Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23934 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, del 2 settembre 2019, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ex art. 9, lettera f, della legge n. 91/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa IL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 2 settembre 2019, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente, in data 30 marzo 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Il decreto di reiezione è motivato in ragione del fatto che dall’attività informativa svolta dagli organi istituzionalmente preposti sono emersi sul conto del ricorrente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza nazionale.
3. Avverso detto decreto il ricorrente ha dedotto quali vizi di legittimità la carenza assoluta di motivazione consistente nella mancata esplicitazione dei fatti sui quali si è fondato il giudizio negativo dell’Amministrazione, la contraddittorietà manifesta e la violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 113 Cost.
4. In data 13 febbraio 2025 si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, depositando una relazione difensiva e, in data 26 giugno 2025, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 31 marzo 2025, una relazione riservata concernente gli elementi informativi dei servizi di sicurezza posti a fondamento del diniego gravato.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il diniego impugnato è basato sul fatto che, dall’attività informativa esperita a carico dell’interessato, è emersa la sua contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
8. In proposito deve evidenziarsi che già in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che “ nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo ”; che “ il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione”; che “in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, data la natura delle informazioni in parola, correttamente l’amministrazione omette di indicarne il contenuto ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati ” e che quindi “ il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente ” (così Tar del Lazio, sez. V-bis, 28 dicembre 2025, n. 26326, 17 gennaio 2025, n. 902, che richiama tra l’altro Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6720, 28 dicembre 2022, n. 11387 e 11 maggio 2023, n. 4765).
9. Sempre in termini generali, va poi ricordato che, per giurisprudenza consolidata, “ l'amministrazione gode di un'ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato ” (cfr. ancora una volta Consiglio di Stato, III, 8 ottobre 2021, n. 6720); che quando il diniego di concessione della cittadinanza “trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato ” (cfr. Consiglio di Stato, III, 28 dicembre 2022, n. 11387).
10. Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; TAR Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 19 giugno 2012).
11. Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che nel caso di specie il provvedimento gravato e la nota acquisita in via istruttoria da questo Tribunale danno conto in maniera sufficiente delle non irragionevoli motivazioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta del ricorrente.
12. Al riguardo, deve infatti osservarsi che la nota ministeriale, versata in atti secondo modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni e a garantire comunque il diritto di difesa, riporta un’adeguata indicazione delle risultanze informative relative al ricorrente (in particolare, che quest’ultimo è emerso in contesti legati all’estremismo islamico) che – alla luce giurisprudenza citata supra e stante il mancato svolgimento di deduzioni sul punto da parte del ricorrente anche successivamente al deposito della citata nota istruttoria – sono del tutto idonee a giustificare il provvedimento impugnato.
13. Tanto considerato, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Ciro Daniele Piro, Referendario
IL ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ON | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.