Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
In persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2306/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] cf. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato ARMANDO
VERBOROSSO;
-ricorrente- contro
l , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 dicembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n
29320339000792900 000, comunicata in data 19.02.2024, relativamente agli avvisi di addebito n. 59320170004506737000 e n.
59320180004130975000 ed il diritto di credito in essi incorporato, relativi, rispettivamente, ad , contributi IVS, interessi e sanzioni, anni 2016 e CP_1
2017, avvisi di addebito conosciuti dal ricorrente a seguito della consegna dell'intimazione impugnata.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità degli avvisi di addebito in conseguenza della loro omessa rituale notifica, con la conseguente estinzione della pretesa contributiva.
Infatti poiché gli avvisi di addebito non erano stati ritualmente notificati al ricorrente gli stessi sono illegittimi e tale omessa notifica degli avvisi di addebito nel termine di cinque anni, determinava la estinzione della pretesa contributiva per prescrizione quinquennale, essendo gli avvisi relativi agli anni
2016 e 2017.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << Ritenere
e Dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesistenza e/o l'insussistenza, ovvero, l'inefficacia degli avvisi di addebito n.59320170004506737000 e n.
59320180004130975000, in conseguenza della loro omessa rituale notifica.
• Piaccia a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate in ricorso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare l'estinzione della pretesa contributiva incorporata negli avvisi di addebito n.
59320170004506737000 e n.59320180004130975000, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale”, ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995. • Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
oltre Spese Generali, Cpa ed Iva >>. 2 In data 26.07.2024, si costituiva l' , in via preliminare e/o pregiudiziale, CP_1
rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromici all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Eccepiva, ancora, l' inammissibilità dell'opposizione per motivi formali afferenti la notifica degli atti impugnati, in quanto la stessa, volta a contestare non il merito della controversia, ma la regolarità degli atti esattoriali, ovvero della notifica (o mancata notifica) degli avvisi di addebito, andava propriamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale regolata dall'art.617 c.p.c, che assegna al debitore il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto opposto per la proposizione del rimedio, termine che, nella specie, non risultava essere stato rispettato.
Eccepiva, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedente la formazione dell' avviso di addebito, siccome tardiva alla luce della data di notifica degli stessi avvenuta : 1) n
59320170004506737000, notificato il 04.01.2018; 2) n.
59320180004130975000 notificato in data 28.08.2018, rilevando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica degli avvisi di addebito ritualmente perfezionata con recapito a mezzo posta all'indirizzo del destinatario, il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
3 In punto di fatto, l' premetteva che gli gli avvisi di addebito sottesi CP_1
all'intimazione di pagamento impugnata richiedevano il pagamento di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti come di seguito specificati: - 59320170004506737000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-
IV rata 2016; -59320180004130975000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata 2017.
Evidenziava in relazione all' eccezione di prescrizione, che in ogni caso nessuna prescrizione si fosse maturata nella fattispecie de qua, per fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, per essere stato formato gli avvisi di addebito nel rispetto del termine prescrizionale, avuto riguardo alla naturale scadenza dei ratei, e considerato che la notifica degli avvisi di addebito, comportava la preclusione della disamina di fatti antecedenti il consolidamento del ruolo esattoriale.
In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione degli dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di , che non è il legittimo contraddittore per fatti CP_2
successivi alla formazione del ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, CP_1
allo stato, non risulta essere stata da quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall' relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)
4 Infine, avuto riguardo alle spese di lite l' deduceva che il regolamento CP_1
delle spese relativo al capo di opposizione ex art. 24 d.lgs. avrebbe dovuto essere composto tenendo presente la soccombenza del ricorrente, il regolamento delle spese relativo al capo di opposizione ex art.615 cpc avrebbe dovuto essere composto tenendo presente l'estraneità dell' CP_1
alla soccombenza sullo stesso, il proprio comportamento processuale non oppositivo, l'imputabilità esclusiva dei fatti che hanno dato luogo al giudizio esclusivamente in capo all' per la riscossione, ed infine il regolamento CP_4
complessivo delle spese di lite avrebbe dovuto tenere conto della prevalente imputabilità della soccombenza all' , che con la propria Controparte_5
gestione dei crediti affidatigli aveva dato luogo al giudizio.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: < CP_1
preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 CP_1
c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999-rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. CP_6
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Ordinare a l'esibizione in Controparte_7
giudizio e degli atti esecutivi ed intimatori compiuti successivamente alla formazione degli atti impugnati >>. 5 All'udienza di discussione del 10 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). 6 Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica degli avviso di addebito,) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione,
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005
n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Si osserva.
In relazione ai due avvisi di addibito n 59320170004506737000, notificato il 04.01.2018 e n. 59320180004130975000 notificato in data 28.08.2018, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti dall' , risulta che CP_8
la loro notifica è stato regolarmente effettuata tramite posta presso la residenza del ricorrente in Catania Via Montenero, 8 Catania, il primo a mani di persona incaricato, il secondo a mani di persona convivente. Sulla regolarità della notifica tramite posta degli avvisi de quibus , trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della Legge
n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio 7 della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ,la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -,
Sentenza Cass. n. 29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Sez. 6 –
, Ordinanza Cass. n. 24780 del 08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico;
così anche Sez. 5, Ordinanza Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa (come ritenuto anche
31/07/2015): si è infatti affermato ( Cass. Sez. Lav. Ordinnza 4160 del
21.2.2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale ( Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed altri precedenti , che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.).
Deve quindi essere rigettata la richiesta di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito.
8 A questo punto, occorre valutare se la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito in questione si sia prescritta.
Ciò premesso, deve osservarsi che tenuto conto della date di notifica di tutti gli avvisi di addebito da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è nel caso di specie all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”
(Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non
è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne 9 governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
(Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di 10 quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale 11 consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della
P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. 12 ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare se dalla data di notifica degli avvisi di addebito de quibus alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n 29320039000792900 000, comunicata in data 19 febbraio
2024, sia decorso il detto termine prescrizionale.
Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente avuto riguardo ai due avvisi di addebito de quibus.
Infatti , per entrambi gli avvisi di addebito in parola, alla fattispecie in esame deve applicarsi la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, che all'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 (pari a 541 giorni); pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320339000792900 000, comunicata in data 19.02.2024 comunicata in data 19.02.2024, per nessuno degli avvisi di addebito de quibus , era maturato il termine quinquennale di prescrizione ( per l'avviso di addebito n. 59320170004506737000, notificato il 04.01.2018 più risalente il termine di prescrizione sarebbe stata il giorno 28.06.2024; per l'avviso di addebito n. 59320180004130975000 il termine di prescrizione sarebbe scaduto il giorno 19.03.2025 ).
Alla stregua delle complessive valutazioni espresse, l'opposizione va interamente rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiare questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
13 2306/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Rigetta integralmente l'opposizione
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 26 giugno 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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