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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5434/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5434 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lesmo (MB), Via Morganti n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Bruno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lissone, giusta procura in atti;
e (C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Sovico, Via Umberto I° n. 6, rappresentato e difeso dall' avv. Felice Giagnorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via A. G. Passerini 2, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n.2, lett.b L. 898/70 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2 in data 13.07.1996 nel Comune di Biassono (MB), atto trascritto al n. 15, parte 2, serie B, anno 1996 del registro atti del matrimonio;
2. disporre che a far data dal mese di agosto 2025 e fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio - prevista per il mese di ottobre 2026 allorquando il figlio già Per_ maggiorenne godrà di un lavoro stabile e a tempo indeterminato con guadagno di circa € 1.200,00 mensili - il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando la somma di € 250,00 Parte_2 mensili omnicomprensiva delle spese straordinarie, il tutto a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra alle seguenti coordinate: IBAN: Pt_1
[...], oltre rivalutazione annuale come per legge con decorrenza dal mese di agosto 2026. 3. Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti, che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del Tribunale di Monza nel proc. civ. 4993/2025 emessa in data 21.9.2023 e passata in giudicato come da annotazione del 9.4.2024 del Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 05.08.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 13 luglio 1996 (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5434 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lesmo (MB), Via Morganti n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Bruno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lissone, giusta procura in atti;
e (C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Sovico, Via Umberto I° n. 6, rappresentato e difeso dall' avv. Felice Giagnorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via A. G. Passerini 2, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n.2, lett.b L. 898/70 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2 in data 13.07.1996 nel Comune di Biassono (MB), atto trascritto al n. 15, parte 2, serie B, anno 1996 del registro atti del matrimonio;
2. disporre che a far data dal mese di agosto 2025 e fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio - prevista per il mese di ottobre 2026 allorquando il figlio già Per_ maggiorenne godrà di un lavoro stabile e a tempo indeterminato con guadagno di circa € 1.200,00 mensili - il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando la somma di € 250,00 Parte_2 mensili omnicomprensiva delle spese straordinarie, il tutto a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra alle seguenti coordinate: IBAN: Pt_1
[...], oltre rivalutazione annuale come per legge con decorrenza dal mese di agosto 2026. 3. Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti, che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del Tribunale di Monza nel proc. civ. 4993/2025 emessa in data 21.9.2023 e passata in giudicato come da annotazione del 9.4.2024 del Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 05.08.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 13 luglio 1996 (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi