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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6640/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso telematicamente notificato in data 21/06/2023 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e qui depositato in data 24/10/2023, iscritto al n. 6640/2023 R.G.R., Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90160693 75, notificata in data 12/05/2023, della somma complessiva di euro 59.435,54, riferita a più cartelle di pagamento asseritamente notificate negli anni precedenti.
In particolare, l'intimazione di pagamento richiamava le seguenti cartelle:
· n. 29320160046066342000, relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2012;
· n. 29320170010048233000, relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2013;
· n. 29320170018979061000, relativa a IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2012;
· n. 29320180002591737000, relativa a IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2014;
· n. 29320190018965275000, relativa a TARES per l'anno d'imposta 2013.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tali cartelle e ha contestato la legittimità dell'azione di riscossione sotto il profilo del rispetto della prescritta sequenza di legge e dell'intervenuta decadenza dalla riscossione del credito. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
§2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo al ricorso e producendo documentazione attestante la regolare notifica di alcune delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 19/04/2022, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese.
§4. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Osserva preliminarmente la Corte che non ha pregio l'eccezione, formulata con memoria depositata in data 07/01/2026, di carenza di legittimazione processuale del difensore costituito di ER, avvocato Difensore_2, essendo stata prodotta in atti la relativa procura speciale, rilasciata su carta intestata dell'Esattore, corredata da numero di protocollo e firmata da Nominativo_1, il quale - da Disposizione organizzativa n. 117 del 28/12/2023, reperibile sul sito ufficiale di ER (https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/it) - risulta responsabile degli atti introduttivi del giudizio Sicilia, a sua volta a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Tale procura è stata autenticata digitalmente dal difensore nominato e appaiono generiche e meramente strumentali le osservazioni di inesistenza di tale autentica, trattandosi di atto la cui autentica è stata redatta dal difensore costituito e che, in assenza di prova contraria, deve presumersi proveniente dal rappresentante di ER.
§6. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
§7. La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle prodromiche, deducendo la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 e del principio di tipicità delle forme di riscossione. Ha sostenuto che l'omessa notificazione delle cartelle avrebbe comportato l'inesistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito tributario, con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva.
§6. L'Agente della riscossione, a fronte di tali contestazioni, ha documentato che le cartelle di pagamento nn. 293 2017 00100482 33, 293 2017 00189790 61 e 293 2019 00189652 75 risultano regolarmente notificate alla contribuente a mezzo raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mentre non ha fornito prova idonea della rituale notificazione delle restanti cartelle.
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore” (Cass., sez. V, n. 9111/2012; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 14916/2016).
È altresì pacifico che “la prova della notificazione della cartella eseguita a mezzo posta è data dalla produzione dell'avviso di ricevimento, dal quale risulti la consegna del plico all'indirizzo del destinatario, senza che sia necessario che sull'avviso siano riportati gli estremi dell'atto notificato” (Cass. n.
19795/2018; Cass. n. 14501/2019). Inoltre, “in caso di notifica a mezzo raccomandata diretta, la relata di notifica non è richiesta, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento” (Cass. n. 11708/2020).
§7. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che le cartelle nn. 293 2017 00100482 33, 293 2017 00189790 61 e 293 2019 00189652 75 siano state ritualmente portate a conoscenza della contribuente, con conseguente infondatezza delle doglianze relative alla loro mancata notifica, e deve ritenersi correttamente instaurato il procedimento di riscossione, con infondatezza delle censure relative alla loro mancata notificazione.
Diversamente, con riguardo alle cartelle nn. 293 2016 00460663 42 e 293 2018 00025917 37, l'Agente della riscossione non ha fornito prova idonea della rituale notificazione, non essendo stati prodotti avvisi di ricevimento o altri elementi atti a dimostrare l'effettiva conoscenza legale degli atti da parte della contribuente. Secondo la Suprema Corte, “l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento comporta la nullità dell'atto successivo che su di essa si fonda, in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente” (Cass., SS.UU., n. 10012/2021; Cass. n. 14292/2021).
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima limitatamente alla parte fondata sulle cartelle non ritualmente notificate, dovendo essere annullata in parte qua.
§8. Le ulteriori censure relative alla decadenza dal potere di riscossione e alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi restano pertanto assorbite e da valutarsi nei limiti delle cartelle validamente notificate, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
§9. Con riferimento alle cartelle validamente notificate, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Sul punto, va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “la definitività dell'atto impositivo non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato” (Cass., SS.UU., n.
23397/2016).
Tuttavia, nel caso in esame, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica delle cartelle ritualmente notificate e l'emissione dell'intimazione di pagamento, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'Agente della riscossione. §10. Pertanto, tale motivo di ricorso deve essere rigettato limitatamente alle cartelle nn.
29320170010048233, 29320170018979061 e 29320190018965275.
§11. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2022
90160693 75 limitatamente alle somme iscritte a ruolo in forza delle cartelle di pagamento nn. 293 2016
00460663 42 e 293 2018 00025917 37; rigetta il ricorso per il resto e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Catania, 19.01.2026.
Il Presidente Estensore
FR IO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6640/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016069375000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso telematicamente notificato in data 21/06/2023 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e qui depositato in data 24/10/2023, iscritto al n. 6640/2023 R.G.R., Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90160693 75, notificata in data 12/05/2023, della somma complessiva di euro 59.435,54, riferita a più cartelle di pagamento asseritamente notificate negli anni precedenti.
In particolare, l'intimazione di pagamento richiamava le seguenti cartelle:
· n. 29320160046066342000, relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2012;
· n. 29320170010048233000, relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2013;
· n. 29320170018979061000, relativa a IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2012;
· n. 29320180002591737000, relativa a IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2014;
· n. 29320190018965275000, relativa a TARES per l'anno d'imposta 2013.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tali cartelle e ha contestato la legittimità dell'azione di riscossione sotto il profilo del rispetto della prescritta sequenza di legge e dell'intervenuta decadenza dalla riscossione del credito. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
§2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo al ricorso e producendo documentazione attestante la regolare notifica di alcune delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 19/04/2022, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese.
§4. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Osserva preliminarmente la Corte che non ha pregio l'eccezione, formulata con memoria depositata in data 07/01/2026, di carenza di legittimazione processuale del difensore costituito di ER, avvocato Difensore_2, essendo stata prodotta in atti la relativa procura speciale, rilasciata su carta intestata dell'Esattore, corredata da numero di protocollo e firmata da Nominativo_1, il quale - da Disposizione organizzativa n. 117 del 28/12/2023, reperibile sul sito ufficiale di ER (https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/it) - risulta responsabile degli atti introduttivi del giudizio Sicilia, a sua volta a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Tale procura è stata autenticata digitalmente dal difensore nominato e appaiono generiche e meramente strumentali le osservazioni di inesistenza di tale autentica, trattandosi di atto la cui autentica è stata redatta dal difensore costituito e che, in assenza di prova contraria, deve presumersi proveniente dal rappresentante di ER.
§6. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
§7. La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle prodromiche, deducendo la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 e del principio di tipicità delle forme di riscossione. Ha sostenuto che l'omessa notificazione delle cartelle avrebbe comportato l'inesistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito tributario, con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva.
§6. L'Agente della riscossione, a fronte di tali contestazioni, ha documentato che le cartelle di pagamento nn. 293 2017 00100482 33, 293 2017 00189790 61 e 293 2019 00189652 75 risultano regolarmente notificate alla contribuente a mezzo raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mentre non ha fornito prova idonea della rituale notificazione delle restanti cartelle.
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore” (Cass., sez. V, n. 9111/2012; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 14916/2016).
È altresì pacifico che “la prova della notificazione della cartella eseguita a mezzo posta è data dalla produzione dell'avviso di ricevimento, dal quale risulti la consegna del plico all'indirizzo del destinatario, senza che sia necessario che sull'avviso siano riportati gli estremi dell'atto notificato” (Cass. n.
19795/2018; Cass. n. 14501/2019). Inoltre, “in caso di notifica a mezzo raccomandata diretta, la relata di notifica non è richiesta, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento” (Cass. n. 11708/2020).
§7. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che le cartelle nn. 293 2017 00100482 33, 293 2017 00189790 61 e 293 2019 00189652 75 siano state ritualmente portate a conoscenza della contribuente, con conseguente infondatezza delle doglianze relative alla loro mancata notifica, e deve ritenersi correttamente instaurato il procedimento di riscossione, con infondatezza delle censure relative alla loro mancata notificazione.
Diversamente, con riguardo alle cartelle nn. 293 2016 00460663 42 e 293 2018 00025917 37, l'Agente della riscossione non ha fornito prova idonea della rituale notificazione, non essendo stati prodotti avvisi di ricevimento o altri elementi atti a dimostrare l'effettiva conoscenza legale degli atti da parte della contribuente. Secondo la Suprema Corte, “l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento comporta la nullità dell'atto successivo che su di essa si fonda, in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente” (Cass., SS.UU., n. 10012/2021; Cass. n. 14292/2021).
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima limitatamente alla parte fondata sulle cartelle non ritualmente notificate, dovendo essere annullata in parte qua.
§8. Le ulteriori censure relative alla decadenza dal potere di riscossione e alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi restano pertanto assorbite e da valutarsi nei limiti delle cartelle validamente notificate, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
§9. Con riferimento alle cartelle validamente notificate, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Sul punto, va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “la definitività dell'atto impositivo non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato” (Cass., SS.UU., n.
23397/2016).
Tuttavia, nel caso in esame, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica delle cartelle ritualmente notificate e l'emissione dell'intimazione di pagamento, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'Agente della riscossione. §10. Pertanto, tale motivo di ricorso deve essere rigettato limitatamente alle cartelle nn.
29320170010048233, 29320170018979061 e 29320190018965275.
§11. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2022
90160693 75 limitatamente alle somme iscritte a ruolo in forza delle cartelle di pagamento nn. 293 2016
00460663 42 e 293 2018 00025917 37; rigetta il ricorso per il resto e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Catania, 19.01.2026.
Il Presidente Estensore
FR IO