Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami di Avvocato c/o Ministero della Giustizia, Vª Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di Torino, non costituiti in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del verbale n. 155 redatto nella seduta del 19.09.2022 dalla Vª Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Torino, nella parte in cui attribuisce alla seconda prova orale della ricorrente un punteggio insufficiente, pari a 87 punti, e pertanto un punteggio complessivo pari a 113, insufficiente a conseguire l'idoneità all'abilitazione forense;
- del provvedimento recante la valutazione «87» data alla seconda prova orale resa ai quesiti posti nelle seguenti materie: Diritto penale: voto 15; Diritto U.E.: voto 18; Diritto ecclesiastico: voto 15;
. Diritto processuale civile: voto 12; Diritto Internazionale Privato: voto 15; Deontologia professionale: voto 12;
- dei Provvedimenti con i quali la Vª sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Torino – sessione 2021 – non ha ritenuto la ricorrente idonea all'abilitazione forense;
- del consequenziale elenco degli idonei all'abilitazione forense, sessione 2021, relativamente alla Corte di Appello di Torino, anche se non ancora pubblicato, nella parte in cui non compare la ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, dei criteri definiti con D.M. 9 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, come modificate dal D.M. 18 febbraio 2022 per la formazione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, con il quale il Ministero della Giustizia, sentita la Commissione Centrale, decretava di stabilire le “Linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame”;
- del verbale n. 6 del 27.05.2022 con il quale la Commissione Centrale ha fornito l'“Indicazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale ai sensi del decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50”;
- del verbale n. 133 del 07.07.2022 in cui si riuniva la Sottocommissione, nominata la prima con D.M. 11 gennaio 2022 e le ulteriori con D.M. 20 gennaio 2022, presso la Corte d'Appello di Torino i quali hanno integralmente approvato “i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale elaborati dalla Commissione avente sede presso il Ministero della Giustizia”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. UG SS Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1131 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento straordinario del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 25.11.2025 (il ricorso è stato assegnato al relatore in data 23.10.2025), la parte ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Avvocatura dello Stato, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1131 dell’anno 2022 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UG SS Di OL, Presidente, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG SS Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.