TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 11/12/2025 nella causa iscritta al n. 1464 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. BARTOLO MANCUSO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. STEFANO CASU, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 26.5.2010 al 7.7.21, data delle dimissioni, con mansioni di addetta alle pulizie;
che il rapporto sarebbe stato inizialmente formalizzato come incarico di collaborazione professionale autonoma coordinata e continuativa (doc.1), e successivamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time (40 ore a settimana) dal 1.1.2011, con inquadramento nel
V livello del CCNL PULIZIA-PICCOLA INDUSTRIA.
2. La ricorrente, senza contestare l'iniziale qualificazione del rapporto, lamenta che per l'intero periodo dal 1.1.2011 al 7.7.2021 ella avrebbe in realtà svolto la prestazione per 5 ore al giorno dal lunedì al sabato, e quindi con orario corrispondente ad un part time al 75% (orario che solo dal marzo 2019 è riportato nelle buste paga). Lamenta, conseguentemente, di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante.
3. Lamenta inoltre di non aver mai percepito la tredicesima mensilità e di non aver mai usufruito di ferie e permessi, e di non aver percepito il TFR, devoluto a fondo previdenziale privato
(doc. 5), lamentando tuttavia che la convenuta non avrebbe effettuato i relativi versamenti. 4. Ha quindi chiesto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive, quantificate in complessivi euro 73.891,38, inclusivi di 13esima, 14esima, TFR, ferie e permessi non goduti, come da conteggi allegati.
5. Si è costituita la resistente, sostenendo che l'indicazione in contratto dell'orario di lavoro full time sarebbe frutto di un mero errore, rettificato con successiva dichiarazione in cui le parti avrebbero chiarito l'orario effettivo, conforme a quello osservato e per cui la ricorrente è stata retribuita;
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla domanda relativa al TFR, a fronte della devoluzione dello stesso al Fondo, contestando altresì la relativa quantificazione;
eccepisce infine la mancata produzione delle tabelle retributive, nonché la previsione del Regolamento della cooperativa in base al quale la retribuzione spetterebbe esclusivamente per le ore lavorate e per 12 mensilità, contestando quindi la spettanza delle somme richieste a titolo di 13esima e 14esima mensilità contestandone quindi la quantificazione.
6. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
7. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
8. La ricorrente chiede in primo luogo il pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante in ragione della formalizzazione del rapporto stesso come full time.
9. Sul punto, è in atti il contratto di lavoro, che formalizza in effetti il rapporto come a tempo pieno per 40 ore settimanali (all. 2 ricorso), ed un documento – non datato – in cui la parte datoriale rettifica tale indicazione oraria precisando che il rapporto è invece destinato a svolgersi per 30 ore settimanali (all. 4 memoria), sottoscritto “per presa visione” dalla lavoratrice.
10. È comunque incontestato tra le parti che il rapporto si sia svolto sempre secondo un orario corrispondente ad un part time al 75%. Ferma infatti la necessaria prova scritta della clausola di riduzione dell'orario lavorativo, in mancanza della quale il full time si presume, è ammessa la prova da parte del datore, anche per facta concludentia, dell'esistenza di clausole tacite integrative del contratto stesso (cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 17419/2024). Il necessario consenso del lavoratore alle modifiche del proprio contratto individuale, infatti, non può essere escluso soltanto in ragione dell'assenza di un accordo scritto, ben potendo risultare aliunde.
11. Nel caso di specie, lo svolgimento del rapporto per oltre 10 anni secondo l'orario ridotto, la sottoscrizione (seppure “per presa visione” e non per adesione) della rettifica dell'orario indicato in contratto, la partecipazione della ricorrente agli organi sella cooperativa (cfr. all. 2 memoria) – in assenza di qualsivoglia rimostranza o messa in mora del datore-creditore formulata mediante formale offerta delle prestazioni – depongono per l'esistenza di un accordo tra le parti nel senso della riduzione oraria.
12. Né la domanda può essere riqualificata come di risarcimento del danno da lucro cessante, a fronte del chiaro tenore della stessa, dovendosi comunque dare atto dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, avendo parte resistente eccepito – e provato per facta concludentia, come già osservato – l'accordo modificativo del contratto, sicché non potrebbe nel caso di specie configurarsi alcun inadempimento.
13. È del resto incontestata tra le parti la mancata erogazione della prestazione lavorativa per le ore eccedenti il part time al 75%. Parte resistente, a fronte della domanda di adempimento della prestazione retributiva di cui al contratto di lavoro formulata dalla lavoratrice, oltre a sostenere l'insussistenza di detta obbligazione eccepisce comunque l'inadempimento da parte della ricorrente della propria obbligazione lavorativa.
14. Ne consegue il rigetto della domanda in relazione alla spettanza della retribuzione rispetto ad un orario di lavoro superiore rispetto a quello effettivamente svolto dalla ricorrente, orario da presumersi nel caso di specie concordato tra le parti.
15. Quanto alle altre somme richieste dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
16. In base al regolamento della cooperativa, in atti, ai fini dei livelli retributivi minimi è sancito all'art. 11 che la retribuzione, parametrata a quella di cui al CCNL Imprese di pulizia, spetta per dodici mensilità.
17. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 6, co. 2, l. 142/2001, in base al quale il regolamento non può contenere – a pena di nullità della relativa clausola – disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1, dovendo quindi essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento “non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
18. Ancora il richiamato art. 6, al comma 1 lett. d ed e prevede la possibilità per i regolamenti di prevedere “d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per
l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie”. In tali casi, la temporaneità della crisi e la necessità di una previa delibera assembleare giustificano la possibilità di introdurre modifiche temporanee in deroga al divieto di cui al comma 2 ed alla sanzione di nullità ivi prevista, soggette all'ordinario regime di annullabilità delle delibere.
19. Il trattamento minimo individuato a norma dell'art. 3 l. 142/2001 deve necessariamente intendersi come inclusivo di tutte le voci previste dal CCNL, posto che una diversa conclusione consentirebbe, attraverso l'espunzione di singoli istituti, la surrettizia introduzione di deroghe peggiorative del trattamento minimo, non ammesse dalla norma e sanzionate con la nullità.
20. Applicando tali principi al caso di specie, deve dichiararsi la nullità della clausola che esclude la corresponsione delle mensilità aggiuntive, espressamente previste dagli artt. 92 e 93 del
CCNL. Riconoscere la retribuzione per sole 12 mensilità come previsto dal regolamento, anziché per le
14 di cui al CCNL, ha infatti come effetto il riconoscimento di un livello retributivo inferiore al minimo previsto dal CCNL stesso, ed è quindi una clausola violativa dell'art. 6, co. 2, della l. 142/2001.
21. A fronte della nullità della clausola di cui all'art. 11, n. 1, del Regolamento, è quindi confermata la spettanza della 13esima e 14 esima mensilità al lavoratore. Sul punto, si osserva che è incontestata la spettanza di tali mensilità aggiuntive in base al contratto collettivo applicabile, sebbene lo stesso sia stato prodotto solo per estratto e non risultino quindi gli articoli relativi a dette voci retributive. Ancora, quanto all'eccezione di tardività della domanda relativa alla 14esima contenuta nelle note di parte resistente per l'udienza di discussione, si osserva che tale voce è inserita nei conteggi inseriti nel corpo del ricorso, validi ad integrare l'allegazione di parte, ed è quindi stata tempestivamente richiesta.
22. La quantificazione delle stesse è stata operata dalla parte ricorrente sulla base degli elementi contenuti nelle buste paga in atti, in modo quindi attendibile anche a prescindere dalla produzione delle tabelle retributive del CCNL.
23. Tale quantificazione, originariamente riferita all'orario full time, è stata da ultimo rielaborata dal ricorrente su espressa sollecitazione di questo giudicante con i conteggi alternativi depositati per l'udienza odierna, pienamente attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione in quanto conformi al parametro contrattuale e normativo ed alle indicazioni di cui all'ordinanza.
24. Ne risultano differenze retributive a titolo di 13esima e 14esima mensilità pari ad euro
23.474,39.
25. Non spettano invece le somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti, né quelle a titolo di festività non godute. Difetta infatti un'allegazione sufficientemente specifica dei presupposti per la spettanza di tali emolumenti, in particolare in merito al fatto che la mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi sia dipesa dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, prova incombente sul lavoratore in base al principio, espresso in materia di ferie
(irrinunciabili ex art. 36 Cost ed art 7 della direttiva 2003/88/Ce) ed a maggior ragione valido per gli altri emolumenti in questione, l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che avendo il potere di autodeterminarsi in tal senso, non abbia avanzato al datore alcuna richiesta (Cass. Civ. ordinanza n.
6262/2022).
26. Né risultano, dall'ultima busta paga in atti, ferie o permessi residui.
27. Quanto alle somme richieste a titolo di TFR, entrambe le parti danno atto e documentano la devoluzione del TFR ad un fondo pensionistico privato, negando la propria legittimazione passiva in relazione a tali somme.
28. La previdenza complementare, funzionalmente riconducibile ai principi di cui all'art. 38
Cost. al pari della previdenza obbligatoria (cfr. Corte Cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), è oggi disciplinata dal d.lgs. 252/2005 ed ispirata al principio di autonomia, ancorché funzionalizzata nel senso appena esposto. È infatti sancita la volontarietà e libertà di adesione alle forme di previdenza complementare, nonché l'autonomia regolamentare e negoziale nel cui ambito sono disciplinate le modalità di adesione delle stesse.
29. Il d.lgs. 252/2005 disciplina le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, e quindi di finanziamento delle stesse, prevedendo il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o il conferimento del TFR maturando.
30. Quanto ai versamenti dovuti dal datore al fondo integrativo, la giurisprudenza ha chiarito che essi hanno natura previdenziale e non retributiva, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684 del 2015 (seppur in riferimento alla disciplina vigente in materia nel periodo precedente l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 124/ 1993), chiarendo che “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio dei lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione”. La natura previdenziale dei versamenti è confermata dalla successiva legislazione in materia (in particolare dal d.lgs. 252/2005) e dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 19792/2015, Cass. SSUU n. 16084/2021).
31. Conseguentemente, per effetto dell'adesione (anche mediante il conferimento espresso o tacito del TFR) al contratto di previdenza complementare - contratto autonomo e distinto dal rapporto di lavoro che ne è il presupposto - il lavoratore acquista, da un lato, il diritto alla futura prestazione pensionistica nei confronti del fondo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e, dall'altro, il diritto nei confronti del datore stesso al versamento in favore del fondo dei contributi e degli accantonamenti destinati a finanziare la posizione previdenziale.
32. Non sussiste conseguentemente alcun diritto alla corresponsione del TFR da parte del datore di lavoro.
33. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è quindi fondata, né alcuna domanda di versamento della contribuzione omessa al fondo cessionario è stata avanzata dalla parte ricorrente (e la cui proposizione avrebbe peraltro configurato un litisconsorzio necessario nei confronti di tale soggetto, cfr. Cass. n. 8956 del 2020 nonché Cass. n. 17320 del 2020).
34. La domanda deve quindi essere rigettata in relazione al credito per TFR.
35. La domanda è quindi fondata e può essere accolta esclusivamente con riferimento alle somme di cui al precedente punto 24, per euro 23.474,39.
36. Su tal somme spettano la rivalutazione e gli interessi dalle spettanze al saldo.
37. Le spese possono essere compensate al 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1464 /2023 r.g.:
- Accerta la nullità della clausola di cui all'art. 11, n. 1, del Regolamento che prevede la retribuzione soltanto per 12 mensilità, in quanto violativa dell'art. 6, co. 2, della l. 142/2001;
- Accerta per l'effetto la spettanza in favore della parte ricorrente della tredicesima e quattordicesima mensilità in relazione al rapporto intercorso tra le parti, e condanna a parte ricorrente a corrispondere alla resistente le differenze retributive corrispondenti, quantificate in euro 23.474,39, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Rigetta per il resto;
- Compensa le spese al 50% tra le parti e condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente il restante 50%, quantificato in euro 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 11/12/2025 nella causa iscritta al n. 1464 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. BARTOLO MANCUSO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. STEFANO CASU, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 26.5.2010 al 7.7.21, data delle dimissioni, con mansioni di addetta alle pulizie;
che il rapporto sarebbe stato inizialmente formalizzato come incarico di collaborazione professionale autonoma coordinata e continuativa (doc.1), e successivamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time (40 ore a settimana) dal 1.1.2011, con inquadramento nel
V livello del CCNL PULIZIA-PICCOLA INDUSTRIA.
2. La ricorrente, senza contestare l'iniziale qualificazione del rapporto, lamenta che per l'intero periodo dal 1.1.2011 al 7.7.2021 ella avrebbe in realtà svolto la prestazione per 5 ore al giorno dal lunedì al sabato, e quindi con orario corrispondente ad un part time al 75% (orario che solo dal marzo 2019 è riportato nelle buste paga). Lamenta, conseguentemente, di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante.
3. Lamenta inoltre di non aver mai percepito la tredicesima mensilità e di non aver mai usufruito di ferie e permessi, e di non aver percepito il TFR, devoluto a fondo previdenziale privato
(doc. 5), lamentando tuttavia che la convenuta non avrebbe effettuato i relativi versamenti. 4. Ha quindi chiesto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive, quantificate in complessivi euro 73.891,38, inclusivi di 13esima, 14esima, TFR, ferie e permessi non goduti, come da conteggi allegati.
5. Si è costituita la resistente, sostenendo che l'indicazione in contratto dell'orario di lavoro full time sarebbe frutto di un mero errore, rettificato con successiva dichiarazione in cui le parti avrebbero chiarito l'orario effettivo, conforme a quello osservato e per cui la ricorrente è stata retribuita;
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla domanda relativa al TFR, a fronte della devoluzione dello stesso al Fondo, contestando altresì la relativa quantificazione;
eccepisce infine la mancata produzione delle tabelle retributive, nonché la previsione del Regolamento della cooperativa in base al quale la retribuzione spetterebbe esclusivamente per le ore lavorate e per 12 mensilità, contestando quindi la spettanza delle somme richieste a titolo di 13esima e 14esima mensilità contestandone quindi la quantificazione.
6. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
7. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
8. La ricorrente chiede in primo luogo il pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante in ragione della formalizzazione del rapporto stesso come full time.
9. Sul punto, è in atti il contratto di lavoro, che formalizza in effetti il rapporto come a tempo pieno per 40 ore settimanali (all. 2 ricorso), ed un documento – non datato – in cui la parte datoriale rettifica tale indicazione oraria precisando che il rapporto è invece destinato a svolgersi per 30 ore settimanali (all. 4 memoria), sottoscritto “per presa visione” dalla lavoratrice.
10. È comunque incontestato tra le parti che il rapporto si sia svolto sempre secondo un orario corrispondente ad un part time al 75%. Ferma infatti la necessaria prova scritta della clausola di riduzione dell'orario lavorativo, in mancanza della quale il full time si presume, è ammessa la prova da parte del datore, anche per facta concludentia, dell'esistenza di clausole tacite integrative del contratto stesso (cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 17419/2024). Il necessario consenso del lavoratore alle modifiche del proprio contratto individuale, infatti, non può essere escluso soltanto in ragione dell'assenza di un accordo scritto, ben potendo risultare aliunde.
11. Nel caso di specie, lo svolgimento del rapporto per oltre 10 anni secondo l'orario ridotto, la sottoscrizione (seppure “per presa visione” e non per adesione) della rettifica dell'orario indicato in contratto, la partecipazione della ricorrente agli organi sella cooperativa (cfr. all. 2 memoria) – in assenza di qualsivoglia rimostranza o messa in mora del datore-creditore formulata mediante formale offerta delle prestazioni – depongono per l'esistenza di un accordo tra le parti nel senso della riduzione oraria.
12. Né la domanda può essere riqualificata come di risarcimento del danno da lucro cessante, a fronte del chiaro tenore della stessa, dovendosi comunque dare atto dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, avendo parte resistente eccepito – e provato per facta concludentia, come già osservato – l'accordo modificativo del contratto, sicché non potrebbe nel caso di specie configurarsi alcun inadempimento.
13. È del resto incontestata tra le parti la mancata erogazione della prestazione lavorativa per le ore eccedenti il part time al 75%. Parte resistente, a fronte della domanda di adempimento della prestazione retributiva di cui al contratto di lavoro formulata dalla lavoratrice, oltre a sostenere l'insussistenza di detta obbligazione eccepisce comunque l'inadempimento da parte della ricorrente della propria obbligazione lavorativa.
14. Ne consegue il rigetto della domanda in relazione alla spettanza della retribuzione rispetto ad un orario di lavoro superiore rispetto a quello effettivamente svolto dalla ricorrente, orario da presumersi nel caso di specie concordato tra le parti.
15. Quanto alle altre somme richieste dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
16. In base al regolamento della cooperativa, in atti, ai fini dei livelli retributivi minimi è sancito all'art. 11 che la retribuzione, parametrata a quella di cui al CCNL Imprese di pulizia, spetta per dodici mensilità.
17. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 6, co. 2, l. 142/2001, in base al quale il regolamento non può contenere – a pena di nullità della relativa clausola – disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1, dovendo quindi essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento “non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
18. Ancora il richiamato art. 6, al comma 1 lett. d ed e prevede la possibilità per i regolamenti di prevedere “d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per
l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie”. In tali casi, la temporaneità della crisi e la necessità di una previa delibera assembleare giustificano la possibilità di introdurre modifiche temporanee in deroga al divieto di cui al comma 2 ed alla sanzione di nullità ivi prevista, soggette all'ordinario regime di annullabilità delle delibere.
19. Il trattamento minimo individuato a norma dell'art. 3 l. 142/2001 deve necessariamente intendersi come inclusivo di tutte le voci previste dal CCNL, posto che una diversa conclusione consentirebbe, attraverso l'espunzione di singoli istituti, la surrettizia introduzione di deroghe peggiorative del trattamento minimo, non ammesse dalla norma e sanzionate con la nullità.
20. Applicando tali principi al caso di specie, deve dichiararsi la nullità della clausola che esclude la corresponsione delle mensilità aggiuntive, espressamente previste dagli artt. 92 e 93 del
CCNL. Riconoscere la retribuzione per sole 12 mensilità come previsto dal regolamento, anziché per le
14 di cui al CCNL, ha infatti come effetto il riconoscimento di un livello retributivo inferiore al minimo previsto dal CCNL stesso, ed è quindi una clausola violativa dell'art. 6, co. 2, della l. 142/2001.
21. A fronte della nullità della clausola di cui all'art. 11, n. 1, del Regolamento, è quindi confermata la spettanza della 13esima e 14 esima mensilità al lavoratore. Sul punto, si osserva che è incontestata la spettanza di tali mensilità aggiuntive in base al contratto collettivo applicabile, sebbene lo stesso sia stato prodotto solo per estratto e non risultino quindi gli articoli relativi a dette voci retributive. Ancora, quanto all'eccezione di tardività della domanda relativa alla 14esima contenuta nelle note di parte resistente per l'udienza di discussione, si osserva che tale voce è inserita nei conteggi inseriti nel corpo del ricorso, validi ad integrare l'allegazione di parte, ed è quindi stata tempestivamente richiesta.
22. La quantificazione delle stesse è stata operata dalla parte ricorrente sulla base degli elementi contenuti nelle buste paga in atti, in modo quindi attendibile anche a prescindere dalla produzione delle tabelle retributive del CCNL.
23. Tale quantificazione, originariamente riferita all'orario full time, è stata da ultimo rielaborata dal ricorrente su espressa sollecitazione di questo giudicante con i conteggi alternativi depositati per l'udienza odierna, pienamente attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione in quanto conformi al parametro contrattuale e normativo ed alle indicazioni di cui all'ordinanza.
24. Ne risultano differenze retributive a titolo di 13esima e 14esima mensilità pari ad euro
23.474,39.
25. Non spettano invece le somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti, né quelle a titolo di festività non godute. Difetta infatti un'allegazione sufficientemente specifica dei presupposti per la spettanza di tali emolumenti, in particolare in merito al fatto che la mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi sia dipesa dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, prova incombente sul lavoratore in base al principio, espresso in materia di ferie
(irrinunciabili ex art. 36 Cost ed art 7 della direttiva 2003/88/Ce) ed a maggior ragione valido per gli altri emolumenti in questione, l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che avendo il potere di autodeterminarsi in tal senso, non abbia avanzato al datore alcuna richiesta (Cass. Civ. ordinanza n.
6262/2022).
26. Né risultano, dall'ultima busta paga in atti, ferie o permessi residui.
27. Quanto alle somme richieste a titolo di TFR, entrambe le parti danno atto e documentano la devoluzione del TFR ad un fondo pensionistico privato, negando la propria legittimazione passiva in relazione a tali somme.
28. La previdenza complementare, funzionalmente riconducibile ai principi di cui all'art. 38
Cost. al pari della previdenza obbligatoria (cfr. Corte Cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), è oggi disciplinata dal d.lgs. 252/2005 ed ispirata al principio di autonomia, ancorché funzionalizzata nel senso appena esposto. È infatti sancita la volontarietà e libertà di adesione alle forme di previdenza complementare, nonché l'autonomia regolamentare e negoziale nel cui ambito sono disciplinate le modalità di adesione delle stesse.
29. Il d.lgs. 252/2005 disciplina le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, e quindi di finanziamento delle stesse, prevedendo il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o il conferimento del TFR maturando.
30. Quanto ai versamenti dovuti dal datore al fondo integrativo, la giurisprudenza ha chiarito che essi hanno natura previdenziale e non retributiva, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684 del 2015 (seppur in riferimento alla disciplina vigente in materia nel periodo precedente l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 124/ 1993), chiarendo che “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio dei lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione”. La natura previdenziale dei versamenti è confermata dalla successiva legislazione in materia (in particolare dal d.lgs. 252/2005) e dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 19792/2015, Cass. SSUU n. 16084/2021).
31. Conseguentemente, per effetto dell'adesione (anche mediante il conferimento espresso o tacito del TFR) al contratto di previdenza complementare - contratto autonomo e distinto dal rapporto di lavoro che ne è il presupposto - il lavoratore acquista, da un lato, il diritto alla futura prestazione pensionistica nei confronti del fondo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e, dall'altro, il diritto nei confronti del datore stesso al versamento in favore del fondo dei contributi e degli accantonamenti destinati a finanziare la posizione previdenziale.
32. Non sussiste conseguentemente alcun diritto alla corresponsione del TFR da parte del datore di lavoro.
33. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è quindi fondata, né alcuna domanda di versamento della contribuzione omessa al fondo cessionario è stata avanzata dalla parte ricorrente (e la cui proposizione avrebbe peraltro configurato un litisconsorzio necessario nei confronti di tale soggetto, cfr. Cass. n. 8956 del 2020 nonché Cass. n. 17320 del 2020).
34. La domanda deve quindi essere rigettata in relazione al credito per TFR.
35. La domanda è quindi fondata e può essere accolta esclusivamente con riferimento alle somme di cui al precedente punto 24, per euro 23.474,39.
36. Su tal somme spettano la rivalutazione e gli interessi dalle spettanze al saldo.
37. Le spese possono essere compensate al 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1464 /2023 r.g.:
- Accerta la nullità della clausola di cui all'art. 11, n. 1, del Regolamento che prevede la retribuzione soltanto per 12 mensilità, in quanto violativa dell'art. 6, co. 2, della l. 142/2001;
- Accerta per l'effetto la spettanza in favore della parte ricorrente della tredicesima e quattordicesima mensilità in relazione al rapporto intercorso tra le parti, e condanna a parte ricorrente a corrispondere alla resistente le differenze retributive corrispondenti, quantificate in euro 23.474,39, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Rigetta per il resto;
- Compensa le spese al 50% tra le parti e condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente il restante 50%, quantificato in euro 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LA TO