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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/12/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5539 2021 R.G.A.C.C.
tra
, in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di e di , nonché , Persona_1 Persona_2 Parte_3 Pt_4
, sia in proprio che in qualità di eredi di rappresentati
[...] Persona_2
e difesi dagli avv. ti Matteo Solinas e Simone Pinna, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attori-
Contro
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Randaccio e , in virtù di Controparte_3 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta-
nonché rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Controparte_4
Massacci in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_5
- terzi chiamato in causa -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****
Con atto di citazione notificato il 27.7/3.8.2021, gli attori, nelle qualità in epigrafe indicate, hanno adito codesto Tribunale, al fine di sentir accertare la responsabilità dell'
[...]
” per i danni patiti da (deceduto il 27.8.2021) a Controparte_1 Persona_1 seguito dell'erronea esecuzione dell'intervento subito l'11.12.2015, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto, in sintesi, che: a) in data
18.8.2014, a seguito di aneurisma cerebrale, fu sottoposto, presso Persona_1
l' ad esame angio-TC e gli fu praticata angiografia cerebrale Controparte_1 con embolizzazione di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore. Fu dimesso, in assenza di complicazioni, in data 26.8.2014 con prescrizione di controllo clinico dopo 60 gg. e esame angio-RM encefalo dopo 6 mesi;
b) alla visita di controllo del 6.11.2014 non furono riscontrati problemi neurologici né complicazioni. Dall'esame angio-RM emersero“…esiti di embolizzazione del noto aneurisma della comunicante anteriore;
attualmente nelle immagini
ANGIO si osserva piccola area ovalare di 3 mm, compatibile con riabilitazione parziale della sacca”. Il 15.2.15 al successivo controllo neurochirurgico, presa visione del referto angio-RM, fu consigliato un nuovo controllo angiografico a distanza di 6-8 mesi in regime di ricovero per eventuali decisioni terapeutiche;
c) In data 11.12.2015, in assenza di sintomatologia e con esame neurologico negativo, su consiglio dei medici, l' fu ricoverato presso il reparto Per_1 di Neurochirurgia dello stesso ospedale per dell' per Controparte_1 intervento di embolizzazione dell'aneurisma; e) a seguito delle complicanze verificatesi durante l'intervento, l' finì in coma e conseguente stato vegetativo;
f) nei mesi Per_1 seguenti fu sottoposto a trattamento neuroriabilitativo intensivo senza alcun miglioramento e il 27.06.2016 fu dimesso con la seguente diagnosi “diagnosi di stroke ischemico secondario ad intervento di embolizzazione di aneurisma cerebrale”, con definitiva “disabilità grave conseguente a danno cerebrale ischemico ed emorragico, idrocefalo postemorragico, stato di minima coscienza, disfagia, sospetta emianopsia laterale omonima, emiparesi dx ipertonica, incontinenza urinaria e fecale”, oltre alla “lesione da decubito sacrale di terzo grado a fondo sanguinante” ; g) tale stato di invalidità al 100% dell' era da ricondurre all'imperita Per_1 esecuzione dell'intervento elettivo dell'11.12.2015 così come accertato dalla Ctu svolta durante il procedimento penale a carico dei sanitari ( conclusosi con l'assoluzione degli stessi)
; h) gli attori avevano proposto ricorso per ATP innanzi a codesto Tribunale, all'esito del quale i ctu avevano accertato il collegio peritale aveva accertato che la causa dello stato vegetativo cui era costretto era riconducibile all'imprudenza dei sanitari nell'esecuzione Per_1 dell'intervento di natura routinaria;
i) dunque, spetterebbero a il Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale, sub. specie di danno biologico e morale, e del danno patrimoniale, per l'impossibilità di proseguire la propria attività lavorativa, alla moglie e alle figlie il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale da perdita del reddito dell'attore e per la diminuzione del reddito mensile subito dalla la Pt_1 quale è stata costretta al part- time per assistere il marito non più autosufficiente e ai prossimi congiunti ( padre, madre e fratello) il danno non patrimoniale. Hanno concluso, dunque, nei seguenti termini “accertare e dichiarare l'inadempimento e la connessa responsabilità della
convenuta per tutti i danni patrimoniali e non Controparte_6 Controparte_7 patrimoniali patiti dagli Attori per i suesposti fatti;
per l'effetto, condannare la Convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dagli Attori in seguito ai fatti di causa, iure proprio e iure successionis, così come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, segnatamente, condannare la
Convenuta al pagamento delle seguenti somme: (A) a favore di della Persona_1 somma complessiva di € 1.986.479,25 [di cui € 1.220.771,25 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il risarcimento del danno biologico patito, tenuto conto della personalizzazione massima in ragione della totale compromissione della vita di relazione e la connessa sofferenza morale legata alla lesione della salute e del danno all'autodeterminazione nella misura dovuta, così come accertata in corso di causa;
ulteriori € 729.708,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche a titolo di spese di assistenza per l'intero arco esistenziale residuo calcolato su una complessiva aspettativa di vita di 10 anni dopo il sinistro;
ulteriori €
36.000,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il danno patrimoniale connesso anche alla perdita della capacità lavorativa, oltre alla rifusione delle spese documentate sostenute accertate in corso di causa, come dedotte in atti e documentate] ovvero di quella – maggiore
o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(B) a favore della moglie convivente Pt_1 della somma complessiva di € 412.091,99 salvo errori, omissioni e/o rettifiche [di cui
[...] euro 336.500,00 per danno non patrimoniale ed ulteriori ulteriori € 70.000,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il danno patrimoniale anche per riduzione della capacità reddituale propria e per perdita del contributo economico del coniuge per Persona_1 effetto della perdita della capacità lavorativa oltre alla rifusione delle spese documentate sostenute (per euro 4.191,99 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per CTP e CTU in corso di causa;
oltre euro 1.400 per canone di locazione immobile ad Oristano e relativi consumi che verranno documenti in corso di causa)] per il risarcimento del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva ovvero di quella – maggiore o minore
– che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(C) a favore della figlia convivente della somma Parte_2 di € 336.500,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il risarcimento del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva ovvero di quella – maggiore
o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(D) a favore della figlia convivente
[...] della somma di € 336.500,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il risarcimento Pt_2 del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva ovvero di quella – maggiore o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(E) a favore della madre
della somma di euro 341.179,47 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il Parte_3 risarcimento del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva, oltre alle spese documentate sostenute (per euro 3.111,00 salvo errori, omissioni
e/o rettifiche per CTP e CTU in corso di causa;
per euro 168,47 per consumi elettrici dell'immobile locato a Oristano ed euro 1.400,00 di canone, salvo errori, omissioni e/o rettifiche), ovvero di quella - maggiore o minore - che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(F) a favore del fratello della somma di euro 146.120,00 per il risarcimento del danno patito Parte_4 jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva, oltre alle spese documentate sostenute in corso di causa, ovvero di quella – maggiore o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(F) a favore del signor , deceduto il 30.3.2018, e per esso ai Persona_2 suoi eredi universali e della somma di Persona_1 Parte_4 Parte_3 euro 336.500,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale patito, come suesposto e dedotto, anteriormente al principio del presente giudizio di merito ma nelle more del procedimento, spettante jure proprio al signor e quindi jure successionis ai Persona_2 suddetti eredi, ovvero di quella – maggiore o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
- in ogni caso, condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. I e III c.p.c. al pagamento di una indennità a favore della parte attrice, oltre alla rifusione di tutte le spese legali del presente procedimento e di quello per accertamento tecnico preventivo censito al n.
3297/2020 RG dell'Intestato Tribunale, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto
o di legge”.
Con comparsa di costituzione depositata il 25.11.2021 si è costituita l'azienda ospedaliera convenuta eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'azione proposta per essere stata proposta con atto di citazione anziché ricorso ex art. 702 ter c.p.c., la tardività della domanda per inosservanza del termine ex art. 8 comma 3 L. n. 24/2017 di 90 giorni decorrenti dal deposito della relazione medica o dalla scadenza del termine perentorio di 6 mesi per l'ultimazione dell'ATP, e, nel merito, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno richiesto dagli attori iure proprio, difetto di legittimazione della ad agire quale Pt_1 amministratore di sostegno di per intervenuto decesso dello stesso. Nel Persona_1 merito, ha contestato la ricostruzione attorea, contestando l'esistenza di profili di colpa degli operatori sanitari. Ha chiesto la chiamata in causa dei due sanitari che avevano tenuto in cura
Ha dunque concluso nel seguente modo “In via preliminare: Differire l'udienza nel Per_1 rispetto dei termini di cui all'art 163 c.p.c., onde consentire la dichiarata chiamata in causa dei seguenti soggetti: Dott. (C.F. ), nato a [...] C.F._1 CP_7 il 05.09.1951 e residente in [...]; Dott.ssa
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...].
2. Ai sensi degli artt. 8 e 15 della Legge , CP_7 Parte_5 negare l'acquisizione al presente giudizio della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. recante RG n. 3297/2020 incardinato presso questo Tribunale per i motivi meglio espressi in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda.
3. Per effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 2, in caso di diniego dell'acquisizione al presente giudizio dell'ATP incardinato presso questo Tribunale con RG n. 3297/2020, porre ad esclusivo carico di parte ricorrente le spese del relativo procedimento.
4. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al preteso risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, invocati iure proprio dagli attori dichiaratisi congiunti del sig. e, per l'effetto rigettare le relative domande. Persona_1
5. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ad agire Parte_1 quale Amministratore di Sostegno del defunto sig. e, per l'effetto, rigettare Persona_1 tutte le domande risarcitorie dalla medesima formulate a tale titolo. In via principale, nel merito:
6. Rigettare le domande spiegate dagli attori e/o dagli eventuali interventori, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le ragioni espresse nel presente atto che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute. In via gradata, nel merito:
7. Nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e/o degli eventuali interventori, tenere indenne l' dal pagamento in favore di parte attrice e/o Controparte_1 interventrice, a titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere ad una esplicita gradazione della colpa e del quantum di responsabilità in capo a ciascun convenuto/terzo chiamato;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati da parte attrice e/o interventrice, tenuto conto altresì del limite risarcitorio imposto dall'art.
1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
8. Per effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 7, dichiarare obbligati in via tra loro solidale, concorrente e/o alternativa, il Dott. e la Dott.ssa Controparte_4 [...]
quali esclusivi autori delle lesioni occorse al sig. tenendo CP_4 Persona_1 integralmente indenne e manlevando l' da ogni statuizione Controparte_1 pregiudizievole e per l'effetto condannare i medesimi Dott. e Dott.ssa Controparte_4
– e/o i rispettivi assicuratori nel caso in cui vengano chiamati in causa – in Controparte_4 via di regresso ex artt. 1299 e/o 2055 c.c. a rifondere all' Controparte_1 quanto la stessa dovesse eventualmente essere condannata a pagare in favore degli attori e/o eventuali interventori a titolo di risarcimento dei lamentati danni, interessi e spese. In ogni caso:
9. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e di quelle relative al procedimento di ATP, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, con compensazione anche parziale delle le spese in forza del principio di soccombenza reciproca
e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata l'1.4.2022, il Dott. e Dott.ssa hanno eccepito il difetto di Controparte_4 Controparte_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, trattandosi di responsabilità amministrativa, stante la natura pubblica dell'azienda ospedaliera convenuta, e l'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dalla struttura ospedaliera nei confronti dei medici. Hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria assicurazione, che, nonostante la rituale notifica, non ha inteso costituirsi.
Con memoria depositata il 14.4.2022, gli eredi di deceduto il 27.8.2021 ( Persona_1 ovvero si sono costituiti in giudizio facendo Parte_1 Parte_2 Parte_2 proprie le domande già proposte dal de cuius.
Invitate le parti a dedurre in ordine al difetto di giurisdizione sollevato dai medici convenuti ( con assegnazione di termine per il deposito di memorie difensive), con sentenza non definitiva del 16.11.2022, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei conti per l'azione esercitata dall' nei confronti dei terzi chiamati dott.ssa e dott. CP_7 Controparte_4 CP_4
con condanna dell'azienda ospedaliera alla rifusione delle spese in favore dei terzi
[...] chiamati. Con ordinanza pronunciata in pari data è stata formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., del seguente tenore “ con riguardo al danno iure hereditatis, in assenza di peculiari elementi idonei a giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale (posto che le tabelle già comprendono tutti pregiudizi conseguenti a una invalidità totale), può essere proposto per il periodo dalla data dell'evento (11.12.2015) alla data del decesso (27.8.2021) una somma (moltiplicata per euro 99,00 al giorno) di euro
206.514,00 maggiorata del 25% per la sofferenza subita;
− quanto alla perdita del reddito, premesso che è stata prospettata, con giudizio da ritenersi ragionevole allo stato attuale del procedimento, una riduzione annua di 3.600,00 annui, moltiplicata per i 10 anni residui, devono essere applicati gli interessi sulla somma rivalutata per il periodo dalla data dell'evento (11.12.2015) alla data del decesso (27.8.2021) e un coefficiente di capitalizzazione anticipata per gli anni che residuano;
le parti possono, comunque, proporre in via conciliativa dei criteri di liquidazione alternativi;
− non possono essere riconosciute le spese di assistenza non coperte dal SSN già sostenute, che la parte attrice avrebbe dovuto ritualmente allegare,
e che peraltro non sono state previste dai consulenti tecnici d'ufficio; − è presumibile che il coniuge abbia subito una riduzione del reddito, che potrebbe agevolmente Parte_1 documentare, pur con le agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992 (che non comportano una riduzione del reddito) che può essere stabilita, in via conciliativa e allo stato attuale del procedimento, in euro 3.500,00 annue dalla data dell'evento (11.12.2015) alla data del decesso (27.8.2021); − la perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti avrebbero beneficiato non possono comportare una duplicazione della somma già riconosciuta per la riduzione del reddito della vittima primaria;
− la perdita del rapporto parentale può essere calcolata da una base di euro 168.250,00 per coniuge, ognuna delle figlie, madre e padre della vittima, e di euro 24.350,00 per il fratello;
aumentata a euro
250.000 ciascuno per coniuge e ognuna delle figlie, euro 200.000 per madre e padre Per_2
(per quest'ultimo succedono , e gli eredi di
[...] Parte_4 Parte_3 Per_1
secondo la disciplina della successione legittima) ed euro 50.000 per il fratello;
−
[...] non è documentata l'asserita lesione dell'integrità psicofisica dei congiunti;
− devono essere riconosciute le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte sostenute dalla parte attrice e le spese legali del procedimento di istruzione preventiva;
− le spese del presente procedimento, in via conciliativa, possono essere compensate” . Gli attori hanno aderito alla proposta conciliativa, mentre parte convenuta non ha inteso aderirvi.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutivo a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, con decreto del 22.10.2025, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare, con facoltà alle parti di deposito di brevi note riepilogative.
Le parti hanno depositato sia le note conclusive sia le note scritte e la causa è stata decisa nei modi di legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
In limine litis, deve rilevarsi che, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza non definitiva con prosecuzione del giudizio per l' ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d' ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (in tal senso, Cass., ord., 11.7.2024, n.
19145).
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, e, conseguentemente dell'individuazione della disciplina, sostanziale e processuale, applicabile, non appare superfluo rilevare che parte attrice ha evocato in giudizio, nel 2021, l'azienda ospedaliera per un fatto accaduto nel 2015. A tal proposito, mette conto osservare che la c.d. Legge Gelli entrò in vigore il 1.4.2017, sicchè in ossequio a comuni principi di natura giurisprudenziale deve ritenersi che le norme di natura strettamente processuale della citata legge possono e debbono essere ritenute ad efficacia retroattiva, mentre tale efficacia non può riconoscersi alle norme di natura sostanziale (in tal senso, Cass., 8.11.2019, n. 28811). Come precisato dalla Suprema
Corte di Cassazione “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatesi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicchè la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” ( cfr. in tal senso Cass., ord., 20.9.2024 n. 25323).
Ciò chiarito, con riferimento all' eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda risarcitoria per decorrenza del termine di novanta giorni per il deposito della domanda risarcitoria in materia di responsabilità sanitaria, devono richiamarsi le motivazioni dell'ordinanza del 13.2.2024. In particolare, sotto il profilo processuale, occorre rilevare che nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, qualora il legislatore non abbia diversamente disposto, in base alla regola generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, la nuova disciplina è applicabile ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 7.8.2021 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017. L'art. 8 della legge n. 24/2017 prevede espressamente che il procedimento di accertamento tecnico preventivo deve concludersi – e, dunque, la relativa CTU deve essere depositata – nel termine perentorio di sei mesi dall'inizio del procedimento stesso e che il successivo procedimento sommario di cognizione deve iniziare nel termine di 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio. Il termine di novanta giorni per il deposito della domanda ha natura ordinatoria attesa la dizione letterale dell'art. 8, comma 3 L. n. 24/2017 che non qualifica lo stesso come perentorio laddove, invece, il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo è espressamente qualificato come perentorio. In base al combinato disposto dell'art. 12 delle Preleggi – secondo cui “non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall' intenzione del legislatore”- e dell'art. 152 c.p.c. -in base alla quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”- può ritenersi che al termine di novanta giorni per il deposito della domanda non può essere riconosciuta la natura perentoria. Una diversa interpretazione, peraltro, finirebbe per pregiudicare in misura eccesiva e irragionevole la posizione processuale del danneggiato che sarebbe costretto, verosimilmente, a depositare un ricorso ancor prima che il procedimento di consulenza tecnica preventiva si sia concluso, oltre che contrastare con la stessa finalità della disposizione normativa, ispirata a obiettivi di celerità e di deflazione del contenzioso ordinario, attraverso la previsione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo con natura prevalentemente conciliativa (in tal senso, in parte motiva ( in tal senso, Cass.,10.6.2025 n. 15466 al cui corredo motivazionale si rinvia).
Dunque, dal punto di vista processuale va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, secondo quanto previsto dall' art. 8 L. n. 24/2017 per effetto della presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 19.6.2020 e dell'espletamento del relativo procedimento, all'esito del quale è stata depositata, la relazione peritale, prodotta dagli attori al momento dell'instaurazione del presente giudizio, senza che sia stato raggiunto un accordo conciliativo tra le parti.
Stessa sorte tocca all'eccezione di improcedibilità della domanda per errore nell'individuazione dell'atto introduttivo, in virtù del principio di c. equipollenza degli atti processuali.
La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno, le quali richiedono una breve disamina delle questioni giuridiche sottese alla decisione.
Appare opportuno scindere la posizione del danneggiato da quelle delle Persona_1 vittime secondarie. Con riferimento alla posizione di appare necessario precisare che egli ha Persona_1 agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria per i danni derivati dall' inesatto adempimento della prestazione sanitaria da parte dei medici incardinati nella stessa. Tale responsabilità ha natura contrattuale, con la conseguenza che il danneggiato deve fornire la prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento all' allegazione della condotta inadempiente ritenuta fonte di danno, che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” con la precisazione che “nell'ambito dell' azione di responsabilità medica, ai fini del risarcimento del danno non rileva ogni inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno lamentato dal paziente, il quale deve allegare un inadempimento "astrattamente efficiente alla produzione del danno”
(in tal senso, Cass. Sez. Unite, 11.1.2008 n. 577).
Incombe, dunque, sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l' onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno;
ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare sia la natura non routinaria dell'intervento che la causa non imputabile che ha reso impossibile della prestazione, provando che l' inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l' ordinaria diligenza (in tal senso, Cass., 29.20.2019 n. 27606, conforme a Cass., ord.,
23.10.2008 n. 26700).
Il Tribunale ritiene che gli attori abbiano assolto all'onere della prova, dovendo essere totalmente condiviso l' esito della ctu, alla luce della documentazione medica in atti che consente di giungere ad una decisione senza il compimento di ulteriore attività istruttoria ed in particolare senza dover rinnovare la ctu, la quale ha offerto comunque dati utili alla decisione, in considerazione della circostanza che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (in tal senso, Cass., ord., 16.11.2022, n. 33742; nonché conforme Cass., ord. 2.5.2015, n. 1815).
Dalla relazione di consulenza tecnica resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo dai dottori e sulla persona di contraddistinto al n. 3297/2020 CP_8 CP_9 Persona_1
R.G., emerge che in data 11.12. 2015, fu sottoposto a procedura angiografica volta a ridurre il rischio di nuovo sanguinamento dell'aneurisma. Come precisato dai CCTTU, si trattò di un intervento elettivo che non ebbe gli esiti sperati, atteso che fallirono due tentativi di chiusura con spirali da 5 mm e da 4 mm a seguito dei quali, i chirurghi decisero di intervenire con l'inserimento di un palloncino per “remodelling” con occlusione del vaso portante mediante gonfiamento del palloncino e dismissione della spirale. Dopo tale manovra, però, sgonfiato il palloncino si verificava una vasta emorragia che veniva bloccata solo con l'inserimento di ulteriori spirali sia all'esterno che all'interno dell' arteria. A seguito di tale intervento,
l' riportò, sin da subito, una serie di complicanze che imposero, nei giorni successivi, Per_1 un intervento di tracheotomia e confezionamento di PEG per la nutrizione nonché nuovo intervento chirurgico di cranioplastica con posizionamento di sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e settostomia del setto pellucido. Così ricostruita la vicenda fattuale, i ccttu hanno precisato che “L'uso del palloncino non era indicato perché, come detto nella serie angiografica visionata, la comunicante anteriore (vaso portante) non si vede mai bene inducendo addirittura a pensare che era la stessa comunicante completamente trasformata in aneurisma, quindi con una parete assai sottile. Peraltro anche se il vaso portante si visualizza bene, e lo si giudica robusto, possono esserci delle complicanze con l'uso del palloncino.
Queste complicazioni (valutate da fino al 14%), possono essere accettate in un Pt_6 trattamento di urgenza, quando è in gioco la vita del paziente se non si riesce, ma non in elezione. Di fatto, dopo aver sgonfiato il palloncino, si verifica l'emorragia con le conseguenze cliniche note” .
Come innanzi precisato, in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, resta a carico dell'ente ospedaliero l'onere di dimostrare, anche attraverso la corretta e dettagliata tenuta della cartella clinica, che la prestazione professionale è stata eseguita nel pieno rispetto delle leges artis e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, con la conseguenza che il meccanismo eziopatogenetico ignoto o indeterminato non solleva affatto il sanitario e l'ente dalla responsabilità civile in ordine all'evento dannoso, ove non sia fornita la prova positiva di avere operato con la massima diligenza professionale, tanto più a fronte di difficoltà non imprevedibili, incontrate nel corso dell'intervento.
Nel caso di specie tale prova non risulta essere stata fornita dalla convenuta, com'era suo onere. Il collegio peritale giunge alla conclusione che “non si rilevano profili di responsabilità professionale nella scelta terapeutica di riembolizzare l'aneurisma che risulta condivisibile, anche se non cogente. Si ritiene invece contrassegnato da una certa dose di imprudenza la scelta tecnica dell'uso del palloncino da re modelling che di fatto fu la causa dell'imponente emorragia e dei successivi esiti menomativi” (cfr. pag. 13 relazione peritale- all n. 79 alla citazione) ed in risposta alle osservazioni dei ctp di parte convenuta, hanno, peraltro, precisato che da uno studio condotto nel 2011 su pazienti che avevano subito la rottura di aneurisma intracranico si desumeva che “l'utilizzo della tecnica di rimodellamento sopporta un rischio di rottura del 7,7% a fronte di un rischio di sanguinamento spontaneo (astenendosi dall'intervenire) del 1,27%” soprattutto nel caso in cui dopo 15 mesi dal primo sanguinamento non si erano verificati altri episodi simili.
Dunque, il profilo di colpa attiene alla mancata valutazione del rischio derivante dall'utilizzo della tecnica prescelta a seguito del mancato successo del primo tentativo.
Nel caso concreto, inoltre, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., giacché la prestazione dei medici non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e la condotta dei sanitari non può ritenersi esente da dolo o colpa grave. Conseguentemente, deve ritenersi provata la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta nella causazione dei danni subiti da Persona_1
È possibile, dunque, procedere alla quantificazione del danno subito subito da Per_1
il quale è deceduto in data 27.8.2021, ovvero dopo l'instaurazione del giudizio di
[...] merito ma prima della liquidazione del danno. In suo favore, sarà liquidabile il danno non patrimoniale, da liquidarsi in base alle tabelle milanesi 2024 ( redatte tenendo conto della natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale a partire dalle note sentenze della S.U. della Corte di Cassazione del 2008 ) che prevedono la liquidazione del danno nel suo aspetto statico e dinamico ( lesione alla integrità psico-fisica, esistenziale e morale, in termini di dolore, sofferenza soggettiva). Il metodo c.d. tabellare esprime, quindi, in misura percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, sicchè esso può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute
( cfr. Cass, 30.10.2018 n. 27482). Nel caso concreto, deve quindi escludersi l'autonoma risarcibilità del cd. danno morale, potendosi, però, riconoscere un incremento in via di personalizzazione, in considerazione della gravità delle lesioni riportate.
A tal proposito i ccttu hanno accertato un grado di invalidità permanente pari al 100% essendo l'attore vigile con minimo stato di coscienza, tetraparetico, con incontinenza bisfinteriale e totalmente dipendente nelle ADL e IADL. Il danno biologico, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell' integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, è trasmissibile iure hereditatis e va commisurato all'inabilità permanente, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed è esitato nella morte.
Si ritiene che per tale danno non possano applicarsi i criteri orientativi specifici indicati per il danno terminale nelle tabelle milanesi, in considerazione della circostanza che il decesso è avvenuto dopo 5 anni e mezzo dall'evento, laddove si ritiene il danno biologico terminale liquidabile nel caso in cui il decesso intervenga non oltre i 100 giorni (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del capoluogo lombardo) ma vanno applicati gli importi previsti dalle tabelle relative all'invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente.
Considerato che al momento dell'evento aveva 44 e che l'inabilità è pari Persona_1 al 100% con aumento del 25%, in ragione dell'esistenza di un rilevante danno morale soggettivo strettamente dipendente dalla macrolesione, nonché delle tangibili ripercussioni della patologia sulle componenti dinamico-relazionali ed esistenziali dell'ammalato, il danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 1.315.888,00 da liquidarsi in favore del coniuge e delle figlie, da ritenersi unici eredi secondo le regole della successione legittima (art. 565 e segg. c.c.). Tale importo determinato all'attualità non deve essere rivalutato. Non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto non vi è prova, in atti, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicchè deve ritenersi che la somma spettante a tale titolo ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario
(cfr. Cass., 25.8.2003, n. 12452; Cass., 28.7.2005, n. 15823; Cass., 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., 12.2.2010, n. 3355, Cass.,
20.1.2020, n. 1111). Infatti l'infortunato non ha provato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo. In altri termini l'attore non ha dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario (non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un guadagno).
Deve altresì riconoscersi il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno in considerazione delle macrolesioni riportate dall' il quale a Per_1 seguito dell'intervento, ha vissuto in stato di coma vigile, del tutto impedito nella capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita e di relazionarsi coi propri congiunti.
Per la liquidazione del danno, deve considerarsi che, a seguito del sinistro, la capacità lavorativa specifica dell' era ridotta a zero, sicchè il danno patrimoniale subito è da Per_1 parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità del danno patrimoniale, consistente nel venir meno della capacità lavorativa specifica, comprovata dalla perdita del rapporto lavorativo e proiettata nel futuro, traducendosi la situazione fisica del danneggiato stabilizzatasi dopo l'intervento nell'oggettiva impossibilità di poter reperire in futuro un lavoro equivalente. Come precisato dalla Suprema Corte,
“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (in tal senso, si veda Cass., 28.4.2017 n. 10499) sicché deve indubbiamente tenersi conto anche del prevedibile incremento reddituale caratterizzante l'attività lavorativa svolta dal danneggiato.
Riguardo ai coefficienti di capitalizzazione da applicare, peraltro, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha evidenziato come quelli approvati con r.d. n. 1403/1922, a causa del notevole innalzamento della durata della vita media della popolazione italiana e dell'abbassamento dei saggi di interesse nel frattempo intervenuti, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c., sicché la loro adozione non può oggi ritenersi consentita, neppure ai fini di una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; suggerendo piuttosto, sia pure “a mero titolo indicativo”
e fermo restando che il giudice di merito è “libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti”, di fare riferimento a
“quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Deve comunque considerarsi che, come in più occasioni sottolineato dalla Corte di legittimità,
“In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica”, e tale danno “deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (v. Cass., 12.2.2025, n. 2758; nonché recentemente Cass., ord., 20.6.2025 n. 16604). Nel caso in esame, per la liquidazione del danno futuro da lucro cessante subito, occorre dunque partire, come base di calcolo, dalla capitalizzazione della retribuzione percepita dall' all'epoca del sinistro, applicando i coefficienti Per_1 indicativamente “suggeriti” dalle tabelle di Milano del 2024: il danneggiato all'epoca dell'evento aveva 44 anni cosicchè mancavano 23 anni alla pensione, con un' invalidità lavorativa del 100%; dalle buste paga in atti risulta che percepiva un reddito di € 20.852,00 che ha perso per gli anni futuri, fino alla pensione ( ovvero, 23 anni, atteso che l'età media di pensionamento è 67 anni per gli uomini). A questo punto, utilizzando la tabella suindicata inerente i criteri di calcolo per l'attualizzazione del danno patrimoniale futuro, si moltiplica il reddito annuo di 20.852,00 x il coefficiente moltiplicativo indicato ( pari a 24,79) e si ottiene la somma di € 516.921,00, che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 22 anni. Deve, però, considerarsi che il danneggiato, dal termine del rapporto per scadenza del periodo di comporto il 4.8.2016 sino al decesso, ha percepito la pensione di invalidità per euro 800,00 mensili oltre euro 500,00 per indennità di accompagnamento. Tale importo di € 1.300,00 mensile (ovvero di € 16.400 annuale), percepito per 5 anni (per un importo complessivo di € 82.000,00) deve essere detratto dalla rendita suindicata, con la conseguenza che la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale futuro è pari ad € 434.921,00. Su tale somma, trattandosi di obbligazione di valuta, non è dovuta la rivalutazione.
I familiari di hanno legittimamente richiesto il risarcimento dei danni in Persona_1 via autonoma rispetto al congiunto vittima di gravi lesioni. Infatti, poiché il fatto illecito è plurioffensivo, la moglie e le figlie sono titolari di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito e, dunque, sono legittimati ad agire iure proprio contro i responsabili (Cass., S.U., 1.7.2002, n. 9556; Cass., 31.5.2003, n. 8827, secondo cui non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti;
Cass., 14.6.2006,
n. 13754; Cass., 5.10.2010, n. 20667).
Tale danno ha natura extracontrattuale che si prescrive nel termine previsto dall'art. 2947 terzo comma c.c., atteso che il fatto illecito dei sanitari configura, in via astratta, il reato di lesioni colpose ( cfr. in tal senso Cass., ord., 8.1.2025, n. 375).
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta atteso che vi è in atti la diffida inviata dalla vittima primaria e dai suoi familiari in data 20.7.2016 e ricevuta dall'ente in data 28.7.2016 ( cfr. allegato n. 76 fascicolo di parte attrice) e che in data 18.6.2020 fu depositato ricorso per atp, avente pacificamente natura interruttiva della prescrizione ( cfr.
Cass., ord., 18.11.2024, n. 29643).
La loro domanda risarcitoria dev'essere intesa come rivolta ad ottenere il danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'evento, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) ed il danno “dinamico-relazionale”, altrimenti definito nella prassi giudiziaria danno
“esistenziale”, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nel peggioramento del complesso assetto dei rapporti all'interno della famiglia (cfr., fra le pronunce di legittimità più recenti, Cass., sez. III, 17.4.2013, n. 9231; Cass., sez. III, 23.1.2014, n. 1361; per una compiuta ricostruzione e definizione delle predette voci di danno si rinvia a Cass., sez. III,
20.11.2012, n. 20292, pagg. 11 e segg. della motivazione). Con la precisazione che la mancanza del danno biologico (proprio come nella specie) non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico-relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione del rapporto parentale (cfr. in tema Cass., sez. III, 14.1.2014, n. 531).
In tal caso il danno per lesione di interessi costituzionalmente protetti, nelle sue componenti morale e “dinamico-relazionale”, liquidabile esclusivamente in via equitativa in quanto privo di connotazioni di patrimonialità, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass., sez. III, ord. 12.4.2011, n. 8421; Cass., sez. III, 13.5.2011, n. 10527; Cass., sez. L., 14.5.2012, n. 7471; Cass., sez. VI-I, ord. 24.9.2013, n. 21865), che possono costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (per un'approfondita disamina in ordine al valore della prova presuntiva e all'onere incombente sulla parte a cui sfavore opera la presunzione si rinvia a
Cass., sez. III, 6.4.2011, n. 7844, pagg. 9 e segg. della motivazione).
Di conseguenza, al fine di accertare il danno non patrimoniale subito dalle vittime secondarie
( moglie e figlie), è necessario tenere in debito conto tutte le circostanze del caso concreto. In particolare: il rapporto di coniugio e di filiazione che rispettivamente li lega a Per_1
la gravità delle lesioni della vittima primaria (cfr. sul punto Cass., 16.2.2012, n.
[...]
2228); la sofferenza interiore patita dai familiari in conseguenza dell'evento; la necessità per gli stessi di dover prestare continua assistenza ad un soggetto totalmente inabile;
la giovane età del danneggiato e della moglie e della moglie (cui, poi, rapportare l'entità del pregiudizio);
l'inevitabile contrazione per i congiunti, e soprattutto per le figlie, del tempo una volta dedicato alla loro vita di relazione e alle attività ludiche e ricreative. Da tali elementi, valutati prima singolarmente e poi unitariamente all'esito di un giudizio di sintesi, è possibile desumere l'esistenza di un danno non patrimoniale sofferto dalla moglie e dalle figlie.
Venendo alla concreta determinazione del quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale dev'essere effettuata, coerentemente con le indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità, seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l' adozione del criterio a punto, l' estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l' età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l' eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (in questi termini, da ultimo: Cass., ord., 28.2.2023 n. 5948). Utilizzando tale metodo di calcolo e in applicazione dei parametri di cui alla tabella di Milano 2024, si deve attribuire a per la perdita del coniuge un punteggio pari a 20 per Parte_1
l'età della vittima (44 anni), un punteggio pari a 20 per l'età del congiunto superstite (43 anni), un punteggio pari a 16 per la convivenza (da presumersi sulla scorta delle circostanze emerse in giudizio), un punteggio pari a 12 per la sopravvivenza delle due figlie e un ulteriore numero di punti pari a 15 per la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana (ordinariamente presumibile stante l'intensità del legame affettivo che assai verosimilmente poteva contraddistingue una coppia giovane con prole ancora in tenera età, quale quella in parola), e per lo sconvolgimento, parimenti presumibile, nella vita della vittima secondaria, ritrovatasi ancora in giovane età a dover crescere, senza l'aiuto dell'altro genitore, due figlie in età preadolescenziale.
Alle figlie, e , va attribuita, in applicazione dei parametri di cui alla Pt_2 Parte_2 medesima tabella, un punteggio pari a 20 per l' età della vittima, pari a 28 per l'età delle vittime secondarie ( al momento dell'intervento, veva 10 anni ed aveva appena Pt_2 Pt_2
7 anni), di 16 punti per la convivenza, di 12 punti per la presenza di altri due soggetti del nucleo familiare ( madre e sorella) di ulteriori 30 punti per la particolare intensità della relazione affettiva dovendo presumersi che, per la tenera età di entrambe, fosse presumibile la convivenza unitamente alla condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale (con il conseguente, correlato, stravolgimento esistenziale arrecato alle dall'improvviso stato vegetativo del padre).
Per la madre, e per il padre, , pare corretto attribuire 20 punti per l'età Parte_3 Per_2 della vittima, 16 per l'età delle vittime secondarie, ulteriori 12 punti per la presenza del coniuge e del figlio superstite. Per il fratello , devono attribuirsi 20 punti per Parte_4
l'età della vittima primaria, 22 per la vittima secondaria, 12 per la presenza di superstiti.
Nessun ulteriore punteggio può essere riconosciuto, essendo incontroverso che non vi fosse alcuna relazione di convivenza né di abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale e atteso che nulla di specifico è stato dimostrato in merito a quanto fossero assidue le frequentazioni con la vittima (al riguardo, si ribadisce che le istanze di prova dedotte nell'interesse degli attori devono intendersi rinunciate non essendo state reiterate con le note scritte di precisazione delle conclusioni del 19.10.2024). Concludendo, per si arriva ad un numero di punti pari a 83, che, moltiplicato Parte_1 per il valore del punto di euro 3.911,00, dà luogo all'importo di € 324.613,00; per le figlie,
d si arriva a un numero di punti pari a 106 che, moltiplicato per il valore del Pt_2 Pt_2 punto di euro 3.911,00, dà luogo all'importo di euro 414.566,00, che si riduce a € 391.103,18
(non reputando la scrivente la ricorrenza di circostanze eccezionali, invero neppure allegate, che consentano il superamento dell'importo massimo).
Per i genitori, si arriva ad un numero di punti pari a 48 che, moltiplicato per il valore del punto di € 3.911,00 dà luogo all'importo di € 187.728,00. Con riferimento a quanto dovuto al padre,
, deceduto in data 30.3.2018, tale somma è dovuta agli eredi legittimi in assenza di Per_2 testamento.
Per il fratello si arriva a un numero di punti pari a 54, che, moltiplicato per il valore Pt_4 del punto di euro 3.911,00, dà luogo all'importo di € 211.194,00.
Gli anzidetti importi devono intendersi già espressi in valori monetari attuali. Per le medesime ragioni sopra esposte, su tali somme non possono essere riconosciuti gli interessi
“compensativi” da ritardo del pagamento.
Con riferimento, poi, al danno patrimoniale subito dalla moglie deve Parte_1 riconoscersi la contrazione di reddito da lavoro dipendente imposta dalla grave situazione di salute del marito, essendo stata costretta ad assisterlo. È in atti, infatti, che dopo il sinistro la passo dal regime di full time a quello di part time con una contrazione di reddito pari Pt_1
a circa € 7.000,00 annui. Dunque, considerato quale termine finale il 27.8.2021 ( data del decesso del danneggiato) il danno patrimoniale subito dalla è pari ad € 49.000,00. È Pt_1 inoltre dovuta la somma di € 4.191,99 quale spese sostenute per l'introduzione del giudizio di atp e il pagamento del compenso dei ctu (cfr. doc.93-96 allegati alla nota di deposito del
13.9.2021). Nulla è dovuto quale danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico proveniente dal coniuge già liquidato allo stesso.
Anche in favore di deve riconoscersi la somma di € 3.111,00 ( odc. 94 e 95 Parte_3 allegati alla nota di deposito del 13.9.2021) a titolo di danno patrimoniale subito.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022 tabella allegata n. 2 con l'incremento percentuale previsto dall'art. 6 d.m. cit. Devono, in questa sede, liquidarsi anche i compensi dovuti per la fase di atp, secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 9 D.M.
147/2022.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da Parte_1 [...]
, sia in proprio che quali eredi di e di Pt_2 Parte_2 Persona_1 Per_2
nonché e , sia in solido che quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_2 nei confronti di “ ” con atto di citazione notificato il
[...] Controparte_1
27.7/3.8.2021 così provvede:
1. accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'Azienda ospedaliera al pagamento in favore di (e per CP_1 Persona_1 esso le sue eredi e ) della somma Parte_1 Parte_2 Parte_2 complessiva di € 1.315.888,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma complessiva di
€ 434.921,00 a titolo di danno patrimoniale , oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 324.613,00 a titolo di risarcimento per Parte_1 danno non patrimoniale e di € 49.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al saldo;
3. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di ed al pagamento della somma di € Parte_2 Parte_2
391.103,18 per ciascuna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza sino al saldo;
4. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di e (e per quest'ultimo i suoi eredi, Parte_3 Persona_2 Pt_3
, , e e della
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_2 Parte_1 somma di € 187.728,00 a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino al saldo;
5. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di fratello della somma di € 211.194,00, a titolo di danno non Pt_4 patrimoniale subito iure proprio, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino al saldo;
6. condanna l' al pagamento in favore degli attori, in Controparte_1 solido fra loro, delle spese di ATP che liquida in € 9.998,04 per compensi professionali, oltre ogni rimborso forfettario del 15%, nonché al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 35.931,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. se dovuti;
7. pone definitivamente a carico l' le spese di atp come Controparte_1 liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, con diritto di ripetizione di quanto pagato dagli attori.
Così deciso in Cagliari, 4 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5539 2021 R.G.A.C.C.
tra
, in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di e di , nonché , Persona_1 Persona_2 Parte_3 Pt_4
, sia in proprio che in qualità di eredi di rappresentati
[...] Persona_2
e difesi dagli avv. ti Matteo Solinas e Simone Pinna, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attori-
Contro
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Randaccio e , in virtù di Controparte_3 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta-
nonché rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Controparte_4
Massacci in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_5
- terzi chiamato in causa -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****
Con atto di citazione notificato il 27.7/3.8.2021, gli attori, nelle qualità in epigrafe indicate, hanno adito codesto Tribunale, al fine di sentir accertare la responsabilità dell'
[...]
” per i danni patiti da (deceduto il 27.8.2021) a Controparte_1 Persona_1 seguito dell'erronea esecuzione dell'intervento subito l'11.12.2015, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto, in sintesi, che: a) in data
18.8.2014, a seguito di aneurisma cerebrale, fu sottoposto, presso Persona_1
l' ad esame angio-TC e gli fu praticata angiografia cerebrale Controparte_1 con embolizzazione di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore. Fu dimesso, in assenza di complicazioni, in data 26.8.2014 con prescrizione di controllo clinico dopo 60 gg. e esame angio-RM encefalo dopo 6 mesi;
b) alla visita di controllo del 6.11.2014 non furono riscontrati problemi neurologici né complicazioni. Dall'esame angio-RM emersero“…esiti di embolizzazione del noto aneurisma della comunicante anteriore;
attualmente nelle immagini
ANGIO si osserva piccola area ovalare di 3 mm, compatibile con riabilitazione parziale della sacca”. Il 15.2.15 al successivo controllo neurochirurgico, presa visione del referto angio-RM, fu consigliato un nuovo controllo angiografico a distanza di 6-8 mesi in regime di ricovero per eventuali decisioni terapeutiche;
c) In data 11.12.2015, in assenza di sintomatologia e con esame neurologico negativo, su consiglio dei medici, l' fu ricoverato presso il reparto Per_1 di Neurochirurgia dello stesso ospedale per dell' per Controparte_1 intervento di embolizzazione dell'aneurisma; e) a seguito delle complicanze verificatesi durante l'intervento, l' finì in coma e conseguente stato vegetativo;
f) nei mesi Per_1 seguenti fu sottoposto a trattamento neuroriabilitativo intensivo senza alcun miglioramento e il 27.06.2016 fu dimesso con la seguente diagnosi “diagnosi di stroke ischemico secondario ad intervento di embolizzazione di aneurisma cerebrale”, con definitiva “disabilità grave conseguente a danno cerebrale ischemico ed emorragico, idrocefalo postemorragico, stato di minima coscienza, disfagia, sospetta emianopsia laterale omonima, emiparesi dx ipertonica, incontinenza urinaria e fecale”, oltre alla “lesione da decubito sacrale di terzo grado a fondo sanguinante” ; g) tale stato di invalidità al 100% dell' era da ricondurre all'imperita Per_1 esecuzione dell'intervento elettivo dell'11.12.2015 così come accertato dalla Ctu svolta durante il procedimento penale a carico dei sanitari ( conclusosi con l'assoluzione degli stessi)
; h) gli attori avevano proposto ricorso per ATP innanzi a codesto Tribunale, all'esito del quale i ctu avevano accertato il collegio peritale aveva accertato che la causa dello stato vegetativo cui era costretto era riconducibile all'imprudenza dei sanitari nell'esecuzione Per_1 dell'intervento di natura routinaria;
i) dunque, spetterebbero a il Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale, sub. specie di danno biologico e morale, e del danno patrimoniale, per l'impossibilità di proseguire la propria attività lavorativa, alla moglie e alle figlie il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale da perdita del reddito dell'attore e per la diminuzione del reddito mensile subito dalla la Pt_1 quale è stata costretta al part- time per assistere il marito non più autosufficiente e ai prossimi congiunti ( padre, madre e fratello) il danno non patrimoniale. Hanno concluso, dunque, nei seguenti termini “accertare e dichiarare l'inadempimento e la connessa responsabilità della
convenuta per tutti i danni patrimoniali e non Controparte_6 Controparte_7 patrimoniali patiti dagli Attori per i suesposti fatti;
per l'effetto, condannare la Convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dagli Attori in seguito ai fatti di causa, iure proprio e iure successionis, così come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, segnatamente, condannare la
Convenuta al pagamento delle seguenti somme: (A) a favore di della Persona_1 somma complessiva di € 1.986.479,25 [di cui € 1.220.771,25 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il risarcimento del danno biologico patito, tenuto conto della personalizzazione massima in ragione della totale compromissione della vita di relazione e la connessa sofferenza morale legata alla lesione della salute e del danno all'autodeterminazione nella misura dovuta, così come accertata in corso di causa;
ulteriori € 729.708,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche a titolo di spese di assistenza per l'intero arco esistenziale residuo calcolato su una complessiva aspettativa di vita di 10 anni dopo il sinistro;
ulteriori €
36.000,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il danno patrimoniale connesso anche alla perdita della capacità lavorativa, oltre alla rifusione delle spese documentate sostenute accertate in corso di causa, come dedotte in atti e documentate] ovvero di quella – maggiore
o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(B) a favore della moglie convivente Pt_1 della somma complessiva di € 412.091,99 salvo errori, omissioni e/o rettifiche [di cui
[...] euro 336.500,00 per danno non patrimoniale ed ulteriori ulteriori € 70.000,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il danno patrimoniale anche per riduzione della capacità reddituale propria e per perdita del contributo economico del coniuge per Persona_1 effetto della perdita della capacità lavorativa oltre alla rifusione delle spese documentate sostenute (per euro 4.191,99 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per CTP e CTU in corso di causa;
oltre euro 1.400 per canone di locazione immobile ad Oristano e relativi consumi che verranno documenti in corso di causa)] per il risarcimento del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva ovvero di quella – maggiore o minore
– che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(C) a favore della figlia convivente della somma Parte_2 di € 336.500,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il risarcimento del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva ovvero di quella – maggiore
o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(D) a favore della figlia convivente
[...] della somma di € 336.500,00 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il risarcimento Pt_2 del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva ovvero di quella – maggiore o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(E) a favore della madre
della somma di euro 341.179,47 salvo errori, omissioni e/o rettifiche per il Parte_3 risarcimento del danno patito jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva, oltre alle spese documentate sostenute (per euro 3.111,00 salvo errori, omissioni
e/o rettifiche per CTP e CTU in corso di causa;
per euro 168,47 per consumi elettrici dell'immobile locato a Oristano ed euro 1.400,00 di canone, salvo errori, omissioni e/o rettifiche), ovvero di quella - maggiore o minore - che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(F) a favore del fratello della somma di euro 146.120,00 per il risarcimento del danno patito Parte_4 jure proprio in conseguenza dei fatti riferiti nella superiore espositiva, oltre alle spese documentate sostenute in corso di causa, ovvero di quella – maggiore o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
(F) a favore del signor , deceduto il 30.3.2018, e per esso ai Persona_2 suoi eredi universali e della somma di Persona_1 Parte_4 Parte_3 euro 336.500,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale patito, come suesposto e dedotto, anteriormente al principio del presente giudizio di merito ma nelle more del procedimento, spettante jure proprio al signor e quindi jure successionis ai Persona_2 suddetti eredi, ovvero di quella – maggiore o minore – che verrà accertata dovuta in corso di causa, anche equitativamente, con gli interessi dal dovuto al saldo e con ogni altro accessorio del credito, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
- in ogni caso, condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. I e III c.p.c. al pagamento di una indennità a favore della parte attrice, oltre alla rifusione di tutte le spese legali del presente procedimento e di quello per accertamento tecnico preventivo censito al n.
3297/2020 RG dell'Intestato Tribunale, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto
o di legge”.
Con comparsa di costituzione depositata il 25.11.2021 si è costituita l'azienda ospedaliera convenuta eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'azione proposta per essere stata proposta con atto di citazione anziché ricorso ex art. 702 ter c.p.c., la tardività della domanda per inosservanza del termine ex art. 8 comma 3 L. n. 24/2017 di 90 giorni decorrenti dal deposito della relazione medica o dalla scadenza del termine perentorio di 6 mesi per l'ultimazione dell'ATP, e, nel merito, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno richiesto dagli attori iure proprio, difetto di legittimazione della ad agire quale Pt_1 amministratore di sostegno di per intervenuto decesso dello stesso. Nel Persona_1 merito, ha contestato la ricostruzione attorea, contestando l'esistenza di profili di colpa degli operatori sanitari. Ha chiesto la chiamata in causa dei due sanitari che avevano tenuto in cura
Ha dunque concluso nel seguente modo “In via preliminare: Differire l'udienza nel Per_1 rispetto dei termini di cui all'art 163 c.p.c., onde consentire la dichiarata chiamata in causa dei seguenti soggetti: Dott. (C.F. ), nato a [...] C.F._1 CP_7 il 05.09.1951 e residente in [...]; Dott.ssa
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...].
2. Ai sensi degli artt. 8 e 15 della Legge , CP_7 Parte_5 negare l'acquisizione al presente giudizio della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. recante RG n. 3297/2020 incardinato presso questo Tribunale per i motivi meglio espressi in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda.
3. Per effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 2, in caso di diniego dell'acquisizione al presente giudizio dell'ATP incardinato presso questo Tribunale con RG n. 3297/2020, porre ad esclusivo carico di parte ricorrente le spese del relativo procedimento.
4. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al preteso risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, invocati iure proprio dagli attori dichiaratisi congiunti del sig. e, per l'effetto rigettare le relative domande. Persona_1
5. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ad agire Parte_1 quale Amministratore di Sostegno del defunto sig. e, per l'effetto, rigettare Persona_1 tutte le domande risarcitorie dalla medesima formulate a tale titolo. In via principale, nel merito:
6. Rigettare le domande spiegate dagli attori e/o dagli eventuali interventori, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le ragioni espresse nel presente atto che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute. In via gradata, nel merito:
7. Nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e/o degli eventuali interventori, tenere indenne l' dal pagamento in favore di parte attrice e/o Controparte_1 interventrice, a titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere ad una esplicita gradazione della colpa e del quantum di responsabilità in capo a ciascun convenuto/terzo chiamato;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati da parte attrice e/o interventrice, tenuto conto altresì del limite risarcitorio imposto dall'art.
1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
8. Per effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 7, dichiarare obbligati in via tra loro solidale, concorrente e/o alternativa, il Dott. e la Dott.ssa Controparte_4 [...]
quali esclusivi autori delle lesioni occorse al sig. tenendo CP_4 Persona_1 integralmente indenne e manlevando l' da ogni statuizione Controparte_1 pregiudizievole e per l'effetto condannare i medesimi Dott. e Dott.ssa Controparte_4
– e/o i rispettivi assicuratori nel caso in cui vengano chiamati in causa – in Controparte_4 via di regresso ex artt. 1299 e/o 2055 c.c. a rifondere all' Controparte_1 quanto la stessa dovesse eventualmente essere condannata a pagare in favore degli attori e/o eventuali interventori a titolo di risarcimento dei lamentati danni, interessi e spese. In ogni caso:
9. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e di quelle relative al procedimento di ATP, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, con compensazione anche parziale delle le spese in forza del principio di soccombenza reciproca
e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata l'1.4.2022, il Dott. e Dott.ssa hanno eccepito il difetto di Controparte_4 Controparte_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, trattandosi di responsabilità amministrativa, stante la natura pubblica dell'azienda ospedaliera convenuta, e l'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dalla struttura ospedaliera nei confronti dei medici. Hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria assicurazione, che, nonostante la rituale notifica, non ha inteso costituirsi.
Con memoria depositata il 14.4.2022, gli eredi di deceduto il 27.8.2021 ( Persona_1 ovvero si sono costituiti in giudizio facendo Parte_1 Parte_2 Parte_2 proprie le domande già proposte dal de cuius.
Invitate le parti a dedurre in ordine al difetto di giurisdizione sollevato dai medici convenuti ( con assegnazione di termine per il deposito di memorie difensive), con sentenza non definitiva del 16.11.2022, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei conti per l'azione esercitata dall' nei confronti dei terzi chiamati dott.ssa e dott. CP_7 Controparte_4 CP_4
con condanna dell'azienda ospedaliera alla rifusione delle spese in favore dei terzi
[...] chiamati. Con ordinanza pronunciata in pari data è stata formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., del seguente tenore “ con riguardo al danno iure hereditatis, in assenza di peculiari elementi idonei a giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale (posto che le tabelle già comprendono tutti pregiudizi conseguenti a una invalidità totale), può essere proposto per il periodo dalla data dell'evento (11.12.2015) alla data del decesso (27.8.2021) una somma (moltiplicata per euro 99,00 al giorno) di euro
206.514,00 maggiorata del 25% per la sofferenza subita;
− quanto alla perdita del reddito, premesso che è stata prospettata, con giudizio da ritenersi ragionevole allo stato attuale del procedimento, una riduzione annua di 3.600,00 annui, moltiplicata per i 10 anni residui, devono essere applicati gli interessi sulla somma rivalutata per il periodo dalla data dell'evento (11.12.2015) alla data del decesso (27.8.2021) e un coefficiente di capitalizzazione anticipata per gli anni che residuano;
le parti possono, comunque, proporre in via conciliativa dei criteri di liquidazione alternativi;
− non possono essere riconosciute le spese di assistenza non coperte dal SSN già sostenute, che la parte attrice avrebbe dovuto ritualmente allegare,
e che peraltro non sono state previste dai consulenti tecnici d'ufficio; − è presumibile che il coniuge abbia subito una riduzione del reddito, che potrebbe agevolmente Parte_1 documentare, pur con le agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992 (che non comportano una riduzione del reddito) che può essere stabilita, in via conciliativa e allo stato attuale del procedimento, in euro 3.500,00 annue dalla data dell'evento (11.12.2015) alla data del decesso (27.8.2021); − la perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti avrebbero beneficiato non possono comportare una duplicazione della somma già riconosciuta per la riduzione del reddito della vittima primaria;
− la perdita del rapporto parentale può essere calcolata da una base di euro 168.250,00 per coniuge, ognuna delle figlie, madre e padre della vittima, e di euro 24.350,00 per il fratello;
aumentata a euro
250.000 ciascuno per coniuge e ognuna delle figlie, euro 200.000 per madre e padre Per_2
(per quest'ultimo succedono , e gli eredi di
[...] Parte_4 Parte_3 Per_1
secondo la disciplina della successione legittima) ed euro 50.000 per il fratello;
−
[...] non è documentata l'asserita lesione dell'integrità psicofisica dei congiunti;
− devono essere riconosciute le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte sostenute dalla parte attrice e le spese legali del procedimento di istruzione preventiva;
− le spese del presente procedimento, in via conciliativa, possono essere compensate” . Gli attori hanno aderito alla proposta conciliativa, mentre parte convenuta non ha inteso aderirvi.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutivo a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, con decreto del 22.10.2025, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare, con facoltà alle parti di deposito di brevi note riepilogative.
Le parti hanno depositato sia le note conclusive sia le note scritte e la causa è stata decisa nei modi di legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
In limine litis, deve rilevarsi che, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza non definitiva con prosecuzione del giudizio per l' ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d' ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (in tal senso, Cass., ord., 11.7.2024, n.
19145).
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, e, conseguentemente dell'individuazione della disciplina, sostanziale e processuale, applicabile, non appare superfluo rilevare che parte attrice ha evocato in giudizio, nel 2021, l'azienda ospedaliera per un fatto accaduto nel 2015. A tal proposito, mette conto osservare che la c.d. Legge Gelli entrò in vigore il 1.4.2017, sicchè in ossequio a comuni principi di natura giurisprudenziale deve ritenersi che le norme di natura strettamente processuale della citata legge possono e debbono essere ritenute ad efficacia retroattiva, mentre tale efficacia non può riconoscersi alle norme di natura sostanziale (in tal senso, Cass., 8.11.2019, n. 28811). Come precisato dalla Suprema
Corte di Cassazione “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatesi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicchè la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” ( cfr. in tal senso Cass., ord., 20.9.2024 n. 25323).
Ciò chiarito, con riferimento all' eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda risarcitoria per decorrenza del termine di novanta giorni per il deposito della domanda risarcitoria in materia di responsabilità sanitaria, devono richiamarsi le motivazioni dell'ordinanza del 13.2.2024. In particolare, sotto il profilo processuale, occorre rilevare che nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, qualora il legislatore non abbia diversamente disposto, in base alla regola generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, la nuova disciplina è applicabile ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 7.8.2021 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017. L'art. 8 della legge n. 24/2017 prevede espressamente che il procedimento di accertamento tecnico preventivo deve concludersi – e, dunque, la relativa CTU deve essere depositata – nel termine perentorio di sei mesi dall'inizio del procedimento stesso e che il successivo procedimento sommario di cognizione deve iniziare nel termine di 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio. Il termine di novanta giorni per il deposito della domanda ha natura ordinatoria attesa la dizione letterale dell'art. 8, comma 3 L. n. 24/2017 che non qualifica lo stesso come perentorio laddove, invece, il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo è espressamente qualificato come perentorio. In base al combinato disposto dell'art. 12 delle Preleggi – secondo cui “non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall' intenzione del legislatore”- e dell'art. 152 c.p.c. -in base alla quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”- può ritenersi che al termine di novanta giorni per il deposito della domanda non può essere riconosciuta la natura perentoria. Una diversa interpretazione, peraltro, finirebbe per pregiudicare in misura eccesiva e irragionevole la posizione processuale del danneggiato che sarebbe costretto, verosimilmente, a depositare un ricorso ancor prima che il procedimento di consulenza tecnica preventiva si sia concluso, oltre che contrastare con la stessa finalità della disposizione normativa, ispirata a obiettivi di celerità e di deflazione del contenzioso ordinario, attraverso la previsione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo con natura prevalentemente conciliativa (in tal senso, in parte motiva ( in tal senso, Cass.,10.6.2025 n. 15466 al cui corredo motivazionale si rinvia).
Dunque, dal punto di vista processuale va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, secondo quanto previsto dall' art. 8 L. n. 24/2017 per effetto della presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 19.6.2020 e dell'espletamento del relativo procedimento, all'esito del quale è stata depositata, la relazione peritale, prodotta dagli attori al momento dell'instaurazione del presente giudizio, senza che sia stato raggiunto un accordo conciliativo tra le parti.
Stessa sorte tocca all'eccezione di improcedibilità della domanda per errore nell'individuazione dell'atto introduttivo, in virtù del principio di c. equipollenza degli atti processuali.
La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno, le quali richiedono una breve disamina delle questioni giuridiche sottese alla decisione.
Appare opportuno scindere la posizione del danneggiato da quelle delle Persona_1 vittime secondarie. Con riferimento alla posizione di appare necessario precisare che egli ha Persona_1 agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria per i danni derivati dall' inesatto adempimento della prestazione sanitaria da parte dei medici incardinati nella stessa. Tale responsabilità ha natura contrattuale, con la conseguenza che il danneggiato deve fornire la prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento all' allegazione della condotta inadempiente ritenuta fonte di danno, che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” con la precisazione che “nell'ambito dell' azione di responsabilità medica, ai fini del risarcimento del danno non rileva ogni inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno lamentato dal paziente, il quale deve allegare un inadempimento "astrattamente efficiente alla produzione del danno”
(in tal senso, Cass. Sez. Unite, 11.1.2008 n. 577).
Incombe, dunque, sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l' onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno;
ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare sia la natura non routinaria dell'intervento che la causa non imputabile che ha reso impossibile della prestazione, provando che l' inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l' ordinaria diligenza (in tal senso, Cass., 29.20.2019 n. 27606, conforme a Cass., ord.,
23.10.2008 n. 26700).
Il Tribunale ritiene che gli attori abbiano assolto all'onere della prova, dovendo essere totalmente condiviso l' esito della ctu, alla luce della documentazione medica in atti che consente di giungere ad una decisione senza il compimento di ulteriore attività istruttoria ed in particolare senza dover rinnovare la ctu, la quale ha offerto comunque dati utili alla decisione, in considerazione della circostanza che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (in tal senso, Cass., ord., 16.11.2022, n. 33742; nonché conforme Cass., ord. 2.5.2015, n. 1815).
Dalla relazione di consulenza tecnica resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo dai dottori e sulla persona di contraddistinto al n. 3297/2020 CP_8 CP_9 Persona_1
R.G., emerge che in data 11.12. 2015, fu sottoposto a procedura angiografica volta a ridurre il rischio di nuovo sanguinamento dell'aneurisma. Come precisato dai CCTTU, si trattò di un intervento elettivo che non ebbe gli esiti sperati, atteso che fallirono due tentativi di chiusura con spirali da 5 mm e da 4 mm a seguito dei quali, i chirurghi decisero di intervenire con l'inserimento di un palloncino per “remodelling” con occlusione del vaso portante mediante gonfiamento del palloncino e dismissione della spirale. Dopo tale manovra, però, sgonfiato il palloncino si verificava una vasta emorragia che veniva bloccata solo con l'inserimento di ulteriori spirali sia all'esterno che all'interno dell' arteria. A seguito di tale intervento,
l' riportò, sin da subito, una serie di complicanze che imposero, nei giorni successivi, Per_1 un intervento di tracheotomia e confezionamento di PEG per la nutrizione nonché nuovo intervento chirurgico di cranioplastica con posizionamento di sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e settostomia del setto pellucido. Così ricostruita la vicenda fattuale, i ccttu hanno precisato che “L'uso del palloncino non era indicato perché, come detto nella serie angiografica visionata, la comunicante anteriore (vaso portante) non si vede mai bene inducendo addirittura a pensare che era la stessa comunicante completamente trasformata in aneurisma, quindi con una parete assai sottile. Peraltro anche se il vaso portante si visualizza bene, e lo si giudica robusto, possono esserci delle complicanze con l'uso del palloncino.
Queste complicazioni (valutate da fino al 14%), possono essere accettate in un Pt_6 trattamento di urgenza, quando è in gioco la vita del paziente se non si riesce, ma non in elezione. Di fatto, dopo aver sgonfiato il palloncino, si verifica l'emorragia con le conseguenze cliniche note” .
Come innanzi precisato, in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, resta a carico dell'ente ospedaliero l'onere di dimostrare, anche attraverso la corretta e dettagliata tenuta della cartella clinica, che la prestazione professionale è stata eseguita nel pieno rispetto delle leges artis e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, con la conseguenza che il meccanismo eziopatogenetico ignoto o indeterminato non solleva affatto il sanitario e l'ente dalla responsabilità civile in ordine all'evento dannoso, ove non sia fornita la prova positiva di avere operato con la massima diligenza professionale, tanto più a fronte di difficoltà non imprevedibili, incontrate nel corso dell'intervento.
Nel caso di specie tale prova non risulta essere stata fornita dalla convenuta, com'era suo onere. Il collegio peritale giunge alla conclusione che “non si rilevano profili di responsabilità professionale nella scelta terapeutica di riembolizzare l'aneurisma che risulta condivisibile, anche se non cogente. Si ritiene invece contrassegnato da una certa dose di imprudenza la scelta tecnica dell'uso del palloncino da re modelling che di fatto fu la causa dell'imponente emorragia e dei successivi esiti menomativi” (cfr. pag. 13 relazione peritale- all n. 79 alla citazione) ed in risposta alle osservazioni dei ctp di parte convenuta, hanno, peraltro, precisato che da uno studio condotto nel 2011 su pazienti che avevano subito la rottura di aneurisma intracranico si desumeva che “l'utilizzo della tecnica di rimodellamento sopporta un rischio di rottura del 7,7% a fronte di un rischio di sanguinamento spontaneo (astenendosi dall'intervenire) del 1,27%” soprattutto nel caso in cui dopo 15 mesi dal primo sanguinamento non si erano verificati altri episodi simili.
Dunque, il profilo di colpa attiene alla mancata valutazione del rischio derivante dall'utilizzo della tecnica prescelta a seguito del mancato successo del primo tentativo.
Nel caso concreto, inoltre, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., giacché la prestazione dei medici non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e la condotta dei sanitari non può ritenersi esente da dolo o colpa grave. Conseguentemente, deve ritenersi provata la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta nella causazione dei danni subiti da Persona_1
È possibile, dunque, procedere alla quantificazione del danno subito subito da Per_1
il quale è deceduto in data 27.8.2021, ovvero dopo l'instaurazione del giudizio di
[...] merito ma prima della liquidazione del danno. In suo favore, sarà liquidabile il danno non patrimoniale, da liquidarsi in base alle tabelle milanesi 2024 ( redatte tenendo conto della natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale a partire dalle note sentenze della S.U. della Corte di Cassazione del 2008 ) che prevedono la liquidazione del danno nel suo aspetto statico e dinamico ( lesione alla integrità psico-fisica, esistenziale e morale, in termini di dolore, sofferenza soggettiva). Il metodo c.d. tabellare esprime, quindi, in misura percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, sicchè esso può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute
( cfr. Cass, 30.10.2018 n. 27482). Nel caso concreto, deve quindi escludersi l'autonoma risarcibilità del cd. danno morale, potendosi, però, riconoscere un incremento in via di personalizzazione, in considerazione della gravità delle lesioni riportate.
A tal proposito i ccttu hanno accertato un grado di invalidità permanente pari al 100% essendo l'attore vigile con minimo stato di coscienza, tetraparetico, con incontinenza bisfinteriale e totalmente dipendente nelle ADL e IADL. Il danno biologico, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell' integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, è trasmissibile iure hereditatis e va commisurato all'inabilità permanente, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed è esitato nella morte.
Si ritiene che per tale danno non possano applicarsi i criteri orientativi specifici indicati per il danno terminale nelle tabelle milanesi, in considerazione della circostanza che il decesso è avvenuto dopo 5 anni e mezzo dall'evento, laddove si ritiene il danno biologico terminale liquidabile nel caso in cui il decesso intervenga non oltre i 100 giorni (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del capoluogo lombardo) ma vanno applicati gli importi previsti dalle tabelle relative all'invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente.
Considerato che al momento dell'evento aveva 44 e che l'inabilità è pari Persona_1 al 100% con aumento del 25%, in ragione dell'esistenza di un rilevante danno morale soggettivo strettamente dipendente dalla macrolesione, nonché delle tangibili ripercussioni della patologia sulle componenti dinamico-relazionali ed esistenziali dell'ammalato, il danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 1.315.888,00 da liquidarsi in favore del coniuge e delle figlie, da ritenersi unici eredi secondo le regole della successione legittima (art. 565 e segg. c.c.). Tale importo determinato all'attualità non deve essere rivalutato. Non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto non vi è prova, in atti, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicchè deve ritenersi che la somma spettante a tale titolo ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario
(cfr. Cass., 25.8.2003, n. 12452; Cass., 28.7.2005, n. 15823; Cass., 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., 12.2.2010, n. 3355, Cass.,
20.1.2020, n. 1111). Infatti l'infortunato non ha provato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo. In altri termini l'attore non ha dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario (non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un guadagno).
Deve altresì riconoscersi il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno in considerazione delle macrolesioni riportate dall' il quale a Per_1 seguito dell'intervento, ha vissuto in stato di coma vigile, del tutto impedito nella capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita e di relazionarsi coi propri congiunti.
Per la liquidazione del danno, deve considerarsi che, a seguito del sinistro, la capacità lavorativa specifica dell' era ridotta a zero, sicchè il danno patrimoniale subito è da Per_1 parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità del danno patrimoniale, consistente nel venir meno della capacità lavorativa specifica, comprovata dalla perdita del rapporto lavorativo e proiettata nel futuro, traducendosi la situazione fisica del danneggiato stabilizzatasi dopo l'intervento nell'oggettiva impossibilità di poter reperire in futuro un lavoro equivalente. Come precisato dalla Suprema Corte,
“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (in tal senso, si veda Cass., 28.4.2017 n. 10499) sicché deve indubbiamente tenersi conto anche del prevedibile incremento reddituale caratterizzante l'attività lavorativa svolta dal danneggiato.
Riguardo ai coefficienti di capitalizzazione da applicare, peraltro, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha evidenziato come quelli approvati con r.d. n. 1403/1922, a causa del notevole innalzamento della durata della vita media della popolazione italiana e dell'abbassamento dei saggi di interesse nel frattempo intervenuti, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c., sicché la loro adozione non può oggi ritenersi consentita, neppure ai fini di una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; suggerendo piuttosto, sia pure “a mero titolo indicativo”
e fermo restando che il giudice di merito è “libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti”, di fare riferimento a
“quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Deve comunque considerarsi che, come in più occasioni sottolineato dalla Corte di legittimità,
“In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica”, e tale danno “deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (v. Cass., 12.2.2025, n. 2758; nonché recentemente Cass., ord., 20.6.2025 n. 16604). Nel caso in esame, per la liquidazione del danno futuro da lucro cessante subito, occorre dunque partire, come base di calcolo, dalla capitalizzazione della retribuzione percepita dall' all'epoca del sinistro, applicando i coefficienti Per_1 indicativamente “suggeriti” dalle tabelle di Milano del 2024: il danneggiato all'epoca dell'evento aveva 44 anni cosicchè mancavano 23 anni alla pensione, con un' invalidità lavorativa del 100%; dalle buste paga in atti risulta che percepiva un reddito di € 20.852,00 che ha perso per gli anni futuri, fino alla pensione ( ovvero, 23 anni, atteso che l'età media di pensionamento è 67 anni per gli uomini). A questo punto, utilizzando la tabella suindicata inerente i criteri di calcolo per l'attualizzazione del danno patrimoniale futuro, si moltiplica il reddito annuo di 20.852,00 x il coefficiente moltiplicativo indicato ( pari a 24,79) e si ottiene la somma di € 516.921,00, che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 22 anni. Deve, però, considerarsi che il danneggiato, dal termine del rapporto per scadenza del periodo di comporto il 4.8.2016 sino al decesso, ha percepito la pensione di invalidità per euro 800,00 mensili oltre euro 500,00 per indennità di accompagnamento. Tale importo di € 1.300,00 mensile (ovvero di € 16.400 annuale), percepito per 5 anni (per un importo complessivo di € 82.000,00) deve essere detratto dalla rendita suindicata, con la conseguenza che la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale futuro è pari ad € 434.921,00. Su tale somma, trattandosi di obbligazione di valuta, non è dovuta la rivalutazione.
I familiari di hanno legittimamente richiesto il risarcimento dei danni in Persona_1 via autonoma rispetto al congiunto vittima di gravi lesioni. Infatti, poiché il fatto illecito è plurioffensivo, la moglie e le figlie sono titolari di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito e, dunque, sono legittimati ad agire iure proprio contro i responsabili (Cass., S.U., 1.7.2002, n. 9556; Cass., 31.5.2003, n. 8827, secondo cui non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti;
Cass., 14.6.2006,
n. 13754; Cass., 5.10.2010, n. 20667).
Tale danno ha natura extracontrattuale che si prescrive nel termine previsto dall'art. 2947 terzo comma c.c., atteso che il fatto illecito dei sanitari configura, in via astratta, il reato di lesioni colpose ( cfr. in tal senso Cass., ord., 8.1.2025, n. 375).
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta atteso che vi è in atti la diffida inviata dalla vittima primaria e dai suoi familiari in data 20.7.2016 e ricevuta dall'ente in data 28.7.2016 ( cfr. allegato n. 76 fascicolo di parte attrice) e che in data 18.6.2020 fu depositato ricorso per atp, avente pacificamente natura interruttiva della prescrizione ( cfr.
Cass., ord., 18.11.2024, n. 29643).
La loro domanda risarcitoria dev'essere intesa come rivolta ad ottenere il danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'evento, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) ed il danno “dinamico-relazionale”, altrimenti definito nella prassi giudiziaria danno
“esistenziale”, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nel peggioramento del complesso assetto dei rapporti all'interno della famiglia (cfr., fra le pronunce di legittimità più recenti, Cass., sez. III, 17.4.2013, n. 9231; Cass., sez. III, 23.1.2014, n. 1361; per una compiuta ricostruzione e definizione delle predette voci di danno si rinvia a Cass., sez. III,
20.11.2012, n. 20292, pagg. 11 e segg. della motivazione). Con la precisazione che la mancanza del danno biologico (proprio come nella specie) non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico-relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione del rapporto parentale (cfr. in tema Cass., sez. III, 14.1.2014, n. 531).
In tal caso il danno per lesione di interessi costituzionalmente protetti, nelle sue componenti morale e “dinamico-relazionale”, liquidabile esclusivamente in via equitativa in quanto privo di connotazioni di patrimonialità, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass., sez. III, ord. 12.4.2011, n. 8421; Cass., sez. III, 13.5.2011, n. 10527; Cass., sez. L., 14.5.2012, n. 7471; Cass., sez. VI-I, ord. 24.9.2013, n. 21865), che possono costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (per un'approfondita disamina in ordine al valore della prova presuntiva e all'onere incombente sulla parte a cui sfavore opera la presunzione si rinvia a
Cass., sez. III, 6.4.2011, n. 7844, pagg. 9 e segg. della motivazione).
Di conseguenza, al fine di accertare il danno non patrimoniale subito dalle vittime secondarie
( moglie e figlie), è necessario tenere in debito conto tutte le circostanze del caso concreto. In particolare: il rapporto di coniugio e di filiazione che rispettivamente li lega a Per_1
la gravità delle lesioni della vittima primaria (cfr. sul punto Cass., 16.2.2012, n.
[...]
2228); la sofferenza interiore patita dai familiari in conseguenza dell'evento; la necessità per gli stessi di dover prestare continua assistenza ad un soggetto totalmente inabile;
la giovane età del danneggiato e della moglie e della moglie (cui, poi, rapportare l'entità del pregiudizio);
l'inevitabile contrazione per i congiunti, e soprattutto per le figlie, del tempo una volta dedicato alla loro vita di relazione e alle attività ludiche e ricreative. Da tali elementi, valutati prima singolarmente e poi unitariamente all'esito di un giudizio di sintesi, è possibile desumere l'esistenza di un danno non patrimoniale sofferto dalla moglie e dalle figlie.
Venendo alla concreta determinazione del quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale dev'essere effettuata, coerentemente con le indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità, seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l' adozione del criterio a punto, l' estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l' età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l' eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (in questi termini, da ultimo: Cass., ord., 28.2.2023 n. 5948). Utilizzando tale metodo di calcolo e in applicazione dei parametri di cui alla tabella di Milano 2024, si deve attribuire a per la perdita del coniuge un punteggio pari a 20 per Parte_1
l'età della vittima (44 anni), un punteggio pari a 20 per l'età del congiunto superstite (43 anni), un punteggio pari a 16 per la convivenza (da presumersi sulla scorta delle circostanze emerse in giudizio), un punteggio pari a 12 per la sopravvivenza delle due figlie e un ulteriore numero di punti pari a 15 per la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana (ordinariamente presumibile stante l'intensità del legame affettivo che assai verosimilmente poteva contraddistingue una coppia giovane con prole ancora in tenera età, quale quella in parola), e per lo sconvolgimento, parimenti presumibile, nella vita della vittima secondaria, ritrovatasi ancora in giovane età a dover crescere, senza l'aiuto dell'altro genitore, due figlie in età preadolescenziale.
Alle figlie, e , va attribuita, in applicazione dei parametri di cui alla Pt_2 Parte_2 medesima tabella, un punteggio pari a 20 per l' età della vittima, pari a 28 per l'età delle vittime secondarie ( al momento dell'intervento, veva 10 anni ed aveva appena Pt_2 Pt_2
7 anni), di 16 punti per la convivenza, di 12 punti per la presenza di altri due soggetti del nucleo familiare ( madre e sorella) di ulteriori 30 punti per la particolare intensità della relazione affettiva dovendo presumersi che, per la tenera età di entrambe, fosse presumibile la convivenza unitamente alla condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale (con il conseguente, correlato, stravolgimento esistenziale arrecato alle dall'improvviso stato vegetativo del padre).
Per la madre, e per il padre, , pare corretto attribuire 20 punti per l'età Parte_3 Per_2 della vittima, 16 per l'età delle vittime secondarie, ulteriori 12 punti per la presenza del coniuge e del figlio superstite. Per il fratello , devono attribuirsi 20 punti per Parte_4
l'età della vittima primaria, 22 per la vittima secondaria, 12 per la presenza di superstiti.
Nessun ulteriore punteggio può essere riconosciuto, essendo incontroverso che non vi fosse alcuna relazione di convivenza né di abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale e atteso che nulla di specifico è stato dimostrato in merito a quanto fossero assidue le frequentazioni con la vittima (al riguardo, si ribadisce che le istanze di prova dedotte nell'interesse degli attori devono intendersi rinunciate non essendo state reiterate con le note scritte di precisazione delle conclusioni del 19.10.2024). Concludendo, per si arriva ad un numero di punti pari a 83, che, moltiplicato Parte_1 per il valore del punto di euro 3.911,00, dà luogo all'importo di € 324.613,00; per le figlie,
d si arriva a un numero di punti pari a 106 che, moltiplicato per il valore del Pt_2 Pt_2 punto di euro 3.911,00, dà luogo all'importo di euro 414.566,00, che si riduce a € 391.103,18
(non reputando la scrivente la ricorrenza di circostanze eccezionali, invero neppure allegate, che consentano il superamento dell'importo massimo).
Per i genitori, si arriva ad un numero di punti pari a 48 che, moltiplicato per il valore del punto di € 3.911,00 dà luogo all'importo di € 187.728,00. Con riferimento a quanto dovuto al padre,
, deceduto in data 30.3.2018, tale somma è dovuta agli eredi legittimi in assenza di Per_2 testamento.
Per il fratello si arriva a un numero di punti pari a 54, che, moltiplicato per il valore Pt_4 del punto di euro 3.911,00, dà luogo all'importo di € 211.194,00.
Gli anzidetti importi devono intendersi già espressi in valori monetari attuali. Per le medesime ragioni sopra esposte, su tali somme non possono essere riconosciuti gli interessi
“compensativi” da ritardo del pagamento.
Con riferimento, poi, al danno patrimoniale subito dalla moglie deve Parte_1 riconoscersi la contrazione di reddito da lavoro dipendente imposta dalla grave situazione di salute del marito, essendo stata costretta ad assisterlo. È in atti, infatti, che dopo il sinistro la passo dal regime di full time a quello di part time con una contrazione di reddito pari Pt_1
a circa € 7.000,00 annui. Dunque, considerato quale termine finale il 27.8.2021 ( data del decesso del danneggiato) il danno patrimoniale subito dalla è pari ad € 49.000,00. È Pt_1 inoltre dovuta la somma di € 4.191,99 quale spese sostenute per l'introduzione del giudizio di atp e il pagamento del compenso dei ctu (cfr. doc.93-96 allegati alla nota di deposito del
13.9.2021). Nulla è dovuto quale danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico proveniente dal coniuge già liquidato allo stesso.
Anche in favore di deve riconoscersi la somma di € 3.111,00 ( odc. 94 e 95 Parte_3 allegati alla nota di deposito del 13.9.2021) a titolo di danno patrimoniale subito.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022 tabella allegata n. 2 con l'incremento percentuale previsto dall'art. 6 d.m. cit. Devono, in questa sede, liquidarsi anche i compensi dovuti per la fase di atp, secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 9 D.M.
147/2022.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da Parte_1 [...]
, sia in proprio che quali eredi di e di Pt_2 Parte_2 Persona_1 Per_2
nonché e , sia in solido che quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_2 nei confronti di “ ” con atto di citazione notificato il
[...] Controparte_1
27.7/3.8.2021 così provvede:
1. accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'Azienda ospedaliera al pagamento in favore di (e per CP_1 Persona_1 esso le sue eredi e ) della somma Parte_1 Parte_2 Parte_2 complessiva di € 1.315.888,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma complessiva di
€ 434.921,00 a titolo di danno patrimoniale , oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 324.613,00 a titolo di risarcimento per Parte_1 danno non patrimoniale e di € 49.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al saldo;
3. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di ed al pagamento della somma di € Parte_2 Parte_2
391.103,18 per ciascuna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza sino al saldo;
4. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di e (e per quest'ultimo i suoi eredi, Parte_3 Persona_2 Pt_3
, , e e della
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_2 Parte_1 somma di € 187.728,00 a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino al saldo;
5. sempre per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di fratello della somma di € 211.194,00, a titolo di danno non Pt_4 patrimoniale subito iure proprio, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino al saldo;
6. condanna l' al pagamento in favore degli attori, in Controparte_1 solido fra loro, delle spese di ATP che liquida in € 9.998,04 per compensi professionali, oltre ogni rimborso forfettario del 15%, nonché al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 35.931,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. se dovuti;
7. pone definitivamente a carico l' le spese di atp come Controparte_1 liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, con diritto di ripetizione di quanto pagato dagli attori.
Così deciso in Cagliari, 4 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra