Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 28/2026 nel giudizio in materia pensionistica iscritto nel registro di segreteria al n. 69414, proposto da:
P. V. (OMISSIS), T. F. (OMISSIS) e T. A. (OMISSIS), quali eredi di T.
G. (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Inglima ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo nella Via Nicolò Turrisi 13, per procura allegata alle note autorizzate depositate il giorno 11 dicembre 2025 (T. F. e T. A.) e per procura allegata all’atto di intervento (P. V.)
Contro Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, Sede di Palermo, in persona del suo Direttore Regionale legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del Fante 58/D, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato RE CI, PEC s.cacioppo@postacert.inail.it, giusta procura generale alle liti Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
posta la causa in decisione all’udienza del 30 gennaio 2026
FATTO
1)- Con l’atto introduttivo del giudizio T. G., dopo ampia premessa in fatto e in diritto, ha formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'attività di lavoro svolta “meccanico di automezzi blindati – motorista – addetto riparazione impianti carburante”
ed in seguito alla presentazione della relativa domanda avvenuto in data 05 luglio 2022, la patologia di cui lo stesso soffre – mesotelioma pleurico - dia luogo al riconoscimento della malattia professionale nella misura più esatta che sarà accertata a seguito di Consulenza Tecnica d’Ufficio, di cui si chiede fin d’ora l’ammissione indi per l’effetto, Riconoscere e Dichiarare una menomazione dell’integrità psico-fisica, intesa quale danno biologico permanente in misura superiore al 70% (settanta per cento) e quindi meritevole del riconoscimento alla relativa prestazione economica e conseguentemente, condannare l’I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro - tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell’indennizzo derivante dal riconoscimento della malattia professionale giusta istanza del 05 luglio 2022 e corrispondente al grado di menomazione psico-fisica accertato o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta”.
2)- Nella comparsa di risposta l’INAIL, dopo essersi soffermata sui profili medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, dare atto della disponibilità dell’Istituto a riconoscere la natura professionale della patologia denunciata, con attribuzione al ricorrente di un grado invalidante pari al 60%; - In subordine, in caso di mancata accettazione della percentuale sopra indicata, rigettare la domanda proposta da T. G., nei termini nei quali la stessa è formulata”.
3)- Con memoria depositata il 21 febbraio 2025 si è costituita P.V.,
quale moglie superstite di T. G., deceduto il 12 dicembre 2023.
4)- Con ordinanza resa all’udienza del 26 maggio 2025 il Giudice ha disposto il deposito della documentazione necessaria a verificare la legittimazione dell’interveniente e la presenza di eredi.
5)- Con note del giorno 11 dicembre 2025 P. V., T. F. e T. A.,
rispettivamente moglie, figlio e figlia di T. G., originario ricorrente, hanno evidenziato l’integrale pagamento delle prestazioni, oggetto di causa, da parte dell’INAIL dall’INAIL giusta provvedimento del marzo 2025; hanno quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
3)- All’udienza del 30 gennaio 2026, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo.
DIRITTO
Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”
(Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).
Nel caso odierno è emerso che -come risulta dalle note degli eredi del ricorrente del giorno 11 gennaio 2026- l’INAIL ha provveduto integralmente al soddisfacimento delle ragioni di parte ricorrente. In particolare, i coeredi T. F. e T. A. hanno delegato alla riscossione delle somme integralmente la loro madre P. V. come da modulo di accettazione a suo tempo mandato all’INAIL. Gli eredi del ricorrente hanno quindi chiesto di pronunciare la cessazione della materia del contendere. L’adempimento da parte dell’INAIL è confermato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell’avvenuto soddisfacimento delle domande di parte ricorrente.
L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente e dei suoi eredi in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, il 30 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della parte ricorrente e dei suoi eredi.
Palermo il giorno 30 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato in Segreteria nei modi di legge Palermo, 30 gennaio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i ricorrenti menzionati, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)