Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
21.01.2025, ha pronunciato, mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 11823/2024, avente ad oggetto: pagamento ratei pensione di inabilità.
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Morgantini n.3, presso lo studio dell'avv. Brunella Bruno che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella
L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario Minucci Antonio, elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli in via Guantai Nuovi 25/31.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiarare cessata materia del contendere, con vittoria delle Parte_1 spese di lite, con attribuzione.
CP_ PER L' : dichiarare cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2024, premetteva di Parte_1 possedere i requisiti sanitari della condizione di invalidità totale, utile per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità, in virtù del verbale della commissione medica emesso a seguito della seduta del 18.03.21, come da documentazione in atti.
Specificava che, con nota dell' del 24.08.22, l'ente aveva comunicato la reiezione CP_1 della domanda di liquidazione della pensione, in quanto carente di documentazione concernente i redditi percepiti e la copia del permesso di soggiorno.
Evidenziava di aver inutilmente presentato, in data 25-26.07.2023, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, cui aveva allegato il Mod. AP70 e la documentazione necessaria, al fine di permettere l'ente a predisporre la liquidazione della pensione di inabilità.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro,
l' , per accertare i requisiti sanitari dello stato di invalidità totale a far data dal 11.03.2021 CP_1
e, per l'effetto, condannare l'ente al pagamento del complessivo importo di € 12.508,87 oltre interessi, a titolo di pensione di inabilità; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, chiedendo CP_1 dichiararsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
A tal fine contestava che era carente la documentazione inviata dalla ricorrente nella fase amministrativa, evidenziando che la stessa non aveva prodotto tutti i documenti esplicitamente richiesti con comunicazione del 02.08.2023; il che aveva impedito la liquidazione della prestazione per il periodo richiesto.
Allegava la disposizione di pagamento, datata 24.10.2024, resa possibile solamente a seguito di visibilità del fascicolo telematico del presente giudizio, in cui veniva rinvenuta la documentazione idonea per predisporre la relativa liquidazione dell'importo oggetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa veniva discussa dai procuratori delle parti, i quali chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite;
all'esito, veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme
2 disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che, in data 24.10.2024, l' abbia predisposto il pagamento della pensione per il periodo richiesto CP_1
(cfr. TE08 del 24/10/2024) in data 07.11.2024, successivamente alla notifica del ricorso.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato, solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, altresì, pacifico che l'istituto previdenziale abbia disposto il pagamento di quanto richiesto solamente in data 14.11.2024, ossia sia successivamente alla notifica del ricorso introduttivo e sia
3 successivamente all'invio del modello AP70, allegato al ricorso amministrativo del
26.07.2023, completo di tutta la documentazione richiesta dall'ente per la liquidazione della pensione di inabilità.
Il che avrebbe consentito all'ente di erogare quanto spettante alla ricorrente già durante la fase amministrativa. CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Brunella.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.865,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
4