Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2007
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte rileva l'assoluta ed insanabile tardività del ricorso, proposto ad oltre un anno dalla comunicazione dell'atto presupposto, confermando l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di remissione in termini, seppur tardiva, andava invocata nell'impugnazione del provvedimento prodromico.

  • Inammissibile
    Inesistenza di un atto impugnabile

    La Corte rileva l'assoluta insussistenza di un atto avente carattere provvedimentale compatibile con la natura strettamente impugnatoria del ricorso tributario, trattandosi di una mera comunicazione indirizzata ad un soggetto diverso dall'odierno ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2007
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2007
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo