Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2024, proposto da
TO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Garruto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso, Renata Fiore e Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale datata 16 maggio 2024 di cui alla procedura numero 875 e contrassegnata con il numero 17 del Registro settoriale delle determinazioni e con il numero 731 del Registro generale delle determinazioni, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva concernente il bando di concorso generale n. 7/2021 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Foggia, ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 10/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FR GI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 2024 e pervenuto in Segreteria in data 3 settembre 2024, TO NO adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Foggia datata 16 maggio 2024, registrata con il numero 17 del registro settoriale e con il numero 731 del registro generale delle determinazioni, recante l’approvazione della graduatoria definitiva relativa al Bando di concorso generale n. 7/2021 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili o che si sarebbero resi disponibili nel territorio comunale, ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 10 del 7 aprile 2014.
Il ricorrente, nato a [...] il 1º gennaio 1959 e ivi residente in [...], scala M, località Borgo Mezzanone, esponeva di abitare sin dal 1998 in un contesto periferico degradato, segnato dall’abusivismo edilizio e dall’incuria amministrativa, e descriveva le condizioni di fatiscenza dell’immobile di proprietà pubblica comunale ove risiedeva, segnatamente le crepe nella struttura causate da infiltrazioni di acque meteoriche, l’umidità maleodorante, la vetustà delle murature, la pericolosità dei cornicioni e la fuoriuscita di liquami dalle fogne per omessa manutenzione.
Con il ricorso in esame l’interessato lamentava la violazione dell’articolo 3 del citato bando, concernente l’attribuzione dei punteggi, e dell’articolo 12 della citata legge regionale, che disciplinava la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, in quanto l’Amministrazione comunale non gli aveva riconosciuto il punteggio aggiuntivo spettante per la condizione di sistemazione precaria, derivante dalla scadenza del contratto di locazione relativo all’alloggio ove egli aveva stabilmente la residenza.
Assumeva in particolare il ricorrente che la valutazione della sua posizione avrebbe dovuto tenere conto non solo della situazione economica e familiare, ma anche di quella abitativa, e che la normativa non lasciava margini interpretativi tali da giustificarne la disapplicazione.
Sosteneva, inoltre, che il provvedimento impugnato appariva viziato da difetto assoluto di motivazione, da illogicità manifesta, da travisamento dei fatti e da carenza istruttoria, e che il comportamento del Comune di Foggia tradiva la ratio stessa della normativa, volta a prevenire il degrado individuale e sociale. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’efficacia dell’atto, l’annullamento della determinazione dirigenziale, con condanna dell’Ente al pagamento delle spese processuali.
A seguito della notifica del ricorso, in data 6 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Comune di Foggia, successivamente depositando memoria difensiva con la quale si insisteva per il rigetto sia del ricorso sia dell’istanza cautelare, eccependo in via preliminare due distinte ragioni di inammissibilità.
Sosteneva, in primo luogo, l’Ente comunale che il ricorso era da considerarsi inammissibile ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, in quanto il ricorrente avrebbe potuto agevolmente richiedere all’Ente i dati anagrafici dei soggetti utilmente collocati in graduatoria al fine di instaurare il contraddittorio.
In secondo luogo, il Comune eccepiva l’inammissibilità per omessa impugnazione del parere vincolante espresso dalla Commissione provinciale per l’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2014.
Si evidenziava che il signor NO, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, aveva presentato richiesta di parere alla Commissione, la quale, con provvedimento reso in data 12 dicembre 2023, aveva rigettato il suo ricorso, confermando la correttezza dei punteggi attribuiti; non avendo egli impugnato tale parere vincolante, il ricorso avverso la graduatoria definitiva doveva ritenersi inammissibile.
Nel merito, il Comune deduceva l’infondatezza delle pretese del ricorrente, concludendo, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso e dell’istanza cautelare, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
In data 14 aprile 2025, il difensore del ricorrente depositava un’ulteriore memoria, nella quale ripercorreva analiticamente le argomentazioni svolte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 28 gennaio 2026, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è inammissibile e ad abundantiam altresì infondato nel merito.
Il ricorso proposto dal signor NO TO avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Foggia del 16 maggio 2024, recante l’approvazione della graduatoria definitiva del bando di concorso generale n. 7/2021 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si palesa inammissibile sotto due distinti e assorbenti profili, ciascuno dei quali, da solo, ne determina la declinatoria in rito.
In primo luogo, il ricorrente ometteva di notificare il gravame ad almeno un controinteressato, in violazione dell’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, il quale impone, nei giudizi impugnatori avverso atti concernenti procedure concorsuali o selettive, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di coloro che, in virtù dell’atto impugnato, vantano un interesse qualificato alla conservazione dello stesso.
L’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato non può essere esclusa neppure quando la graduatoria non rechi l’indicazione dei dati anagrafici o della residenza dei soggetti utilmente collocati, atteso che il ricorrente avrebbe potuto agevolmente richiedere all’Amministrazione le informazioni necessarie a identificare quantomeno un nominativo al fine di integrare il contraddittorio, e ciò dovendo avvenire tempestivamente, non già mediante un’istanza di autorizzazione all’integrazione avanzata in corso di causa, la quale, se proposta tardivamente, non vale a sanare l’originaria invalidità dell’instaurazione del gravame.
Nel caso di specie, il Comune di Foggia eccepiva ritualmente tale omissione e il ricorrente non dimostrava di avere neppure richiesto all’Ente i dati identificativi di alcun controinteressato, né provvedeva alla notifica nei confronti di alcuno dei soggetti che, essendo collocati in posizione utile in graduatoria, sarebbero stati direttamente incisi dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale.
Sotto un secondo, autonomo profilo, il ricorso si rivela egualmente inammissibile per omessa impugnazione del parere vincolante reso dalla Commissione provinciale per l’edilizia residenziale pubblica in data 12 dicembre 2023, con il quale veniva rigettata l’istanza presentata dal medesimo ricorrente avverso la graduatoria provvisoria.
L’articolo 4, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Puglia n. 10 del 7 aprile 2014 delinea un procedimento articolato in cui la Commissione provinciale, investita della richiesta di parere da parte dell’interessato, si pronuncia con un atto che il legislatore regionale qualifica espressamente come vincolante per l’Ufficio comunale competente in sede di definitiva approvazione della graduatoria.
Ne consegue che il parere della Commissione costituisce un provvedimento immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, e la sua mancata impugnazione, unitamente alla successiva determinazione dirigenziale che si limita a recepirlo, determina l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto conclusivo del procedimento per omessa tempestiva censura dell’atto presupposto, il quale, in quanto vincolante, condiziona in modo determinante il contenuto della graduatoria definitiva.
Il ricorrente, pur avendo attivato la procedura di richiesta del parere, non proponeva alcuna impugnativa avverso il parere negativo della Commissione, né deduceva specifici vizi propri di tale atto, limitandosi a reiterare dinanzi al Giudice Amministrativo le medesime censure già disattese in sede procedimentale.
Ad abundantiam , anche volendo superare le illustrate ragioni di inammissibilità, il ricorso si palesa comunque privo di fondamento nel merito.
Il ricorrente rivendicava l’attribuzione di ulteriori quattro punti in ragione della pretesa condizione di sistemazione precaria, assumendo di abitare in un immobile di proprietà pubblica comunale con contratto di locazione scaduto e di versare, per tale motivo, in una situazione di emergenza abitativa rilevante ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2014 e dell’articolo 3 del bando di concorso.
Tuttavia, l’esame degli atti e delle allegazioni del Comune di Foggia evidenzia come il titolo in forza del quale il signor NO occupava l’alloggio sito in Via Borsellino, lotto n. 3, scala M, località Borgo Mezzanone, non fosse configurabile né come assegnazione a titolo precario, né come locazione agevolata riconducibile alle fattispecie tipiche previste dalla normativa regionale per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.
Sin dal 1998, l’immobile era stato concesso al ricorrente mediante un contratto di sublocazione della durata di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, sicché la concessione originaria presentava natura negoziale e termine finale certo, non già il carattere di provvisorietà e urgenza proprio delle assegnazioni temporanee disposte dagli organi preposti all’assistenza pubblica in favore di soggetti in stato di necessità.
Tale contratto risultava peraltro scaduto da numerosi anni e mai rinnovato, né prorogato, con la conseguenza che l’occupazione dell’alloggio da parte del ricorrente era divenuta civilisticamente sine titulo e integrava, semmai, una situazione di mero fatto non suscettibile di essere qualificata, neppure in via analogica, come sistemazione precaria assistita dai requisiti previsti dal bando e dalla legge regionale.
La Commissione provinciale, con il parere vincolante del 12 dicembre 2023, aveva già escluso la sussistenza del diritto ai punti aggiuntivi, rilevando la natura originariamente contrattuale e temporanea del rapporto originario e l’insussistenza di un provvedimento formale di assegnazione a carattere precario da parte dei competenti servizi sociali o assistenziali.
L’assenza del requisito della precarietà derivante da un atto pubblico di assegnazione rendeva, dunque, del tutto legittima la mancata attribuzione del punteggio richiesto e infondata la relativa censura di violazione di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si appalesa inammissibile sotto il duplice profilo della omessa notifica ad almeno un controinteressato e della omessa impugnazione del parere vincolante della Commissione provinciale, e comunque, ad abundantiam , integralmente infondato nel merito, con conseguente reiezione della domanda di annullamento.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità della vicenda in esame e delle condizioni materiali nel contesto delle quali è maturata, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e ad abundantiam lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OL, Presidente
FR GI ET, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR GI ET | LE OL |
IL SEGRETARIO