Art. 23.
Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, e' stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1 luglio 1973.
Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, e' stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1 luglio 1973.