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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4024/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Caputo ( Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Pellini ( Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 1.9.1975 in Milano, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(anno 1975, atto n. 0937, reg. 02, parte 1, serie A)
X separati consensualmente con verbale del Tribunale di Milano (RG 12811/2021) in data 19.4.2021 omologato con decreto del 14.5.2021
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.3.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1
il 1° settembre 1975 a Milano (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Milano (MI), anno 1975, atto n. 0937, reg. 02, parte 1, serie A;
2. conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze previste dal D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
3. dichiarare che, ai sensi e agli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, si è obbligato a riconoscere in favore della moglie Parte_2
, la quale accetta, a titolo di una tantum il diritto di usufrutto vita natural Parte_1
durante, senza possibilità di cessione a terzi, sulla propria quota (pari al 50%) della proprietà
della casa coniugale, in Via F. Magellano n. 15, individuata al catasto fabbricato urbano del
Comune di Corsico (MI), al foglio 5, part. 187, sub. 25, cat. A/3, classe 3, rendita € 526,79, nonché sulla propria quota (pari al 50%) della proprietà box di pertinenza all'immobile, già assegnati con il decreto di omologazione della convenzione di separazione alla moglie, Pt_1
[...]
4. dare atto che il Signor si obbliga a costituire il suddetto diritto di usufrutto alla Parte_2
Signora che accetta, con atto notarile da rogarsi entro 15 giorni dall'emissione della Pt_1
sentenza di divorzio. Le spese di costituzione dell'usufrutto, ivi comprese le spese notarili e le imposte di registro, saranno a carico delle parti nella misura del 50%;
5. dare atto che come dai precedenti accordi di separazione omologati dal Parte_2
Tribunale di Milano, continuerà a mantenere la disponibilità esclusiva sul box, di proprietà di entrambi i coniugi, in via Nicolò Copernico n. 24, individuato al catasto fabbricato urbano del
Comune di Corsico (MI), al foglio 5, part. 185, sub. 75, cat. C/6, classe 5, rendita € 40,28; 6. dichiarare che , entro 7 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, si Parte_1
obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze (luce, gas e telefono) riferibili alla casa coniugale in Corsico (MI), Via F. Magellano n. 15 e a sostenere in proprio e in via esclusiva tutte le spese e oneri di manutenzione ordinaria relativi a detta casa;
7. dare atto che rinuncia ad adìre l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la Parte_2
ripetizione di ogni spesa da lui fino a ora sostenuta per la casa coniugale e per le utenze di luce, gas e telefono, che la Signora avrebbe dovuto volturare a suo nome, come Pt_1
previsto alla clausola 3 della convenzione della separazione;
8. dichiarare equa, ex art. 5, legge del 1° dicembre 1970 n. 898, VIII co, nei termini di corresponsione la liquidazione una tantum tramite la costituzione del diritto di usufrutto come da precedente clausola 3, riconosciuta dal Signor alla Signora Parte_2 Pt_1
9. dare atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto nelle clausole che precedono, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica, transattiva e novativa, ogni questione economica, anche pregressa, connessa al rapporto matrimonio e che con l'adempimento di cui al punto 3) si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti, nonché di possedere tutti i mezzi adeguati e necessari per il proprio personale sostentamento;
10. dare atto che i coniugi si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede;
11. dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la liquidazione in un'unica soluzione tramite la costituzione di usufrutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano l'1.9.1975 tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Caputo ( Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Pellini ( Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 1.9.1975 in Milano, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(anno 1975, atto n. 0937, reg. 02, parte 1, serie A)
X separati consensualmente con verbale del Tribunale di Milano (RG 12811/2021) in data 19.4.2021 omologato con decreto del 14.5.2021
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.3.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1
il 1° settembre 1975 a Milano (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Milano (MI), anno 1975, atto n. 0937, reg. 02, parte 1, serie A;
2. conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze previste dal D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
3. dichiarare che, ai sensi e agli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, si è obbligato a riconoscere in favore della moglie Parte_2
, la quale accetta, a titolo di una tantum il diritto di usufrutto vita natural Parte_1
durante, senza possibilità di cessione a terzi, sulla propria quota (pari al 50%) della proprietà
della casa coniugale, in Via F. Magellano n. 15, individuata al catasto fabbricato urbano del
Comune di Corsico (MI), al foglio 5, part. 187, sub. 25, cat. A/3, classe 3, rendita € 526,79, nonché sulla propria quota (pari al 50%) della proprietà box di pertinenza all'immobile, già assegnati con il decreto di omologazione della convenzione di separazione alla moglie, Pt_1
[...]
4. dare atto che il Signor si obbliga a costituire il suddetto diritto di usufrutto alla Parte_2
Signora che accetta, con atto notarile da rogarsi entro 15 giorni dall'emissione della Pt_1
sentenza di divorzio. Le spese di costituzione dell'usufrutto, ivi comprese le spese notarili e le imposte di registro, saranno a carico delle parti nella misura del 50%;
5. dare atto che come dai precedenti accordi di separazione omologati dal Parte_2
Tribunale di Milano, continuerà a mantenere la disponibilità esclusiva sul box, di proprietà di entrambi i coniugi, in via Nicolò Copernico n. 24, individuato al catasto fabbricato urbano del
Comune di Corsico (MI), al foglio 5, part. 185, sub. 75, cat. C/6, classe 5, rendita € 40,28; 6. dichiarare che , entro 7 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, si Parte_1
obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze (luce, gas e telefono) riferibili alla casa coniugale in Corsico (MI), Via F. Magellano n. 15 e a sostenere in proprio e in via esclusiva tutte le spese e oneri di manutenzione ordinaria relativi a detta casa;
7. dare atto che rinuncia ad adìre l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la Parte_2
ripetizione di ogni spesa da lui fino a ora sostenuta per la casa coniugale e per le utenze di luce, gas e telefono, che la Signora avrebbe dovuto volturare a suo nome, come Pt_1
previsto alla clausola 3 della convenzione della separazione;
8. dichiarare equa, ex art. 5, legge del 1° dicembre 1970 n. 898, VIII co, nei termini di corresponsione la liquidazione una tantum tramite la costituzione del diritto di usufrutto come da precedente clausola 3, riconosciuta dal Signor alla Signora Parte_2 Pt_1
9. dare atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto nelle clausole che precedono, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica, transattiva e novativa, ogni questione economica, anche pregressa, connessa al rapporto matrimonio e che con l'adempimento di cui al punto 3) si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti, nonché di possedere tutti i mezzi adeguati e necessari per il proprio personale sostentamento;
10. dare atto che i coniugi si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede;
11. dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la liquidazione in un'unica soluzione tramite la costituzione di usufrutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano l'1.9.1975 tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG