Art. 4.
Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all' articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , del fondo di cui all' articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , la cui disponibilita' e' incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.
Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all' articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , del fondo di cui all' articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , la cui disponibilita' e' incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.