TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 598/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata all'udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 nella causa n. 598/2025 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MASCIA GIANLUCA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
- Parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Parte_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento Per_1 per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
- parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza per non aver sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetta la ricorrente e di come queste incidano pesantemente sulle comuni attività quotidiane;
- parte convenuta , ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
- la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che: - in sede di chiarimenti, il CTU dott. presa visione della documentazione medica Per_1 depositata in atti anche successivamente al deposito dell'elaborato peritale di ATP ex art. 445 bis cpc, ha affermato che:
“CONCLUSIONI. La valutazione clinica è stata effettuata da me in data 11 novembre 2024, dalle ore 15.00 alle 15.30, tale incontro è avvenuto presso il DH di Oncologia della AOU di Sassari sito al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari, la signora non era accompagnata da alcun perito di parte. Risulta dalla valutazione clinica da Pt_1 me effettuata in tale data che la signora , nata ad [...] il [...], Parte_1
è affetta da carcinoma renale in fase metastatica in trattamento medico e in fase di stazionarietà clinica e strumentale per buona risposta alla terapia medica. La patologia neoplastica renale di cui la signora ha sofferto era in una fase di limitata estensione Pt_1 loco-regionale al momento dell'intervento chirurgico e, correttamente, non ha effettuato altri trattamenti;
le neoplasie renali sono molto imprevedibili nel loro comportamento clinico tanto che a distanza di tanti anni si è verificato il riscontro della imprevista e imprevedibile diffusione metastatica, peraltro in sedi quanto mai infrequenti quali la tiroide e il pancreas. Negli ultimi anni c'è stato comunque l'ingresso nell'armamentario terapeutico di questa patologia di numerosi farmaci, a diverso meccanismo d'azione, immunitario oppure intracellulare come il farmaco utilizzato nel caso in esame, che hanno radicalmente modificato la prognosi della malattia permettendo di ottenere un controllo duraturo nel tempo proprio come sta avvenendo in questa specifica situazione. Per quanto attiene al quesito in questione, ritengo che non vi siano attualmente, e neppure vi fossero al momento della valutazione del giorno 8 marzo 2024, le CP_1 condizioni per l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.
In merito alle osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Gianluca Mascia dopo la stesura della mia bozza di relazione di perizia, in difesa e in rappresentanza della signora
[...]
, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla riproposizione della richiesta di Pt_1 assegnazione dell'indennità di accompagnamento. L'avvocato Mascia fonda le sue osservazioni critiche alle mie conclusioni presentando delle nuove certificazioni mediche, redatte da diversi specialisti.
La prima è del dottor , dirigente responsabile della unità operativa di Persona_2
Nefrologia e Dialisi dell'ospedale civile di Alghero, il collega pone diagnosi di Insufficienza renale cronica (la paziente è monorene per nefrectomia sinistra) di grado 3 A e proteinuria di grado elevato, quindi riscontra un rilevante danno parenchimale dell'unico rene superstite, a notevole rischio evolutivo, rischio oltretutto aggravato dall'assenza di ipertrofia compensatoria, una condizione quindi di particolare rilevanza clinica. Questa è tuttavia una condizione contemplata nel codice 9325 relativo alle neoplasie a prognosi sfavorevole e importante compromissione ma non vedo in che modo potrebbe, attualmente, dare diritto all'assegnazione dell'indennità di accompagnamento che attiene invece alla capacità di vivere in maniera autonoma o deambulare, sempre in autonomia. La seconda relazione specialistica è invece della dottoressa , la Persona_3 quale afferma genericamente che la signora è affetta da svariate patologie Pt_1
(nefrectomia sinistra per k. renale, pregressa colecistectomia, disturbo psichico maggiore, ipotiroidismo per tiroidectomia con metastasi tiroidee da k. del rene e lesioni pancreatiche secondarie sempre dal carcinoma renale), anche in questo caso, pur essendo corretto il rilievo dichiarato dalla collega mancano quei caratteri di oggettività della perdita della condizione di autonomia che sono alla base del diritto all'indennità di accompagnamento. Infine, il terzo certificato è della dottoressa , dirigente medico presso il Persona_4 dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL la quale rileva un Parte_2 disturbo psicotico non altrimenti specificato (NAS) e decorso cronico, in discreto compenso psicopatologico, secondo la collega risulta dall'anamnesi che tale patologia avrebbe avuto un impatto significativo sul funzionamento globale della paziente in particolare nelle aree relazionali e sociali. Anche in questo caso, tuttavia devo ribadire che la patologia psichiatrica, già riportata nella mia bozza di relazione, non sembra pregiudicare, in maniera oggettiva, la capacità di vita autonoma della signora . Pt_1
Ribadisco pertanto, per quanto attiene alla richiesta specifica, che a mio parere la signora ha diritto alla conferma del riconoscimento di un'invalidità totale e Parte_1 permanente (100%) in quanto la neoplasia è da considerarsi a prognosi negativa e ritengo invece che non vi siano ora, e neppure vi fossero al momento della visita CP_1 del giorno 8 marzo 2024, le condizioni per l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.”;
Ritenuto che:
- le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti, il Dott. pur confermando il riconoscimento Per_1 di un'invalidità totale e permanente (100%) ha ritenuto tuttavia che la ricorrente non si trovi nelle specifiche condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- la domanda deve, pertanto, essere respinta;
- nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in sede di ATP, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 16/12/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata all'udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 nella causa n. 598/2025 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MASCIA GIANLUCA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
- Parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Parte_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento Per_1 per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
- parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza per non aver sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetta la ricorrente e di come queste incidano pesantemente sulle comuni attività quotidiane;
- parte convenuta , ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
- la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che: - in sede di chiarimenti, il CTU dott. presa visione della documentazione medica Per_1 depositata in atti anche successivamente al deposito dell'elaborato peritale di ATP ex art. 445 bis cpc, ha affermato che:
“CONCLUSIONI. La valutazione clinica è stata effettuata da me in data 11 novembre 2024, dalle ore 15.00 alle 15.30, tale incontro è avvenuto presso il DH di Oncologia della AOU di Sassari sito al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari, la signora non era accompagnata da alcun perito di parte. Risulta dalla valutazione clinica da Pt_1 me effettuata in tale data che la signora , nata ad [...] il [...], Parte_1
è affetta da carcinoma renale in fase metastatica in trattamento medico e in fase di stazionarietà clinica e strumentale per buona risposta alla terapia medica. La patologia neoplastica renale di cui la signora ha sofferto era in una fase di limitata estensione Pt_1 loco-regionale al momento dell'intervento chirurgico e, correttamente, non ha effettuato altri trattamenti;
le neoplasie renali sono molto imprevedibili nel loro comportamento clinico tanto che a distanza di tanti anni si è verificato il riscontro della imprevista e imprevedibile diffusione metastatica, peraltro in sedi quanto mai infrequenti quali la tiroide e il pancreas. Negli ultimi anni c'è stato comunque l'ingresso nell'armamentario terapeutico di questa patologia di numerosi farmaci, a diverso meccanismo d'azione, immunitario oppure intracellulare come il farmaco utilizzato nel caso in esame, che hanno radicalmente modificato la prognosi della malattia permettendo di ottenere un controllo duraturo nel tempo proprio come sta avvenendo in questa specifica situazione. Per quanto attiene al quesito in questione, ritengo che non vi siano attualmente, e neppure vi fossero al momento della valutazione del giorno 8 marzo 2024, le CP_1 condizioni per l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.
In merito alle osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Gianluca Mascia dopo la stesura della mia bozza di relazione di perizia, in difesa e in rappresentanza della signora
[...]
, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla riproposizione della richiesta di Pt_1 assegnazione dell'indennità di accompagnamento. L'avvocato Mascia fonda le sue osservazioni critiche alle mie conclusioni presentando delle nuove certificazioni mediche, redatte da diversi specialisti.
La prima è del dottor , dirigente responsabile della unità operativa di Persona_2
Nefrologia e Dialisi dell'ospedale civile di Alghero, il collega pone diagnosi di Insufficienza renale cronica (la paziente è monorene per nefrectomia sinistra) di grado 3 A e proteinuria di grado elevato, quindi riscontra un rilevante danno parenchimale dell'unico rene superstite, a notevole rischio evolutivo, rischio oltretutto aggravato dall'assenza di ipertrofia compensatoria, una condizione quindi di particolare rilevanza clinica. Questa è tuttavia una condizione contemplata nel codice 9325 relativo alle neoplasie a prognosi sfavorevole e importante compromissione ma non vedo in che modo potrebbe, attualmente, dare diritto all'assegnazione dell'indennità di accompagnamento che attiene invece alla capacità di vivere in maniera autonoma o deambulare, sempre in autonomia. La seconda relazione specialistica è invece della dottoressa , la Persona_3 quale afferma genericamente che la signora è affetta da svariate patologie Pt_1
(nefrectomia sinistra per k. renale, pregressa colecistectomia, disturbo psichico maggiore, ipotiroidismo per tiroidectomia con metastasi tiroidee da k. del rene e lesioni pancreatiche secondarie sempre dal carcinoma renale), anche in questo caso, pur essendo corretto il rilievo dichiarato dalla collega mancano quei caratteri di oggettività della perdita della condizione di autonomia che sono alla base del diritto all'indennità di accompagnamento. Infine, il terzo certificato è della dottoressa , dirigente medico presso il Persona_4 dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL la quale rileva un Parte_2 disturbo psicotico non altrimenti specificato (NAS) e decorso cronico, in discreto compenso psicopatologico, secondo la collega risulta dall'anamnesi che tale patologia avrebbe avuto un impatto significativo sul funzionamento globale della paziente in particolare nelle aree relazionali e sociali. Anche in questo caso, tuttavia devo ribadire che la patologia psichiatrica, già riportata nella mia bozza di relazione, non sembra pregiudicare, in maniera oggettiva, la capacità di vita autonoma della signora . Pt_1
Ribadisco pertanto, per quanto attiene alla richiesta specifica, che a mio parere la signora ha diritto alla conferma del riconoscimento di un'invalidità totale e Parte_1 permanente (100%) in quanto la neoplasia è da considerarsi a prognosi negativa e ritengo invece che non vi siano ora, e neppure vi fossero al momento della visita CP_1 del giorno 8 marzo 2024, le condizioni per l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.”;
Ritenuto che:
- le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti, il Dott. pur confermando il riconoscimento Per_1 di un'invalidità totale e permanente (100%) ha ritenuto tuttavia che la ricorrente non si trovi nelle specifiche condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- la domanda deve, pertanto, essere respinta;
- nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in sede di ATP, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 16/12/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso