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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14970 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16194/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa MA ZI Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott. ssa TA TT Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.16194 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Guercio, giusta delega in atti;
ricorrente e
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di , nubile e senza figli, Parte_1
affetta da incongruenza di genere, di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschile, di rettifica dell'attribuzione del
sesso da femminile a maschile e di modifica del prenome.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: ha Parte_1
manifestato, sin dall'infanzia, una sua natura psicologica e comportamentale pagina 1 di 4 tipicamente maschile;
come risulta dalla relazione psico -sessuale del SAIFIP, presso l'Azienda Ospedaliera del San Camillo Forlanini, parte ricorrente è affetta da incongruenza di genere;
ha assunto terapia ormonale femminilizzante da Parte_1
oltre due anni (v. all. 4 fascicolo parte ricorrente) e, pertanto, ha un aspetto esteriore totalmente maschile, come da relazione del Policlinico Umberto I di Roma.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, la terapia ormonale alla quale parte ricorrente si è sottoposta per anni, pur nella consapevolezza dei rischi a d essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico) dimostrano la già consolidata convinzione di di Parte_1
appartenenza al genere maschile.
Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, va osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i Giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce pagina 2 di 4 dell'evoluzione giurisprudenziale, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico-chirurgico di adeguamento ritenendo,
invece, sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -
comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Sulla scorta di siffatta pronuncia di incostituzionalità, avendo il Tribunale acclarato l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali secondari che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico, trattamento che non necessita di autorizzazione giudiziale, accertando comunque il diritto della parte ricorrente di procedere autonomamente.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere di Parte_1
ATTRIBUISCE a nata a [...] il [...] il sesso maschile ed il nome Parte_1
; Per_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili, accertando il diritto della parte ricorrente di procedere autonomamente;
pagina 3 di 4 ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Giudice estensore La Presidente
TA TT MA ZI
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa MA ZI Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott. ssa TA TT Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.16194 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Guercio, giusta delega in atti;
ricorrente e
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di , nubile e senza figli, Parte_1
affetta da incongruenza di genere, di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschile, di rettifica dell'attribuzione del
sesso da femminile a maschile e di modifica del prenome.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: ha Parte_1
manifestato, sin dall'infanzia, una sua natura psicologica e comportamentale pagina 1 di 4 tipicamente maschile;
come risulta dalla relazione psico -sessuale del SAIFIP, presso l'Azienda Ospedaliera del San Camillo Forlanini, parte ricorrente è affetta da incongruenza di genere;
ha assunto terapia ormonale femminilizzante da Parte_1
oltre due anni (v. all. 4 fascicolo parte ricorrente) e, pertanto, ha un aspetto esteriore totalmente maschile, come da relazione del Policlinico Umberto I di Roma.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, la terapia ormonale alla quale parte ricorrente si è sottoposta per anni, pur nella consapevolezza dei rischi a d essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico) dimostrano la già consolidata convinzione di di Parte_1
appartenenza al genere maschile.
Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, va osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i Giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce pagina 2 di 4 dell'evoluzione giurisprudenziale, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico-chirurgico di adeguamento ritenendo,
invece, sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -
comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Sulla scorta di siffatta pronuncia di incostituzionalità, avendo il Tribunale acclarato l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali secondari che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico, trattamento che non necessita di autorizzazione giudiziale, accertando comunque il diritto della parte ricorrente di procedere autonomamente.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere di Parte_1
ATTRIBUISCE a nata a [...] il [...] il sesso maschile ed il nome Parte_1
; Per_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili, accertando il diritto della parte ricorrente di procedere autonomamente;
pagina 3 di 4 ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Giudice estensore La Presidente
TA TT MA ZI
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