Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6096
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Sentenza 18 dicembre 2025

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Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso proposto da tre persone fisiche residenti in Brasile, le quali hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti basano la loro pretesa sulla discendenza diretta da un cittadino italiano nato a Catania, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato brasiliano. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il quale non ha contestato nel merito l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, ma ha richiesto, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese processuali, adducendo la notoria mole di richieste gravanti sugli uffici consolari italiani in Brasile. Il Pubblico Ministero non ha formulato opposizioni. I ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità di accedere alla procedura amministrativa ordinaria a causa dei lunghi tempi di attesa presso le rappresentanze diplomatiche, equiparando tale situazione a un diniego implicito e giustificando così l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis. La decisione si fonda sui principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 25317/2022, secondo cui la cittadinanza italiana si acquista a titolo originario iure sanguinis, lo status è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, e spetta al richiedente provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte la prova di eventuali fattispecie interruttive. Il Tribunale ha ritenuto provato che l'avo italiano non avesse mai perso la cittadinanza italiana, basandosi sul certificato negativo di naturalizzazione e sulla documentazione prodotta attestante la linea di discendenza, senza passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione. È stata altresì richiamata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sull'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, anche per i nati prima del 1948 per via materna. In considerazione della mancata contestazione nel merito da parte del Ministero e della natura sostanzialmente non contenziosa della controversia, dovuta alla paralisi degli uffici consolari, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali, ordinando al Ministero dell'Interno e all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle necessarie iscrizioni e trascrizioni nei registri di stato civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6096
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6096
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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