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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 475 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Curto e Salvatore Parente, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giuseppe D'Ippolito, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. chiedeva la con- Controparte_1
Proc. n. 475/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 danna di al pagamento di € 6.538,81 oltre interessi legali dalla data Parte_1
della domanda. Deduceva di avere sottoscritto verso la fine degli anni '80 diversi buoni fruttiferi postali della “serie Q” e che recatosi presso l'intermediario per ri-
cevere la liquidazione riceveva la somma complessiva di € 86.814,16 e che, tutta-
via, rispetto ai buoni nn. 1132, 1131, 1130, 1120, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124,
1123 di ₤ 1.000.000 ciascuno (tutti sottoscritti in data 17/08/1989), n. 906 di ₤
500.000 sottoscritto in data 28/04/1989, n. 433 di ₤ 2.000.000 e n. 1079 di ₤
Co 500.000 (sottoscritti in data 23/12/1989), l'importo liquidato al netto della sugli interessi maturati sarebbe stato inferiore di € 6.538,81 rispetto a quanto spettante per legge. Chiariva, infatti, che applicando il saggio di interessi indicato nelle tabelle poste dietro a tali titoli dal 1° al 20° anno nonché un interesse sem-
plice al tasso massimo raggiunto per il periodo successivo e cioè dal 20° anno al
30° anno al netto della ritenuta fiscale sugli interessi maturati, così come previsto dal DPR 29 marzo 1973 n. 156, da applicarsi al momento del rimborso, la som-
ma corrisposta sarebbe stata inferiore rispetto a quella dovuta pari a € 6.538,81.
Si costituiva contestando la domanda, in particolare, asseren- Parte_1
do che la somma, riscontrata a differenza dall'attrice, era da imputare alle modali-
tà di capitalizzazione degli interessi e di applicazione della ritenuta di acconto.
Chiariva che la somma offerta era dovuta in applicazione dei rendimenti intro-
dotti dal DM 13 giugno 1986 al netto della ritenuta erariale introdotta dal dl
19/09/1986 n. 556 e non al lordo come effettuato da parte convenuta. Riferiva
infatti che in ordine alle modalità di capitalizzazione il DM Tesoro 23 giugno
1997 aveva previsto che gli interessi maturano annualmente per i buoni fruttiferi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 per i primi vent'anni e ven-
Proc. n. 475/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gono capitalizzati al netto della ritenuta fiscale, mentre nel calcolo effettuato dall'attore erano stati capitalizzati annualmente ma al lordo.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU contabile, veniva decisa con ordinanza del 26/04/2022 con la quale il Tribunale di Brindisi condannava
[...]
al pagamento della somma di € 14.222,10. Pt_1
Il giudice rilevava che non erano in contestazione gli interessi da applicare né
l'ammontare dell'imposta sostitutiva, pari al 12,50%, bensì solo la modalità di ca-
pitalizzazione utilizzate per la quantificazione degli importi da riconoscere al
[...]
, ossia se la capitalizzazione debba farsi al netto o al lordo della ritenuta. Pt_2
Dopo avere richiamato il DL n. 556/1986 convertito in legge n. 759/1096 che eliminava l'esenzione fiscale che caratterizzava i buoni fruttiferi postali e introdu-
ceva l'imposta pari al 12,5%, riportava che nei buoni fruttiferi, serie “Q” in esa-
me, erano presenti due regimi di capitalizzazione degli interessi (nei primi vent'anni a regime composto e negli ultimi dieci anni a regime semplice) e che, in ordine al regime di capitalizzazione, era intervenuto il DM del tesoro del 23 giu-
gno 1997 che all'art. 7 co. III ha previsto per i buoni delle serie ordinarie, con-
traddistinte tra le altre con la lettera “Q”, gli interessi “continueranno, per i primi
vent'anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”,
disposizione astrattamente applicabile al caso in esame dal momento che il suo campo di applicazione comprendeva tutti i buoni emessi fino al 31/12/1996.
Tuttavia dichiarava di dissentire da tale ultima conclusione, in quanto diversa-
mente opinando si sarebbe dovuto applicare la ritenuta di anno in anno senza che il titolare intascasse il titolo. Condivideva gli orientamenti, di recente soste-
nuti da altri Tribunali, secondo cui il DM del tesoro del 23 giugno 1997 è un atto
Proc. n. 475/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ministeriale e in quanto tale posto in posizione gerarchicamente inferiore rispetto alle disposizioni legislative che in materia di imposta sostitutiva stabiliscono la sua applicazione al momento del rimborso. Motivava inoltre in ordine alla non applicabilità per analogia del art. 173 del DPR n. 156/1973 che poteva retroagire eccezionalmente solo per la diversa misura degli interessi ma non al regime di capitalizzazione.
Applicando il criterio cronologico, riteneva che le modalità di capitalizzazione ri-
ferita da era errata poiché avvenuta al netto dell'imposta sostitutiva che in- Pt_1
vece andava applicata una sola volta cumulativamente, al momento del rimborso dei titoli che è avvenuto in data 21/04/2021.
Richiamava le conclusioni del CTU il quale dopo avere effettuato due diverse operazioni (il primo al netto della ritenuta fiscale del 12,50% e il secondo, come richiesto in sede di chiarimenti dal ricorrente, “applicando la letterale applicazione dei
criteri di calcolo degli interessi indicati sul retro dei buoni sottoscritti, quindi capitalizzazione
annuale al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,5% che è stata applicata al rimborso dei buo-
ni”) e dichiarava di aderire alla seconda ipotesi concludendo in favore del ricor-
rente per una differenza di € 14.222,10 quale differenza tra la somma che
[...]
avrebbe dovuto riconoscere (€ 101.158,21) e quella che era stata corri- Pt_1
sposta (€ 86.936,11).
Avverso l'ordinanza ha proposto appello con atto di citazione del Parte_1
24/06/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 475/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato si duole della sentenza per aver fat- Parte_1
to propria l'ipotesi di calcolo sviluppata dal CTU a seguito delle osservazioni del ricorrente, così mostrando di aderire al principio per cui il vincolo contrattuale che si crea tra emittente dei buoni ( ) e sottoscrittore degli stes- Parte_1
si si forma proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, tenuto sempre conto delle disposizioni di legge dettate in materia.
Essendo i buoni postali titoli di risparmio nominativi, privi dei caratteri dell'astrattezza e della letteralità propria dei titoli di credito, il saggio di interesse da applicare sarebbe quello previsto per essi dalla legge a prescindere dalle indi-
cazioni riportate a tergo dei titoli. Sarebbe quindi errata la decisione basata sulle risultanze della CTU che in base al secondo calcolo ha tenuto conto degli inte-
ressi convenzionali e non di quelli previsti dal DM 13/06/1986 entrato in vigore il 1° gennaio 1987.
Il motivo di appello è infondato.
Non ignora la Corte che i buoni in questione siano documenti di legittimazione e non titoli di credito e non ignora nemmeno la possibilità che il contenuto dei di-
ritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, così come pure si conviene, in questi ca-
si, sulla necessaria integrazione extra testuale del rapporto.
Tuttavia nella specie non potrà trovare applicazione il DM richiamato dall'appel-
lante, entrato in vigore successivamente alla emissione dei buoni de quibus.
Proc. n. 475/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Infatti, valorizzando quanto espresso dalla sentenza di Cassazione n. 4761/2018,
e n. 87/2023 (entrambe richiamano la sentenza a SSUU n. 13979/2007) non può
essere svilito il vincolo contrattuale comunque sorto tra emittente e sottoscrittore dei titoli laddove, come nella specie in esame, nessun decreto ministeriale è inter-
venuto successivamente alla loro emissione a modificarne i rendimenti.
Con il secondo motivo, richiamando le argomentazioni di primo grado Pt_1
con riguardo alla disciplina applicabile si duole della sentenza circa le modalità di applicazione della ritenuta. A parer dell'appellante ciò sarebbe in contrasto con il
Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, che, all'art. 7 co. III, ha previsto che, per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte, tra le altre, con la lettera “Q”, gli interessi “continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Secondo , il Parte_1
ricalcolo delle somme dovute all'investitore va fatto procedendo alla capitalizza-
zione dei rendimenti previsti per legge, al netto della ritenuta fiscale, non al lordo.
Il motivo prima che infondato risulta inammissibile risultando generico e privo di una censura specifica diretta a demolire la motivazione del Tribunale con la quale è giunta a soluzioni opposte a quelle sostenute da e che qui si abbia Pt_1
integralmente riportata.
La decisione del Tribunale di ritenere applicabile la ritenuta solo al momento del-
la percezione del reddito è corretta.
Infatti occorre ribadire che in materia di tassazione di tali interessi esistono due diverse normative confliggenti fra loro:
1. la normativa primaria (DPR n. 600/73, D.L. – 556/86 e relativa legge di conversione;
D.lgs. 239/96) che impone la tassazione soltanto al momento
Proc. n. 475/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di percezione del reddito da parte del sottoscrittore e che prevede una capi-
talizzazione annuale degli interessi al lordo dell'imposta sostitutiva del
12,50%;
2. la normativa secondaria (il DM – 23/06/1997 richiamato dall'appellante avente natura di provvedimento amministrativo) che prevede la capitalizza-
zione annuale degli interessi al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
Il contrasto fra le due normative si risolve a favore dell'applicazione della prima che prevale sulla seconda per via del grado superiore.
Erra nel sostenere l'applicazione della normativa di grado inferiore Parte_1
dato che il potere impositivo sorge al momento della percezione del reddito e non prima.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di questo grado in favore dell'appellato.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1
di delle spese di questo grado che liquida in complessivi € Controparte_1
2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% con distrazione in favore dell'avvocato
Giuseppe D'Ippolito dichiaratosi anticipatario;
Proc. n. 475/2022 RG - 7 - dott.ssa Controparte_2 da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 475/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 475 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Curto e Salvatore Parente, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giuseppe D'Ippolito, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. chiedeva la con- Controparte_1
Proc. n. 475/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 danna di al pagamento di € 6.538,81 oltre interessi legali dalla data Parte_1
della domanda. Deduceva di avere sottoscritto verso la fine degli anni '80 diversi buoni fruttiferi postali della “serie Q” e che recatosi presso l'intermediario per ri-
cevere la liquidazione riceveva la somma complessiva di € 86.814,16 e che, tutta-
via, rispetto ai buoni nn. 1132, 1131, 1130, 1120, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124,
1123 di ₤ 1.000.000 ciascuno (tutti sottoscritti in data 17/08/1989), n. 906 di ₤
500.000 sottoscritto in data 28/04/1989, n. 433 di ₤ 2.000.000 e n. 1079 di ₤
Co 500.000 (sottoscritti in data 23/12/1989), l'importo liquidato al netto della sugli interessi maturati sarebbe stato inferiore di € 6.538,81 rispetto a quanto spettante per legge. Chiariva, infatti, che applicando il saggio di interessi indicato nelle tabelle poste dietro a tali titoli dal 1° al 20° anno nonché un interesse sem-
plice al tasso massimo raggiunto per il periodo successivo e cioè dal 20° anno al
30° anno al netto della ritenuta fiscale sugli interessi maturati, così come previsto dal DPR 29 marzo 1973 n. 156, da applicarsi al momento del rimborso, la som-
ma corrisposta sarebbe stata inferiore rispetto a quella dovuta pari a € 6.538,81.
Si costituiva contestando la domanda, in particolare, asseren- Parte_1
do che la somma, riscontrata a differenza dall'attrice, era da imputare alle modali-
tà di capitalizzazione degli interessi e di applicazione della ritenuta di acconto.
Chiariva che la somma offerta era dovuta in applicazione dei rendimenti intro-
dotti dal DM 13 giugno 1986 al netto della ritenuta erariale introdotta dal dl
19/09/1986 n. 556 e non al lordo come effettuato da parte convenuta. Riferiva
infatti che in ordine alle modalità di capitalizzazione il DM Tesoro 23 giugno
1997 aveva previsto che gli interessi maturano annualmente per i buoni fruttiferi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 per i primi vent'anni e ven-
Proc. n. 475/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gono capitalizzati al netto della ritenuta fiscale, mentre nel calcolo effettuato dall'attore erano stati capitalizzati annualmente ma al lordo.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU contabile, veniva decisa con ordinanza del 26/04/2022 con la quale il Tribunale di Brindisi condannava
[...]
al pagamento della somma di € 14.222,10. Pt_1
Il giudice rilevava che non erano in contestazione gli interessi da applicare né
l'ammontare dell'imposta sostitutiva, pari al 12,50%, bensì solo la modalità di ca-
pitalizzazione utilizzate per la quantificazione degli importi da riconoscere al
[...]
, ossia se la capitalizzazione debba farsi al netto o al lordo della ritenuta. Pt_2
Dopo avere richiamato il DL n. 556/1986 convertito in legge n. 759/1096 che eliminava l'esenzione fiscale che caratterizzava i buoni fruttiferi postali e introdu-
ceva l'imposta pari al 12,5%, riportava che nei buoni fruttiferi, serie “Q” in esa-
me, erano presenti due regimi di capitalizzazione degli interessi (nei primi vent'anni a regime composto e negli ultimi dieci anni a regime semplice) e che, in ordine al regime di capitalizzazione, era intervenuto il DM del tesoro del 23 giu-
gno 1997 che all'art. 7 co. III ha previsto per i buoni delle serie ordinarie, con-
traddistinte tra le altre con la lettera “Q”, gli interessi “continueranno, per i primi
vent'anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”,
disposizione astrattamente applicabile al caso in esame dal momento che il suo campo di applicazione comprendeva tutti i buoni emessi fino al 31/12/1996.
Tuttavia dichiarava di dissentire da tale ultima conclusione, in quanto diversa-
mente opinando si sarebbe dovuto applicare la ritenuta di anno in anno senza che il titolare intascasse il titolo. Condivideva gli orientamenti, di recente soste-
nuti da altri Tribunali, secondo cui il DM del tesoro del 23 giugno 1997 è un atto
Proc. n. 475/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ministeriale e in quanto tale posto in posizione gerarchicamente inferiore rispetto alle disposizioni legislative che in materia di imposta sostitutiva stabiliscono la sua applicazione al momento del rimborso. Motivava inoltre in ordine alla non applicabilità per analogia del art. 173 del DPR n. 156/1973 che poteva retroagire eccezionalmente solo per la diversa misura degli interessi ma non al regime di capitalizzazione.
Applicando il criterio cronologico, riteneva che le modalità di capitalizzazione ri-
ferita da era errata poiché avvenuta al netto dell'imposta sostitutiva che in- Pt_1
vece andava applicata una sola volta cumulativamente, al momento del rimborso dei titoli che è avvenuto in data 21/04/2021.
Richiamava le conclusioni del CTU il quale dopo avere effettuato due diverse operazioni (il primo al netto della ritenuta fiscale del 12,50% e il secondo, come richiesto in sede di chiarimenti dal ricorrente, “applicando la letterale applicazione dei
criteri di calcolo degli interessi indicati sul retro dei buoni sottoscritti, quindi capitalizzazione
annuale al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,5% che è stata applicata al rimborso dei buo-
ni”) e dichiarava di aderire alla seconda ipotesi concludendo in favore del ricor-
rente per una differenza di € 14.222,10 quale differenza tra la somma che
[...]
avrebbe dovuto riconoscere (€ 101.158,21) e quella che era stata corri- Pt_1
sposta (€ 86.936,11).
Avverso l'ordinanza ha proposto appello con atto di citazione del Parte_1
24/06/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 475/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato si duole della sentenza per aver fat- Parte_1
to propria l'ipotesi di calcolo sviluppata dal CTU a seguito delle osservazioni del ricorrente, così mostrando di aderire al principio per cui il vincolo contrattuale che si crea tra emittente dei buoni ( ) e sottoscrittore degli stes- Parte_1
si si forma proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, tenuto sempre conto delle disposizioni di legge dettate in materia.
Essendo i buoni postali titoli di risparmio nominativi, privi dei caratteri dell'astrattezza e della letteralità propria dei titoli di credito, il saggio di interesse da applicare sarebbe quello previsto per essi dalla legge a prescindere dalle indi-
cazioni riportate a tergo dei titoli. Sarebbe quindi errata la decisione basata sulle risultanze della CTU che in base al secondo calcolo ha tenuto conto degli inte-
ressi convenzionali e non di quelli previsti dal DM 13/06/1986 entrato in vigore il 1° gennaio 1987.
Il motivo di appello è infondato.
Non ignora la Corte che i buoni in questione siano documenti di legittimazione e non titoli di credito e non ignora nemmeno la possibilità che il contenuto dei di-
ritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, così come pure si conviene, in questi ca-
si, sulla necessaria integrazione extra testuale del rapporto.
Tuttavia nella specie non potrà trovare applicazione il DM richiamato dall'appel-
lante, entrato in vigore successivamente alla emissione dei buoni de quibus.
Proc. n. 475/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Infatti, valorizzando quanto espresso dalla sentenza di Cassazione n. 4761/2018,
e n. 87/2023 (entrambe richiamano la sentenza a SSUU n. 13979/2007) non può
essere svilito il vincolo contrattuale comunque sorto tra emittente e sottoscrittore dei titoli laddove, come nella specie in esame, nessun decreto ministeriale è inter-
venuto successivamente alla loro emissione a modificarne i rendimenti.
Con il secondo motivo, richiamando le argomentazioni di primo grado Pt_1
con riguardo alla disciplina applicabile si duole della sentenza circa le modalità di applicazione della ritenuta. A parer dell'appellante ciò sarebbe in contrasto con il
Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, che, all'art. 7 co. III, ha previsto che, per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte, tra le altre, con la lettera “Q”, gli interessi “continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Secondo , il Parte_1
ricalcolo delle somme dovute all'investitore va fatto procedendo alla capitalizza-
zione dei rendimenti previsti per legge, al netto della ritenuta fiscale, non al lordo.
Il motivo prima che infondato risulta inammissibile risultando generico e privo di una censura specifica diretta a demolire la motivazione del Tribunale con la quale è giunta a soluzioni opposte a quelle sostenute da e che qui si abbia Pt_1
integralmente riportata.
La decisione del Tribunale di ritenere applicabile la ritenuta solo al momento del-
la percezione del reddito è corretta.
Infatti occorre ribadire che in materia di tassazione di tali interessi esistono due diverse normative confliggenti fra loro:
1. la normativa primaria (DPR n. 600/73, D.L. – 556/86 e relativa legge di conversione;
D.lgs. 239/96) che impone la tassazione soltanto al momento
Proc. n. 475/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di percezione del reddito da parte del sottoscrittore e che prevede una capi-
talizzazione annuale degli interessi al lordo dell'imposta sostitutiva del
12,50%;
2. la normativa secondaria (il DM – 23/06/1997 richiamato dall'appellante avente natura di provvedimento amministrativo) che prevede la capitalizza-
zione annuale degli interessi al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
Il contrasto fra le due normative si risolve a favore dell'applicazione della prima che prevale sulla seconda per via del grado superiore.
Erra nel sostenere l'applicazione della normativa di grado inferiore Parte_1
dato che il potere impositivo sorge al momento della percezione del reddito e non prima.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di questo grado in favore dell'appellato.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1
di delle spese di questo grado che liquida in complessivi € Controparte_1
2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% con distrazione in favore dell'avvocato
Giuseppe D'Ippolito dichiaratosi anticipatario;
Proc. n. 475/2022 RG - 7 - dott.ssa Controparte_2 da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 475/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.