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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9505 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 56521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, in Circonvallazione Clodia n. 179, presso lo studio degli Avv. Alessandro Digiorgio
(C.F. e RC NE (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
attore
E
(C.F.: E (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F. C.F._5
) e (C.F. giusta procura speciale C.F._6 CP_3 CodiceFiscale_7 alle liti in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliati in Roma, in Via dei
Podesti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fernanda Fiorini;
convenuti
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare l'esclusiva responsabilità professionale dei convenuti, e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad euro 88.670,00 o nella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con spese da distrarsi
a favore dei procuratori antistatari”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle eccezioni, difese e ragioni esposte in atti e a verbale: NEL MERITO - rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti degli Avv.ti e poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_1 Controparte_2
1 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale e, per l'effetto, mandarli assolti dalle domande nei loro confronti formulate. IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, limitare l'accoglimento della domanda secondo quanto emerso dall'esperita istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo all'attore. Con il favore delle spese processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.10.2020 rappresentato e Parte_1 difeso come in epigrafe, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli Avv.ti e per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale CP_1 Controparte_2 degli stessi per avere omesso, nell'espletamento del mandato loro conferito in relazione al sinistro stradale subito dall'odierno attore in data 19.04.2006, di proporre apposita domanda di liquidazione del danno patrimoniale determinato dalla perdita della capacità lavorativa, con conseguente impossibilità, per il Giudice adito in quella sede, di pronunziare la relativa condanna – in forza del ben noto principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, codificato dall'art. 112 del codice di rito.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale quivi adito volesse condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di € 88.670,00, a titolo di risarcimento del danno già menzionato, considerata la riduzione alla metà in ragione del concorso di colpa che, nella dinamica causativa del sinistro, venne accertato nel precedente giudizio intrapreso contro il conducente dell'altro veicolo coinvolto e la sua compagnia assicurativa (causa R.G. n. 83022/2013, definita con sent. n. 11955/2018 emessa l'11.06.2018 dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice
Dott. Sergio Pannunzio, e passata in giudicato).
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva che:
- a seguito di un sinistro subìto dal ricorrente – all'epoca ventunenne – a bordo del proprio motoveicolo, in data 19.04.2006, questi si era rivolto agli odierni convenuti,
Avvocati e onde agire nei confronti dell'altro CP_1 Controparte_2 conducente coinvolto e la di lui compagnia assicurativa per conseguire il risarcimento dei danni riportati, così refertati presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Tor
Vergata: “lesioni complessa con frattura, lussazione esposta del gomito sx, con vasta perdita di sostanza dei tessuti molli e scheletrici, ferite lacero contuse del IV e V dito della mano omolaterale con prognosi iniziale di giorni 40 sc.” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione);
- gli Avv.ti debitamente introdotto il giudizio, omettevano, nelle conclusioni CP_1 dell'atto introduttivo, oltreché nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 1) c.p.c., di articolare la domanda di risarcimento del pregiudizio patrimoniale da lucro cessante rappresentato dalla perdita della capacità lavorativa, limitandosi a richiedere il risarcimento delle seguenti voci di danno: danno non patrimoniale (sub specie delle
2 varie componenti di cui descrittivamente esso consta, e segnatamente biologico, esistenziale e morale), danno da inabilità temporanea assoluta e relativa, danno da lucro cessante da ingiustificato ritardo nell'erogazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto, e, infine, rifusione delle spese mediche sostenute;
- una simile omissione risulterebbe, secondo parte attrice, ancor più grave in considerazione del fatto che, sia nella perizia svolta dal C.T.P. (Dott.
[...]
sia in quella svolta lite pendente dal C.T.U. (Prof. Dott. , Persona_1 Persona_2 si dava atto che il danno subìto dal era atto a ripercuotersi sulla capacità Pt_1 lavorativa di quest'ultimo. In particolare, il primo Consulente attestava che le lesioni riportate manifestassero una “incidenza nello svolgimento di attività lavorative a carattere manuale”, laddove il secondo esperto ribadiva che “i postumi accertati riducono la capacità di lavoro del soggetto per la forte limitazione nell'utilizzo dell'arto superiore sinistro”;
- in conseguenza dell'asserita negligenza dei professionisti convenuti nel coltivare le ragioni del proprio assistito, dunque, il Tribunale di Roma, avvedutosi esso stesso dell'assenza della relativa domanda, si era limitato a liquidare al la somma di € Pt_1
127.955,00 (in ragione del previo dimezzamento dovuto al ritenuto concorso di colpa fra i conducenti coinvolti nel sinistro), importo necessariamente scevro del quantum di danno da riconoscersi per la perdita della capacità lavorativa – per l'appunto, non richiesto dai patrocinanti. Sul punto, così si legge nella motivazione della sentenza emessa dal Dott. Pannunzio: “Nulla liquidava, a titolo di danno patrimoniale, dal momento che nessun ristoro di danno patrimoniale è stato richiesto né in citazione né nella memoria 183,
6° comma, 1° termine”. Di qui sarebbe dunque derivato il danno di cui oggi si duole parte attrice, invocandone il ristoro innanzi a questo Giudice.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli Avv.ti CP_1
e rappresentati e assistiti come in epigrafe, impugnando e contestando tutto Controparte_2 quanto dedotto da controparte in quanto – pur riconoscendone la verità in fatto – ne eccepivano l'infondatezza in diritto.
Nello specifico, deducevano che l'attore nulla avrebbe potuto ottenere a titolo di ristoro del danno asseritamente non richiesto per propria negligenza, in virtù del fatto che il danno da perdita reddituale conseguente a un sinistro stradale, lungi dal potersi definire in re ipsa
(costituendone così un portato pressoché automatico), deve essere puntualmente sorretto da specifici elementi probatori che consentano di addivenire alla prova dell'an del pregiudizio in discorso – elementi che, nel caso di specie, sarebbero stati totalmente assenti.
Contestavano infatti con fermezza la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui la mancata formulazione della domanda di risarcimento del danno da capacità lavorativa fosse
3 imputabile ad una svista o dimenticanza in cui essi erano incorsi nella digitazione dell'atto introduttivo, sostenendo invece che si trattasse di una scelta effettuata volutamente in ragione dell'assenza di elementi atti a provare la sussistenza del danno de quo, che pertanto sarebbe stato certamente ritenuto non spettante;
deducevano, infatti, che il – all'epoca Pt_1 dell'incidente fosse disoccupato, e lo fosse già da molto tempo prima che si verificasse il sinistro.
Pertanto, gli Avv.ti avevano scientemente deciso di non avanzare la domanda di CP_1 risarcimento di un danno che sarebbe stato con ragionevole certezza ritenuto non spettante.
Adducevano a sostegno numerosi precedenti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, tesi a corroborare la bontà delle scelte difensive a loro tempo effettuate.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita in gran parte documentalmente;
veniva altresì ammesso l'interrogatorio formale delle parti (che queste si deferivano vicendevolmente), espletato però nei soli confronti degli Avv.ti stante la mancata presenza dell'attore, non sorretta da valide CP_1 giustificazioni, all'udienza designata per l'assunzione del mezzo di prova.
Quindi, all'esito dell'istruttoria svolta e a seguito del mutamento dell'organo giudicante, all'udienza del 05.03.2025 le parti procedevano alla precisazione delle rispettive conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. È incontestato che l'odierno attore, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto, quale profilo di responsabilità professionale, l'omessa formulazione, nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1) c.p.c., della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, che il ricorrente ritiene di aver subìto in conseguenza del sinistro del 19.04.2006 e in relazione al quale aveva agito, onde ottenere il ristoro dei pregiudizi riportati, innanzi al Tribunale di Roma, promuovendo la causa iscritta al numero di ruolo generale 83022/2013 con il patrocinio degli odierni convenuti.
I convenuti, invece, rimarcano con decisione che si era trattato non già di un'improvvida dimenticanza, come sostenuto dal , bensì, al contrario, di un'oculata scelta difensiva. Pt_1
6. Tanto premesso, giova rammentare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare (i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, (ii) se un danno vi sia stato effettivamente e (iii) se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
4 In particolare, nel caso dell'attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata – coerentemente, del resto, con la funzione che il nostro legislatore ascrive all'istituto del risarcimento del danno, consistente in un meccanismo riparatore teso a riportare il danneggiato, per quanto possibile, sulla stessa curva di indifferenza su cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, eliminandone le conseguenze pregiudizievoli: il risarcimento, in altri termini, non può consentire a chi l'ottiene di lucrare sul danno subìto ottenendo un quid pluris che egli non aveva ab origine alcun titolo per ottenere, dovendo unicamente servirgli a eliminare i riflessi dannosi che il fatto del danneggiante abbia concretamente prodotto nella sua sfera giuridica, alterandola in senso peggiorativo.
Sul punto, va pertanto ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., sez. 3 n. 25112 del 2017; Cass. Civ., sez. 3, n. 26516 del 2020;
Cass., sez. 2, n. 7064 del 2021).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole
(essendo comunque pacifico, nel caso di specie, che la domanda di risarcimento del danno oggi invocato non era stata proposta), dovendo egli invece dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a sé favorevole della lite (Cass. Civ., sez. 3, n. 22882 del 2016; Cass. Civ., sez. 3, n. 12038 del 2017).
In altri termini, dunque, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone da un lato la prova del danno subìto e, dall'altro, quella del nesso causale tra l'omissione della condotta dovuta, imputabile a negligenza del professionista, ed il pregiudizio sopportato dal cliente. Chiarito, infatti, che la prestazione d'opera professionale consiste in un'obbligazione di mezzi e non già di risultato, non potendo evidentemente il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex plurimis Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
7. Passando all'esame del caso concreto, il afferma che “la prova del nesso di causalità e Pt_1 del danno subito dall'odierno attore risulta documentalmente comprovata dalla sentenza emessa dal
5 dott. Pannunzio” n. 11955/2018 dell'11.06.2018, nella quale veniva accertato che, nonostante il primo avesse diritto al risarcimento del danno patrimoniale, questo non poteva essere liquidato, non già per mancanza di prova, ma per omessa richiesta nell'atto introduttivo e nelle memorie 183, comma 1, c.p.c.
Tale ricostruzione non può essere accolta.
Invero, nella sentenza in esame non si fa specifico riferimento al danno da capacità lavorativa, oggi preteso dall'attore, ma il Giudice si è limitato a prendere atto della mancata richiesta di ristoro del danno patrimoniale tout court, senza svolgere alcun accertamento sulla sua debenza in quanto, appunto, alcuna domanda era stata avanzata.
Pertanto, occorre chiedersi cosa sarebbe stato se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto (domanda di risarcimento del danno da capacità lavorativa).
8. Ebbene, al di là di allegazioni del tutto generiche e astratte, il non ha operato alcuna Pt_1 ipotetica ricostruzione dell'esito che la domanda di risarcimento, in tesi omessa nel precedente giudizio, avrebbe sortito laddove fosse stata effettivamente proposta.
Sul punto, il si limita ad allegare che a seguito del sinistro ha riportato non solo un Pt_1 danno biologico permanente nella misura del 34/35 % di I.P., ma “anche delle conseguenze in grado di ridurre in parte la sua capacità di svolgere un'attività lavorativa”; per la sua quantificazione, l'attore ha allegato che “occorre tener presente l'età del danneggiato, il suo presunto reddito, e l'entità delle lesioni riportate. Orbene all'epoca dei fatti il sig. era un uomo Pt_1 di 30 anni, in cerca di occupazione e con un basso grado di istruzione (scuola dell'obbligo), e riportava un'invalidità permanente valutata nella misura del 34/35 % di I.P.”
Tuttavia, dall'esame del materiale probatorio versato in atti dallo stesso emerge come Pt_1 neppure nell'ambito del giudizio R.G. n. 83022/2013 vi fossero elementi tali da consentire di ritenere provato l'an del danno perdita della capacità lavorativa.
9. Va premesso che, in tema di danni alla persona, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass.,
24/2/2011, n. 4493).
A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno
6 evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 3, n.
908 del 2013, seguita da numerosi altri arresti conformi.
10. Fatta tale premessa, appare in primo luogo evidente come nel caso di specie non possa parlarsi di perdita della capacità lavorativa specifica. Invero, si è potuto evincere unicamente che l'attore, all'epoca dei fatti, era un uomo di anni trenta, e che era disoccupato.
In proposito, va ricordato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass. 26/05/2020, n. 9682).
Entrambi questi criteri non possono dirsi riscontrati nel caso in esame in quanto non è stata fornita alcuna prova circa le mansioni lavorative esplicabili o esplicate dal danneggiato, non cogliendo nel segno i capitoli articolati per la prova testimoniale di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte attrice con conseguente irrilevanza degli stessi.
11. Venendo alla perdita della capacità lavorativa generica, varrà rammentare (tra le altre: Cass. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n. 12605/2023; Cass. n. 16628/2023) che il c.d. danno da cenestesi lavorativa, che si concretizza nel danno da perdita della capacità lavorativa generica, si qualifica come danno non patrimoniale, assorbito in particolare dalla voce del danno biologico. Tuttavia, la nozione di danno da cenestesi lavorativa, di matrice giurisprudenziale e alla quale tale orientamento fa riferimento, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà fronteggiate nello svolgimento dell'attività lavorativa che si risolvono in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, non incidendo, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 16628/2023, citata).
Esso si distingue, pertanto, dal danno da capacità lavorativa specifica, che invece si configura come patrimoniale in quanto incidente sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, in base alle proprie attitudini lavorative specifiche, compromesse dall'illecito subito.
Si è, quindi, ulteriormente precisato che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica.
Sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente,
7 supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n.
14517/2015; Cass. n. 4673/2016; Cass. n. 12605/2023).
In altre parole, ciò che la Corte nomofilattica sintetizza nella massima or ora riportata significa che è ben possibile che un danno biologico ingente si rifletta tanto sulla capacità generica quanto su quella specifica, come accade nei casi in cui il danno sia tanto importante da comportare sia la perdita dell'impiego avuto sino al momento del sinistro (danno patrimoniale da lucro cessante) sia la perdita della chance di poter ottenere, pro futuro, altri impieghi comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali
(riduzione della capacità lavorativa generica); e ciò non significa niente altro che, ove il soggetto intenda ottenere il ristoro di entrambe le voci di danno, dovrà fornire in giudizio la prova di averle sofferte ambedue.
Del resto, sebbene questo Giudice non ignori che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di fornire presuntivamente la prova del venire meno di potenziali fonti di reddito cui il soggetto dovrà rinunziare a cagione di eventi traumatici occorsi nella sua esistenza, va rilevato che anche in tali arresti la Corte nomofilattica precisa che debbano comunque essere allegati e acquisiti in atti elementi specifici, che consentano di raggiungere con ragionevole certezza la prova del pregiudizio sofferto in rapporto alle specifiche inclinazioni manifestate dal danneggiato, alla sua carriera o ai suoi studi pregressi, al suo ambiente economico-sociale di provenienza, e così via.
11.1 Nel caso di specie, al di là della percentuale di invalidità permanente accertata, manca qualsiasi altro elemento cui riferire detto giudizio prognostico.
Invero nulla è dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative dell'attore e le sue condizioni personali e familiari, in modo da poter far presumere la possibilità di poter attendere, in futuro, a lavori altri e diversi o più remunerativi da quello prestato al momento del sinistro.
A tale ultimo proposito, era onere dell'attore provare che, a seguito dei postumi riportati, gli sarebbero state precluse attività lavorative che, in mancanza del sinistro, sarebbero rientrate nell'ambito delle sue inclinazioni e/o ispirazioni e svolgendo le quali avrebbe guadagnato di più rispetto alle possibilità lavorative compatibili con l'invalidità riportata.
12. Alla stregua degli elementi disponibili, dunque, risulta assai improbabile che il Giudice – anche in presenza di un'espressa domanda in tal senso rassegnata nelle conclusioni di parte ricorrente – potesse liquidare una voce di danno non provata, non solo e non tanto nel quantum, ma, assai più radicalmente, nell'an.
8 13. Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, le domande attoree di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli Avv.ti e devono essere rigettate, poiché alla luce delle risultanze processuali CP_1 Controparte_2 non soltanto non è possibile rimproverare loro alcuna condotta negligente, ma si deve altresì rilevare che gli elementi acquisiti a giudizio e presentati al fine di sostenere l'originaria azione della parte attrice non consentivano comunque di addivenire alla prova di alcun danno al titolo oggi invocato dal . Pt_1
14. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n.
55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022), tenuto conto del valore della causa e prendendo in considerazione i valori medi per ogni fase e non applicandosi, in forza del combinato disposto dei commi 2° e 4° del d.m. citato, l'aumento del 30% previsto per il caso di assistenza di più soggetti, risultando in concreto eliso dalla correlativa diminuzione prevista, in egual misura, per l'ipotesi in cui – nonostante l'assistenza cumulativa – non sia necessario esaminare distinte questioni di diritto per ciascuno dei soggetti patrocinati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore degli Avv.ti Parte_1 [...]
e liquidandole in complessivi euro 14.103,00 per compensi CP_1 Controparte_2 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Così deciso in Roma, addì 25.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Aurora Celico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 56521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, in Circonvallazione Clodia n. 179, presso lo studio degli Avv. Alessandro Digiorgio
(C.F. e RC NE (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
attore
E
(C.F.: E (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F. C.F._5
) e (C.F. giusta procura speciale C.F._6 CP_3 CodiceFiscale_7 alle liti in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliati in Roma, in Via dei
Podesti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fernanda Fiorini;
convenuti
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare l'esclusiva responsabilità professionale dei convenuti, e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad euro 88.670,00 o nella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con spese da distrarsi
a favore dei procuratori antistatari”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle eccezioni, difese e ragioni esposte in atti e a verbale: NEL MERITO - rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti degli Avv.ti e poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_1 Controparte_2
1 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale e, per l'effetto, mandarli assolti dalle domande nei loro confronti formulate. IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, limitare l'accoglimento della domanda secondo quanto emerso dall'esperita istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo all'attore. Con il favore delle spese processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.10.2020 rappresentato e Parte_1 difeso come in epigrafe, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli Avv.ti e per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale CP_1 Controparte_2 degli stessi per avere omesso, nell'espletamento del mandato loro conferito in relazione al sinistro stradale subito dall'odierno attore in data 19.04.2006, di proporre apposita domanda di liquidazione del danno patrimoniale determinato dalla perdita della capacità lavorativa, con conseguente impossibilità, per il Giudice adito in quella sede, di pronunziare la relativa condanna – in forza del ben noto principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, codificato dall'art. 112 del codice di rito.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale quivi adito volesse condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di € 88.670,00, a titolo di risarcimento del danno già menzionato, considerata la riduzione alla metà in ragione del concorso di colpa che, nella dinamica causativa del sinistro, venne accertato nel precedente giudizio intrapreso contro il conducente dell'altro veicolo coinvolto e la sua compagnia assicurativa (causa R.G. n. 83022/2013, definita con sent. n. 11955/2018 emessa l'11.06.2018 dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice
Dott. Sergio Pannunzio, e passata in giudicato).
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva che:
- a seguito di un sinistro subìto dal ricorrente – all'epoca ventunenne – a bordo del proprio motoveicolo, in data 19.04.2006, questi si era rivolto agli odierni convenuti,
Avvocati e onde agire nei confronti dell'altro CP_1 Controparte_2 conducente coinvolto e la di lui compagnia assicurativa per conseguire il risarcimento dei danni riportati, così refertati presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Tor
Vergata: “lesioni complessa con frattura, lussazione esposta del gomito sx, con vasta perdita di sostanza dei tessuti molli e scheletrici, ferite lacero contuse del IV e V dito della mano omolaterale con prognosi iniziale di giorni 40 sc.” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione);
- gli Avv.ti debitamente introdotto il giudizio, omettevano, nelle conclusioni CP_1 dell'atto introduttivo, oltreché nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 1) c.p.c., di articolare la domanda di risarcimento del pregiudizio patrimoniale da lucro cessante rappresentato dalla perdita della capacità lavorativa, limitandosi a richiedere il risarcimento delle seguenti voci di danno: danno non patrimoniale (sub specie delle
2 varie componenti di cui descrittivamente esso consta, e segnatamente biologico, esistenziale e morale), danno da inabilità temporanea assoluta e relativa, danno da lucro cessante da ingiustificato ritardo nell'erogazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto, e, infine, rifusione delle spese mediche sostenute;
- una simile omissione risulterebbe, secondo parte attrice, ancor più grave in considerazione del fatto che, sia nella perizia svolta dal C.T.P. (Dott.
[...]
sia in quella svolta lite pendente dal C.T.U. (Prof. Dott. , Persona_1 Persona_2 si dava atto che il danno subìto dal era atto a ripercuotersi sulla capacità Pt_1 lavorativa di quest'ultimo. In particolare, il primo Consulente attestava che le lesioni riportate manifestassero una “incidenza nello svolgimento di attività lavorative a carattere manuale”, laddove il secondo esperto ribadiva che “i postumi accertati riducono la capacità di lavoro del soggetto per la forte limitazione nell'utilizzo dell'arto superiore sinistro”;
- in conseguenza dell'asserita negligenza dei professionisti convenuti nel coltivare le ragioni del proprio assistito, dunque, il Tribunale di Roma, avvedutosi esso stesso dell'assenza della relativa domanda, si era limitato a liquidare al la somma di € Pt_1
127.955,00 (in ragione del previo dimezzamento dovuto al ritenuto concorso di colpa fra i conducenti coinvolti nel sinistro), importo necessariamente scevro del quantum di danno da riconoscersi per la perdita della capacità lavorativa – per l'appunto, non richiesto dai patrocinanti. Sul punto, così si legge nella motivazione della sentenza emessa dal Dott. Pannunzio: “Nulla liquidava, a titolo di danno patrimoniale, dal momento che nessun ristoro di danno patrimoniale è stato richiesto né in citazione né nella memoria 183,
6° comma, 1° termine”. Di qui sarebbe dunque derivato il danno di cui oggi si duole parte attrice, invocandone il ristoro innanzi a questo Giudice.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli Avv.ti CP_1
e rappresentati e assistiti come in epigrafe, impugnando e contestando tutto Controparte_2 quanto dedotto da controparte in quanto – pur riconoscendone la verità in fatto – ne eccepivano l'infondatezza in diritto.
Nello specifico, deducevano che l'attore nulla avrebbe potuto ottenere a titolo di ristoro del danno asseritamente non richiesto per propria negligenza, in virtù del fatto che il danno da perdita reddituale conseguente a un sinistro stradale, lungi dal potersi definire in re ipsa
(costituendone così un portato pressoché automatico), deve essere puntualmente sorretto da specifici elementi probatori che consentano di addivenire alla prova dell'an del pregiudizio in discorso – elementi che, nel caso di specie, sarebbero stati totalmente assenti.
Contestavano infatti con fermezza la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui la mancata formulazione della domanda di risarcimento del danno da capacità lavorativa fosse
3 imputabile ad una svista o dimenticanza in cui essi erano incorsi nella digitazione dell'atto introduttivo, sostenendo invece che si trattasse di una scelta effettuata volutamente in ragione dell'assenza di elementi atti a provare la sussistenza del danno de quo, che pertanto sarebbe stato certamente ritenuto non spettante;
deducevano, infatti, che il – all'epoca Pt_1 dell'incidente fosse disoccupato, e lo fosse già da molto tempo prima che si verificasse il sinistro.
Pertanto, gli Avv.ti avevano scientemente deciso di non avanzare la domanda di CP_1 risarcimento di un danno che sarebbe stato con ragionevole certezza ritenuto non spettante.
Adducevano a sostegno numerosi precedenti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, tesi a corroborare la bontà delle scelte difensive a loro tempo effettuate.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita in gran parte documentalmente;
veniva altresì ammesso l'interrogatorio formale delle parti (che queste si deferivano vicendevolmente), espletato però nei soli confronti degli Avv.ti stante la mancata presenza dell'attore, non sorretta da valide CP_1 giustificazioni, all'udienza designata per l'assunzione del mezzo di prova.
Quindi, all'esito dell'istruttoria svolta e a seguito del mutamento dell'organo giudicante, all'udienza del 05.03.2025 le parti procedevano alla precisazione delle rispettive conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. È incontestato che l'odierno attore, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto, quale profilo di responsabilità professionale, l'omessa formulazione, nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1) c.p.c., della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, che il ricorrente ritiene di aver subìto in conseguenza del sinistro del 19.04.2006 e in relazione al quale aveva agito, onde ottenere il ristoro dei pregiudizi riportati, innanzi al Tribunale di Roma, promuovendo la causa iscritta al numero di ruolo generale 83022/2013 con il patrocinio degli odierni convenuti.
I convenuti, invece, rimarcano con decisione che si era trattato non già di un'improvvida dimenticanza, come sostenuto dal , bensì, al contrario, di un'oculata scelta difensiva. Pt_1
6. Tanto premesso, giova rammentare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare (i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, (ii) se un danno vi sia stato effettivamente e (iii) se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
4 In particolare, nel caso dell'attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata – coerentemente, del resto, con la funzione che il nostro legislatore ascrive all'istituto del risarcimento del danno, consistente in un meccanismo riparatore teso a riportare il danneggiato, per quanto possibile, sulla stessa curva di indifferenza su cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, eliminandone le conseguenze pregiudizievoli: il risarcimento, in altri termini, non può consentire a chi l'ottiene di lucrare sul danno subìto ottenendo un quid pluris che egli non aveva ab origine alcun titolo per ottenere, dovendo unicamente servirgli a eliminare i riflessi dannosi che il fatto del danneggiante abbia concretamente prodotto nella sua sfera giuridica, alterandola in senso peggiorativo.
Sul punto, va pertanto ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., sez. 3 n. 25112 del 2017; Cass. Civ., sez. 3, n. 26516 del 2020;
Cass., sez. 2, n. 7064 del 2021).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole
(essendo comunque pacifico, nel caso di specie, che la domanda di risarcimento del danno oggi invocato non era stata proposta), dovendo egli invece dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a sé favorevole della lite (Cass. Civ., sez. 3, n. 22882 del 2016; Cass. Civ., sez. 3, n. 12038 del 2017).
In altri termini, dunque, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone da un lato la prova del danno subìto e, dall'altro, quella del nesso causale tra l'omissione della condotta dovuta, imputabile a negligenza del professionista, ed il pregiudizio sopportato dal cliente. Chiarito, infatti, che la prestazione d'opera professionale consiste in un'obbligazione di mezzi e non già di risultato, non potendo evidentemente il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex plurimis Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
7. Passando all'esame del caso concreto, il afferma che “la prova del nesso di causalità e Pt_1 del danno subito dall'odierno attore risulta documentalmente comprovata dalla sentenza emessa dal
5 dott. Pannunzio” n. 11955/2018 dell'11.06.2018, nella quale veniva accertato che, nonostante il primo avesse diritto al risarcimento del danno patrimoniale, questo non poteva essere liquidato, non già per mancanza di prova, ma per omessa richiesta nell'atto introduttivo e nelle memorie 183, comma 1, c.p.c.
Tale ricostruzione non può essere accolta.
Invero, nella sentenza in esame non si fa specifico riferimento al danno da capacità lavorativa, oggi preteso dall'attore, ma il Giudice si è limitato a prendere atto della mancata richiesta di ristoro del danno patrimoniale tout court, senza svolgere alcun accertamento sulla sua debenza in quanto, appunto, alcuna domanda era stata avanzata.
Pertanto, occorre chiedersi cosa sarebbe stato se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto (domanda di risarcimento del danno da capacità lavorativa).
8. Ebbene, al di là di allegazioni del tutto generiche e astratte, il non ha operato alcuna Pt_1 ipotetica ricostruzione dell'esito che la domanda di risarcimento, in tesi omessa nel precedente giudizio, avrebbe sortito laddove fosse stata effettivamente proposta.
Sul punto, il si limita ad allegare che a seguito del sinistro ha riportato non solo un Pt_1 danno biologico permanente nella misura del 34/35 % di I.P., ma “anche delle conseguenze in grado di ridurre in parte la sua capacità di svolgere un'attività lavorativa”; per la sua quantificazione, l'attore ha allegato che “occorre tener presente l'età del danneggiato, il suo presunto reddito, e l'entità delle lesioni riportate. Orbene all'epoca dei fatti il sig. era un uomo Pt_1 di 30 anni, in cerca di occupazione e con un basso grado di istruzione (scuola dell'obbligo), e riportava un'invalidità permanente valutata nella misura del 34/35 % di I.P.”
Tuttavia, dall'esame del materiale probatorio versato in atti dallo stesso emerge come Pt_1 neppure nell'ambito del giudizio R.G. n. 83022/2013 vi fossero elementi tali da consentire di ritenere provato l'an del danno perdita della capacità lavorativa.
9. Va premesso che, in tema di danni alla persona, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass.,
24/2/2011, n. 4493).
A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno
6 evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 3, n.
908 del 2013, seguita da numerosi altri arresti conformi.
10. Fatta tale premessa, appare in primo luogo evidente come nel caso di specie non possa parlarsi di perdita della capacità lavorativa specifica. Invero, si è potuto evincere unicamente che l'attore, all'epoca dei fatti, era un uomo di anni trenta, e che era disoccupato.
In proposito, va ricordato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass. 26/05/2020, n. 9682).
Entrambi questi criteri non possono dirsi riscontrati nel caso in esame in quanto non è stata fornita alcuna prova circa le mansioni lavorative esplicabili o esplicate dal danneggiato, non cogliendo nel segno i capitoli articolati per la prova testimoniale di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte attrice con conseguente irrilevanza degli stessi.
11. Venendo alla perdita della capacità lavorativa generica, varrà rammentare (tra le altre: Cass. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n. 12605/2023; Cass. n. 16628/2023) che il c.d. danno da cenestesi lavorativa, che si concretizza nel danno da perdita della capacità lavorativa generica, si qualifica come danno non patrimoniale, assorbito in particolare dalla voce del danno biologico. Tuttavia, la nozione di danno da cenestesi lavorativa, di matrice giurisprudenziale e alla quale tale orientamento fa riferimento, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà fronteggiate nello svolgimento dell'attività lavorativa che si risolvono in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, non incidendo, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 16628/2023, citata).
Esso si distingue, pertanto, dal danno da capacità lavorativa specifica, che invece si configura come patrimoniale in quanto incidente sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, in base alle proprie attitudini lavorative specifiche, compromesse dall'illecito subito.
Si è, quindi, ulteriormente precisato che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica.
Sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente,
7 supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n.
14517/2015; Cass. n. 4673/2016; Cass. n. 12605/2023).
In altre parole, ciò che la Corte nomofilattica sintetizza nella massima or ora riportata significa che è ben possibile che un danno biologico ingente si rifletta tanto sulla capacità generica quanto su quella specifica, come accade nei casi in cui il danno sia tanto importante da comportare sia la perdita dell'impiego avuto sino al momento del sinistro (danno patrimoniale da lucro cessante) sia la perdita della chance di poter ottenere, pro futuro, altri impieghi comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali
(riduzione della capacità lavorativa generica); e ciò non significa niente altro che, ove il soggetto intenda ottenere il ristoro di entrambe le voci di danno, dovrà fornire in giudizio la prova di averle sofferte ambedue.
Del resto, sebbene questo Giudice non ignori che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di fornire presuntivamente la prova del venire meno di potenziali fonti di reddito cui il soggetto dovrà rinunziare a cagione di eventi traumatici occorsi nella sua esistenza, va rilevato che anche in tali arresti la Corte nomofilattica precisa che debbano comunque essere allegati e acquisiti in atti elementi specifici, che consentano di raggiungere con ragionevole certezza la prova del pregiudizio sofferto in rapporto alle specifiche inclinazioni manifestate dal danneggiato, alla sua carriera o ai suoi studi pregressi, al suo ambiente economico-sociale di provenienza, e così via.
11.1 Nel caso di specie, al di là della percentuale di invalidità permanente accertata, manca qualsiasi altro elemento cui riferire detto giudizio prognostico.
Invero nulla è dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative dell'attore e le sue condizioni personali e familiari, in modo da poter far presumere la possibilità di poter attendere, in futuro, a lavori altri e diversi o più remunerativi da quello prestato al momento del sinistro.
A tale ultimo proposito, era onere dell'attore provare che, a seguito dei postumi riportati, gli sarebbero state precluse attività lavorative che, in mancanza del sinistro, sarebbero rientrate nell'ambito delle sue inclinazioni e/o ispirazioni e svolgendo le quali avrebbe guadagnato di più rispetto alle possibilità lavorative compatibili con l'invalidità riportata.
12. Alla stregua degli elementi disponibili, dunque, risulta assai improbabile che il Giudice – anche in presenza di un'espressa domanda in tal senso rassegnata nelle conclusioni di parte ricorrente – potesse liquidare una voce di danno non provata, non solo e non tanto nel quantum, ma, assai più radicalmente, nell'an.
8 13. Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, le domande attoree di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli Avv.ti e devono essere rigettate, poiché alla luce delle risultanze processuali CP_1 Controparte_2 non soltanto non è possibile rimproverare loro alcuna condotta negligente, ma si deve altresì rilevare che gli elementi acquisiti a giudizio e presentati al fine di sostenere l'originaria azione della parte attrice non consentivano comunque di addivenire alla prova di alcun danno al titolo oggi invocato dal . Pt_1
14. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n.
55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022), tenuto conto del valore della causa e prendendo in considerazione i valori medi per ogni fase e non applicandosi, in forza del combinato disposto dei commi 2° e 4° del d.m. citato, l'aumento del 30% previsto per il caso di assistenza di più soggetti, risultando in concreto eliso dalla correlativa diminuzione prevista, in egual misura, per l'ipotesi in cui – nonostante l'assistenza cumulativa – non sia necessario esaminare distinte questioni di diritto per ciascuno dei soggetti patrocinati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore degli Avv.ti Parte_1 [...]
e liquidandole in complessivi euro 14.103,00 per compensi CP_1 Controparte_2 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Così deciso in Roma, addì 25.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Aurora Celico
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