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Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1219
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Legge 23 dicembre 1957, n. 1219
Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1219
Versione
28 dicembre 1957
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1957
Vedi fonte istituzionale
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