Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.