Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 14652/2023 promossa da
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Borney Giovanni, dell'avv.
[...] P.IVA_1 rio e etta Dario, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei difensori ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_2
Mariano Maggi, Patrizia Stallone e Francesco Zaccone, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei difensori CONVENUTO
Con note depositate nel termine di cui all' art. 189.1 n 1) c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità, a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, ovvero extracontrattuale, del Controparte_1 nella determinazione e/o causazione dell'annullamento in autotu dell'appalto per l'esecuzione di “Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro 2
pagina 1 di 6
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regi iciliana) con D.D.S. n.810 del 30 luglio 2021;
- ritenere e dichiarare il tenuto a risarcire il Controparte_1 Controparte_3 dei danni conseguenti alla sua condotta consistenti nelle spese inutilmente
[...] per la partecipazione alla procedura di gara, nel mancato utile ritraibile dalla commessa (stante il fatto che l'aggiudicazione era stata già disposta) e nella c.d. perdita di chances, comprensiva del c.d. danno curriculare, come meglio specificato in parte motiva, e per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_1 della co ro 273.734,66 oltre interessi Controparte_4
e rivalutazione come per legge e/o in quell'altra maggiore e/o minore somma risulterà provata e/o dovuta e/o di giustizia all'esito dell'istruttoria del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Per la parte convenuta:
“voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda, deduzione ed istanza:
nel rito, autorizzare la chiamata in causa di , codice fiscale e Controparte_5 partita I.V.A. con sede in 40137 Bo aribaldi n. 7, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante in carica, affinché detta Società sia dichiarata l'esclusiva responsabile di tutti gli asseriti danni dichiarati da Parte_2
ove dimostrati, e, comunque, condannata a tenere indenne e manlevare
[...] [...] da ogni eventuale somma che quest'ultimo dovesse e Controparte_1 chiamato a corrispondere a Parte attrice, all'esito del giudizio, oltre accessori, interessi e spese;
nel merito, rigettare tutte le domande di laddove Parte_2 infondate in fatto e diritto, nonché sprovviste in linea subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di in tutto oppure in parte, accertato il concorso del Parte_2 fatto colposo dell'asserito creditore nel risarcimento del danno, escludere o ridurre quest'ultimo, pure ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;
in linea istruttoria, ammettere la prova testimoniale per come articolata da
[...] all'interno della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, Controparte_1
pagina 2 di 6 proc. civ. del 20 settembre 2023, con rigetto di ogni avversa domanda ed istanza istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di capogruppo e mandatario Controparte_3 del costituendo RTI con mandante ha convenuto in giudizio CP_1
esponendo di essersi inizi te aggiudicato la gara p
[...] dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana per interventi relativi a caduta massi per sinistra idraulica ma che la stazione appaltante poi aveva in autotutela annullato l'aggiudicazione dell'appalto per assenza in capo al del requisito - che il aveva dichiarato di possedere CP_1 CP_1
- dell' attestazione SOA in categoria OS12B classifica III-bis (necessaria per raggiungere, insieme al mandatario l'abilitazione all'esecuzione dei lavori per i quali era bandita la gara = € 478.2217,45); ha chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale o la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che gli ha precluso la possibilità di trovare per tempo un altro mandante in possesso del requisito, nonchè i danni patiti (pari alle spese sostenute per partecipare inutilmente alla gara, al mancato utile, alla perdita di chance) con la condanna del convenuto al relativo risarcimento per complessivi € 273.734,66. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il differimento dell'udienza per la chiamata in causa di he ha rilasciato l'erronea attestazione in luogo Controparte_5 di quella OS12B classifica III posseduta da -; nel merito ha concluso per CP_1 il rigetto della domanda attorea;
in subordi ccertato il concorso del fatto colposo del creditore nel risarcimento del danno, così da escludere o ridurre il danno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c. (con cui è stata anche rigettata l'istanza ex art 269 c.p.c. del convenuto perché priva di titolo per far accertare la responsabilità del terzo verso l'attore e perchè la distinta domanda di manleva avrebbe portato pregiudizio per la speditezza e il rispetto di una durata ragionevole del processo), le parti hanno depositato le memorie integrative. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, sulla reiterata istanza di chiamata in causa di formulata dal convenuto, il Tribunale, considerato che Controparte_5
l'attore no oler estendere la sua domanda nella memoria ex art 171ter n.1 c.p.c. per l'eventuale ipotesi di (successivo) ampliamento del contraddittorio (Cassazione civile, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 7930 in motivazione), ha rigettato la reiterata istanza ex art 269 c.p.c.
pagina 3 di 6 Sulle richieste istruttorie, ritenuta inutile la CTU cui l'attore nella memoria ex art 171ter n 2 c.p.c. aveva fatto riferimento come ausilio al giudice, e ritenuto che i capitoli di prova orale articolati dal convenuto fossero relativi a circostanze da accertare alla luce dei documenti citati o richiamati nei capitoli, tenendo conto anche delle reciproche prospettazioni e difese sul punto delle parti, non ha ammesso la prova testimoniale indicata dal convenuto nella memoria ex art 171ter n. 2 c.p.c.; considerato che i documenti prodotti dall'attore nel termine di cui all'art 171ter n. 3 c.p.c. non sono a prova contraria, ha dichiarato tardive e inammissibili le produzioni sub docc. 21-23 dell'attore. Quindi ha assegnato, a ciascuna parte, i termini perentori di cui all'art 189 c.p.c. e allo spirare del termine di cui all'art 1891,3,4 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione Ciò premesso, è pacifico e documentale che in qualità di Controparte_3 capogruppo e mandatario del costituendo ATI con mandante si sia inizialmente aggiudicato la gara pubblica indetta dall'Assessorato Regionale nergia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana per interventi relativi a caduta massi per sinistra idraulica e che la stazione appaltante abbia, poi, in autotutela, annullato l'aggiudicazione dell'appalto per assenza in capo al del requisito dell' CP_1 attestazione SOA in categoria OS12B classifica III per raggiungere, insieme al mandatario, l'abilitazione all'esecuzione dei lavori per i quali era bandita la gara = € 4.782.217,45) che, invece, il aveva dichiarato di possedere a CP_1 mezzo di attestazione SOA rilasciata da (docc 1,3,7,8 attore;
5,6,8,11 convenuto). CP_5
Invero, possedeva soltanto la SOA i ria OS12B classifica III che lo abilitava a lavori fino a € 1.033.000,00 per cui, sommando questo importo a quello di
€2.582.000,00 per il quale era abilitato il mandatario in virtù della Parte_2 cat OS12B class. IV posseduta, non si perveniva a raggiungere l'importo complessivo di
€ 4.782.217,45, pari all'importo dei lavori oggetto della gara, per potervi partecipare). E' altresì documentale e pacifico che che ha rilasciato l'erronea Controparte_5 attestazione in luogo di quella OS12B a da , vi ha CP_1 rimediato trasmettendo con pec del 22.7.21, tredici giorni dopo l'aggiudicazione, retrodatandola al 25.2.21, la corretta attestazione, giustificando con un errore materiale la prima trasmissione (doc 9 convenuto). Quanto al rapporto tra le parti, dopo una fase in cui i due Consorzi, verificato il reciproco interesse, si sono scambiati corrispondenza con cui l'attore, precisando di possedere la categoria OS12B class. IV, ha chiesto al convenuto la disponibilità a partecipare alla gara e il convenuto ha confermato la sua partecipazione con categoria OS12B III-BIS (cfr email del 5.5.21 e 11.5.21 docc. 2,4,5 convenuto), le parti, in data 18.5.21, hanno siglato un impegno a costituire l'ATI in caso di aggiudicazione (doc 7 convenuto).
pagina 4 di 6 La prospettazione attorea si fonda sostanzialmente sull'allegata violazione da parte di dei canoni di buona fede e correttezza di cui all'art 1337 c.c. nella Controparte_1 le trattative e nella formazione del contratto e dunque su di una sua responsabilità precontrattuale (citazione pag 16 ss e conclusionale pag. 9), per la quale vale la medesima regola di distribuzione dell'onere probatorio prevista per la responsabilità extracontrattuale (Cass. 24738/19; Cass. SU 9645/2001). Ciò premesso, l'attore non ha assolto all'onere a suo carico. Basti dire, infatti, che non sono allegati in concreto né dimostrati il dolo o la colpa in capo al convenuto;
invero: il 5.5.21, nel dichiarare il proprio interesse a partecipare alla gara insieme al , ha precisato all'attore di Parte_2 Controparte_1 possedere la ca if nuto); in effetti, in data 25.2.21, aveva rilasciato l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori CP_5 pubblic del DPR 207/2010 n 17779AL/69/07 che certificava in capo all'odierno convenuto la categoria e classificazione OS12-B Class. IIIBIS (doc 6 convenuto), in continuità con i precedenti certificati SOA del 26.2.19, 7.1.20,19.1.21 (docc 14-16 convenuto) tant'è che nella stessa visura camerale di estratta il 23.2.21 è citata quella categoria e classificazione (doc. 5, pag 9 conven la stessa nella pec CP_5 del 22.7.21, fa riferimento ad un errore materiale e non a erronee/incomplete/inveritiere informazioni ricevute da il ha, dunque, fatto legittimo e CP_1 incolpevole affidamento sulle risultanze di un atto pubblico (artt. 60.3,4 e 68 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207; cfr. Cons. Stato, Sez. 06 sent. n. 00128 del 24/01/2005: “Le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico”; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 22 aprile 2014 n. 2029: “ le società in questione svolgano una funzione pubblica, con rilascio di atti, cui è attribuita la stessa valenza certificativa di quelli rilasciati da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000”); non risulta che in altre occasioni avesse CP_1 speso una diversa (corretta) qualificazione e dunque sapesse o potesse sapere di non possedere la classificazione III-bis né gli si può addossare un onere di diligenza e competenza per verificare l'autenticità congruità correttezza dell'attestazione SOA rispetto al possesso dei requisiti effettivamente posseduti per raggiungere la classe prevista necessaria a partecipare alla gara (del resto le stazioni appaltanti si attengono all'attestazione in quanto atto pubblico e non richiedono ai concorrenti di dimostrare in altro modo quella qualificazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.06.2021 n. 4622); non può dirsi che il convenuto fosse in mala fede perché la trasmissione, da parte di , CP_5 dell'attestazione corretta è successiva sia al citato scambio di corrispondenza tenutosi nei primi giorni del maggio 2021, sia all'impegno assunto il 18.5.21 tra le parti di costituire l'ATI, sia alla domanda di partecipazione alla gara (3.6.21), sia alla aggiudicazione (9.7.21); non è provato, quindi, che nello stesso giorno (25.2.21) pagina 5 di 6 abbia prima trasmesso l'attestazione n 17779AL/69/07 e poi quella corretta;
lo stesso decreto del 9.7.21 dà atto che, in sede di gara, era stata presentata l'attestazione n 17779AL/69/07, poi sostituita con quella 2034AL /69/07 sempre datata 25.2.21. La domanda attorea non merita, pertanto, accoglimento. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/2022, applicando il valore medio dello scaglione di riferimento e con la riduzione per la fase istruttoria, in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra eccezione, istanza, domanda respinta, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...] con atto di citazione notificato il 4.4.2023; Controparte_6 dere al convenuto le spese processuali, liquidate in € 17.251,50 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. Milano, 27.3.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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