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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3917/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, all'udienza del 21.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3917/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Parte_1
Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 25/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno di invalidità, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. All'odierna udienza, disposta la riunione del procedimento per ATP recante n. RG. 10566/2023 all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445-bis c.p.c., comma 4 “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il deposito della consulenza è stato comunicato in data 29/02/2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 18/03/2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente in data 25/03/2024, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme da quello contenuto nella perizia della precedente fase. Invero la specificità dei motivi richiesta dalla norma in esame deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del nominato CTU a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , come integrate dai Persona_1 chiarimenti resi all'odierna udienza, che questo giudicante fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, dunque, alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da
“artrosi polistazionale con limitazione funzionale lieve-moderata (spondilodiscoartrosi. esiti di asportazione chirurgica di terzo superiore della fibula sx) cod. 7010 - 7410 (riduzione) ind. inv. 40%; esiti di amartoma polmonare trattato con lobectomia inferiore sinistra analogia cod. 6013 ind. inv.
20%; depressione ricorrente in soggetto con disturbo borderline di personalità cod. 2205 ind. inv.
25%; tiroide micronodulare quale esito tiroiditico non da' ricaduta invalidante;
mastopatia fibroso- cistica non da' ricaduta invalidante”. L'entità delle summenzionate infermità consente, pertanto, di poter affermare, sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2.1992 supp. ord.) che i deficit di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 64% (sessantaquattro per cento) con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Tuttavia, come precisato dal consulente all'odierna udienza con riguardo alla patologia psichica e tenuto conto della certificazione medica depositata del
7.01.2025 “la diagnosi certificata in data 7.01.2025 (cfr. Certificato Asl Caserta Uosm 1920) di depressione endogena - e non endoreattiva - maggiore con aspetti psicotici è inquadrabile con il codice 2209 tabellare ex dm 05.02.92 con percentuale di invalidità al 50%. Tale diagnosi si raccorda con quanto già documentato in data 26.10.2020, 10.03.21, 5.5.23 e 9.10.23 a sostegno di una diagnosi più circostanziata. In ordine alla percentuale di invalidità ai fini dell'assegno, in base al nuovo calcolo riduzionistico, la ricorrente deve ritenersi invalida nella misura del 76%, con decorrenza antecedente i sei mesi dalla data della certificazione, dunque da giugno 2024”.
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché alla luce della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti valevoli per il godimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2024, come indicato dal Consulente.
La domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dei ratei è inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del rito ex art 445 bis c.p.c., con cui la controversia è stata incardinata.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP. Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la ricorrente invalida nella misura del 76% con diritto all'assegno Parte_1
d'invalidità con decorrenza dal 1.06.2024;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 21.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, all'udienza del 21.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3917/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Parte_1
Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 25/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno di invalidità, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. All'odierna udienza, disposta la riunione del procedimento per ATP recante n. RG. 10566/2023 all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445-bis c.p.c., comma 4 “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il deposito della consulenza è stato comunicato in data 29/02/2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 18/03/2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente in data 25/03/2024, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme da quello contenuto nella perizia della precedente fase. Invero la specificità dei motivi richiesta dalla norma in esame deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del nominato CTU a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , come integrate dai Persona_1 chiarimenti resi all'odierna udienza, che questo giudicante fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, dunque, alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da
“artrosi polistazionale con limitazione funzionale lieve-moderata (spondilodiscoartrosi. esiti di asportazione chirurgica di terzo superiore della fibula sx) cod. 7010 - 7410 (riduzione) ind. inv. 40%; esiti di amartoma polmonare trattato con lobectomia inferiore sinistra analogia cod. 6013 ind. inv.
20%; depressione ricorrente in soggetto con disturbo borderline di personalità cod. 2205 ind. inv.
25%; tiroide micronodulare quale esito tiroiditico non da' ricaduta invalidante;
mastopatia fibroso- cistica non da' ricaduta invalidante”. L'entità delle summenzionate infermità consente, pertanto, di poter affermare, sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2.1992 supp. ord.) che i deficit di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 64% (sessantaquattro per cento) con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Tuttavia, come precisato dal consulente all'odierna udienza con riguardo alla patologia psichica e tenuto conto della certificazione medica depositata del
7.01.2025 “la diagnosi certificata in data 7.01.2025 (cfr. Certificato Asl Caserta Uosm 1920) di depressione endogena - e non endoreattiva - maggiore con aspetti psicotici è inquadrabile con il codice 2209 tabellare ex dm 05.02.92 con percentuale di invalidità al 50%. Tale diagnosi si raccorda con quanto già documentato in data 26.10.2020, 10.03.21, 5.5.23 e 9.10.23 a sostegno di una diagnosi più circostanziata. In ordine alla percentuale di invalidità ai fini dell'assegno, in base al nuovo calcolo riduzionistico, la ricorrente deve ritenersi invalida nella misura del 76%, con decorrenza antecedente i sei mesi dalla data della certificazione, dunque da giugno 2024”.
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché alla luce della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti valevoli per il godimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2024, come indicato dal Consulente.
La domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dei ratei è inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del rito ex art 445 bis c.p.c., con cui la controversia è stata incardinata.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP. Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la ricorrente invalida nella misura del 76% con diritto all'assegno Parte_1
d'invalidità con decorrenza dal 1.06.2024;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 21.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano