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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 303 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MUNAFO' Parte_1 C.F._1
IG RI TI OV , come da procura in atti. attore, contro
, c.f.: , n.q. di erede di Controparte_1 C.F._2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. MATERIA Persona_1 CodiceFiscale_3
STEFANO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per reintegrazione e manutenzione nel poossesso, il Sig. chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare illegittimo il comportamento del resistente, il quale, sine titulo, ha spogliato e/o comunque
disturbato il ricorrente nel possesso pacifico del diritto di passaggio che quest'ultimo esercitava sulla strada oggetto di causa da al meno cento anni;
2) Conseguentemente, ai sensi dell'art. 669 bis e ss. C.p.c., previ gli incombenti di legge, ordinare a Persona_1
di aprire il cancello illegittimamente chiuso o, quantomeno, di consegnare la chiave del lucchetto apposto al cancello de quo e di astenersi, per il futuro, dal molestare il ricorrente nel possesso del diritto di passaggio, in modo che lo stesso possa continuare ad esercitare pacificamente il possesso del quale è stato illegittimamente spogliato ed in relazione al quale è stato illegittimamente molestato;
3) Disporre l'audizione di informatori…..
Si costituiva il resistente il quale contestava le domande avverse, eccependo Persona_1
l'inesistenza in capo al ricorrente di una situazione di possesso, chiedendo quindi il rigetto delle conclusioni di parte ricorrente.
Sentiti gli informatori, con provvedimento del 28.01.2019 il giudice dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva.
Depositata l'istanza per la fissazione di udienza di trattazione, iniziava la fase di merito.
Escussi i testimoni indicati da parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, per la quale si disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
******
La domanda di parte ricorrente è infondata e non merita di essere accolta.
Si premette che nell'azione possessoria, la tutela immediata non pregiudica l'accertamento definitivo.
Il giudice del giudizio di merito resta comunque deputato a risolvere la controversia in modo stabile e finale.
Nel merito, giova ricordare che la servitù di passaggio, sia esso carraio o pedonale, rientra nelle ipotesi di servitù c.d. discontinue caratterizzate da un suo esercizio non necessariamente costante.
Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie non si richiedono gli stessi requisiti del possesso rivolto all'usucapione, non rilevando sia la frequenza che le modalità di esercizio del possesso. Per le servitù discontinue come quelle oggetto del presente giudizio, il possesso da tutelare va considerato in relazione alle caratteristiche ed esigenze dell'immobile dominante, essendo sufficiente, una volta instaurata la relazione di fatto sostenuta dall'animus possidendi, che il bene resti nella virtuale disponibilità del possessore, senza che rilevi la frequenza dell'esercizio del transito. Il ricorrente quindi ha l'onere di dimostrare l'effettivo esercizio della servitù con carattere di attualità.
Ebbene, dalla lettura degli scritti difensivi del ricorrente appare chiaramente come, a fondamento del diritto di servitù, il medesimo abbia invocato l'animus risultante dalla scrittura privata che ha formalizzato l'accordo intervenuo tra le parti, mentre riguardo l'esercizio, non appare provato che esso sia stato esercitato sino al contestato spoglio.
Infatti, i testi escussi in questa sede riferiscono di un passaggio attraverso il viottolo, esercitato dal richiedente, sin dalla sua giovane età, ma nulla riferiscono circa l'attualità di detto passaggio.
Anche il teste , che dichiara di conoscere bene i luoghi in quanto vicini alla sua officina, Tes_1
testimonia sul fatto che “il Sig. è sempre passato da quella strada”, senza specificare alcunchè Parte_1
circa le modalità di attraversamento, né l'attualità dell'esercizio del diritto.
Pur ritenendo attendibili i testi escussi, non si attribuisce alla loro deposizione particolare rilevanza, mentre i testi escussi in fase iniziale escludono di aver visto il richiedente dal viottolo sopra indicato, pur frequentando i luoghi costantemente per motivi di lavoro.
A tal proposito è utile precisare che nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può ben basarsi sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa, quando tali informazioni, sono ritenute da questo giudice idonee a fondare, in sede di decisione, il suo libero convincimento, basandosi sul prudente apprezzamento.
In conclusione, in assenza di prova circa l'attualità dell'esercizio del diritto rivendicato dal richiedente,
e i presenza di prove raccolte in fase sommaria che escludono il passaggio dal viottolo oggetto di causa, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore
, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. Parte_1
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 303 2018 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal convenuto, liquidate in €. 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Materia, procuratore antistatario;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 12/11/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 303 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MUNAFO' Parte_1 C.F._1
IG RI TI OV , come da procura in atti. attore, contro
, c.f.: , n.q. di erede di Controparte_1 C.F._2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. MATERIA Persona_1 CodiceFiscale_3
STEFANO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per reintegrazione e manutenzione nel poossesso, il Sig. chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare illegittimo il comportamento del resistente, il quale, sine titulo, ha spogliato e/o comunque
disturbato il ricorrente nel possesso pacifico del diritto di passaggio che quest'ultimo esercitava sulla strada oggetto di causa da al meno cento anni;
2) Conseguentemente, ai sensi dell'art. 669 bis e ss. C.p.c., previ gli incombenti di legge, ordinare a Persona_1
di aprire il cancello illegittimamente chiuso o, quantomeno, di consegnare la chiave del lucchetto apposto al cancello de quo e di astenersi, per il futuro, dal molestare il ricorrente nel possesso del diritto di passaggio, in modo che lo stesso possa continuare ad esercitare pacificamente il possesso del quale è stato illegittimamente spogliato ed in relazione al quale è stato illegittimamente molestato;
3) Disporre l'audizione di informatori…..
Si costituiva il resistente il quale contestava le domande avverse, eccependo Persona_1
l'inesistenza in capo al ricorrente di una situazione di possesso, chiedendo quindi il rigetto delle conclusioni di parte ricorrente.
Sentiti gli informatori, con provvedimento del 28.01.2019 il giudice dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva.
Depositata l'istanza per la fissazione di udienza di trattazione, iniziava la fase di merito.
Escussi i testimoni indicati da parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, per la quale si disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
******
La domanda di parte ricorrente è infondata e non merita di essere accolta.
Si premette che nell'azione possessoria, la tutela immediata non pregiudica l'accertamento definitivo.
Il giudice del giudizio di merito resta comunque deputato a risolvere la controversia in modo stabile e finale.
Nel merito, giova ricordare che la servitù di passaggio, sia esso carraio o pedonale, rientra nelle ipotesi di servitù c.d. discontinue caratterizzate da un suo esercizio non necessariamente costante.
Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie non si richiedono gli stessi requisiti del possesso rivolto all'usucapione, non rilevando sia la frequenza che le modalità di esercizio del possesso. Per le servitù discontinue come quelle oggetto del presente giudizio, il possesso da tutelare va considerato in relazione alle caratteristiche ed esigenze dell'immobile dominante, essendo sufficiente, una volta instaurata la relazione di fatto sostenuta dall'animus possidendi, che il bene resti nella virtuale disponibilità del possessore, senza che rilevi la frequenza dell'esercizio del transito. Il ricorrente quindi ha l'onere di dimostrare l'effettivo esercizio della servitù con carattere di attualità.
Ebbene, dalla lettura degli scritti difensivi del ricorrente appare chiaramente come, a fondamento del diritto di servitù, il medesimo abbia invocato l'animus risultante dalla scrittura privata che ha formalizzato l'accordo intervenuo tra le parti, mentre riguardo l'esercizio, non appare provato che esso sia stato esercitato sino al contestato spoglio.
Infatti, i testi escussi in questa sede riferiscono di un passaggio attraverso il viottolo, esercitato dal richiedente, sin dalla sua giovane età, ma nulla riferiscono circa l'attualità di detto passaggio.
Anche il teste , che dichiara di conoscere bene i luoghi in quanto vicini alla sua officina, Tes_1
testimonia sul fatto che “il Sig. è sempre passato da quella strada”, senza specificare alcunchè Parte_1
circa le modalità di attraversamento, né l'attualità dell'esercizio del diritto.
Pur ritenendo attendibili i testi escussi, non si attribuisce alla loro deposizione particolare rilevanza, mentre i testi escussi in fase iniziale escludono di aver visto il richiedente dal viottolo sopra indicato, pur frequentando i luoghi costantemente per motivi di lavoro.
A tal proposito è utile precisare che nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può ben basarsi sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa, quando tali informazioni, sono ritenute da questo giudice idonee a fondare, in sede di decisione, il suo libero convincimento, basandosi sul prudente apprezzamento.
In conclusione, in assenza di prova circa l'attualità dell'esercizio del diritto rivendicato dal richiedente,
e i presenza di prove raccolte in fase sommaria che escludono il passaggio dal viottolo oggetto di causa, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore
, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. Parte_1
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 303 2018 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal convenuto, liquidate in €. 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Materia, procuratore antistatario;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 12/11/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola