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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
FE AN, EL
VAGNONI DOMENICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carsoli - Piazza Della Liberta 1 67061 Carsoli AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente rappresenta che la ricorrente accetta la richiesta del Comune di compensare le spese, in virtù dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, a ministero dei propri difensori, impugnava l'avviso di accertamento n. 3 del 10/4/2024 emesso dal comune di Carsoli, per il mancato versamento dell'IMU dovuta per il periodo di imposta 2019, pari a € 16.490,00, oltre interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva:
- la violazione del principio del contraddittorio preventivo;
- che il comune di Carsoli non avrebbe riconosciuto alla propria madre - e sua dante causa – la continuazione dell'attività agricola, poiché avrebbe percepito la pensione, quale coltivatrice diretta;
- l'illegittimità dell'IMU pretesa per le particelle n.ri 633 e 635, poiché sarebbero risultate “permanentemente occupate da opere di urbanizzazione”.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese.
Il comune di Carsoli non si costituiva in giudizio, limitandosi, tuttavia, a depositare il provvedimento emesso il giorno 16/10/2025, con il quale annullava, in autotutela, l'avviso di accertamento gravato e chiedendo nel contempo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 22/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione è comparsa la sola parte ricorrente, che, prendendo atto del deposito da parte del comune di Carsoli dell'annullamento dell'atto impugnato, dichiarava di accettare la richiesta di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, e della proposta di compensazione delle spese.
È evidente come sia la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che il comune di Carsoli, attraverso le dichiarazioni e le circostanze sopra riportate abbiano ampiamente dimostrato di non avere più alcun interesse a proseguire oltre nel presente giudizio, che, quindi dovrà essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere.
Infine, considerata la volontà concordemente espressa, le spese possono essere dichiarate integralmente compensate tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere compensa le spese di lite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
FE AN, EL
VAGNONI DOMENICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carsoli - Piazza Della Liberta 1 67061 Carsoli AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente rappresenta che la ricorrente accetta la richiesta del Comune di compensare le spese, in virtù dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, a ministero dei propri difensori, impugnava l'avviso di accertamento n. 3 del 10/4/2024 emesso dal comune di Carsoli, per il mancato versamento dell'IMU dovuta per il periodo di imposta 2019, pari a € 16.490,00, oltre interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva:
- la violazione del principio del contraddittorio preventivo;
- che il comune di Carsoli non avrebbe riconosciuto alla propria madre - e sua dante causa – la continuazione dell'attività agricola, poiché avrebbe percepito la pensione, quale coltivatrice diretta;
- l'illegittimità dell'IMU pretesa per le particelle n.ri 633 e 635, poiché sarebbero risultate “permanentemente occupate da opere di urbanizzazione”.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese.
Il comune di Carsoli non si costituiva in giudizio, limitandosi, tuttavia, a depositare il provvedimento emesso il giorno 16/10/2025, con il quale annullava, in autotutela, l'avviso di accertamento gravato e chiedendo nel contempo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 22/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione è comparsa la sola parte ricorrente, che, prendendo atto del deposito da parte del comune di Carsoli dell'annullamento dell'atto impugnato, dichiarava di accettare la richiesta di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, e della proposta di compensazione delle spese.
È evidente come sia la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che il comune di Carsoli, attraverso le dichiarazioni e le circostanze sopra riportate abbiano ampiamente dimostrato di non avere più alcun interesse a proseguire oltre nel presente giudizio, che, quindi dovrà essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere.
Infine, considerata la volontà concordemente espressa, le spese possono essere dichiarate integralmente compensate tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere compensa le spese di lite.