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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 20782/2024
avente ad oggetto: giudizio di merito in seguito ad opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, comma 2 c.p.c.)
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Elena Caccialupi, giusta procura alle liti del 18.11.2024
PARTE ATTRICE contro
(C.F/P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Federica Oronzo e dall'avv. Alberto Oronzo, giusta procura generale alle liti del 30.11.2007 PARTE CONVENUTA
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in 00144 Roma, al Viale Europa n. 190 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Ventre.
TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
- in via pregiudiziale e preliminare, rigettare l'avversa eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e, comunque, illegittimità del presente giudizio di merito, nonché la Cont domanda di 'consentire a i provvedere alla riassunzione'; - in via principale accertare e dichiarare, ex artt. 2943 e 2945 comma 3 c.c., l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni credito vantato da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della signora Parte_1
, e, comunque, del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato;
[...]
- nel merito accertare e dichiarare la non debenza, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa somma di € 77.014,48 indicata in atto di precetto datato 01.03.2024, notificato in data 13.05.2024, e, in ogni caso, di ogni altra cifra, a qualsiasi titolo e/o in altri atti intimata ed eventualmente pretesa da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. E, per l'effetto, dichiarare inefficace, illegittimo, nullo e/o giuridicamente inesistente l'atto di precetto datato 01.03.2024, notificato in data 13.05.2024, dalla in persona del legale rappresentane pro tempore, Controparte_1 alla signora nonché ogni altro atto eventualmente compiuto nei Parte_1 confronti dell'odierna attrice, per estinzione del credito. Per l'effetto, ordinare al terzo pignorato, di svincolare di tutti i titoli postali sottoposti a vincolo Controparte_2 pignoratizio, e, in particolare, l'accantonamento del quinto dello stipendio erogato in favore alla sig.ra e lo sblocco di tutti i libretti postali, con conseguente Parte_1 restituzione alla dipendente di tutte le somme pignorate e trattenute. Per l'effetto rigettare integralmente le avverse conclusioni, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso il favore del compenso professionale del presente giudizio, aumentato nella misura del 30% ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 1 bis del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018, oltre a rimborso forfettario 15%, CPA 4%, accessori di legge, esborsi e successive occorrende, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., del compenso professionale e delle spese, in favore dell'avv. Elena Caccialupi, la quale si dichiara antistataria.
PER PARTE CONVENUTA:
- in via preliminare, rigettare la richiesta conferma della sospensione dell'esecuzione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto consentire alla Controparte_1 di provvedere alla riassunzione della stessa;
[...]
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata, in fatto ed in diritto, oltre che illegittima;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge ovvero, in subordine, con compensazione delle spese
PER LA TERZA PIGNORATA
Voglia codesto On.le Tribunale: Dare atto che abbia agito in conformità a legge, lasciando Controparte_2 Controparte_2 indenne da ogni responsabilità;
[...]
Spese per legge
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e stipulavano, in data 19.04.2004, Parte_1 Parte_2 contratto di mutuo per l'importo di euro 98.000 con la oggi denominata Controparte_4 [...]
incorporata nell'odierna parte convenuta (rep. n. 43547 - racc. n. Controparte_5
20803 a rogito del Notaio Dott. ). Persona_1
La convenuta, a seguito dell'inadempimento dei mutuatari nel pagamento dei ratei dovuti, ed CP_1 essendo pertanto essi decaduti dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., intimava agli stessi in data
03.10.2010 e 13.01.2011 il pagamento della somma residua debenda di euro 95.302,85. Tale intimazione, però, rimaneva inevasa e dalla stessa scaturiva procedura di esecuzione immobiliare a carico della e del , con successivo pignoramento dell'immobile sito in Torino, Parte_1 Pt_2
Via Roppolo n. 2 posto a garanzia del credito (Tribunale Ordinario di Torino - R.G.E. n.
2649/2010).
La procedura di esecuzione immobiliare non consentiva il pieno soddisfacimento delle pretese di parte convenuta, per cui la stessa intimava in data 13.5.2024 il pagamento della residua somma a titolo di saldo per il mancato incasso di euro 77.014,48. A causa del mancato pagamento, parte convenuta avviava esecuzione mobiliare notificando in data 23.07.2024 l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c e in data 01.08.2024 tale atto veniva iscritto a ruolo (R.G.E n.
5897/2024).
In data 24.09.2024 i mutuatari, e , introducevano opposizione all'esecuzione Parte_1 Pt_2 mobiliare presso terzi, dalla quale scaturiva l'ordinanza del G.E del 31.10.2024 di sospensione della relativa procedura. Il Giudice dell'Esecuzione rilevava, innanzitutto, la carenza di legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione in capo al in quanto l'esecuzione era stata iscritta a Pt_2 ruolo soltanto nei confronti della Rilevava, inoltre, la sussistenza di un Parte_1 adeguato fumus di fondatezza in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice con conseguente sospensione dell'esecuzione. Contestualmente assegnava il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito e condannava parte convenuta al pagamento delle spese processuali della fase cautelare.
Parte attrice, pertanto, mediante atto di citazione del 18.11.2024, notificato in data 21.11.2024, introduceva il giudizio di merito e reiterava, ex artt. 2943 c.c. e 2945 comma 3 c.c., la domanda di estinzione del credito di cui al titolo esecutivo (contratto di mutuo) per intervenuta prescrizione del diritto, domandava la sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo e dell'efficacia dell'atto di precetto e ribadiva la qualità di litisconsorte necessario del terzo pignorato, Controparte_2
Parte convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 13.1.2025 negando, in primo luogo, in via preliminare e pregiudiziale, la sussistenza dell'interesse ad agire ad opera della , avendo, secondo la prospettazione di parte convenuta, la stessa già ottenuto Parte_1 tutela satisfattiva in sede cautelare (la sospensione dell'esecuzione). Pertanto, parte convenuta instava, per la dichiarazione di inammissibilità dell'azione. Nel merito, poi, sosteneva non essersi prescritto il diritto di credito azionato dalla stessa in fase esecutiva. Ciò sulla base di una diversa individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto azionato, identificato, non già dalla esecutività del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, come sostenuto da parte attrice, ma dalla decorrenza del termine di giorni 20 dal momento della pubblicazione del progetto di distribuzione stesso senza che fosse intervenuta alcuna opposizione: termine prescrizionale, dunque, non ancora spirato al momento della notifica dell'atto di precetto alla signora . Infine, contrastava la richiesta di parte attrice di sospensione Parte_3 dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla cui base è stato notificato precetto ed eseguito il pignoramento, per mancanza di argomentazioni conferenti e prove a sostegno.
, terzo pignorato, con atto del 08.01.2025, si costituiva in giudizio. Ivi affermava di CP_2 avere agito in conformità a legge (avendo vincolato i titoli postali pignorati) e chiedeva di essere tenuta indenne da ogni responsabilità.
Soltanto parte attrice depositava le memorie ex art. 171 ter, con le quali contestava le prospettazioni di parte convenuta (in particolare: l'asserita carenza di legittimazione ad agire di parte attrice nel procedimento di merito;
l'asserita mancata prescrizione del diritto di credito di parte convenuta stante la diversa decorrenza del termine prescrizionale del diritto di credito;
l'asserita richiesta di notifica dell'atto di precetto in data 26.3.2024, anteriore pertanto al verificarsi della prescrizione del credito stesso) e confermava e, ulteriormente specificava, quanto già indicato in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio. Richiedeva nuovamente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Ciò, in quanto, sulla base dello stesso, , nonostante la CP_3 CP_2 sospensione dell'esecuzione della procedura mobiliare, continuava a trattenere il quinto dello stipendio della parte attrice e continuava a vincolare le somme appartenenti alla stessa depositate sui libretti postali. Aggiungeva, inoltre, come con decreto del 22.01.2025, in sede di opposizione all'atto di precetto notificato al sig. – co-obbligato- era stato sospeso il medesimo titolo Pt_2 esecutivo. Alla prima udienza dell'8.5.2025 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice, pertanto, ritenuta documentale la causa, la rimetteva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte convenuta depositava note conclusive non autorizzate (datate 9.9.2025). Parte attrice, pertanto, in considerazione dell'assenza di autorizzazione del giudice de quo al deposito delle stesse e di consenso di tutte le parti al deposito medesimo, chiedeva, mediante atto datato 11.9.2025, la loro non attenzione da parte del giudice scrivente, o in subordine un termine per il deposito di note conclusive. Chiedeva, inoltre, la condanna della controparte ex artt. 88, 91, 96 c.p.c in considerazione dell'aggravio di attività e dei costi derivanti dalla condotta processuale
All'udienza tenuta in data 26.9.2025 le parti confermavano le conclusioni già in precedenza rassegnate e la parte convenuta richiamava anche la memoria non autorizzata del 9.9.2025.
2. In via preliminare occorre soffermarsi su una questione di carattere processuale: il deposito di note conclusive ad opera di parte convenuta (datate 9.9.2025) e di cui parte attrice ha richiesto la non attenzione da parte di questo Giudice con apposita istanza depositata in data 11.09.2025.
Ebbene, all'udienza dell'8.5.2025, stante la richiesta dei procuratori delle parti di rimessione della causa in decisione, questo giudice fissava per il 26.9.2025 l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Tale disposizione che disciplina una delle modalità alternative della fase della decisione prevede normativamente l'emanazione di una decisione soltanto a seguito di trattazione orale, nulla disponendo in ordine al deposito di note scritte. Eventualità, questa, invece prevista all'art. 281 quinquies, non applicato al caso in esame.
Pertanto, ai fini del decisum, le note conclusive depositate ad opera di parte convenuta, non essendo state autorizzate da questo Giudice, non sono prese in considerazione ai fini della decisione.
3. Sempre in via preliminare occorre disattendere l'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto il difetto di interesse ad agire nel presente giudizio di merito incardinato da parte attrice, a seguito della sospensione dell'esecuzione ottenuta in fase cautelare, in quanto la stessa avrebbe già ivi ottenuto l'utilità domandata.
Occorre premettere che la fase cautelare svoltasi, innanzi al giudice dell'esecuzione, dell'opposizione di parte attrice all'esecuzione già avviata, si caratterizza per essere una fase a cognizione sommaria. In tale fase, infatti, il giudice dell'esecuzione, in presenza dei presupposti di cui al fumus bonis iuris e del periculum in mora, procede alla sospensione della procedura esecutiva in questione allo stato degli atti. Tale sospensione, però, ove non coltivata in sede di merito, e dunque introdotta nel termine perentorio previsto, comporterebbe ai sensi dell'art. 624 comma terzo c.p.c una declaratoria del giudice dell'esecuzione di estinzione del processo e di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Sebbene l'estinzione del processo esecutivo possa astrattamente giovare alla parte attrice, la quale non subirebbe il proseguo del pignoramento già incardinato presso il terzo, ciò però non impedirebbe a parte convenuta di incardinare una nuova procedura esecutiva sulla base del medesimo titolo esecutivo in suo possesso. Pertanto, la fase di merito in questione risulta essere necessaria per parte attrice ai fini dell'ottenimento di una pronuncia dichiarativa di accertamento dell'inesistenza del diritto di credito sotteso al titolo esecutivo.
4. Nel merito, si deve qualificare la presente opposizione esecutiva come proposta ai sensi dell'art
615 co. 2 c.p.c. perché la parte opponente contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per essere il credito interamente prescritto.
Il punto controverso tra le parti è l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto di credito residuo di parte convenuta, il quale consente di accertare l'intervenuta prescrizione o meno del diritto portato dal titolo.
A seguito dell'introduzione della procedura esecutiva immobiliare (Tribunale Ordinario di Torino -
r.g.E. n. 2649/2010) il decorso del termine decennale per la prescrizione del diritto di credito di parte convenuta veniva interrotto. Infatti, l'art. 2943 c.c. prevede l'interruzione della prescrizione del diritto con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio esecutivo. Tale interruzione ha effetti permanenti ed ha comportato l'avvio di un nuovo periodo di prescrizione decennale il cui dies a quo, ai sensi dell'art. 2945 c.c., è da identificarsi con il momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o con un suo equivalente nel processo esecutivo.
Nel caso all'esame del giudice la Banca opposta ha spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare iniziata da altro creditore: in questo caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa (Cass n. 20614/2024 che richiama Cass. n. 9679 del 1997;
Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020).
Nel processo esecutivo, dunque, bisogna individuare un momento corrispondente al passaggio in giudicato cui l'art. 2945 c.c. fa riferimento (Cass. 07/05/2020, n. 8644). Questo si identifica con l'adozione del provvedimento conclusivo del processo espropriativo ovvero, nell'esecuzione immobiliare, con l'approvazione del progetto di distribuzione (in questo senso vedi sempre Cass n.
20614/2024 “È altresì affermazione consolidata, ma in riferimento alla posizione del creditore procedente, quella secondo la quale, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto .. (Cass. n. 12239 del 2019; Cass. n. 8217 del 2021)”. Quanto all'individuazione del momento satisfattivo per il creditore si condivide quanto sostenuto dal Tribunale di Marsala, nel 2023, con la sentenza 231, secondo la quale “la sospensione del termine di prescrizione con effetto permanente che caratterizza lo svolgimento del processo esecutivo si realizza, dunque, quando, quest'ultimo, iniziato con il pignoramento, si svolge fisiologicamente giungendo alla naturale conclusione con la distribuzione, l'approvazione del piano di riparto e la declaratoria di esecutività del progetto di distribuzione;
in tale ipotesi per tutta la durata del processo si determinerà, appunto, l'effetto sospensivo permanente del termine di prescrizione del credito, che consentirà al creditore che resti parzialmente insoddisfatto, di avviare una nuova azione esecutiva”.
Irrilevante, inoltre, quanto sostenuto da parte convenuta, ai fini dell'individuazione del momento conclusivo del processo esecutivo nel deposito degli atti da parte del professionista delegato (che ha approvato e dichiarato la esecutività del progetto distributivo) in cancelleria. Il deposito, infatti, rappresenta una mera formalità, dalla quale non scaturisce alcun effetto giuridico, ed è propedeutico alla chiusura ad opera dell'ufficio procedente del relativo fascicolo.
Priva di pregio, infine, l'argomentazione sostenuta da parte convenuta secondo cui non può considerarsi concluso il procedimento esecutivo alla data di approvazione del piano di riparto in quanto le parti non avrebbero avuto conoscenza dell'approvazione del piano medesimo. Tale affermazione è espressamente sconfessata dalla lettura del verbale di udienza ex art. 596 c.p.c (doc.
3 di cui all'atto di citazione), verbale in cui il professionista delegato dà atto di avere informato, le parti coinvolte nella procedura, dell'approvazione del progetto di distribuzione stesso. Il procedimento esecutivo si conclude con l'approvazione nel contraddittorio delle parti all'udienza ex art 596 c.p.c. del progetto distributivo che si deve intendere conosciuto da quel momento ai sensi dell'art 176 c.p.c.
E, infine, non è condivisibile l'argomentazione di parte convenuta secondo la quale il “giudicato” nel processo esecutivo si avrebbe solo allo spirare del ventesimo giorno per l'opposizione, ex art. 617 c.p.c, rispetto all'approvazione del progetto di distribuzione stesso. Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è l'opposizione distributiva ad impedire la chiusura dell'esecuzione, ma è solo l'accoglimento di essa a travolgere con effetto ex tunc il provvedimento giurisdizionale di approvazione del progetto di distribuzione (vd Cass n. 32146/23). Pertanto, la pendenza del termine di 20 giorni per la proposizione di un eventuale giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c non determina la mancata chiusura della procedura esecutiva e, dunque, l'esistenza del
“giudicato” sulla stessa.
Nel caso di specie l'approvazione e la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione è avvenuta, ad opera del professionista delegato, in data 2.4.2014. Tale giorno segna il dies a quo del nuovo termine di prescrizione decennale del diritto di credito residuo di parte convenuta, il cui dies ad quem si indica alla data del 2.4.2024. In tale lasso temporale non risulta compiuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione, essendo stato consegnato l'atto di precetto all' di Roma in Pt_4 data 6.5.2024, e notificato alla parte attrice in data 13.5.2024, quindi posteriormente al maturare della prescrizione.
Infatti, la notificazione dell'atto di precetto, effettuata in data 26.3.2024 a Parte_1
a Roma Viale Europa 190, non si è perfezionata ed è stata effettuata in un luogo con il quale parte attrice non ha alcun collegamento. Parte attrice, infatti, è residente in [...]ove la notifica si è perfezionata il 13.5.2024. Pertanto, la prima notifica sostanzialmente omessa o insistente non può ritenersi idonea a determinare gli effetti interruttivi della prescrizione.
Per tutte queste ragioni si è verificata la prescrizione del diritto di credito residuo di parte convenuta, dell'ammontare di € 77.014,48, nei confronti di parte attrice.
5. Le spese sono poste a carico del convenuto soccombente e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014
e successive modificazioni, stante la non elevata complessità della causa e della concreta attività difensiva svolta. Non è condivisibile l'argomento di parte opposta secondo il quale, ai fini della valutazione della soccombenza, il non aver riassunto l'opposizione porterebbe a una parziale compensazione poiché la pretesa fatta valere dal creditore è quella azionata con il precetto notificato in un momento in cui il credito era già prescritto e che ha costretto il debitore all'opposizione.
Sono compensate nei confronti del terzo pignorato nei confronti e da parte della quale CP_2 non sono svolte domande autonome.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara prescritto il diritto di credito residuo di parte convenuta, dell'ammontare di €
77.014,48, nei confronti di parte attrice e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto datato 01.03.2024, notificato in data 13.05.2024, dalla Controparte_1
[...]
2) ordina, per l'effetto, al terzo pignorato, di svincolare tutti i titoli postali Controparte_2 sottoposti a vincolo pignoratizio, e di interrompere l'accantonamento del quinto dello stipendio erogato in favore alla sig.ra ; Parte_1
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte Controparte_1 attrice le spese processuali che liquida per l'intero in euro 166,00 per esposti in euro 7.052 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA. Spese così suddivise: fase studio euro 1.276, fase introduttiva euro 814,00, fase di trattazione euro
2.835, e fase decisionale euro 2.127. Con distrazione, ex art. 93 c.p.c, del compenso professionale e delle spese in favore dell'avv. Elena Caccialupi (antistataria).
4) Compensa le spese nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Torino il 26.09.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
Minuta redatta dalla dott.ssa Alessandra Viale, Magistrato Ordinario in Tirocinio