CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ROSA LAROCCA Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.223 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.730/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il
14.10.2020 e pubblicata il 15.10.2020, e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Faggella presso il cui studio in C.F._2
Potenza, alla Via Pretoria n. 12, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI principali – APPELLATI incidentali
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De Controparte_1 C.F._3
Bonis presso il cui studio in Potenza, alla Via Domenico Di Giura n. 54 Centro Direzionale, elettivamente domicilia;
APPELLATA principale ed incidentale
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Controparte_2 C.F._4
Caforio ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Pretoria n.18, presso lo studio legale dell'Avv. Elisabetta Lioi;
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
trattenuta in decisione il giorno 1°.
7.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 13.6.2025, 28.6.2025 e 30.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2013 la sig.ra , premesso che in data Controparte_2
9.10.2010 era deceduto il proprio padre, , senza lasciare testamento e che gli eredi Parte_3
si identificavano nei sigg. , , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_2
, tutti figli del de cuius, deduceva che in vita il genitore aveva disposto dei propri beni in
[...]
favore di alcuni dei figli con atti di conferimento aziendale ed atti di compravendita immobiliare perfezionati il 23.2.2005, il 22.11.2006, il 25.5.2009, il 18.5.2000 ed il 29.7.2002 e che tali atti dovevano considerarsi dissimulanti altrettante donazioni, peraltro poste in essere dal Parte_3
quando era affetto da un'incapacità transitoria che gli aveva impedito di rendersi conto degli
[...] effetti lesivi prodotti dagli atti di disposizione sulla posizione giuridica dell'attrice, rimasta estranea ai predetti conferimenti aziendali ed alle compravendite immobiliari, e conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza i sigg. , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
affinché fosse accertato che le compravendite immobiliari ed i conferimenti aziendali posti in essere dal de cuius fossero atti simulati, dissimulanti donazioni a favore dei convenuti, e fosse ricostruita la massa ereditaria di riducendo le donazioni lesive della quota di legittima Parte_3 spettante all'attrice e reintegrando la stessa attrice nella quota di eredità a lei riservata per legge per poi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa depositata in data 4.4.2014 si costituiva in giudizio la sig.ra la Controparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, contestava la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dal genitore, , e la sussistenza della lesione della quota di legittima riservata Parte_3 all'attrice, mettendo in evidenza che anche la aveva ricevuto consistenti Controparte_2
donazioni in danaro dal de cuius e, in ogni caso, che esisteva un patrimonio relitto dal de cuius costituito da terreni ubicati in agro di Potenza, alla località Piano San Nicola, patrimonio la cui consistenza era tale da soddisfare la quota di eredità spettante all'attrice. Peraltro, la convenuta eccepiva che la non avesse accettato l'eredità con beneficio d'inventario prima di Controparte_2 proporre l'azione di riduzione, sicchè concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituivano altresì i sigg. e i quali contestavano la natura Parte_1 Parte_2 simulata degli atti indicati nella citazione introduttiva ed evidenziavano che l'attrice aveva ricevuto dal consistenti donazioni in danaro mediante assegni o in contanti;
pertanto, Parte_3
concludevano per il rigetto della domanda.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.2.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n.730/2020 emessa il 14.10.2020 e pubblicata il 15.10.2020 il
Tribunale di Potenza in composizione collegiale si pronunciava esclusivamente sulla domanda di accertamento della simulazione degli atti di disposizione riportati nella citazione introduttiva ed accoglieva la domanda stessa in riferimento soltanto agli atti pubblici di compravendita per notaio del 22.11.2006 (rep. n.19253 e racc. n.13226) e del 25.5.2009 (rep. n.19921 e racc. Persona_1
n.13834), dichiarando che gli atti stessi dissimulavano una donazione in favore di Parte_3
pag. 2 , il primo atto pubblico, ed in favore di , il secondo atto pubblico. Pt_1 Parte_2
Rigettava, invece, la domanda di simulazione come proposta dall'attrice in riferimento agli ulteriori atti di disposizione posti in essere in vita dal ed elencati nella citazione Parte_3
introduttiva. Quindi, con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria onde procedere a nuova consulenza tecnica d'ufficio in funzione della delibazione sulla domanda di riduzione.
Con atto di citazione notificato in data 15.4.2021 i sigg. e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la suindicata sentenza assumendo che la decisione fosse stata adottata su un'errata stima del valore dei beni immobili trasferiti agli stessi appellanti con gli atti pubblici riconosciuti simulati e che le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio fossero incomplete, illegittime ed inutilizzabili. Pertanto, i sigg. e Parte_1 Parte_2
convenivano dinanzi alla Corte di Appello di Potenza le sigg.re e Controparte_2 CP_1
affinché, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, anche in riferimento agli atti pubblici
[...]
di compravendita per notaio del 22.11.2006 (rep. n.19253 e racc. n.13226) e del Persona_1
25.5.2009 (rep. n.19921 e racc. n.13834) fosse rigettata la domanda di simulazione proposta dall'attrice in primo grado e fosse dichiarato che entrambi i menzionati atti di compravendita non dissimulassero altrettante donazioni, con vittoria di spese di lite relative al grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 8.9.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale Controparte_1
si limitava a richiamare le proprie difese già articolate in primo grado ed a rimarcare come fosse ormai decorso il termine perché l'appellata potesse legittimamente proporre Controparte_2
impugnazione incidentale avverso la sentenza non definitiva n.730/2020 del Tribunale di Potenza.
Pertanto, concludeva per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 5.10.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale Controparte_2 contestava i motivi articolati a sostegno dell'impugnazione proposta dai sigg. e Parte_1
e, a sua volta, spiegava appello incidentale avverso il capo della decisione del Parte_2
Tribunale di Potenza contemplante il rigetto della domanda di simulazione in riferimento agli atti di disposizione posti in essere in vita dal diversi da quelli per i quali la domanda Parte_3
stessa era stata accolta. Pertanto, concludeva affinchè, confermata la sentenza non definitiva quanto all'accoglimento della domanda di simulazione degli atti pubblici di compravendita per notaio Per_1
del 22.11.2006 (rep. n.19253 e racc. n.13226) e del 25.5.2009 (rep. n.19921 e racc. n.13834),
[...] la sentenza stessa fosse riformata nel residuale capo della decisione e, per l'effetto, fosse dichiarato che tutti i conferimenti aziendali e le cessioni di quote fossero simulati e dissimulassero donazioni dirette o indirette ovvero configurassero un negotium mixtum cum donatione in favore di Parte_1
, e , con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
[...] Parte_2 Controparte_1
Trattenuta in decisione la causa con provvedimento reso il 5.11.2024 da collegio presieduto dal pag. 3 Dott. Ettore Luigi Nesti, con provvedimento presidenziale del 4.3.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione delle gravi condizioni di salute del Presidente del collegio, impossibilitato per lungo tempo a partecipare alle camere di consiglio ed alle attività in ufficio e perciò in congedo forzato.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 1.7.2025 e disposta con decreto del 10.6.2025 la trattazione della causa mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n.149/2022, le parti costituite depositavano in data 13.6.2025, 28.6.2025 e 30.6.2025 le rispettive note scritte e con provvedimento emesso il giorno 1.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non avendo tutte le parti espressamente rinunziato alla concessione dei termini stessi.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale.
I sigg. e hanno impugnato la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Potenza di dichiarare la simulazione degli atti pubblici di compravendita per notaio del Persona_1
22.11.2006 (rep. n.19253 e racc. n.13226) e del 25.5.2009 (rep. n.19921 e racc. n.13834) in quanto dissimulanti altrettante donazioni, la prima in favore di e la seconda in favore Parte_1
di . Parte_2
Ad avviso degli appellanti, la decisione sarebbe stata adottata sulla base di un'errata stima del valore dei beni immobili trasferiti con i predetti atti pubblici e sulla base di risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio da ritenersi incomplete, illegittime ed inutilizzabili.
*
1.0 Con riferimento specifico all'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009 (rep. n.19921 e racc.
n.13834), avente ad oggetto il trasferimento in capo a di taluni beni immobili tutti Parte_2
ubicati in Avigliano alla Contrada San Nicola (precisamente, una casa di abitazione distinta in catasto al fol.75, p.lla n.435/2, un locale garage distinto in catasto al fol.75, p.lla n.435/1, ed un terreno censito al fol.75, p.lla n.772) nonché di un appartamento in Capaccio (SA), alla località
Paestum, con annessa area scoperta pertinenziale, distinto in catasto al fol.30, p.lla 370, gli appellanti hanno sostenuto che si tratti di beni entrati nella disponibilità di oltre 50 Parte_2
e 40 anni fa e che l'atto pubblico del 25.5.2009 si fosse reso necessario solo allo scopo di formalizzare una situazione di fatto già da tempo consolidatasi, situazione di fatto che attraverso la prova testimoniale richiesta in primo grado, ma non ammessa, sarebbe potuta emergere in giudizio al pari dell'uso animo domini esercitato sui predetti immobili dalla ancor prima del Parte_2
perfezionamento del menzionato atto pubblico di compravendita.
pag. 4 Hanno altresì assunto gli appellanti che, ai fini della stima del compendio immobiliare, fosse necessario tenere conto del valore di tutte le opere di manutenzione effettuate dalla Parte_2
nel corso degli anni, valore che sarebbe dovuto essere determinato in riferimento alle rispettive epoche in cui ciascuna opera di manutenzione era stata eseguita e che perciò sarebbe impossibile stabilire all'attualità. Da ciò gli appellanti hanno desunto l'erroneità della stima degli immobili alla data del contratto di compravendita come operata dal C.t.u., trattandosi di valore di mercato “del tutto irrazionale e irrealistico” (v. pag.6 dell'atto di appello), con la conseguenza che più correttamente la valutazione degli immobili dovesse avvenire sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare in quanto perfettamente allineati ai prezzi riportati nell'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009.
Infine, gli appellanti hanno sostenuto che “considerata la lontanissima epoca in cui tali beni sono transitati nella piena disponibilità della sig.ra , è oltremodo impossibile dimostrare Parte_2 per tabulas l'avvenuto pagamento del prezzo” (v. pag.6 dell'atto di appello).
1.1 Le argomentazioni spese a supporto del motivo di gravame, nella parte riguardante i beni immobili trasferiti in proprietà con l'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009, sono del tutto inconsistenti ed evidenziano insuperabili profili di contraddizione e di incoerenza giuridica.
In sostanza, gli appellanti pretendono di accreditare la tesi che gli immobili in questione dal de cuius siano stati trasferiti alla in epoca a tal punto risalente nel tempo da rendere Parte_2 impossibile offrire oggi la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo e che la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009 abbia avuto esclusivamente la funzione di “formalizzare” una situazione di fatto ormai consolidatasi da anni, vale a dire la piena disponibilità e l'uso animo domini dei beni da parte della . Parte_2
La tesi confligge con le norme fondamentali in materia di forma del contratto di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili.
L'art.1350 co.1 n.1) c.c. prescrive che siffatto contratto debba, a pena di nullità, essere concluso per atto pubblico o per scrittura privata.
È ben possibile che i contraenti, dopo avere perfezionato con scrittura privata la compravendita di un immobile, decidano successivamente di riprodurre in un atto pubblico i termini della compravendita già consacrati nella scrittura privata. Ciò avviene soprattutto quando si abbia interesse alla trascrizione della vendita immobiliare allo scopo di opporre ai terzi l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili, giacché, ai sensi dell'art.2657 co.1 c.c., la scrittura privata può essere soggetta a trascrizione esclusivamente ove le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate o accertate giudizialmente. Diversamente, la scrittura privata di pag. 5 compravendita immobiliare, non trascritta, ha efficacia esclusivamente nei confronti delle parti contraenti, non anche nei confronti dei terzi.
Ove i contraenti si determinino a ribadire in un atto pubblico le pattuizioni contenute in una pregressa scrittura privata di compravendita immobiliare nella quale le loro sottoscrizioni non siano autenticate o accertate giudizialmente, l'atto pubblico rappresenta una riproduzione meramente formale del contratto originario con il quale già si è prodotto, tra le parti, il trasferimento del diritto di proprietà.
Le illustrate precisazioni rendono evidente come non sia giuridicamente concepibile che ad un atto pubblico di compravendita immobiliare possa assegnarsi la più limitata funzione di riproduzione meramente formale di un contratto originario di compravendita concluso con scrittura privata ove difetti del tutto la esistenza di una siffatta scrittura privata. In tal caso, il trasferimento del diritto di proprietà sui beni immobili consegue in via esclusiva alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, che si atteggia come unico atto valido ed efficace tra i contraenti.
In tale ottica si coglie la contraddizione in cui sono incorsi gli appellanti.
Invero, assumere che l'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009 sia stato stipulato al solo scopo di “formalizzare” una situazione già in precedenza realizzatasi, cioè il trasferimento in capo alla del diritto di proprietà sugli immobili richiamati nell'atto pubblico, implica che Parte_2
tra il e la fosse stato, in epoca risalente nel tempo, concluso un Parte_3 Parte_2
contratto di compravendita con scrittura privata avente ad oggetto proprio quegli immobili.
Sennonchè gli appellanti non hanno fatto menzione dell'esistenza di una scrittura privata di compravendita tra il de cuius e la formata prima dell'atto pubblico del 25.5.2009, Parte_2
perciò deve escludersi che a tale atto pubblico possa assegnarsi la più limitata funzione di riproduzione meramente formale di un contratto originario di compravendita concluso tra le predette parti con scrittura privata.
Ancora più inconsistente giuridicamente è la pretesa di attribuire all'atto pubblico del 25.5.2009
l'efficacia di atto volto a “formalizzare” – non già un precedente accordo negoziale consacrato in una scrittura privata, ma addirittura – la situazione di fatto rappresentata dalla disponibilità materiale dei beni immobili conseguita in epoca remota dalla per volontà in tal Parte_2 senso espressa dall'originario proprietario degli immobili medesimi, vale a dire dal Parte_3
.
[...]
Atteso che la proprietà immobiliare può essere acquistata esclusivamente nei modi previsti dalla legge (art.922 c.c.), l'eventuale accordo negoziale – mai perfezionato attraverso una scrittura privata
– con il quale il padre conferisca alla figlia la disponibilità e l'uso di immobili di sua proprietà non costituisce una modalità giuridicamente valida ed efficace per il trasferimento della proprietà, con la pag. 6 conseguenza che gli immobili, pur essendo nella disponibilità materiale della figlia, rimangano nel patrimonio esclusivo del padre, il quale resta titolare del diritto di proprietà sui beni.
È soltanto con l'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009 che può considerarsi perfezionato il trasferimento dal alla del diritto di proprietà sugli immobili in Parte_3 Parte_2
discorso.
Neppure avrebbe avuto giustificazione l'ammissione in primo grado della prova testimoniale invocata dai sigg. e attraverso la quale – secondo gli appellanti Parte_1 Parte_2
- si sarebbe potuta acquisire la “prova dell'uso animo domini che la sig.ra esercita Parte_2 su quei beni” (v. pag.5 dell'atto di appello). Invero, poiché gli stessi appellanti hanno riconosciuto di non avere mai azionato una domanda di rivendicazione della proprietà dei beni immobili in discorso e neppure risulta che essi in primo grado abbiano eccepito che la avesse Parte_2 usucapito gli immobili stessi, un eventuale positivo accertamento, attraverso l'assunzione delle prove testimoniali indicate, della circostanza che per anni la avesse fatto uso animo Parte_2
domini degli immobili non avrebbe potuto avere nessuna concreta ricaduta utile sul presente giudizio, giacché per le ragioni in precedenza illustrate, in difetto della prova della sussistenza di una scrittura privata di compravendita formata e sottoscritta da e Parte_3 Parte_2 in epoca precedente all'atto pubblico del 25.5.2009, la disponibilità materiale degli immobili e persino la signoria di fatto esercitate dalla sui beni in questione giammai Parte_2
potrebbero assumere valenza giuridica in chiave di riscontro di un trasferimento del diritto di proprietà degli immobili in capo a prima del 25.5.2009. Parte_2
Giova aggiungere che, ove in ipotesi si ritenesse di coltivare il convincimento che con le difese articolate in primo grado i sigg. e abbiano voluto di fatto Parte_1 Parte_2 eccepire l'acquisto per usucapione in capo alla della proprietà degli immobili in Parte_2 discorso e, quindi, che con l'invocata prova per testimoni essi fossero intenzionati a dimostrare l'esercizio sugli immobili, da parte della stessa , di un potere di fatto che si è Parte_2
manifestato in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà e che ha avuto i caratteri della pienezza e dell'esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, sarebbe agevole replicare che l'assunzione del mezzo istruttorio sarebbe stata comunque del tutto inutile.
Ed invero, è noto che i requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono:
- il corpus possessionis, ossia il possesso in senso tecnico da parte di chi non sia titolare del diritto corrispondente;
- l'animus possidendi, cioè la volontà di possedere un bene come se fosse titolare del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
pag.
7 - l'animus rem sibi habendi, cioè la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Orbene, nel caso di specie, acquisita la circostanza che in epoca remota il de cuius, Parte_3
, abbia concesso alla figlia la disponibilità materiale e l'uso dei beni immobili in
[...] Pt_2 questione, sarebbe stato onere della stessa dimostrare l'interversio possessionis ex Parte_2
art.1141 co.2 c.c., vale a dire la sussistenza di manifestazioni esteriori dalle quali sia consentito desumere con rassicurante certezza che ella a partire da una specifica data avesse cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed avesse iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.
Non solo una siffatta dimostrazione non è stata offerta dalla , né è stato articolato da Parte_2 quest'ultima un mezzo istruttorio volto specificamente a riscontrare l'interversio possessionis e l'epoca esatta a cui far risalire il mutato atteggiamento psicologico costituito dalla volontà di comportarsi come proprietaria dei beni immobili, ma le stesse difese in giudizio della donna valgono ad escludere radicalmente l'animus possidendi e l'animus rem sibi habendi.
Infatti, gli appellanti non hanno messo in discussione l'avvenuta stipulazione tra Parte_3
e dell'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009 e, nonostante essi abbiano Parte_2 insistito nell'assegnare a tale atto pubblico la funzione di riproduzione meramente formale di un pregresso accordo negoziale ovvero l'efficacia di atto volto a “formalizzare” la situazione di fatto rappresentata dalla disponibilità materiale dei beni immobili, è comunque innegabile che in tal modo essi abbiano implicitamente riconosciuto la titolarità del diritto di proprietà in capo al ancora alla data del 25.5.2009. Diversamente opinando, ove cioè la Parte_3 Parte_2
fosse stata convinta di avere esercitato per numerosi anni sugli immobili il potere di fatto
[...]
corrispondente al diritto di proprietà e, quindi, di avere usucapito gli immobili stessi, non avrebbe avuto ragione di sottoscrivere l'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009 in quanto a tale data la proprietà era stata da lei già acquistata per effetto di usucapione. Ed invece proprio la scelta di addivenire alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita e di sottoscrivere lo stesso è rivelatrice della consapevolezza della , ancora alla data del 25.5.2009, della Parte_2
titolarità in capo al genitore della proprietà degli immobili, tanto valendo indirettamente a riscontrare che la relazione materiale della donna con gli immobili, per quanto protrattasi per un consistente intervallo di tempo, non sia stata mai accompagnata dall'animus possidendi, cioè dalla volontà di possedere i beni come se fosse titolare del diritto di proprietà sugli stessi.
pag. 8 1.2 Come anticipato, gli appellanti hanno sostenuto che, ai fini della stima del compendio immobiliare, fosse necessario tenere conto del valore di tutte le opere di manutenzione effettuate dalla nel corso degli anni, valore che sarebbe dovuto essere determinato in Parte_2
riferimento alle rispettive epoche in cui ciascuna opera di manutenzione era stata eseguita e che perciò sarebbe impossibile stabilire all'attualità. Da ciò gli appellanti hanno desunto l'erroneità della stima degli immobili alla data del contratto di compravendita come operata dal C.t.u., trattandosi di valore di mercato “del tutto irrazionale e irrealistico” (v. pag.6 dell'atto di appello), con la conseguenza che più correttamente la valutazione degli immobili dovesse avvenire sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare in quanto perfettamente allineati ai prezzi riportati nell'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009.
La doglianza si risolve in concreto in una censura dell'operato del C.t.u., a cui viene addebitato di avere effettuato la stima del compendio immobiliare di cui all'atto pubblico di compravendita del
25.5.2009 senza tenere conto del valore di tutte le opere di manutenzione effettuate dalla Parte_2
nel corso degli anni precedenti.
[...]
Si tratta all'evidenza di una censura sterile e sprovvista di rassicurante supporto giustificativo.
Non può sfuggire la manifesta contraddizione in cui incorrono gli appellanti. Costoro, infatti, dapprima hanno riconosciuto come sia praticamente impossibile stabilire il valore delle singole opere di manutenzione effettuate dalla e poi hanno lamentato che il C.t.u., in sede Parte_2
di determinazione della stima degli immobili alla data del 25.5.2009, non abbia considerato l'incidenza di siffatte (presunte) opere di manutenzione sul valore di mercato da assegnare agli immobili e, preso atto dell'impossibilità di misurare tale incidenza, non abbia fatto luogo all'applicazione dei valori di mercato degli immobili desumibili dall'O.M.I.
È agevole osservare che l'ausiliare non avrebbe mai potuto apprezzare l'incidenza sul valore di mercato degli immobili di opere di manutenzione delle quali la parte interessata non solo non aveva dimostrato l'effettiva esecuzione e l'epoca di realizzazione, ma aveva addirittura ammesso l'impossibilità di determinare il valore.
Era onere della , infatti, allegare le opere effettivamente eseguite, precisando di Parte_2 ciascuna di esse l'epoca di realizzazione, la consistenza reale e l'ammontare delle relative spese, e provvedere poi a fornire in giudizio ampia ed esauriente prova di quanto allegato. Solo ove siffatto onere fosse stato adempiuto la avrebbe potuto pretendere che il C.t.u. tenesse in Parte_2
debita considerazione il valore di dette opere di manutenzione.
Sennonchè la non ha precisato nell'atto di impugnazione in cosa siano consistite le Parte_2 opere in discorso, né l'epoca in cui ciascuna di esse sarebbe stata eseguita. Neppure ha spiegato la pag. 9 ragione per la quale sarebbe addirittura “impossibile” anche soltanto descrivere le opere di manutenzione asseritamente effettuate.
Ne consegue che, difettando in assoluto la prova certa che la abbia mai Parte_2
effettivamente eseguito sugli immobili, in epoca precedente al 25.5.2009, opere di manutenzione, il
C.t.u. non fosse tenuto a procedere alla stima del compendio immobiliare considerando il valore di opere di manutenzione mai identificate e dimostrate.
Peraltro, è anche difficile cogliere la logica che assiste l'argomentare degli appellanti. Costoro hanno sostenuto, infatti, che, attesa l'impossibilità di determinare il valore di tutte le opere di manutenzione effettuate da sugli immobili nel corso degli anni, fosse necessario Parte_2 fondare la stima dei beni sui valori di mercato desumibili dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare.
È agevole obiettare che, se, come sostenuto in premessa dagli appellanti, la stima degli immobili non potesse prescindere dal valore di tutte le (presunte) opere di manutenzione in discorso, anche i valori degli immobili desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare non sarebbero potuti essere considerati in sé, ma sarebbero dovuti essere “corretti” in ragione dell'incidenza su di essi del valore o, quanto meno, dei costi delle opere di manutenzione medesime. Di conseguenza, una volta dagli stessi appellanti ammessa la circostanza dell'impossibilità di determinare il valore di tutte le opere di manutenzione effettuate da sugli immobili nel corso degli anni, non si Parte_2
comprende la ragione per la quale la predetta circostanza dovesse obbligare il C.t.u., in sede di stima del valore di mercato degli immobili alla data dell'atto pubblico di compravendita, a non fare applicazione dei criteri da lui in concreto individuati, ma a fondare la propria valutazione esclusivamente sui valori di mercato desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. In altre parole, pacificamente esclusa la possibilità di accertare l'incidenza sul valore venale degli immobili oggetto di compravendita del valore o, quanto meno, dei costi delle opere di manutenzione, non è chiaro perchè, nell'ottica degli appellanti, la stima operata sulla base dei dati tratti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dovesse considerarsi più “razionale e realistica” rispetto a quella effettuata attraverso l'applicazione dei criteri prescelti dal C.t.u.
1.3 Infine, gli appellanti hanno sostenuto che “considerata la lontanissima epoca in cui tali beni sono transitati nella piena disponibilità della sig.ra , è oltremodo impossibile Parte_2 dimostrare per tabulas l'avvenuto pagamento del prezzo” (v. pag.6 dell'atto di appello).
Si tratta di argomentazione inadeguata ad attaccare la motivazione resa dal primo giudice.
Nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività
pag. 10 difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata
(cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
Corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma debba essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha fondato il proprio convincimento in ordine alla natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del 25.5.2009: a) sull'incongruità del prezzo indicato nell'atto pubblico medesimo in quanto notevolmente inferiore a quello reale degli immobili;
b) sull'esistenza di un rapporto di parentela tra il venditore e l'acquirente; c) sulla mancanza di prova dell'effettivo pagamento, ad opera di , del prezzo della vendita Parte_2 come riportato nell'atto pubblico.
Per contrastare e confutare la decisione del primo giudice in riferimento alla circostanza sub c) gli appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare l'avvenuto pagamento del corrispettivo della vendita producendo idonea documentazione.
Del resto, poiché il prezzo della vendita (€ 80.000,00) quale emerge dall'atto pubblico del
25.5.2009 era comunque consistente, appare alquanto inverosimile che la , ove Parte_2
avesse effettivamente corrisposto la predetta somma al venditore, potesse avere difficoltà in giudizio quanto meno ad allegare in quale epoca, con quali modalità (contanti, assegno, bonifico bancario, ecc.) e in quante soluzioni il pagamento fosse stato da lei effettuato.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento – a prescindere dalle ragioni che ostino alla prova – ricade esclusivamente sugli appellanti, con la conseguenza che la richiamata motivazione resa dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata conservi intatta la propria valenza argomentativa.
*
2.0 Con riferimento specifico all'atto pubblico di compravendita del 22.11.2006 (rep. n.19253 e racc. n.13226), avente ad oggetto il trasferimento in capo a di un Parte_1
fabbricato sito in Avigliano, alla Contrada San Nicola, distinto in catasto al fol.75, p.lla n.579/2, e pag. 11 di un terreno costituente pertinenza del fabbricato e censito al fol.75, p.lle nn.452, 721, 769, 770,
771, 773, 996, 1316, 1317 e 1318, gli appellanti hanno lamentato che il C.t.u., in sede di stima del valore di mercato del compendio immobiliare, abbia trascurato del tutto di valutare gli esiti di un accertamento fiscale che l'Agenzia delle Entrate di Potenza aveva eseguito proprio sull'atto pubblico di compravendita del 22.11.2006, accertamento con il quale quell'Ufficio aveva rilevato soltanto una piccola incongruenza in ordine al valore del terreno comminando al Parte_1
una sanzione pecuniaria che l'appellante aveva puntualmente pagato. Ad avviso degli
[...] appellanti, il valore di mercato degli immobili in discorso, come accertato dall'Agenzia delle
Entrate di Potenza, sarebbe dovuto considerarsi senz'altro attendibile in quanto fondato sulla
“Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate”, a sua volta ancorata ai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare che utilizza quali indicatori il Numero di Transazioni
Normalizzate e l'indice di Intensità Mercato Immobiliare. Si tratterebbe – a dire degli appellanti - dello strumento in assoluto più idoneo per stimare il valore di un immobile e il prezzo della compravendita (€ 140.000,00), come riportato nell'atto pubblico di compravendita del 22.11.2006, sarebbe perfettamente in linea con i valori dell'O.M.I.
Quanto al pagamento effettivo del prezzo della compravendita, gli appellanti, al fine di contrastare il rilievo del Tribunale di Potenza circa la mancata prova dell'effettivo incasso, da parte del venditore , degli assegni indicati nell'atto pubblico del 22.11.2006 come modalità Parte_3 di corresponsione del prezzo, hanno evidenziato che in primo grado proprio l'attrice avesse richiesto, con la memoria ex art.183 co.6 c.p.c. del 27.4.2015, che fosse fatto ordine all'Istituto
Bancario Carime – Ag. 1 di Potenza di esibire tutta la documentazione e gli estratti bancari da cui risultavano i pagamenti, richiesta istruttoria sulla quale il Tribunale non aveva ancora provveduto.
2.1 Anche le esposte argomentazioni difensive non hanno consistenza tale da mettere in crisi la decisione del Tribunale di Potenza.
Quanto alla rilevanza dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare ai fini della determinazione del valore di mercato di un immobile, va precisato che tali dati non hanno valore vincolante, ma servono come punto di partenza indicativo perché forniscono quotazioni medie per macro-aree utili per un orientamento iniziale e non sufficienti per determinare il valore di un singolo immobile in modo vincolante. In altre parole, i dati O.M.I. offrono principalmente un riferimento di massima, senza costituire, di per sé, una prova definitiva e inconfutabile del valore di mercato di un singolo e specifico immobile. Pertanto, per una stima più accurata i valori O.M.I. devono essere integrati con fattori specifici dell'immobile, come stato di manutenzione, accessori, finiture, ecc.
pag. 12 Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, le quotazioni O.M.I. non costituiscono una “fonte tipica di prova” del valore venale in comune commercio di un immobile.
Questo significa che esse, da sole, non sono sufficienti a fondare in modo incontrovertibile un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate;
né possono essere utilizzate come unico e determinante elemento per stabilire il valore di un immobile in una sede giudiziaria (ad esempio, in una causa di divisione ereditaria o in un contenzioso sul prezzo di una compravendita).
La Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. Cass.sez.5 nn.17005/2020, 1580/2021,
11031/2023, 26/2022) ha chiarito che le quotazioni O.M.I. esprimono un intervallo di valore
(minimo-massimo) per unità di superficie. Si riferiscono ad unità immobiliari “ordinarie” e tipizzate, classificate in una determinata tipologia (residenziale, commerciale, ecc.) e situate in un ambito territoriale considerato omogeneo.
Tali quotazioni, anche se risultanti dal sito web ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, non sono una prova legale diretta e autosufficiente del valore di mercato di un singolo e specifico immobile. Esse sono da considerarsi come nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e, in quanto tali, possono essere utilizzate dal giudice ai sensi dell'articolo 115 co.2 c.p.c. (che consente al giudice di porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza).
Tuttavia, proprio per la loro natura generica e statistica le quotazioni O.M.I. sono idonee solamente a condurre a indicazioni di valori di “larga massima”, forniscono, cioè, un orientamento generale, un punto di partenza, ma non esprimono un valore preciso e puntuale per il singolo bene.
Quanto esposto vale a disattendere il convincimento degli appellanti che la produzione in giudizio degli esiti di un accertamento fiscale che l'Agenzia delle Entrate di Potenza aveva eseguito proprio sull'atto pubblico di compravendita del 22.11.2006 potesse comportare che il C.t.u., al fine di procedere alla stima del valore venale del compendio immobiliare alla data del perfezionamento del menzionato atto pubblico, dovesse ritenersi vincolato dal valore meramente presuntivo ed indiziario che quell'Ufficio aveva assegnato agli immobili sulla base dei dati O.M.I.
Peraltro, gli appellanti non hanno censurato e sottoposto a critica il metodo ed i criteri di stima privilegiati dall'ausiliare e l'applicazione in concreto del metodo stesso da parte del C.t.u., né hanno allegato e dimostrato che l'eventuale osservanza, da parte dell'ausiliare, di un diverso metodo di stima e di diverse modalità operative (che per le ragioni anzidette non contemplassero esclusivamente il richiamo ai dati O.M.I. giacché questi non costituiscono una prova legale diretta e autosufficiente del valore di mercato degli immobili) avrebbe senz'altro condotto ad una pag. 13 valutazione del valore di mercato degli immobili significativamente differente da quella offerta dal
C.t.u. e presa dal giudice di primo grado a fondamento della decisione impugnata.
Quanto alla prova dell'effettivo incasso, da parte del venditore , degli assegni Parte_3 indicati nell'atto pubblico del 22.11.2006 come modalità di corresponsione del prezzo, è innegabile che essa dovesse essere fornita in primo grado dal o, comunque, dagli Parte_1 appellanti/convenuti dinanzi al Tribunale di Potenza, non potendo farsi carico all'attrice, CP_2
, di dimostrare un fatto negativo riferito ad un rapporto negoziale a cui ella era estranea e
[...]
dovendo farsi applicazione del principio della vicinanza della prova.
Sennonché la prova in commento non è stata offerta dal , il quale nell'atto di Parte_1
impugnazione implicitamente ha riconosciuto che nel materiale probatorio raccolto in primo grado non sia rinvenibile traccia documentale dell'effettivo incasso degli assegni da parte del venditore, giacché diversamente egli avrebbe potuto (e dovuto) segnalare all'attenzione della Corte l'atto o il documento acquisito dinanzi al Tribunale di Potenza ed idoneo a riscontrare la circostanza dell'incasso.
Né è argomento apprezzabile quello incentrato sul rilievo che in primo grado proprio l'attrice avesse richiesto, con la memoria ex art.183 co.6 c.p.c. del 27.4.2015, che fosse fatto ordine all'Istituto Bancario Carime – Ag. 1 di Potenza di esibire tutta la documentazione e gli estratti bancari da cui risultavano i pagamenti, richiesta istruttoria sulla quale il Tribunale non aveva ancora provveduto.
Giova ribadire ancora una volta che incombeva sul l'onere di comprovare la Parte_1 circostanza dell'incasso degli assegni e tale onere non può dirsi assolto facendo richiamo ad un mezzo istruttorio peraltro invocato dalla controparte e non assunto dal giudice.
In ogni caso, non può trascurarsi la considerazione che l'ordine di esibizione della prova, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art.2697 c.c., costituisca l'espressione di una facoltà discrezionale che l'art.210 c.p.c. rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene o non avvalersene (cfr. Cass.civ.sez.lav., 25 ottobre 2013
n.24188; Cass.civ.sez.
6-L, ordinanza 16 novembre 2010 n.23120; Cass.civ.sez.II, 29 ottobre 2010
n.22196; Cass.civ.sez.III, 2 febbraio 2006 n.2262). Inoltre, poiché il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte o ad un terzo l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio e neppure è utilizzabile per finalità meramente esplorative. Tanto vale a significare, da un lato, che tale ordine non possa essere emesso allorquando l'interessato pag. 14 possa di propria iniziativa acquisire una copia del documento e produrla in causa (cfr. Cass.civ. sez.I, 8 settembre 1999, n.9514) e, quindi, non si trovi nell'impossibilità di produrre in giudizio il documento stesso (cfr. Tribunale Ivrea, 7 luglio 2003; Cass.civ.sez.II, 12 aprile 1999, n.3573;
Cass.civ.sez.I, 10 agosto 1988, n.4907) e non dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire il possesso del documento e, dall'altro, che l'ordine di esibizione debba dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non possa tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la rispettiva tesi difensiva. Questo spiega perché, a norma dell'art.94 disp.att. c.p.c., l'istanza di esibizione di documenti debba contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi perché essi si palesino utili a provare il fatto controverso, con la conseguenza che una richiesta genericamente formulata – in quanto avente ad oggetto non già uno specifico e ben identificato documento, ma un complesso indistinto e generico di documenti
(es. “tutta la documentazione”, “tutti gli estratti bancari”, ecc.) – sia inammissibile giacché resta precluso al giudice di valutare in via preventiva la indispensabilità dei documenti in rapporto alla prova da fornire e la certezza della loro esistenza in possesso della parte o del terzo a cui l'ordine di esibizione debba rivolgersi.
Nel caso di specie, non pare potersi dubitare che l'istanza ex art.210 c.p.c. avanzata in primo grado dall'attrice, , fosse inammissibile perché non contenente una specifica ed analitica Controparte_2 indicazione della documentazione in possesso dell'Istituto Bancario Carime-Ag.1 di Potenza di cui era invocata la esibizione in giudizio e perchè tendente a scopi meramente esplorativi, vale a dire a verificare se presso quell'Istituto bancario vi fosse eventualmente riscontro documentale dell'effettivo avvenuto pagamento al venditore del prezzo della compravendita immobiliare perfezionata con l'atto pubblico del 22.11.2006.
Ad ogni modo, proprio a carico del , in quanto titolare del conto corrente acceso Parte_1 presso l'Istituto Bancario Carime-Ag.1 di Potenza sul quale erano stati tratti gli assegni emessi in pagamento del prezzo della compravendita immobiliare, gravava l'onere di acquisire di propria iniziativa presso la la copia del documento – eventualmente esistente – comprovante CP_3
l'avvenuto effettivo incasso degli assegni ad opera del venditore, , e di produrla in Parte_3
giudizio.
*
3.0 Gli appellanti principali, infine, hanno eccepito l'incompletezza, l'inutilizzabilità e l'illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio sul presupposto che l'ausiliare non avesse fornito risposta alle osservazioni critiche mosse alla “bozza” di relazione peritale dal C.t.p. nominato in primo grado dai sigg. e . In particolare, è stato messo in risalto che nella Parte_1 Parte_2
pag. 15 relazione scritta il C.t.u. abbia rimandato all'Allegato E per rinvenire le risposte da lui rese alle osservazioni critiche del C.t.p., ma che in detto allegato risultino riprodotte esclusivamente le osservazioni critiche in discorso, non anche le risposte dell'ausiliare.
3.1 La doglianza è assolutamente infondata.
La lettura attenta e non superficiale della relazione scritta del 22.8.2017 a firma del C.t.u., geom.
, rende evidente che il professionista abbia concentrato nella Parte III, pagine 10, 11 Persona_2
e 12, della stessa relazione peritale la risposta puntuale ed argomentata alle osservazioni mosse dai
Consulenti tecnici di parte alla “bozza” preliminare ed abbia nell'Allegato E del medesimo elaborato tecnico riprodotto esclusivamente la bozza di consulenza tecnica inviata alle parti e le osservazioni critiche da queste ultime effettuate.
Pertanto, è ben vero che nell'Allegato E non sono rinvenibili le risposte rese dal C.t.u. alle osservazioni critiche del C.t.p. È altrettanto vero, tuttavia, che dette risposte siano rinvenibili all'interno della relazione peritale finale, esattamente nel paragrafo distinto come “Parte III”, alle pagine 10, 11 e 12 dell'elaborato tecnico.
Ne consegue che il motivo di gravame sia del tutto infondato.
*
4.0 In conclusione, l'appello principale proposto dai sigg. e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 15.4.2021 è privo di ogni fondamento e va integralmente rigettato.
***
Appello incidentale.
5.0 Con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 5.10.2021 la sig.ra Controparte_2
ha contestato il capo della decisione del Tribunale di Potenza contemplante il rigetto della domanda di simulazione in riferimento agli atti di disposizione posti in essere in vita dal Parte_3
diversi da quelli per i quali la domanda stessa era stata accolta. In sede di conclusioni, la sig.ra ha espressamente chiesto che, in parziale riforma della sentenza non definitiva Controparte_2
fatta oggetto di impugnazione, fosse dichiarata la simulazione di tutti i conferimenti aziendali e di tutte le cessioni di quote e fosse accertato che detti atti dissimulassero donazioni dirette o indirette ovvero configurassero un negotium mixtum cum donatione in favore di , Parte_1
e . Parte_2 Controparte_1
5.1 Non può dubitarsi che nelle esposte forme la sig.ra abbia articolato un appello Controparte_2
incidentale, atteso che, in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la pag. 16 volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass.civ.sez. II, 15 novembre
2004 n. 21615; Cass. 26 giugno 1998 n. 6339; Cass.Sez. 1, 8 giugno 1995 n.6479; Cass.Sez. 3, 22 marzo 2007 n.6935).
Orbene, il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini:
a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;
b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c., non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini, come ha chiarito la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 7519 dell'1/4/2014, sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l'appellante incidentale non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o
327 c.p.c. (cfr., più di recente, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n.6386 del 06/03/2020).
In altre parole, il termine di cui all'art. 343 c.p.c. deve essere sempre rispettato nell'impugnazione incidentale, sia se tempestiva sia se tardiva rispetto ai termini di impugnazione esterna, che rilevano solo per l'operatività delle conseguenze previste dall'art. 334 co.2 c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale sia inammissibile se proposto in violazione del cd. termine "interno", anche se tempestivamente proposto nel termine "esterno" lungo annuale o breve (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 12724 del 19/06/2015; Cass. n.1701 del 2009).
L'art.343 co.1 c.p.c. espressamente prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. L'art.347 co.1 c.p.c. recita: “La costituzione in appello avviene secondo le forme
e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
A norma dell'art.166 c.p.c., il convenuto deve costituirsi nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. L'art 171 co.2 c.p.c. dispone che
“se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza ma restano ferme per il convenuto le decadenze
pag. 17 di cui all'art. 167”, disposizione quest'ultima che fa obbligo al convenuto di proporre nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.
Dalla lettura combinata delle evocate disposizioni processuali si evince, dunque, che per evitare la decadenza di cui all'art.343 co.1 c.p.c. l'appellante incidentale – parte convenuta nel giudizio di impugnazione promosso dall'appellante principale - debba costituirsi nel rispetto del termine di cui all'art.166 c.p.c, ossia venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello. Peraltro, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto è da considerare come dies a quo il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art.155 c.p.c., e come dies ad quem il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa, che, invece, va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero (sulla natura eccezionale dei termini liberi, cfr. Cass.civ.sez.II, 27 marzo 1969 n.995; Cass.civ.Sez.Lav., 21 marzo 2006
n.6263).
Inoltre, atteso il chiaro disposto dell'art.166 c.p.c. (che fa espresso richiamo esclusivamente al comma 5 dell'art.168 bis c.p.c.), non assume alcuna rilevanza, ai fini del computo del termine per la costituzione del convenuto, lo spostamento automatico della data di udienza che sia stata rimandata d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'art.168 bis del codice di rito. Ciò significa che, ove nel giorno in citazione fissato per la comparizione il giudice designato non tenga udienza e la comparizione delle parti sia rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice, il convenuto per evitare la decadenza debba pur sempre costituirsi almeno venti giorni prima della data fissata nell'atto di citazione per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, a nulla rilevando, appunto, lo spostamento automatico di siffatta data in applicazione dell'art. 168 bis co.4 c.p.c.
Ne consegue che sia inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "venti giorni prima"
(termine il quale, indicato dall'art.166 c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale di primo grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di secondo grado, dall'art.343 c.p.c.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale
(non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art.168 bis, quarto comma, c.p.c. E, infatti, l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'art.168 bis c.p.c., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza;
fattispecie nella quale - giusta espressa previsione pag. 18 di cui allo stesso art.166 c.p.c. - il termine di "venti giorni prima" va, appunto, computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato (cfr. Cass.civ.sez.I, 11 giugno 2003 n.9351; Cass.civ.sez.III, 20 ottobre 2005 n.20319; Cass.civ.sez.I, 23 giugno 2008
n.17032; Cass.civ.sez.III, 5 ottobre 2010 n.20667).
Nel caso di specie, evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno 16.9.2021 e che alcun provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5 c.p.c. risulta essere stato adottato, la costituzione della sig.ra
– avvenuta con comparsa depositata in cancelleria soltanto il 5.10.2021 - deve Controparte_2 riconoscersi tardiva in quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art.166 c.p.c., con la conseguenza che la stessa convenuta all'epoca della sua costituzione in giudizio fosse già decaduta dal potere di proporre appello incidentale.
Pertanto, l'impugnazione incidentale proposta dalla sig.ra è inammissibile e non Controparte_2
può essere effettuato nessuno scrutinio delle ragioni ed argomentazioni spese nella comparsa depositata il 5.10.2021 a sostegno della invocata riforma parziale della sentenza non definitiva n.730/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 14.10.2020 e pubblicata il
15.10.2020.
***
Regolamentazione delle spese processuali.
6.0 Attesi l'integrale rigetto dell'appello principale proposto dai sigg. e Parte_1
e la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra Parte_2 CP_2
, appare giustificata la compensazione integrale tra le anzidette parti delle spese processuali
[...]
riferite al presente grado di giudizio.
Invero, l'art.92 co.2 c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La nozione normativa di soccombenza reciproca, nel senso ipotizzato dalla norma appena richiamata, appare adeguata sia quando siano accolte o rigettate domande contrapposte che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta parzialmente l'unica domanda proposta, ove essa si sia articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. È solo da tener presente che la reciprocità della soccombenza, nel primo caso, concerne due distinti giudizi nel senso di processi su due diverse domande introdotte l'una da una parte e l'altra dalla controparte e, negli altri casi, concerne un'unica domanda articolata in più capi o in unico capo.
Nella fattispecie in esame, si configura una ipotesi di soccombenza reciproca del primo tipo, nel senso che si confrontano due soccombenze integrali isolatamente considerate – tali, cioè, in quanto sono considerate con riguardo a ciascuna impugnazione - perchè le domande contrapposte di pag. 19 riforma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza sono state di fatto entrambe rigettate, l'una nel merito e l'altra in rito. Il carattere reciproco della soccombenza discende, appunto, dalla posizione rivestita dalle parti riguardo alle due diverse domande.
Può, quindi, trovare senz'altro applicazione il disposto dell'art.92 co.2 c.p.c.
Con riguardo, invece, alla posizione dell'appellata , la quale è risultata destinataria Controparte_1
delle pretese di riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Potenza azionate dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale ed ha resistito in giudizio ad entrambe le impugnazioni insistendo per la conferma della sentenza appellata e per la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, essendo la risultata interamente vittoriosa e Controparte_1 trovando applicazione l'enunciato della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr.
Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va pronunciata la condanna in solido dei sigg. , e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al Controparte_2 Controparte_1
presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di nel presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva Controparte_1 all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo, in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), facendo applicazione dei valori tariffari medi in considerazione della ordinaria complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate.
pag. 20 6.1 Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 26.4.2021 e l'appello principale proposto dai sigg. e è stato integralmente Parte_1 Parte_2
rigettato e quello incidentale proposto dalla sig.ra è stato dichiarato Controparte_2
inammissibile.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che i sigg. e , il cui appello principale è stato Parte_1 Parte_2
integralmente respinto, siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Parimenti, la sig.ra , il cui Controparte_2
appello incidentale è stato dichiarato inammissibile, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione incidentale proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza non definitiva n.730/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 14.10.2020 e pubblicata il 15.10.2020, proposto dai sigg. Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 15.4.2021 nei confronti di
[...] Parte_2
e di nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_1 CP_2
con la comparsa di costituzione depositata il 5.10.2021, lette le conclusioni rassegnate dai
[...]
procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
pag. 21 - RIGETTA integralmente l'appello principale proposto dai sigg. e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 15.4.2021;
[...]
- DICHIARA inammissibile l'appello incidentale proposto da con la comparsa di Controparte_2
costituzione depositata il 5.10.2021;
- CONFERMA la sentenza non definitiva n.730/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 14.10.2020 e pubblicata il 15.10.2020;
- DICHIARA interamente compensate tra e , da un lato, e Parte_1 Parte_2
, dall'altro, le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione;
Controparte_2
- CONDANNA in solido , e al pagamento, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in favore di e con distrazione al difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese Controparte_1
processuali relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro
9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante principale ( e ) e parte appellante incidentale ( Parte_1 Parte_2 CP_2
) siano tenute a versare, ciascuna, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la impugnazione da ciascuna parte proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso il giorno 11.11.2025 mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 22