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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2431 dell'anno 2025
OGGETTO
Quantificazione rendita CP_1
TRA
C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Benedetto Parte_1 C.F._1
RI AN, C.F. , presso il cui studio elett.te domicilia C.F._2 giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 17-11-2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-03-2025, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della Fattoria Reale di Torcino s.a. a r.l., subiva in data
7.12.2021 un infortunio sul lavoro, ritualmente comunicato all'Istituto in epigrafe e rubricato al n.517545746 infortunio che all'esito del procedimento CP_1 amministrativo, l' resistente riconosceva sussistenti: “Esiti disfunzionali di CP_2 fratture biossee della gamba destra con modesta ripercussione funzionale in documentato quadro di demineralizzazione ossea;
Grado 7% Codice 292.0” e “Esiti cicatriziali chirurgici da rimozione fissatore esterno impiantato tra tibia e fibula gamba destra”, Grado 1%; di aver proposto ricorso a questo Tribunale chiedendo riconoscere la sussistenza dell'invalidità a seguito dell'infortunio indicato, con accertamento della rendita pari o superiore al 21 % dell'invalidità totale, previo espletamento di ctu, con 1 conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, oltre interessi; CP_1 che questo Tribunale, con sentenza n.2575/2024 pubbl. il 26/11/2024 così statuiva:
“Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di , della differenza tra la rendita percepita dal Parte_1 ricorrente per effetto della invalidità accertata dall' e quella spettante, CP_2 parametrata al grado di danno biologico pari al 10%”.
Esponeva l'istante che pur a seguito della notifica della sentenza all' , questo non CP_2 aveva provveduto al riconoscimento della rendita e alla sua corresponsione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva quantificare la somma spettante, in ossequio a quanto statuito dalla Sentenza n.2575/2024 resa da questo Tribunale, nella misura di € 16.825,32, o somma diversa, maggiore o minore, a determinarsi all'esito dell'istruttoria e per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita oltre CP_1 accessori. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Pur ritualmente citato l' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, il procuratore del ricorrente dichiarava che l' aveva liquidato CP_1 la rendita al con valuta 16-09-2025. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione Pt_1 della materia del contendere con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Il Giudice decideva la causa provvedendo al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato (cfr. le CP_1 relate di notifica telematica prodotte in atti), e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di
2 economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, parte ricorrente deduce dui aver ricevuto l'accredito della rendita nella misura richiesta con l'odierna domanda giudiziale e con valuta CP_1 in data 16-09-2025.
Essendo intervenuto il pagamento di quanto costituiva oggetto della domanda, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione con sentenza di accertamento del diritto e di condanna al pagamento della somma.
Con riguardo al regime delle spese di lite, esse sono poste a carico dell' in CP_1 considerazione della fondatezza della originaria domanda giudiziale e a causa
3 dell'avvenuta liquidazione in data 16-09-2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 14-07-2025 come da relata di notifica telematica versata in atti).
Infatti, il presente giudizio scaturisce dalla sentenza resa tra le parti in causa
(n.2575/2024 prodotta in atti) con cui questo Tribunale ha statuito condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di , della differenza tra la rendita percepita dal Parte_1 ricorrente per effetto della invalidità accertata dall' e quella spettante, CP_2 parametrata al grado di danno biologico pari al 10%.
Sicchè nel presente giudizio, a seguito dell'accertamento del diritto alla rendita, si discuteva unicamente della sua quantificazione.
Le spese di lite quindi seguono il principio di soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come modificata all'odierna udienza, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa RI Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2431 dell'anno 2025
OGGETTO
Quantificazione rendita CP_1
TRA
C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Benedetto Parte_1 C.F._1
RI AN, C.F. , presso il cui studio elett.te domicilia C.F._2 giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 17-11-2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-03-2025, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della Fattoria Reale di Torcino s.a. a r.l., subiva in data
7.12.2021 un infortunio sul lavoro, ritualmente comunicato all'Istituto in epigrafe e rubricato al n.517545746 infortunio che all'esito del procedimento CP_1 amministrativo, l' resistente riconosceva sussistenti: “Esiti disfunzionali di CP_2 fratture biossee della gamba destra con modesta ripercussione funzionale in documentato quadro di demineralizzazione ossea;
Grado 7% Codice 292.0” e “Esiti cicatriziali chirurgici da rimozione fissatore esterno impiantato tra tibia e fibula gamba destra”, Grado 1%; di aver proposto ricorso a questo Tribunale chiedendo riconoscere la sussistenza dell'invalidità a seguito dell'infortunio indicato, con accertamento della rendita pari o superiore al 21 % dell'invalidità totale, previo espletamento di ctu, con 1 conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, oltre interessi; CP_1 che questo Tribunale, con sentenza n.2575/2024 pubbl. il 26/11/2024 così statuiva:
“Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di , della differenza tra la rendita percepita dal Parte_1 ricorrente per effetto della invalidità accertata dall' e quella spettante, CP_2 parametrata al grado di danno biologico pari al 10%”.
Esponeva l'istante che pur a seguito della notifica della sentenza all' , questo non CP_2 aveva provveduto al riconoscimento della rendita e alla sua corresponsione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva quantificare la somma spettante, in ossequio a quanto statuito dalla Sentenza n.2575/2024 resa da questo Tribunale, nella misura di € 16.825,32, o somma diversa, maggiore o minore, a determinarsi all'esito dell'istruttoria e per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita oltre CP_1 accessori. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Pur ritualmente citato l' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, il procuratore del ricorrente dichiarava che l' aveva liquidato CP_1 la rendita al con valuta 16-09-2025. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione Pt_1 della materia del contendere con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Il Giudice decideva la causa provvedendo al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato (cfr. le CP_1 relate di notifica telematica prodotte in atti), e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di
2 economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, parte ricorrente deduce dui aver ricevuto l'accredito della rendita nella misura richiesta con l'odierna domanda giudiziale e con valuta CP_1 in data 16-09-2025.
Essendo intervenuto il pagamento di quanto costituiva oggetto della domanda, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione con sentenza di accertamento del diritto e di condanna al pagamento della somma.
Con riguardo al regime delle spese di lite, esse sono poste a carico dell' in CP_1 considerazione della fondatezza della originaria domanda giudiziale e a causa
3 dell'avvenuta liquidazione in data 16-09-2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 14-07-2025 come da relata di notifica telematica versata in atti).
Infatti, il presente giudizio scaturisce dalla sentenza resa tra le parti in causa
(n.2575/2024 prodotta in atti) con cui questo Tribunale ha statuito condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di , della differenza tra la rendita percepita dal Parte_1 ricorrente per effetto della invalidità accertata dall' e quella spettante, CP_2 parametrata al grado di danno biologico pari al 10%.
Sicchè nel presente giudizio, a seguito dell'accertamento del diritto alla rendita, si discuteva unicamente della sua quantificazione.
Le spese di lite quindi seguono il principio di soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come modificata all'odierna udienza, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa RI Capua Vetere 17-11-2025
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