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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8047/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- MA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8047/2025, vertente:
tra
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Silvia Lombardo
e
, CP_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Farina
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma il 10 Persona_1 agosto 2016).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in premessa hanno chiesto con ricorso congiunto depositato in data 23 giugno 2025 di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul loro figlio minore Per_1
formulando le seguenti conclusioni congiunte:
[...]
“1) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in
Roma alla via Casabona n. 30.
2) Il figlio viene affidato, in regime di affido condiviso, ad Per_1
entrambi i genitori, i quali si impegnano a curarlo, educarlo,
assisterlo ed istruirlo con costanza e continuità, anteponendo i di
Lui bisogni alle loro necessità. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio: separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi e,
congiuntamente, per l'adozione di tutte le decisioni di maggior interesse per il minore riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio nonché delle capacità
economiche dei genitori medesimi. In ragione di ciò i genitori concordano le seguenti modalità di affido condiviso:
a) al padre è data facoltà di avere con sé il figlio ogni quando vorrà,
previo accordo con l'altro genitore collocatario e comunque,
sempre in ragione delle reciproche esigenze lavorative, almeno per tre domeniche al mese, che verranno previamente concordate 2 per iscritto tra i genitori entro il giorno 15 del mese precedente. Il
padre nei giorni di sua spettanza preleverà il figlio dall'abitazione materna alle ore 13.30 circa per ivi ricondurlo e/o in altro luogo previamente concordato dalle parti, dopo cena alle ore 21.30.
Nell'ipotesi in cui nei giorni di visita il padre dovesse essere impossibilitato per motivi di salute e/o per impegni di lavoro non diversamente procrastinabili, tali giorni potranno essere spostati e quindi recuperati, previo accordo con la madre collocataria e, in ogni caso, nel rispetto degli impegni e delle esigenze della Signora
Qualora il minore fosse ammalato nei giorni di Parte_1
spettanza del padre, quest'ultimo ha diritto di visita presso l'abitazione materna, sempre previo accordo e nel rispetto del diritto di riservatezza della Signora e quindi previo Parte_1
suo espresso consenso;
in caso di dissenso rimarrà per il signor il diritto di recuperare il tempo perduto;
Per_1
b) Per le festività natalizie il minore le trascorrerà con la madre di religione Cattolica ad eccezione dei giorni 26 dicembre di ogni anno ed il 1° gennaio in cui il minore starà ad anni alterni con ciascun genitore. I genitori concordano che un giorno del
Ramadan, da concordare tra loro, considerata la religione musulmana professata dal signor il minore starà con il Per_1
padre. Potranno essere concordati per iscritto dalle parti dei giorni
3 diversi di frequentazione di cui sopra tra padre/figlio e tra madre/figlio;
c) per le festività nazionali, intendendosi con tale espressione i giorni del 25 aprile, 1° maggio, 2 e il 29 giugno, 24 ottobre, 1°
novembre, 8 dicembre, il minore starà, salvo diverso accordo tra le parti, ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
d) il giorno del compleanno del minore, in caso di disaccordo, si celebrerà ad anni alterni con ognuno dei genitori. Il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma il figlio lo trascorrerà con la madre, mentre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà lo trascorrerà con il padre. Il prossimo compleanno previsto per il 10/08/2026 il minore lo trascorrerà con la madre;
e) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio 10
giorni, anche non consecutivi, in ragione dei turni lavorativi: questi dovrà comunicare entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui terrà il minore, salvo diverso accordo con la madre;
f) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre e tempestivamente il loro recapito, anche telefonico nonché
l'obbligo di portare sempre a conoscenza l'altro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
4 g) per il mantenimento del figlio il padre si impegna a Per_1
versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025, alla Signora la somma di € Parte_1
150,00 (centocinquanta/00). Nella determinazione dell'importo dovuto al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio si
è tenuto conto della rinuncia della quota del 50% del signor Per_1
a titolo di assegno unico relativo al minore, in favore della signora
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli Pt_1
indici ISTAT come per legge dal 1° gennaio di ogni anno. Nella
sopra citata somma per il mantenimento del figlio rientreranno le spese ordinarie. Rimane inteso tra le parti che l'assegno unico relativo al figlio potrà essere riscosso direttamente Persona_1
dalla ricorrente, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente il signor al 50% di sua spettanza in favore della signora CP_1
che potrà riscuotere l'intero assegno unico. Le Parte_1
spese straordinarie, necessariamente e previamente concordate tra i genitori e puntualmente documentate, sono a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% cadauno, e dovranno essere rimborsate in detta misura nel caso in cui siano state anticipate da un genitore in quanto urgenti. In ogni caso, in ordine alle spese ordinarie e straordinarie si richiama espressamente ed integralmente il contenuto del protocollo d'intesa stilato dal
Tribunale di Roma unitamente al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014, che con la
5 sottoscrizione del presente ricorso i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare pienamente;
h) i ricorrenti dichiarano fin d'ora che all'esito della concessione dell'indennità di frequenza da parte dell le somme CP_2
accreditate dall' sul Controparte_3
libretto nominativo intestato al minore verranno gestite esclusivamente dalla signora in favore e Parte_1
nell'interesse del minore. Il signor si impegna fin d'ora CP_1
a non interferire in alcun modo sulla gestione ed amministrazione di tali somme da utilizzare esclusivamente per le necessità di
La sig.ra si impegna a comunicare al sig. Persona_1 Pt_1
le spese sostenute per con l'utilizzo dell'indennità di Per_1 Per_1
frequenza;
i) i ricorrenti infine si conferiscono il reciproco consenso sia al rilascio del passaporto che della carta di identità anche valida per l'espatrio e, per quanto concerne il figlio , prestano il Persona_1
relativo assenso e consenso per il rilascio del passaporto,
autorizzando così reciprocamente l'espatrio del figlio, salva e previa comunicazione scritta e relativo consenso scritto entro il termine di trenta giorni prima della partenza, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici e lo stato di salute del minore.”
6 Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12
novembre 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 23 giugno 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Il Giudice Relatore
NO BR
Il Presidente
MA NZ
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- MA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8047/2025, vertente:
tra
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Silvia Lombardo
e
, CP_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Farina
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma il 10 Persona_1 agosto 2016).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in premessa hanno chiesto con ricorso congiunto depositato in data 23 giugno 2025 di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul loro figlio minore Per_1
formulando le seguenti conclusioni congiunte:
[...]
“1) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in
Roma alla via Casabona n. 30.
2) Il figlio viene affidato, in regime di affido condiviso, ad Per_1
entrambi i genitori, i quali si impegnano a curarlo, educarlo,
assisterlo ed istruirlo con costanza e continuità, anteponendo i di
Lui bisogni alle loro necessità. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio: separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi e,
congiuntamente, per l'adozione di tutte le decisioni di maggior interesse per il minore riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio nonché delle capacità
economiche dei genitori medesimi. In ragione di ciò i genitori concordano le seguenti modalità di affido condiviso:
a) al padre è data facoltà di avere con sé il figlio ogni quando vorrà,
previo accordo con l'altro genitore collocatario e comunque,
sempre in ragione delle reciproche esigenze lavorative, almeno per tre domeniche al mese, che verranno previamente concordate 2 per iscritto tra i genitori entro il giorno 15 del mese precedente. Il
padre nei giorni di sua spettanza preleverà il figlio dall'abitazione materna alle ore 13.30 circa per ivi ricondurlo e/o in altro luogo previamente concordato dalle parti, dopo cena alle ore 21.30.
Nell'ipotesi in cui nei giorni di visita il padre dovesse essere impossibilitato per motivi di salute e/o per impegni di lavoro non diversamente procrastinabili, tali giorni potranno essere spostati e quindi recuperati, previo accordo con la madre collocataria e, in ogni caso, nel rispetto degli impegni e delle esigenze della Signora
Qualora il minore fosse ammalato nei giorni di Parte_1
spettanza del padre, quest'ultimo ha diritto di visita presso l'abitazione materna, sempre previo accordo e nel rispetto del diritto di riservatezza della Signora e quindi previo Parte_1
suo espresso consenso;
in caso di dissenso rimarrà per il signor il diritto di recuperare il tempo perduto;
Per_1
b) Per le festività natalizie il minore le trascorrerà con la madre di religione Cattolica ad eccezione dei giorni 26 dicembre di ogni anno ed il 1° gennaio in cui il minore starà ad anni alterni con ciascun genitore. I genitori concordano che un giorno del
Ramadan, da concordare tra loro, considerata la religione musulmana professata dal signor il minore starà con il Per_1
padre. Potranno essere concordati per iscritto dalle parti dei giorni
3 diversi di frequentazione di cui sopra tra padre/figlio e tra madre/figlio;
c) per le festività nazionali, intendendosi con tale espressione i giorni del 25 aprile, 1° maggio, 2 e il 29 giugno, 24 ottobre, 1°
novembre, 8 dicembre, il minore starà, salvo diverso accordo tra le parti, ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
d) il giorno del compleanno del minore, in caso di disaccordo, si celebrerà ad anni alterni con ognuno dei genitori. Il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma il figlio lo trascorrerà con la madre, mentre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà lo trascorrerà con il padre. Il prossimo compleanno previsto per il 10/08/2026 il minore lo trascorrerà con la madre;
e) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio 10
giorni, anche non consecutivi, in ragione dei turni lavorativi: questi dovrà comunicare entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui terrà il minore, salvo diverso accordo con la madre;
f) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre e tempestivamente il loro recapito, anche telefonico nonché
l'obbligo di portare sempre a conoscenza l'altro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
4 g) per il mantenimento del figlio il padre si impegna a Per_1
versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025, alla Signora la somma di € Parte_1
150,00 (centocinquanta/00). Nella determinazione dell'importo dovuto al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio si
è tenuto conto della rinuncia della quota del 50% del signor Per_1
a titolo di assegno unico relativo al minore, in favore della signora
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli Pt_1
indici ISTAT come per legge dal 1° gennaio di ogni anno. Nella
sopra citata somma per il mantenimento del figlio rientreranno le spese ordinarie. Rimane inteso tra le parti che l'assegno unico relativo al figlio potrà essere riscosso direttamente Persona_1
dalla ricorrente, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente il signor al 50% di sua spettanza in favore della signora CP_1
che potrà riscuotere l'intero assegno unico. Le Parte_1
spese straordinarie, necessariamente e previamente concordate tra i genitori e puntualmente documentate, sono a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% cadauno, e dovranno essere rimborsate in detta misura nel caso in cui siano state anticipate da un genitore in quanto urgenti. In ogni caso, in ordine alle spese ordinarie e straordinarie si richiama espressamente ed integralmente il contenuto del protocollo d'intesa stilato dal
Tribunale di Roma unitamente al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014, che con la
5 sottoscrizione del presente ricorso i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare pienamente;
h) i ricorrenti dichiarano fin d'ora che all'esito della concessione dell'indennità di frequenza da parte dell le somme CP_2
accreditate dall' sul Controparte_3
libretto nominativo intestato al minore verranno gestite esclusivamente dalla signora in favore e Parte_1
nell'interesse del minore. Il signor si impegna fin d'ora CP_1
a non interferire in alcun modo sulla gestione ed amministrazione di tali somme da utilizzare esclusivamente per le necessità di
La sig.ra si impegna a comunicare al sig. Persona_1 Pt_1
le spese sostenute per con l'utilizzo dell'indennità di Per_1 Per_1
frequenza;
i) i ricorrenti infine si conferiscono il reciproco consenso sia al rilascio del passaporto che della carta di identità anche valida per l'espatrio e, per quanto concerne il figlio , prestano il Persona_1
relativo assenso e consenso per il rilascio del passaporto,
autorizzando così reciprocamente l'espatrio del figlio, salva e previa comunicazione scritta e relativo consenso scritto entro il termine di trenta giorni prima della partenza, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici e lo stato di salute del minore.”
6 Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12
novembre 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 23 giugno 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Il Giudice Relatore
NO BR
Il Presidente
MA NZ
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