In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto dal signor Pt_1 con la società con sede in Rimini, via Sant'Agata Feltria n. 2, P. IVa , CP_1 CP_2 P.IVA_1
e con l'Ing. , con studio in Traversa De Blasio, via Pio XI n. 54, Cf. Controparte_4
a causa dell'inadempimento di questi ultimi, condannare . e C.F._1 CP_1 CP_2
l'ing. , in solido, a restituire all'attore l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori CP_4 eventuali somme utilizzate dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo. Dichiarare altresì che nulla è dovuto dal signor ai convenuti, stante l'effetto Pt_1 retroattivo dell'accertata risoluzione.
In via subordinata: condannarsi Acquista. e l'ing. a restituire all'attore, nella CP_2 CP_4
1 misura che verrà ritenuta di competenza di ognuna, l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate utilizzato dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Sempre in via principale: condannare e l'ing. al risarcimento dei CP_1 CP_2 CP_4 danni subiti dal signor per un importo ulteriore non inferiore ad € 14.800,00 per tutti i Pt_1 motivi esposti in atti, con conseguente versamento in favore di parte attrice di tutti gli importi sopra indicati, in via solidale, per i motivi esposti in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Il procuratore della parte ha concluso: Controparte_4
“Voglia l'On.le Tribunale di Venezia adito, contrariis reiectis:
In via principale: rigettare la domanda attorea perché non provata e per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
In via subordinata: accertare e quantificare l'esatto ammontare del risarcimento del danno paventato dall'atttore.
In Via istruttoria: si chiede che venga disposta C.T.U. tecnica al fine di accertare il nesso di causalità tra l'evento e il danno e il preciso ammontare dei danni patiti dal con ogni più Pt_1 ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente riferisce che “in data 15.09.2022, su indicazioni del signor , Persona_1 conoscente dell'attore nonché socio e legale rappresentante della società , con CP_3 sede in Campodarsego, via Bassa Seconda n. 79, P. Iva , il signor P.IVA_2 Pt_1 sottoscriveva un contratto con la società . con sede in Rimini, via Sant'Agata CP_1 CP_2
Feltria n. 2, P. Iva , avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di efficientamento P.IVA_1 energetico mediante accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura”.
Nel contratto veniva riportato che il committente, ovvero il sig. , “dichiara di aver incaricato Pt_1
i seguenti professionisti abilitati”, con conseguente indicazione del nominativo dell'ing.
[...]
, attuale convenuto, sia come progettista e direttore dei lavori sia come coordinatore della CP_4 sicurezza.
Parte attrice si duole che, nonostante nel contratto fosse indicato il termine per la fine dei lavori in data 31.12.2022, meno del 30% dei lavori fosse, nei fatti, eseguito.
2 Nonostante i solleciti, anche dopo tale data, il contraente alcuna opera avrebbe eseguito.
L'attore riferisce pure di aver pagato alla società , odierna convenuta, pure CP_3
l'importo di € 20.000,00, al fine di velocizzare i lavori, non raggiungendo l'obiettivo.
Parte attrice svolge alcune domande di condanna.
Aveva chiesto, in origine, pure, la domanda volta alla restituzione dell'importo suddetto di €
20.000,00, domanda espressamente rinunciata nei confronti di tutte le parti (v. verbale d'udienza del
26.6.2025).
Nei confronti, poi, di , poi, parte attrice ha depositato, in data 25.6.2025, rinuncia CP_3 agli atti del giudizio.
Essendo la società contumace (v. PEC depositata in allegato all'atto di citazione depositato), senz'altro (senza, cioè, bisogno dell'accettazione della rinuncia), viene dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra parte attrice e la società suddetta (viene così superata anche la domanda volta alla consegna di “tutti i documenti da questi consegnati per l'esecuzione del contatto, relativi alla situazione catastale e urbanistica dell'immobile”, rivolta in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. solo contro la ). CP_3
C Si considerino le domande residue rivolte contro la società e l'ing. . CP_1 CP_4
La prima domanda è la seguente: “In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto dal signor con la società con sede in Rimini, via Pt_1 CP_1 CP_2
Sant'Agata Feltria n. 2, P. IVa , e con l'Ing. , con studio in P.IVA_1 Controparte_4
Traversa De Blasio, via Pio XI n. 54, Cf. a causa dell'inadempimento di C.F._1 questi ultimi, condannare . e l'ing. , in solido, a restituire all'attore CP_1 CP_2 CP_4
l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo. Dichiarare altresì che nulla è dovuto dal signor ai convenuti, stante l'effetto retroattivo dell'accertata risoluzione”. Pt_1
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per inadempimento, la stessa va pronunciata con riferimento al contratto sottoscritto in data 15.9.2022, sopra menzionato. C Tale contratto è stato sottoscritto soltanto da parte attrice e la società e non dall'ing. CP_1
[...]
. CP_4
Quest'ultimo, d'altronde, si è costituito proprio sostenendo la tesi che “Il cliente che ha incaricato il professionista per la D.L. é il che in qualità di delegato dal Sig. Controparte_5 Pt_1 ne tiene i collegamenti e i rapporti, per cui le comunicazioni della D.L. vanno indirizzate al
[...] he è al corrente sulle cause del ritardo nell'esecuzione delle opere previste da contratto”. CP_5
Parte attrice non ha contestato specificamente tale prospettazione nella prima difesa utile (in atto di citazione si qualifica come cliente dell'ingegnere ma nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. non
3 ritorna sul punto) e, d'altronde, sebbene il contratto del 15.9.2022, come visto sopra, indichi l'ing.
come professionista “incaricato” dal committente, è pur vero che la stessa clausola CP_4 contrattuale, espressamente, prevede che ai compensi avrebbe provveduto e. CP_1
Si noti, poi, come alcuna comunicazione scritta venga rivolta al professionista per sollecitarlo ad attivarsi per far sì che i lavori proseguissero o per effettuare controlli al riguardo.
La diffida del legale dell'attore, in data 27.1.2023, volta alla restituzione dell'importo versato neppure è stata rivolta all'ingegnere, mentre la richiesta di documentazione, sempre da parte del difensore dell'attore, in data 3.3.2023, si riferisce al professionista come soggetto “indicato” quale progettista e direttore dei lavori.
Insomma, alcun contratto è stato sottoscritto tra l'attore e l'ingegnere e, quindi, alcun inadempimento vi è da accertarsi sulla base di quel titolo e alcuna condanna restitutoria da accordarsi su tale, mancante, presupposto (d'altronde, lo stesso attore, in atto di citazione, richiedeva la restituzione di € 17.157,00 verso le due imprese e non anche verso il professionista, pag. 5 citazione).
Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra attore e società re, il contratto sottoscritto CP_1 sussiste e da ritenersi non adempiuto da quest'ultima.
La società, nonostante la rituale notifica via PEC, non si è costituita, nulla, quindi, argomentando e provando circa il rispetto degli obblighi su di essa incombenti (v. le sempre attuali SSUU
13533/2001).
Si ritiene, quindi, di soprassedere sulla qualifica del termine del 31.12.2022 come essenziale, essendo, comunque, palese l'inadempimento dell'appaltatore, nell'esecuzione della sua obbligazione di risultato.
Si consideri la posta restitutoria richiesta.
Parte attrice chiede la restituzione per € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate dai convenuti quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Tale importo sarebbe dovutole, secondo parte attrice, in quanto sarebbe l'importo che la società re avrebbe utilizzato come credito d'imposta riconosciuto all'attore che, in ipotesi, sarebbe CP_1 stato da cedere all'appaltatrice come corrispettivo.
Orbene, si ritiene di accordare tale importo.
L'attore si duole di aver perso i benefici collegati al bonus 110% a causa della condotta omissiva della società convenuta, così come è lo stesso attore a riferire che l'accredito sul cassetto fiscale è avvenuto sulla base di un'asseverazione non corretta, come pure verificato con l'ausilio del perito di parte, geom. (v. perizia di parte sub doc. 10). Persona_2
Tuttavia, si tratta di importi che, leciti o non leciti, comunque non potevano essere utilizzati
4 contrattualmente dalla società, nei rapporti inter partes, visto il suo inadempimento, accertato con sentenza con effetti retroattivi.
Rimangono ferme, però, le pretese dell'Amministrazione Finanziaria ai fini restitutori.
Sulle somme eventuali e/o future sottratte, non si può pronunciare allo stato, non avendo elementi di giudizio al riguardo e potendo giudicare solo su condotte obiettive e non meramente ipotetiche.
La diffida via PEC ad re risale al 31.1.2023, ai fini della decorrenza degli interessi. CP_1
L'altra domanda dell'attore è: “In via subordinata: condannarsi e l'ing. CP_1 CP_2 [...]
a restituire all'attore, nella misura che verrà ritenuta di competenza di ognuna, CP_4
l'importo di € 17.157,00 oltre ad ulteriori eventuali somme utilizzate utilizzato dalle convenute quale credito di imposta, oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Con riferimento al rapporto processuale con e, la domanda subordinata è assorbita. CP_1
Con riferimento al rapporto processuale con l'ing. , si tratta di condotta della società CP_4 re del tutto fuori dalla sfera di controllo dell'ingegnere, al quale non può essere CP_1 rimproverato alcunché, neppure a titolo di concorso, visto che non vi sono evidenze probatorie che abbia incassato alcunché da tale utilizzazione indebita del credito d'imposta.
L'ultima domanda di parte attrice è la seguente: “condannare e l'ing. CP_1 CP_2 CP_4 al risarcimento dei danni subiti dal signor per un importo ulteriore non inferiore ad € Pt_1
14.800,00 per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente versamento in favore di parte attrice di tutti gli importi sopra indicati, in via solidale, per i motivi esposti in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Gli € 14.800,00 sarebbero, per € 12.595,00, dovuti quale risarcimento del danno che l'attore avrebbe subito per aver pagato, nel corso del tempo, diversi importi a fornitori terzi nell'attesa, legittima, che la società convenuta avesse prestato esecuzione al contratto.
Si tratterebbe dell'importo di € 11.000,00 per i serramenti, € 7.590,00 in favore di Parte_2 ed € 6.600,00 in favore della società Lirim.
[...]
La sommatoria viene divisa per metà dall'attore, deducendo di avvalersi del bonus al 50%.
Quanto alla differenza tra € 14.800,00 ed € 12.595,00, sarebbe giustificata nel modo seguente: “A ciò aggiungasi come l'attore sia esposto al pagamento di somme ulteriori nei confronti di
[...] nonché ad accertamenti in merito ai crediti di imposta risultanti dal cassetto fiscale, dei CP_6 quali non potrà usufruire per ottenere le detrazioni fiscali nella misura del 110%”.
L'ing. riferisce, al riguardo, che l'importo sarebbe sproporzionato e indeterminato nei CP_4 suoi criteri di calcolo.
Comunque, circa un suo eventuale inadempimento o condotta illecita, riferisce come abbia asseverato il vero ai fini dell'acconto del 30%, visto che occorrerebbe tener conto anche dei
5 materiali in cantiere.
Contesta l'an della pretesa, pure affermando la sua disponibilità a collaborare, anche se non dovuto, appena contattato dall'attore.
Orbene, si ritiene la domanda infondata.
I pagamenti dedotti risalgono a giugno 2022, sulla base di fatture emesse dalle ditte alcuni giorni prima, come risulta documentalmente dai docc. 12, 13 e 14.
Non è possibile che quei pagamenti siano stati indotti dalla società convenuta e dall'ing.
[...]
visto che il contratto risale a settembre 2022, come visto sopra. CP_4
Neppure le prove richieste fanno chiarezza sul punto (a ben vedere si chiede ai testi di testimoniare, sotto dichiarazione di impegno, su pagamenti effettuati a seguito dell'operazione di ristrutturazione affidata ad re, quando è documentalmente incontrastabile che i pagamenti sono anteriori). CP_1
Quanto ad eventuali pagamenti richiesti dalla ditta dei serramenti e ad eventuali accertamenti in merito ai crediti di imposta, si tratta: di pagamenti non ancora effettuati;
in ipotesi dovuti sulla base di accordi precedenti a quelli con re (serramenti); allo stato del tutto ipotetici e privi di CP_1 addentellati documentali, nonostante il tempo trascorso (accertamenti fiscali).
Vista la soccombenza reciproca si compensano le spese di lite tra parte attrice e la società re. CP_1
Vista la soccombenza di parte attrice verso l'ing. , la prima deve rimborsare le spese CP_4 di lite al secondo.
Si applica lo scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, fase di studio, introduzione e decisione.
Parte convenuta costituita non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 16289/2023:
- dichiara, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del rapporto processuale tra parte attrice e la società
[...]
contumace; Controparte_3
- dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto dal signor con la società a Pt_1 CP_1 CP_2 causa dell'inadempimento di quest'ultima e condanna a restituire all'attore CP_1 CP_2
l'importo di € 17.157,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del 31.1.2023 al saldo. Sono salve le eventuali pretese dell'Amministrazione Finanziaria ai fini restitutori;
- dichiara che nulla è dovuto dal signor alla società Pt_1 CP_1 CP_2
- rigetta le altre domande avverso CP_1 CP_2
- rigetta le domande tutte di parte attrice avverso Controparte_4
- compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e CP_1 CP_2
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite al convenuto che si Controparte_4
6 liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 22.10.2025.
Il Giudice
BI MO GA
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