TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 15/7/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter nella causa iscritta al n. 587/2023 r.g. tra
con il patrocinio dall' Avv. Francesco Quaglieri Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 7.2.2023 la ricorrente, premesso di aver lavorato a far data dal
15.9.2021 e fino al 31.12.2021 con contratto a tempo determinato alle dipendenze di Controparte_2 con qualifica di addetto junior;
che in data 18.1.2022 la ricorrente presentava all' domanda
[...] CP_1
CP_ di indennità di disoccupazione rispinta dall' con la seguente motivazione “La s.v. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione in oggetto (NAspI)”; ha convenuto in CP_ giudizio l' al fine di far accertare il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 31.12.2021.
2. L'ente resistente nonostante la ritualità e regolarità della notifica non si è costituito e deve quindi dichiararsene la contumacia.
3. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
4. La normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 22/2015, che all'art. 2 prevede che l'indennità AS sia destinata ai lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Quanto ai requisiti, l'art. 3 prevede che la
AS sia riconosciuta ai lavoratori che abbiano “perduto involontariamente la propria occupazione” e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del d.lgs. 181/2000; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) per gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1 gennaio 2022, possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Il comma 2 precisa che la AS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
5. Quanto alla misura della prestazione, la stessa è parametrata in base all'art. 4 alla retribuzione percepita negli ultimi quattro anni in proporzione alle settimane contributive maturate nello stesso periodo. Quanto alla durata, in base all'art. 5 la AS spetta “per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
6. Quanto alla sussistenza di tali requisiti in capo alla ricorrente, dalla documentazione in atti risulta che ella sia stata dipendente di a far data dal 15.9.2021 al 31.12.2021 (doc. Controparte_2
7 ricorso), con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, secondo la ricorrente, sarebbe venuto a naturale scadenza. Tale ultima circostanza – che in mancanza di diverse risultanze deve ritenersi documentata attraverso la produzione del contratto stesso – consente di ritenere il carattere involontario dello stato di disoccupazione.
7. La ricorrente ha documentato di aver presentato domanda amministrativa in data
18.1.2022, per il periodo successivo alla scadenza del contratto (all. 1).
8. Quanto al requisito contributivo, lo stesso sussiste: dall'estratto contributivo emerge infatti che nel quadriennio precedente alla presentazione della domanda AS la ricorrente ha lavorato
3 mesi e 16 giorni (doc. 6).
9. Pertanto, deve ritenersi provato il diritto della ricorrente al pagamento della AS a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per la durata e per gli importi di legge. Spettano inoltre gli interessi sul credito, come per legge.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
DM. 147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta, dell'istruttoria richiesta ed ammessa, della natura delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 587/2023 r.g.:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la NASPI a decorrere dal primo giorno CP_ successivo a quello della presentazione della domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della stessa di detta indennità, per la durata e per gli importi di legge, oltre interessi legali dalla debenza al saldo.
- condanna l' rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in CP_1 euro 1.865,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 15.7.2025
Il Giudice
BI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 15/7/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter nella causa iscritta al n. 587/2023 r.g. tra
con il patrocinio dall' Avv. Francesco Quaglieri Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 7.2.2023 la ricorrente, premesso di aver lavorato a far data dal
15.9.2021 e fino al 31.12.2021 con contratto a tempo determinato alle dipendenze di Controparte_2 con qualifica di addetto junior;
che in data 18.1.2022 la ricorrente presentava all' domanda
[...] CP_1
CP_ di indennità di disoccupazione rispinta dall' con la seguente motivazione “La s.v. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione in oggetto (NAspI)”; ha convenuto in CP_ giudizio l' al fine di far accertare il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 31.12.2021.
2. L'ente resistente nonostante la ritualità e regolarità della notifica non si è costituito e deve quindi dichiararsene la contumacia.
3. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
4. La normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 22/2015, che all'art. 2 prevede che l'indennità AS sia destinata ai lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Quanto ai requisiti, l'art. 3 prevede che la
AS sia riconosciuta ai lavoratori che abbiano “perduto involontariamente la propria occupazione” e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del d.lgs. 181/2000; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) per gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1 gennaio 2022, possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Il comma 2 precisa che la AS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
5. Quanto alla misura della prestazione, la stessa è parametrata in base all'art. 4 alla retribuzione percepita negli ultimi quattro anni in proporzione alle settimane contributive maturate nello stesso periodo. Quanto alla durata, in base all'art. 5 la AS spetta “per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
6. Quanto alla sussistenza di tali requisiti in capo alla ricorrente, dalla documentazione in atti risulta che ella sia stata dipendente di a far data dal 15.9.2021 al 31.12.2021 (doc. Controparte_2
7 ricorso), con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, secondo la ricorrente, sarebbe venuto a naturale scadenza. Tale ultima circostanza – che in mancanza di diverse risultanze deve ritenersi documentata attraverso la produzione del contratto stesso – consente di ritenere il carattere involontario dello stato di disoccupazione.
7. La ricorrente ha documentato di aver presentato domanda amministrativa in data
18.1.2022, per il periodo successivo alla scadenza del contratto (all. 1).
8. Quanto al requisito contributivo, lo stesso sussiste: dall'estratto contributivo emerge infatti che nel quadriennio precedente alla presentazione della domanda AS la ricorrente ha lavorato
3 mesi e 16 giorni (doc. 6).
9. Pertanto, deve ritenersi provato il diritto della ricorrente al pagamento della AS a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per la durata e per gli importi di legge. Spettano inoltre gli interessi sul credito, come per legge.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
DM. 147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta, dell'istruttoria richiesta ed ammessa, della natura delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 587/2023 r.g.:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la NASPI a decorrere dal primo giorno CP_ successivo a quello della presentazione della domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della stessa di detta indennità, per la durata e per gli importi di legge, oltre interessi legali dalla debenza al saldo.
- condanna l' rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in CP_1 euro 1.865,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 15.7.2025
Il Giudice
BI ON