Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8463 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2023, proposto da
TO IV, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di S. Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA RO s.a.s. di LM LO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Di Martino, Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Toledo n. 156;
LM LO, SE LO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 22425 del 18.11.2022 nonché per l'annullamento della medesima nota di prot. 11034 del 27.06.2018, dell'atto di accertamento dell'ottemperanza dell'UTC del 2.4.2003 prot. 4097 e per la declaratoria di illegittimità e annullamento del silenzio serbato dal Comune di SAt'Agnello sulla diffida prodotta ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a e protocollata in data 21 marzo 2022 al n. 5437 e di tutti gli atti preordinati, precedenti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S. Agnello e della SA RO s.a.s. di LM LO & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 29/1/2018 IV TO diffidava il Comune di SAt’Agnello ad esercitare i poteri di vigilanza e sanzione in merito ad abusi commessi sull’area circostante il complesso condominiale in via SA Sergio n. 14 di cui fa parte l’appartamento di sua proprietà (cfr. nota del 29/01/2018 prot. 1586 in atti).
A sostegno dell’istanza, l'IV richiamava:
- l'ordinanza numero 17/1997 (seguita all’accertamento del 14/6/96), recante ordine di demolizione di una serie di interventi realizzati dai coniugi LO OS e RE EN (danti causa dell’odierna controinteressata SA RO s.a.s.) senza la prescritta concessione edilizia, consistenti in:
a) sbancamento dell'area esterna al fabbricato lato nord-ovest per mq 1334,90;
b) scavo di sbancamento della zona adiacente il fabbricato sul lato nord-ovest fino alle spalle del muro di confine con il corso Italia per una superficie di circa metri quadri 850,40; diversa sistemazione delle zone esterne mediante la realizzazione di un cancello in ferro, apertura di un nuovo varco d'ingresso della via SA Sergio, viale d'accesso, posti auto, sistemazioni a verde, recinzioni a delimitazione dell'area esterna di pertinenza del fabbricato realizzate con muretto in calcestruzzo e sovrastante rete metallica, cancelli di ingresso le singole unità;
c) realizzazione di muratura in pietre di tufo grigio a vista con sovrastante bauletto in rete metallica eseguita lungo il confine con altra proprietà sul lato ovest dell'immobile avente lunghezza di circa 88 metri;
- le successive ordinanze numero 85/2001 e 83/2002 con cui il Comune disponeva nuovamente il ripristino dello stato di luoghi relativamente agli interventi di cui innanzi, dando atto della sopravvenuta autorizzazione numero 31/2000 solo per lo spostamento del varco di accesso alla proprietà e dell’accertamento dell’inottemperanza alla precedente ord. n. 17;
- l’ordinanza numero 58/2003 con cui il Comune disponeva la revoca parziale del provvedimento numero 83/2002 limitatamente allo sbancamento di mq 1334,90, dando atto dell'avvenuto ripristino dell'area di proprietà nella zona posta a confine con via SA Sergio mediante sversamento il livellamento di terreno vegetale (giusta relazione di sopralluogo del 2/4/03).
Tanto premesso, l'IV rappresentava che l’ottemperanza parziale alle ordinanze numero 17/97, 85/2001 e 83/02 era stata tardiva e non idonea, quindi, ad impedire l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale. In ragione di tanto, chiedeva al Comune di adottare tutti gli atti idonei a dare esecuzione alle citate ordinanze; di definire le istanze di condono edilizio inerenti le opere indicate nelle predette ordinanze; di ritenere inefficace l’ordinanza numero 58/03 o di procedere al suo annullamento in autotutela; di ritenere l'area oggetto dello sbancamento di mq 1334,90 assunta alla proprietà comunale, adottando ogni conseguenziale provvedimento; di verificare se per la cabina fosse stato rimosso il vincolo paesaggistico e rilasciato il titolo urbanistico in sanatoria.
1.1 - In data 27/6/2018 (pendente il ricorso n. r.g. 2076/2018 proposto dall’IV avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune su tale diffida), il responsabile del settore pianificazione territoriale del Comune di SAt’Agnello relazionava all’avv. Pinto (difensore dell’ente) in merito alle richieste dell’IV con nota prot. n. 11034, che l’IV impugnava con ricorso per motivi aggiunti.
1.2 - Con sent. n. 5944/22 questa Sezione dichiarava inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’IV “ per la dirimente ragione che trattasi di relazione esplicativa sui fatti di causa che il tecnico comunale ha indirizzato al legale dell’ente ai fini della difesa in giudizio. L’atto è, quindi, privo di portata provvedimentale e inidoneo a far cessare l’inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere sull’istanza del privato ”, affermando la persistenza dell’obbligo per il Comune di riscontrare la diffida dell’IV (statuizione poi confermata in secondo grado, giusta sent. n. 9924/23).
1.3 - In data 18/11/2022 veniva notificato all’odierno ricorrente l’atto prot. n. 22425 emesso in pari data dal Segretario Comunale, a mezzo del quale, in dichiarata ottemperanza alla sentenza n. 5944/22, si portava formalmente a conoscenza dell’IV la relazione prot. n. 11034.
2 - Con il ricorso in esame, IV TO chiede annullarsi tale atto comunale unitamente alla presupposta nota n. 11034 cit., nonché dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune sulla nuova diffida protocollata in data 21/3/22 al n. 5437.
2.1 - A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente deduce in estrema sintesi:
- l’acquisizione dell’area oggetto dello sbancamento deve ritenersi maturata per effetto della mancata ottemperanza – in primis - all’ordinanza di demolizione n. 17/97;
- l’ordinanza n. 58/03 si fonda sull’erroneo presupposto del ripristino dello stato dei luoghi (non essendo stato reimpiantato il pre-esistente agrumeto) e sarebbe, pertanto, da annullare in autotutela, come sollecitato anche nella successiva diffida del marzo 2022.
3 - Il Comune di SAt’Agnello ha chiesto respingersi il ricorso.
4 - Nello stesso senso ha concluso SA RO s.a.s. di LM LO & C. (attuale proprietaria delle aree che circondano l’edificio condominiale in cui risiede il ricorrente, nonché di contiguo un locale seminterrrato), deducendo che l’area oggetto di causa è oramai adibita a parcheggio pubblico giusta pdc n. 9/16 (sulla cui legittimità, da ultimo, si è espresso il Consiglio di Stato con sent n. 9924/23).
5 - Alla pubblica udienza del 12/11/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
5.1 - La domanda di annullamento della nota prot. n. 22425/22 (con la quale il Comune ha sostanzialmente recepito gli esiti degli accertamenti di cui già aveva dato conto nella realizzane prot. n. 11034) va respinta.
Va preliminarmente osservato che le censure ricorsuali - sviluppando le considerazioni contenute nella diffida del 2018 - si concentrano in termini quasi esclusivi sulle lacune istruttorie che non avrebbero consentito all’Amministrazione locale di avvedersi che giammai era avvenuto il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento al vasto sbancamento realizzato sull’area circostante l’edificio ove è sito l’immobile dell’IV, con conseguente intervenuta acquisizione ex lege dell’area al patrimonio comunale decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza n. 17/97.
5.1.1 - Il Tribunale è dell’avviso che tale questione non possa essere delibata in questa sede siccome oramai coperta dal giudicato (secondo quanto rilevato ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. all’udienza del 12/11/25).
In punto di diritto va osservato che “ il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr., da ultimo, sul tema, Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259, secondo cui “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia) ”, - Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 7121/2025.
5.1.2 - Nel caso in esame, si osserva che la titolarità privata dell’area attualmente occupata dal parcheggio realizzato giusta permesso in deroga” n. 9/2016 non risulta oggetto di contestazione nei molteplici giudizi intentati dall’IV. Fin dalla sentenza n. 4768/19, la Sezione ha emesso le sue decisioni sul presupposto che il complesso immobiliare di cui fa parte l’immobile dell’IV sia “ circondato dalla proprietà (fg. 4 p.lle 395, 396, 341, 345) della società SA RO s.a.s. di LO LM & C.” e che il permesso in deroga n. 9/2016 ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 abbia ad oggetto la costruzione di un parcheggio a raso ad uso pubblico sulla p.lla 395 del fg. 4, di proprietà della predetta società.
Né la titolarità dell’area risulta successivamente messa in discussione (vedansi da ultimi i riferimenti alla proprietà SA RO s.a.s. contenuti, da ultimo, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9924/23 che ha definito la questione della legittimità dei titoli in base ai quali, sull’area in parola, è stato edificato il parcheggio pubblico).
Risulta, quindi inammissibile qualsiasi tentativo dell’odierno ricorrente di rimettere in discussione – dopo quasi trent’anni – un presupposto fattuale e giuridico assunto a fondamento di molteplici statuizioni emesse all’esito di giudizi cui l’IV ha preso parte.
Nello stesso senso ha concluso – sia pure a diversi fini - il Giudice di secondo grado (sent. n. 9924/23 cit.) delibando uno dei motivi dell’appello incidentale dell’IV avverso la sentenza n. 5944 del 2022 della Sezione, chiarendo: “ L’appellante ha poi dedotto il vizio di omessa pronuncia da parte del T.a.r. laddove, con i primi motivi aggiunti, era stato tempestivamente impugnato anche il verbale redatto dal Tecnico Istruttore dell’UTC in data 2.4.2003 prot. 4097 contestando che vi si asserisse falsamente l’avvenuto ripristino parziale dello sbancamento, ripristino in realtà mai eseguito.
Il signor IV precisa di avere interesse ad una pronunzia sul punto, poiché laddove si accertasse la fondatezza della doglianza, risulterebbero inficiati tutti i provvedimenti successivi adottati dal Comune sul falso presupposto di un parziale ripristino dei luoghi in realtà mai eseguito.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto il ricorrente non è più nei termini per far valere tale circostanza, quale possibile vizio di legittimità, in relazione a provvedimenti adottati e conosciuti da tempo, alcuni dei quali anche impugnati (come ad esempio il permesso di costruire n. 9 del 2016 oggetto del presente giudizio) ma rispetto ai quali tale circostanza non è stata mai allegata come possibile vizio di legittimità ”.
5.1.3 - Solo per completezza, va osservato che nell’epigrafe del ricorso in esame risulta menzionato tra gli atti impugnati anche l’atto di accertamento dell’inottemperanza prot. n. 4097/2003, rispetto al quale va ribadita la conclusione già assunta dal Consiglio di Stato e supra riportata.
5.2 - Con riferimento alle altre questioni agitate dal ricorrente nella diffida del 2018, risulta dalle sent. n. 3710/25, 3558/25 e 2409/25 di questa Sezione che il Comune di SAt’Agnello ha respinto le istanze di condono ex l. n. 326/03 aventi ad oggetto “ realizzazione di un cancello in ferro avente la larghezza di m. 5.50 ed altezza di m. 2.40, viale di accesso, posti auto, sistemazioni a verde, recinzioni a delimitazione dell’area esterna di pertinenza del fabbricato in cls con sovrastante rete metallica, cancelli d’ingresso alle singole unità, realizzazione di muratura di tufo con sovrastante bauletto in cls e rete metallica eseguita a confine con altra proprietà per circa ml 88,00 e h. m. 2.20 circa ” (abusi sub 4 e 6 nell’ordinanza di demolizione n. 83/02), nonché “ interventi di sbancamento nella zona adiacente il fabbricato, in particolare sul fronte nord ovest fino alle spalle del muro di confine con il Corso Italia, per una superficie pari a circa mq. 850,40 con un’altezza media di scavo par a mt. 3,10, per un totale di circa mc. 2636,24 ” (abuso sub 3 nell’ordinanza di demolizione n. 83/02).
Risultano invece annullate per difetto di istruttoria le ordinanze n. 1/2024 e 2/2024 che – sul presupposto degli intervenuti dinieghi di condono - hanno imposto il ripristino dello stato dei luoghi.
5.2.1 - Quanto all’ordinanza n. 58/03 (che ha revocato l’ordine di demolizione contenuto nella ordinanza n. 83/02 limitatamente all’area sbancata per mq 1334,90), parte ricorrente ancora ne invoca in ricorso l’annullamento in autotutela, omettendo di considerare che essendo l’autotutela legata ad una valutazione discrezionale, va escluso anche per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, che l’Amministrazione debba riaprire un procedimento al fine di intervenire in autotutela su una propria precedente determinazione, al fine di sostituirla, su istanza degli interessati, con altra avente diverso contenuto.
6 - La domanda finalizzata alla declaratoria di illegittimità del silenzio dal Comune di SAt’Agnello sulla diffida prot. n. 5437/22 va respinta.
Il contenuto della diffida è, per la gran parte, reiterativo delle doglianze già trasfuse dall’IV nella diffida del 2018 in relazione all’intervenuta acquisizione dell’area ove sorge il parcheggio della SA RO s.a.s., diffida, come visto, riscontrata dal Comune. Non può quindi affermarsi che ancora persista in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere, fatta eccezione per la questione concernente la cabina Enel oggetto dell’accertamento del 13/6/96 e – a quanto è dato comprendere – di parere favorevole alla sanatoria espresso dalla C.E.C. il 16/12/96. Rispetto alla regolarità di tale manufatto difetta ad oggi una determinazione finale comunale (sollecitata dall’IV nella diffida nel 2018 e reiterata in quella del 2022).
Va pertanto ordinato al Comune di SAt’Agnello di ricontrare per tale parte la diffida del ricorrente, nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione o notifica (se anteriore) della presente sentenza.
Il Tribunale riserva di provvedere sulla nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 co. 3 c.p.a. ove pervenga apposita istanza da parte del ricorrente.
6.1 - La sola parte innovativa della diffida attiene alle difformità costruttive che l’IV assume presenti nel parcheggio ormai realizzato: il Comune di SAt’Agnello ha tuttavia provveduto a sanzionare con ordinanza di demolizione n. 8/2021 “ la mancata realizzazione [...] delle aiuole poste a separazione degli stalli [...] mediante la realizzazione, al di sotto delle zone a verde, di soletta in cls tale da impedire l’ordinario sviluppo delle essenze vegetazionali previste in progetto, portando così l’intero complesso ad un organismo totalmente diverso da quello approvato ”. L’ordinanza (che ha superato il vaglio di questa Sezione – sent. n. 6210/22 – e del Consiglio di Stato - sent. n. 2107/23) risulta peraltro essere stata ottemperata dalla SA RO s.a.s. (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 9924 cit.).
7 - Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
respinge il ricorso averso la nota prot. n. 22424/22 (e la richiamata nota prot. N. 11034/18) nei sensi di cui in motivazione.
accoglie in parte il ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. e, per l’effetto, ordina al Comune di SAt’Agnello di riscontrare nei termini di cui in motivazione la diffida prot. n. 5437/22.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di SAt’Agnello e della SA RO s.a.s. di LM LO e C. (con attribuzione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Di Martino Antonio e Di Martino Antonino) che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Dispone che la segreteria trasmetta copia della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, ai sensi dell’art. 2 comma 8 L. 241/1990 al passaggio in giudicato della stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EN | MA LA DD |
IL SEGRETARIO