Art. 18.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, reve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per eta'.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, reve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per eta'.