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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4506/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
9540/2024)
TRA
n. a NAPOLI il 08/01/1971 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ARIELLO MARIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dall'avv. CAPASSO ERMINIO, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile ed il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie derivante, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9540/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “ipertensione arteriosa, fibromialgia, spondilodiscoartrosi, sindrome depressiva, bronchite cronica”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “APPARATO LOCOMOTORE:
Portatrice di corsetto ortopedico. Colonna vertebrale con accentuazione delle curvature fisiologiche. Accusata dolente la digito-pressione sulle apofisi spinose del rachide in toto. Presenza di rigidità del tratto cervicale e lombare con limitazione dei movimenti di flesso estensione e di rotazione del capo sul collo e quello del tronco sul bacino. La manovra di Lasegue è positiva. Deambulazione autonoma […] APPARATO RESPIRATORIO: Torace di forma tronco-conica. Alla palpazione l'elasticità e l'espansibilità sono normali per l'età. Assenza di marezzamenti venosi. Il fremito vocale tattile è normotrasmesso. Alla percussione suono chiaro polmonare. All'ascultazione sibili presenti su tutto l'ambito polmonare. Atti respiratori 18 al minuto. Saturazione 97%. APPARATO
CARDIO-CIRCOLATORIO: Assenza di bozza precordiale. Itto visibile e palpabile al 5° spazio intercostale sulla emiclaveare sinistra. Assenza di fremiti cardiaci.
Alla percussione l'aia cardiaca relativa ed assoluta risulta ingrandita. Toni parafonici. Giugulari non turgide né pulsanti. Polso valido con frequenza media di 96 b/m' ritmico. La P.A. omerale ha dato i seguenti valori: max 140 mm./Hg; minima 90 mm/hg. Polsi periferici presenti”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: “ai sensi della legge 509/88 e 124/98 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora , globalmente Parte_1 considerate, allo stato attuale, determinano una sua permanente invalidità e irrecuperabilità e sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 60% […] Detto quadro morboso si puo' retrodatare dal LUGLIO 2023 epoca della domanda amministrativa”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ed il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie derivante;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 24/09/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4506/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
9540/2024)
TRA
n. a NAPOLI il 08/01/1971 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ARIELLO MARIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dall'avv. CAPASSO ERMINIO, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile ed il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie derivante, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9540/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “ipertensione arteriosa, fibromialgia, spondilodiscoartrosi, sindrome depressiva, bronchite cronica”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “APPARATO LOCOMOTORE:
Portatrice di corsetto ortopedico. Colonna vertebrale con accentuazione delle curvature fisiologiche. Accusata dolente la digito-pressione sulle apofisi spinose del rachide in toto. Presenza di rigidità del tratto cervicale e lombare con limitazione dei movimenti di flesso estensione e di rotazione del capo sul collo e quello del tronco sul bacino. La manovra di Lasegue è positiva. Deambulazione autonoma […] APPARATO RESPIRATORIO: Torace di forma tronco-conica. Alla palpazione l'elasticità e l'espansibilità sono normali per l'età. Assenza di marezzamenti venosi. Il fremito vocale tattile è normotrasmesso. Alla percussione suono chiaro polmonare. All'ascultazione sibili presenti su tutto l'ambito polmonare. Atti respiratori 18 al minuto. Saturazione 97%. APPARATO
CARDIO-CIRCOLATORIO: Assenza di bozza precordiale. Itto visibile e palpabile al 5° spazio intercostale sulla emiclaveare sinistra. Assenza di fremiti cardiaci.
Alla percussione l'aia cardiaca relativa ed assoluta risulta ingrandita. Toni parafonici. Giugulari non turgide né pulsanti. Polso valido con frequenza media di 96 b/m' ritmico. La P.A. omerale ha dato i seguenti valori: max 140 mm./Hg; minima 90 mm/hg. Polsi periferici presenti”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: “ai sensi della legge 509/88 e 124/98 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora , globalmente Parte_1 considerate, allo stato attuale, determinano una sua permanente invalidità e irrecuperabilità e sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 60% […] Detto quadro morboso si puo' retrodatare dal LUGLIO 2023 epoca della domanda amministrativa”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ed il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie derivante;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 24/09/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli