Art. 8.
Per gli autoveicoli e per i rimorchi, esclusi gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati, sono ammesse le norme preesistenti alla presente legge, qualora vengano immatricolati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per gli autoveicoli e per i rimorchi, esclusi gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati, sono ammesse le norme preesistenti alla presente legge, qualora vengano immatricolati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.