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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1576/2021 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ANAN (Me) il 22.04.1961 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via ANAN n. 22, presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- TO TE –
CONTRO
(P.I. , quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1
in forza di atto di fusione in data 12 aprile 2022 a rogito del dott. CP_2 Persona_1
Notaio in Milano, rep. n. 6926, racc. n. 3496, con sede in Parma, via Università n. 1, Albo delle banche n. 5435 – Società capogruppo Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., con l'avv. Matteo Pasculli (pec: per procura in atti ed Email_2 elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6;
- Convenuta Opposta –
(P.I. ) con sede legale in Milano (MI), via V. Controparte_3 P.IVA_2
Betteloni, 2, e per essa (P.I. , Controparte_4 P.IVA_2 con sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n°6/A e 6/B, in persona della legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. CO Pesenti (pec: e dall'Avv. Francesco Concio (pec: Email_3
) per procura in atti ed elettivamente domiciliata Email_4 presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese in Via T. Campanella n. 46, Reggio Calabria;
- Parte intervenuta/cessionaria–
avente per OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio l'allora , e per essa quale Parte_1 CP_2 procuratrice la , al fine di chiedere la revoca Controparte_4 del decreto ingiuntivo n. 250/2021 del 07.07.2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
(R.G. 1156/2021), notificato in data 21.07.2021, con il quale veniva condannato al pagamento della somma di € 27.242,74, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate nella somma di € 286,00 per spese vive ed € 700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e
AS
Il preteso credito riguardava il pagamento del saldo debitore complessivo pari ad €
27.242,74, quale residuo importo al 04/05/2021 del finanziamento chirografario n. 60849 di originari € 29.000.00, concesso in data 01/06/2018 dalla filiale di Terme Vigliatore del
Credito Siciliano, oltre successivi interessi al tasso convenzionale dal 05/05/2021 al saldo e del saldo debitore del contratto di conto corrente n. 1/325/1000065/0.
Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Accogliere la presente opposizione.
2. Per l'effetto ritenere e dichiarare nullo e/o invalido e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto 3. Accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve al ricorrente. Pt_1
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova. Con vittoria di spese e compensi.”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2022, la CP_2 si costituiva in giudizio al fine di contestare le allegazioni avversarie e chiedere il rigetto
[...] delle domande attoree, ivi chiedendo: “in via preliminare: - accogliere la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 250/2021 emesso in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, Giudice dott. GI De CO (sub R.G. n. 1156/2021) ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. per i motivi meglio esposti in narrativa;
nel merito: - confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n. 250/2021 emesso in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice dott.
GI De CO (sub R.G. n. 1156/2021). Con riserva di integrare, modificare e/o emendare le istanze istruttorie, le domande e le produzioni documentali, nei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., dei quali si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. per i motivi di cui in narrativa, oltre IVA e CPA, e rimborso generali di studio, ivi comprese quelle derivanti dal giudizio monitorio [...];”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.02.2022, inoltre, la cessionaria del credito interveniva volontariamente in giudizio a mezzo della propria Controparte_3 procuratrice speciale quale cessionaria di crediti in blocco Controparte_4 di in forza del contratto di cessione del 3.12.2021, precisando che con contratto CP_2 di cessione di crediti pecuniari del 3 dicembre 2021, stipulato ai sensi e per gli effetti della
Legge n.130/1999, la ( ) le aveva ceduto pro soluto un Controparte_5 CP_2 portafoglio di crediti pecuniari (come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.149 del 16 dicembre 2021), fra cui quello originato dal contratto di mutuo erogato da (società incorporata in al sig. , chiedendo Controparte_6 CP_2 Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 250/2021 del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 27.242,74, oltre interessi al tasso convenzionale dal 26/01/2021 Controparte_3 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre le spese del giudizio di ingiunzione. In via istruttoria [...] con vittoria di spese, da liquidarsi secondi i parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, oltre accessori di Legge”.
Instaurato il contraddittorio ed iscritto a ruolo con n. 1576/2021 R.G., all'udienza di prima comparizione delle parti dell'8.02.2022, il GI rinviava per l'esame della comparsa della
Banca all'udienza del 14.06.2022, facendo salvi i diritti di prima udienza.
All'udienza del 14.6.2022 la insisteva per la concessione della CP_2 provvisoria esecutività nell'interesse della cessionaria soc. chiedendo la Controparte_3 concessione dei termini di cui all'art. 183, Comma 6, c.p.c.
Il GI, con provvedimento del 25.07.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5
D.lgs. 28/2010 e rinviando all'udienza del 17.01.2023 per la prosecuzione della causa. La mediazione si concludeva con verbale negativo, depositato dalla cessionaria del credito con nota del 3.01.2023, pertanto, alla successiva udienza le parti - insistendo nelle proprie posizioni processuali - chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art
183, comma VI, cpc.
All'esito dell'udienza del 17.1.2023, il Giudice adito concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.., fissando per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 15.06.2023.
Parte opponente non depositava memorie istruttorie, così a scioglimento della riserva, con provvedimento del 30.08.2023 il GI ritenendo la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.02.2024.
Nelle more si costituiva quale incorporante il Controparte_1 [...] in forza di atto di fusione in data 12 aprile 2022 a rogito del dott. Controparte_5 [...]
Notaio in Milano, rep. n. 6926, racc. n. 3496. Per_1
A sua volta la precisava che, con atto di fusione del Controparte_1
12.4.2022, aveva avuto luogo la fusione delle società e Controparte_1 [...]
, mediante incorporazione di quest'ultima nella prima, con Controparte_5 CP_2 decorrenza dei relativi effetti dal 24.4.2022 e, per effetto della citata fusione, Controparte_1 aveva assunto, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la titolarità di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla società incorporata CP_2
Precisava, inoltre, che con contratto di cessione di crediti del 3.12.2021, stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n.130 del 30.4.1999, la aveva acquisito da Controparte_3 un portafoglio di crediti, fra cui quello originato dal contratto di mutuo erogato al sig. CP_2
. E, pertanto, “la in qualità di cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_3 [...]
che a seguito di fusione per incorporazione, con efficacia giuridica a partire dal Controparte_5
25/06/2018 ha incorporato il risultava creditrice del sig. della Controparte_6 Parte_1 somma di € 27.242,74”.
Chiamata la causa all'udienza del 9.02.2024 ed esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava la causa all'udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti i temini per il deposito di note conclusive, e con decreto del 24.02.2025 rinviava la causa all'udienza del 10.10.2025 per i medesimi incombenti.
Le parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, controparte eccepisce una presunta carenza di legittimazione attiva in capo a quale procuratrice di (prima della Controparte_4 CP_2 fusione in , adducendo che la procura generale illo tempore rilasciata Controparte_1 non spiegherebbe alcun effetto nei confronti delle successive operazioni societarie, quindi riconducendo il difetto di legittimazione alla mancanza di poteri rappresentativi in capo a
. CP_4
L'assunto è infondato.
I documenti prodotti in corso di causa comprovano la titolarità attiva della
[...] del rapporto sottostante la sua azione. Parte opposta ha prodotto Controparte_4 la procura speciale del 20/4/2015, con la quale il presidente del Consiglio di amministrazione del conferiva a la potestà di agire in Controparte_5 Controparte_4 suo nome per il compimento di atti utili alla gestione ed al recupero dei crediti (cfr. doc.1, fascicolo monitorio). Procura che prevede, inoltre, il potere di RV di sub-delegare i medesimi poteri a soggetti terzi.
ha agito esclusivamente in nome e per conto di Controparte_4
giusta procura del 20/04/2015 in autentica del Dott. Controparte_5 [...]
in Sondrio (Rep. 406 - Racc. 246). Persona_2
È stato documentalmente provato, che in data 1° giugno 2018 l'odierno opponente, sig. , ha stipulato con il contratto di mutuo n. Parte_1 Controparte_6
60849 per l'importo di euro 29.000,00. Successivamente, con atto di fusione per incorporazione avente efficacia giuridica dal 25 giugno 2018, ha Controparte_5 incorporato subentrando in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e Controparte_6 passivi, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.
Stante l'inadempimento del sig. e mancando di eseguire i pagamenti alle Pt_1 scadenze pattuite, il credito per cui è causa è relativo al debito residuo del contratto di mutuo
(Finanziamento agrario n. 1/325/60849/0, garantito da ) e del saldo debitore del CP_7 contratto di conto corrente n. 1/325/1000065/0.
Come noto, la fusione per incorporazione rappresenta un'operazione di assorbimento di una o più organizzazioni autonome in una altra società preesistente che continua a sussistere, assumendo una nuova articolazione.
Secondo la costante giurisprudenza, e da ultimo le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 21970/2021, la fusione non comporta estinzione di un soggetto e creazione di un altro, ma una mera vicenda modificativa dell'atto costitutivo, con successione universale della società incorporante nei diritti, obblighi e rapporti anche processuali della incorporata.
La circostanza che la procura sia anteriore alla fusione non incide sulla sua validità, in quanto il mandato si estende anche ai rapporti successivamente confluiti nel patrimonio della società rappresentata, salvo espressa revoca o incompatibilità, che nella specie non risultano.
Ne consegue che quale procuratrice di Controparte_4 [...]
legittimamente ha promosso, in data 23 giugno 2021, il ricorso per decreto Controparte_5 ingiuntivo poi emesso a tutela del credito in oggetto.
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere respinta, dovendo ritenersi pienamente valida l'azione intrapresa da in nome e per CP_4 conto della propria mandante.
Pertanto, a seguito della fusione, (oggi Controparte_5 Controparte_1
è divenuta titolare del credito verso il sig. , originariamente vantato da
[...] Pt_1
Va in tal senso precisato che, - per il fatto di essersi qualificata Controparte_6 CP_4 come procuratrice speciale di prima e di - non Controparte_5 Controparte_8 risulta titolare del rapporto ovvero della pretesa creditoria azionata, posto che tale pretesa, all'evidenza, non potrebbe che fare a capo alla parte rappresentata, ossia, dapprima, al
[...]
(oggi , e, ora, ad CP_5 Controparte_1 Controparte_3
La ha ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti del sig. CP_9 Parte_1
alla soc. in pendenza della presente controversia.
[...] Controparte_3
Nel presente giudizio, la società nella qualità di cessionaria del Controparte_3 credito, ha prodotto l' avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.149 del
16 dicembre 2021) (doc.6 Comparsa di costituzione . CP_2
La produzione documentale di cui sopra prova che il credito azionato ed oggi opposto è stato effettivamente oggetto di cessione ad Non vi sono Controparte_3 elementi per escludere il rapporto per cui è causa da quelli ceduti.
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo debitore complessivo pari ad € 27.242,74, quale residuo importo al 04/05/2021 del finanziamento chirografario n. 60849 di originari €
29.000.00, concesso in data 01/06/2018 dalla filiale di Terme Vigliatore del Credito Siciliano, oltre successivi interessi al tasso convenzionale dal 05/05/2021 al saldo;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, da: copia del contratto di finanziamento chirografario n. 60849 di originari Euro 29.000.00 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); copia dell'erogazione del suddetto finanziamento;
stratto conto delle scritture contabili della Banca, relative al suddetto finanziamento chirografario n. 60849 e da questa certificato ai sensi dell'art. 50, Decr. Legisl. N. 385 dell'1/9/93 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio); copia della lettera di messa in mora inviata ai debitori (doc. 7 del fascicolo monitorio) e dell'e/c certificato ex art. 50 TUB (doc. 6 fascicolo monitorio).
Estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. controfirmato dal Dirigente, prodotto dalla che - contrariamente a quanto eccepito dall'opponente relativamente CP_9 alla sua “inutilizzabilità” - non può che ritenersi piena prova della sussistenza e dell'ammontare del credito, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel presente giudizio di opposizione in assenza di specifiche. Contestazioni del debitore, ritenute nel caso di specie, generiche e non specifiche.
In tema di prova, l'art. 50 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), non richiede la specificazione analitica di ciascuna movimentazione contabile, bensì la semplice esposizione del saldo finale, purché risultante da un estratto conto o tabella di calcolo certificata da un dirigente della banca. Tale documentazione, secondo la giurisprudenza della
Corte di ASzione, possiede valore probatorio privilegiato nella fase monitoria, essendo sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 9695/2011).
La disciplina prevista dall'art. 50 T.U.B. si estende anche ai cessionari del credito bancario, qualora l'estratto sia stato rilasciato dalla banca cedente (Trib. Ravenna 195/2018). Parte opposta ha, pertanto, fornito piena prova della pretesa azionata in via monitoria sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In via definitiva, l'opposta ha, pertanto, correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, gli opponenti si sono limitati a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie, senza peraltro negare l'esistenza delle proprie obbligazioni nei confronti della Banca.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dell'opponente per contestarla.
Come sopra già rappresentato, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dagli opponenti a supporto delle loro eccezioni.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n. 21490; Trib. Bari, sez. IV,
09/12/2015, n.5395; Trib. Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova previsto ex art. 2697 c.c. e, pertanto, si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 250/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
07.07.2021. Da ultimo, con riferimento alla domanda sollevata da parte opposta di condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere rigettata, atteso che tale richiesta non può trovare accoglimento qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare, quantomeno, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass. Civ., sez. III, 27/10/2015, n. 21798 e Cass.
Civ., SS. UU, 20/04/2004, n. 7583). Orbene, nel caso in parte opposta non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver subito un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto al mero coinvolgimento in un procedimento giudiziario, danno che risulta comunque adeguatamente compensato attraverso la rifusione delle spese di lite.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, sig.ri , nella misura liquidata in dispositivo in Parte_1 applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1576/2021, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2021 emesso dal in data
07.07.2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i motivi sopra esposti;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 250/2021 emesso in data
07.07.2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc non sussistendo i presupposti di legge;
- Condanna l'opponente sig. a rifondere alla Parte_1 interveniente cessionaria, le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 3.809,00 secondo i criteri indicati, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 5.11.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Rita Cuzzola