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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1053/2024, avente ad oggetto “appello”,
promossa da
(P. IVA ), in persona del relativo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Rende (CS), via L. Repaci n. 20/A; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Infante, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliato ad Isola di Capo Rizzuto CP_1 C.F._1
(KR), via G. Marconi s.n.c.; rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Scerbo, giusta procura in atti;
APPELLATO
e
(P. IVA ), in persona del relativo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a via Giovanni Palatucci n. 11; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
-1- 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 23.07.2024 Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza n. 373/2024, emessa in data
[...]
27.05.2024, con la quale il Giudice di Pace di in accoglimento dell'opposizione CP_2 spiegata da avverso la cartella di pagamento n. 13320190009732616000, CP_1 ha dichiarato estinto il credito con la stessa precettato per intervenuta prescrizione, con condanna dell'esattore alla refusione delle spese di lite
Con il proposto gravame ha, in particolare, lamentato come il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto della speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 18 del 2020 e ss.mm.ii., la quale ha disposto la sospensione dell'ordinario decorso del termine di prescrizione in considerazione dell'allarmante emergenza epidemiologica allora in atto, dovuta alla diffusione del virus COVID-19.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia I'IIl.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, in persona del Giudice designato - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa - in riforma/annullamento/nullità della sentenza n. 373/2024, emessa il 21.05.2024, depositata il 27.05.2024, nel procedimento recante r.g.
n. 770/2022 del Giudice di Pace di non notificata, dichiarare: CP_2
1) il mancato decorso dei termini di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento
п. 13320190009732616000 e conseguentemente l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda proposta in primo grado;
2) la condanna dell'appellato alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace la , si è Controparte_2 costituito in giudizio l'originario opponente , il quale ha eccepito, in via CP_1 pregiudiziale di rito, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha quindi così concluso:
«1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
2) in via sostanziale e nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta preliminare, rigettate l'impugnazione proposta perché assolutamente illegittima ed
-2- infondata sia in fatto e sia in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della sentenza n. 373/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 21.05.2024 e pubblicata il CP_2
27/05/2024, nella causa civile iscritta al n. 770/2022 R.G.A.C. e di conseguenza, confermarla in ogni sua parte;
3) con condanna dell'appellante alle spese e compensi legali del presente grado di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
23.10.2025, preso atto della rinuncia dei difensori all'assegnazione die termini di cui all'art. 352 c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da parte appellata, non sussistendo i presupposti ai fini di una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., riservata alla sole ipotesi in cui l'impugnazione sia ictu oculi inammissibile ovvero manifestamente infondata.
3. - Venendo quindi al merito, nei limiti entro cui è destinato ad operare l'effetto devolutivo dell'impugnazione, con il thema decidendum rigidamente delimitato dalle censure dedotte dall'odierna appellante (tantum devolutum quantum appellatum), il gravame risulta fondato.
Invero, giova precisare che con la cartella di pagamento n.13320190009732616000 è stato precettato un credito dovuto a titolo di sanzione amministrativa, come tale soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nella specie, tale sanzione è stata irrogata con un verbale di contestazione di norme del c.d.s. notificato in data 14.10.2016, cui è seguita la cartella opposta, pacificamente notificata in data 03.11.2021.
Tale iato temporale di circa 20 gg. (tra il 14.10.2021 ed il 03.11.2021) è ampiamente colmato dalla sospensione di cui alla disciplina emergenziale.
Difatti, l'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212,
l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 (secondo cui «l CP_3
[...]
[...] [
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
[...] sospensione»).
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_3
Deve pertanto ritenersi che i termini di sospensione ivi contemplati si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività pregresse, nel senso che si determina uno slittamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depongono il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, del D. lgs.n. 159 del 2015 (su cui espressamente insiste l'odierna appellante), il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000 n. 212 (cfr. in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 15.01.2025
n. 960).
Tanto è sufficiente per rilevare che, alla data di notifica della cartella opposta, il termine quinquennale di prescrizione – sospeso quantomeno per 85 gg. – non fosse ancora integralmente spirato.
4. - Sicché, per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto, infatti, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
****************
Le spese del giudizio seguono quindi la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M.
n.147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia (€ 2.626,98) e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice
d'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1053/2024, in riforma
-4- della sentenza n. 373/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 27.05.2024, così CP_2 statuisce:
1. rigetta l'opposizione spiegata da avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 13320190009732616000;
2. condanna a rifondere all' le CP_1 Parte_1 spese di lite, che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida per il primo grado in € 701,00 e per il presente grado di giudizio in € 900,00 a titolo di compensi professionali, oltre € 73,50 per spese vive e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, 13.11.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1053/2024, avente ad oggetto “appello”,
promossa da
(P. IVA ), in persona del relativo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Rende (CS), via L. Repaci n. 20/A; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Infante, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliato ad Isola di Capo Rizzuto CP_1 C.F._1
(KR), via G. Marconi s.n.c.; rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Scerbo, giusta procura in atti;
APPELLATO
e
(P. IVA ), in persona del relativo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a via Giovanni Palatucci n. 11; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
-1- 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 23.07.2024 Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza n. 373/2024, emessa in data
[...]
27.05.2024, con la quale il Giudice di Pace di in accoglimento dell'opposizione CP_2 spiegata da avverso la cartella di pagamento n. 13320190009732616000, CP_1 ha dichiarato estinto il credito con la stessa precettato per intervenuta prescrizione, con condanna dell'esattore alla refusione delle spese di lite
Con il proposto gravame ha, in particolare, lamentato come il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto della speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 18 del 2020 e ss.mm.ii., la quale ha disposto la sospensione dell'ordinario decorso del termine di prescrizione in considerazione dell'allarmante emergenza epidemiologica allora in atto, dovuta alla diffusione del virus COVID-19.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia I'IIl.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, in persona del Giudice designato - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa - in riforma/annullamento/nullità della sentenza n. 373/2024, emessa il 21.05.2024, depositata il 27.05.2024, nel procedimento recante r.g.
n. 770/2022 del Giudice di Pace di non notificata, dichiarare: CP_2
1) il mancato decorso dei termini di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento
п. 13320190009732616000 e conseguentemente l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda proposta in primo grado;
2) la condanna dell'appellato alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace la , si è Controparte_2 costituito in giudizio l'originario opponente , il quale ha eccepito, in via CP_1 pregiudiziale di rito, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha quindi così concluso:
«1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
2) in via sostanziale e nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta preliminare, rigettate l'impugnazione proposta perché assolutamente illegittima ed
-2- infondata sia in fatto e sia in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della sentenza n. 373/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 21.05.2024 e pubblicata il CP_2
27/05/2024, nella causa civile iscritta al n. 770/2022 R.G.A.C. e di conseguenza, confermarla in ogni sua parte;
3) con condanna dell'appellante alle spese e compensi legali del presente grado di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
23.10.2025, preso atto della rinuncia dei difensori all'assegnazione die termini di cui all'art. 352 c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da parte appellata, non sussistendo i presupposti ai fini di una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., riservata alla sole ipotesi in cui l'impugnazione sia ictu oculi inammissibile ovvero manifestamente infondata.
3. - Venendo quindi al merito, nei limiti entro cui è destinato ad operare l'effetto devolutivo dell'impugnazione, con il thema decidendum rigidamente delimitato dalle censure dedotte dall'odierna appellante (tantum devolutum quantum appellatum), il gravame risulta fondato.
Invero, giova precisare che con la cartella di pagamento n.13320190009732616000 è stato precettato un credito dovuto a titolo di sanzione amministrativa, come tale soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nella specie, tale sanzione è stata irrogata con un verbale di contestazione di norme del c.d.s. notificato in data 14.10.2016, cui è seguita la cartella opposta, pacificamente notificata in data 03.11.2021.
Tale iato temporale di circa 20 gg. (tra il 14.10.2021 ed il 03.11.2021) è ampiamente colmato dalla sospensione di cui alla disciplina emergenziale.
Difatti, l'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212,
l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 (secondo cui «l CP_3
[...]
[...] [
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
[...] sospensione»).
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_3
Deve pertanto ritenersi che i termini di sospensione ivi contemplati si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività pregresse, nel senso che si determina uno slittamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depongono il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, del D. lgs.n. 159 del 2015 (su cui espressamente insiste l'odierna appellante), il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000 n. 212 (cfr. in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 15.01.2025
n. 960).
Tanto è sufficiente per rilevare che, alla data di notifica della cartella opposta, il termine quinquennale di prescrizione – sospeso quantomeno per 85 gg. – non fosse ancora integralmente spirato.
4. - Sicché, per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto, infatti, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
****************
Le spese del giudizio seguono quindi la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M.
n.147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia (€ 2.626,98) e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice
d'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1053/2024, in riforma
-4- della sentenza n. 373/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 27.05.2024, così CP_2 statuisce:
1. rigetta l'opposizione spiegata da avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 13320190009732616000;
2. condanna a rifondere all' le CP_1 Parte_1 spese di lite, che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida per il primo grado in € 701,00 e per il presente grado di giudizio in € 900,00 a titolo di compensi professionali, oltre € 73,50 per spese vive e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, 13.11.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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