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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 956\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasoleha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.956/2022promossa da:
( C.F.: ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Claudio Matera e Raffaele Torsi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata in Napoli Corso Garibaldi n.355.
OPPONENTE
Contro già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...]
Pesenti, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli Via
P. Mascagni n. 64, presso e nello studio dell'Avv. Paola Santoro;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 22.04.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
8625\2021 del 22\11\2021, (RG 26748\2021), emesso dal Tribunale di Napoli e notificato in data
07\12\2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 20.668,71, oltre interessi come da domanda e spese di causa.
1 In particolare, la formulava istanza monitoria rappresentando che il sig. Controparte_1 [...]
aveva sottoscritto n. 2 contratti e nello specifico 1) il contratto n.2813696 di credito al consumo Pt_1 afferente ad un finanziamento per prestito finalizzato stipulato con ES LO S.p.a. avente un saldo debitore di €. 19.028,11; 2) e il contratto n.2109508736 di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito stipulato con AS s.p.a..
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del il quale Controparte_1 Parte_1 opponendosi instaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, assumendo di ritenere nulli i contratti posti a corredo della domanda monitoria per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, per non essere state consegnate a lui le copie sottoscritte dei contratti de quo ed avendo tra l'altro la ricorrente prodotto nel giudizio monitorio le copie firmate solo dalla parte- sig. . Parte_1
Eccepiva, altresì, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi usurai ed anatocistici stipulate tra le parti ed in particolare poi si duoleva dei criteri di calcolo degli interessi corrispettivi in relazione al contratto di credito al consumo intercorso con l' ES San Paolo s.p.a. quale conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese che determinerebbe l'applicazione di un tasso di interesse reale più elevato di quello pattuito in contratto in violazione dell'art. 1283 c.c.
Ancora, lamentava la nullità del decreto ingiuntivo per usurarietà degli interessi, poiché gli interessi di mora calcolati sul contratto stipulato con ES San Paolo s.p.a. non sarebbero stati calcolati sulla quota capitale delle rate rimaste insolute ma sull'intero importo delle rate, alimentando una produzione di interessi su interessi, il c.d. sistema anatocistico.
Concludeva, quindi, chiedendo: “a. In via preliminare e di rito dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
n.8625/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.11.2021, all'esito del procedimento rubricato al n.
26748/2021 R.G., per tutti i motivi esposti della presente opposizione. b. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato
e comunque per i motivi indicati;
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere a) e b), in via principale e nel merito: a. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte sopra esposte;
b. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo afferente ad un finanziamenti per prestito finalizzato della ES San Paolo SpA e del contratto di finanziamento della AS PA ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni sopra esposte;
c. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo afferente ad un finanziamenti per prestito finalizzato tra ES San Paolo SpA e del contratto di finanziamento della AS spa per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni sopra esposte nel precedente;
d. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo afferente ad un finanziamenti per prestito finalizzato tra ES San Paolo SpA e del
2 contratto di finanziamento della AS spa per usurarietà degli interessi;
e. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. f. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto ed in particolare sulla paventata nullità dei contratti azionati ai sensi dell'art. 117 TUB evidenziava che la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall' art. 117 co. 3 TUB, trattandosi di un requisito che come sancito dalle Sezioni Unite sent.16-01-2018, n. 898, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che sarebbe sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, quali, nella specie, l'erogazione del finanziamento in favore del e l'utilizzo da parte dello stesso della carta di credito. Pt_1
Quanto alla mancata consegna al cliente di una copia dei contratti quale ulteriore motivo di nullità asseriva che dalla lettura dei contratti prodotti emergeva che ES LO S.p.A. ha consegnato un esemplare del contratto al Sig. Pt_1
CP_ Quanto alla doglianza inerente la mancata prova del credito azionato in sede monitoria, la ne sosteneva l'infondatezza ritenendo di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare la legittimità della pretesa creditoria azionata e nello specifico i contratti di finanziamento, gli estratti conto analitici dei predetti rapporti, certificati ai sensi dell'art. 50 TUB, la documentazione comprovante le intervenute cessioni del credito, le comunicazioni di cessione con contestuale intimazione di pagamento.
In riferimento alla illegittimità del piano di ammortamento alla francese del contratto n. 2813696 CP_ sottoscritto con ES LO S.p.A, a parere della dal piano di ammortamento del finanziamento in atti si evincerebbe chiaramente la previsione di una rata costante nel tempo, pari ad Euro 174,43, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, dunque un ammortamento “alla francese”, che è stato regolarmente accettato dal contraente in sede di sottoscrizione, così some sono stati accettati tutti i tassi di interesse previsti ed indicati nel documento contrattuale. CP_ Sulla eccezione di usurarietà degli interessi moratori di cui al contratto n. 2813696, la ne chiedeva l'inammissibilità per genericità della stessa non avendo l'opponente allegato ed indicato i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia., ma si sarebbe solo limitata ad affermare che gli interessi di mora aggiunti al tasso di interesse pattuiti superavano abbondantemente la soglia di usura, perché calcolati sull'intero importo delle rate e non sulla quota capitale delle rate rimaste insolute, generando così una produzione di interessi su interessi. CP_ La tesi dell'usurarietà degli interessi applicati in riferimento al contratto n. 2813696, a dire della risulterebbe infondata in quanto secondo l'opponente l'usura deriverebbe dalla necessaria sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora;
di contro, nel calcolo del TAEG ai fini del confronto con la soglia
3 antiusura calcolata ai sensi dell'art 2 L 108/961, non deve sommarsi l'interesse moratorio previsto in contratto con l'interesse corrispettivo, stante la differente natura e funzione cui tali tassi assolvono. CP_ Concludeva, dunque, la chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in caso di revoca del D.I., condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 20.668,71, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota
[...] capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel corso del giudizio a seguito della concessione la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., venivano dapprima assegnati alle parti i termini di legge per l'avvio della procedura della mediazione ex art. 5 comma 1 bis ex D. Lgvo 28/2010, e poi concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, parte opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito in CP_ capo alla stante l'inidoneità dell'avviso in G.U. ex art.58 TUB a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito ceduto da ES LO e da AS, quali originari creditori dell'opponente, a parere del quale non è stata data la prova dell'inclusione di detti debiti nelle allegate cessioni.
All'udienza del 22.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto della procedibilità dell'opposizione proposta dall' opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato entro il termine di 40 giorni (14.01.2022) rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso, perfezionatasi in capo all'odierno opponente in data
07.12.2021.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda in ordine all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 demandata dal GU, in merito alla quale parte opposta ha allegato verbale negativo di mediazione del 03\10\2022, disattendendo in toto l'asserzione di parte opposta della presunta incompetenza per territorio dell'organo di mediazione quale motivo della mancata adesione alla mediazione stessa.
Nel caso di specie la domanda di mediazione è stata presentata presso l'organismo di mediazione accreditato “ InMedio” sede di Napoli, dunque territorialmente competente in quanto la sede dell'organismo si trova all'interno di uno dei comuni ubicati all'interno della circoscrizione del tribunale competente territorialmente secondo le regole del codice di procedura civile.
Si evidenzia altresì che, per come richiesto dall'opposta che ha avviato la procedura di mediazione, la stessa si è svolta in modalità telematica.
Passando al merito, l'opponente con la prima memoria ex art 183 comma VI c.p.c. ha dedotto altresì' la carenza di titolarità del credito azionato in monitorio dalla opposta per non avere la stessa prodotto copia
4 dei contratti di cessione del credito, per non essere la sola G.U. sufficiente a dimostrate la titolarità del credito avendo una mera funzione di sostituire la notifica individuale della cessione del credito e dunque incidente sulla efficacia, nonché contestando l'inclusione dei crediti oggetto del giudizio nel novero di quelli indicati per categorie generali nella G.U.
Ebbene sul punto, rileva questo giudice, che l'eccezione formulata dall'opponente solo nella prima memoria ex art 183 c.p.c. sebbene non precluda la disamina della doglianza, la quale in quanto riferibile alla legittimazione sostanziale, non è soggetta preclusioni decadenziali va disattesa nel merito facendo una corretta applicazione del principio di non contestazione.
Ed invero la Suprema Corte ha evidenziato che “la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cassazione civile sez. I,
22/05/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9457).
La massima coordina il principio per cui il difetto di titolarità non costituisce eccezione in senso stretto con quello dell'onere della parte di contestare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti - il cui mancato assolvimento comporta una relevatio ab onere probandi per la controparte ai sensi dell'art. 115 cpc - nonché con la necessità che il rilievo officioso del Giudice si fondi pur sempre sul fatto che la situazione contraria a quella dedotta (e non contestata) risulti dagli atti di causa.
In buona sostanza una volta non contestata la titolarità del rapporto sulla base di alcuni fatti (nella fattispecie la cessione in blocco ed il fatto che in detta cessione rientrasse il credito oggetto di giudizio) è del tutto precluso al Giudice o alla parte rilevare ovvero eccepire la mancanza di prova di quei fatti allegati che fondano la titolarità: ciò che è consentito è unicamente rilevare o eccepire il difetto di titolarità che risulti da atti i fatti provati in giudizio che dimostrino una situazione incompatibile con l'affermata
5 titolarità (nella fattispecie ad esempio un documento che provi il contrario e cioè che il credito non rientrava nella cessione o era stato ceduto ad altri) ( cfr Trib. Napoli, sent. n. 7487/2022)
Nel caso di specie la convenuta sin dal ricorso monitorio ha allegato di agire nella qualità di cessionaria del credito di ES San Poalo e della AS all'uopo allegando altresì i contratti di cessione del credito sia tra ES San Paolo e Banca Ifis contratto di cessione avvenuta in data 11-11-2020 (cfr. DOC. 4 fascicolo monitorio) che i contratti di cessione stipulati in data 15-09-2010 tra AS S.p.A. e CP_3 cfr. DOC. 9 fascicolo monitorio), nonché l'atto di fusione in data 19-03-2014 con il quale
[...] CP_3 si è fusa per incorporazione con (fusione all'esito della quale è avvenuto il cambio
[...] Controparte_4 di denominazione in )., cfr. DOCC. 10 e 11 fascicolo monitorio); sia il contratto di Controparte_4 cessione stipulato in data 03-05-2016 tra e (cfr. DOC. 12 fascicolo Controparte_4 Controparte_5 monitorio) sia, per entrambe le cessioni la comunicazione di avvenuta cessione, tali circostanze fattuali, per quanto sopra detto, dovevano essere contestate con il ricorso in opposizione diversamente devono ritenersi provate ex art 115 c.p.c... né dagli atti emergono circostanze che dimostrino che il credito non rientri nella cessione o sia stato ceduto ad altri.
In questo senso, anzi, deve ternesi conto della produzione da parte della opposta della lista dei debitori ceduti, debitamente omissata, della dichiarazione della cedente di avvenuta cessione, del possesso dei contratti e della mancanza di richieste di pagamento da parte delle cessionarie nel periodo successivo alla cessione del credito, tutti elementi che in via presuntiva, in uno alla produzione dei contratti di cessione del credito inducano a ritenere che i crediti de quo siano nella titolarità della opposta.
Ciò posto, l'eccezione è destituita di fondamento e va rigettata.
Va ora esaminata la sollevata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto quale conseguenza della nullità dei contratti azionati in monitorio per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 co.1 e 3 TUB, stante la mancanza della forma scritta (sottoscrizione da parte della Banca) e della consegna al delle Pt_1 copie sottoscritte da tutte le parti.
È evidente che nel caso de quo versiamo in ipotesi di c.d. contratto mono firma ovvero di contratto bancario caratterizzato dalla firma del solo cliente senza la corrispondente sottoscrizione della Banca, annosa quaestio risolta dalla Cassazione SS UU. con sentenza n. 898\2018, la quale, muovendo dalla ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti") ha stabilito che il requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Detto principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi al caso di contratto di intermediazione finanziaria, è applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di
6 protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto
e un esemplare è consegnato ai clienti".
In materia di contratti bancari, dunque, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta ex art. 117 co.3 d. lgs. n. 385 del 1993., dal momento che il consenso della banca si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, il contratto stipulato con ES LO (doc.4 fasc monitorio) risulta sottoscritto dal e ricevuta copia dallo stesso giusta sua sottoscrizione a pag. 8 del contratto ove testualmente Pt_1
è riportato “Il consumatore dichiara di ricevere un esemplare di questo contratto”.
Quanto al contratto stipulato con AS PA ( doc.8 fasc monitorio), lo stesso è debitamente sottoscritto dal cliente , che ha specificatamente sottoscritto non solo la dichiarazione “ Parte_1 di non avvalersi del diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il Documento di Sintesi” ma altresì le ulteriori due dichiarazioni incluse nella casella barrata “ che è stata loro consegnata copia dell'avviso principali norme di trasparenza e del foglio informativo e di avere ritirato copia del presente modulo interamente compilata in ogni parte compreso il documento di sintesi”, la copia del modulo è una copia del contratto.
Per ciò che concerne il consenso della banca, lo stesso è insisto nella stessa azione di recupero credito posta in essere nonché nella provata erogazione del finanziamento ( doc. 6 fasc opposta) e nell'utilizzo della carta di credito, come risultanti dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB che l'opponente non ha né contestato né disconosciuto, così come non ha mai negato di aver concluso detti contratti come depositati in atti dalla cessionaria, né di aver ricevuto le somme come da parte opposta allegate.
Da tutto ciò consegue l'infondatezza e conseguente rigetto della domandata nullità dei contratti per grave vizio di forma ex art. 117 TUB co.1 e 3.,
Priva di fondatezza risulta essere anche la lamentata nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato “emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento”, in quanto la prova dell'esistenza del credito azionato è stata ampiamente fornita dall'opposta mediante produzione del contratto di finanziamento stipulato con ES LO, del contratto di credito al consumo stipulato con AS, delle liste dei movimenti contabili e dei relativi certificati ex art. 50 TUB ed allegazione dell'inadempimento del debitore, a fronte della quale produzione e allegazione, il debitore nulla ha provato in ordine alla estinzione del credito, in violazione del principio che governa la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore come sancito dalle SS UU della Suprema Corte nella nota sentenza n.13533 del 30\10\2001 a tenor della quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
7 Ed ancora, parte opponente lamenta in relazione al solo contratto n.2813696 stipulato con ES
LO S.p.A l'applicazione di tassi usurari e anatocistici, adducendo, tra l'altro, la violazione da parte della creditrice dell'art. 1284, comma 3, c.c., limitandosi però ad allegare genericamente il superamento della soglia usura quale diretta conseguenza della “necessaria” sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora, che a sua volta avrebbe avuto quale effetto la produzione di interessi su interessi – il c.d. fenomeno anatocistico.
Sul punto, è necessario premettere l'assunto attoreo circa la necessarietà di operare la sommatoria, ai fini della verifica dell'usurarietà, del tasso corrispettivo con quello moratorio non è condivisibile ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità che a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 19597 del 18.9.2020 ha costantemente ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
Precisato ciò, va detto che nel caso in esame l'opponente non ha fornito prove concrete e dettagliate né ha prodotto la documentazione necessaria (estratti conto, perizia di parte con criteri di calcolo chiari) per dimostrare l'applicazione di interessi usurari, a tal riguardo occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte che ha dettato i principi informanti l'onere probatorio nelle controversie in materia di interessi usurari, secondo la quale “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 2020).
Difatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Nulla di tutto ciò è stato fatto nell'atto introduttivo del giudizio, non sono indicati, né meglio specificati,
i motivi e gli elementi per cui sarebbe rinvenibile un tasso usurario nel contratto sottoscritto dal Pt_1 con ES LO, limitandosi la stessa parte opponente a delle considerazioni estremamente generiche.
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione concernente l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, atteso che lo stesso, di per sé, non comporta anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati sul
8 capitale residuo e non sugli interessi scaduti. La capitalizzazione, in questo contesto, è una forma di quantificazione della prestazione, non un'applicazione di interessi anatocistici.
Invero il rapporto oggetto di causa era un prestito con ammortamento “alla francese”, noto all'opponente perché scelto all'atto della sottoscrizione del contratto, nel quale erano specificati in modo chiaro ed evidente l'inizio del piano di ammortamento della somma concessa a prestito, la relativa durata ed il metodo della restituzione della somma finanziata (con indicazione per ogni singola rata sia della quota capitale che della quota interessi), nonché il TAN fisso al 7,15% annuo e TAEG al 7,72% annuo.
Al riguardo, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello secondo cui la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi, bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Infatti, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario “prestato” detratta la somma versata con la rata precedente.
Dall'esclusione del fenomeno anatocistico nel sistema di ammortamento c.d. francese, ne consegue che non può sussistere alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art.1284
c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivamente praticato.
A ciò si aggiunga quanto all'ulteriore censura di nullità del finanziamento per indeterminatezza che le
Sezioni Unite con sentenza 29 maggio 2024, n. 15130 hanno sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento e certificato ex art. 50 TUB), a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e seguono la soccombenza e pertanto si pongono per intero in capo alla parte opponente nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei compensi medi previsti in relazioni alle fasi espletate.
9
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8625\2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 22\11\2021;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e
[...] spese generali.
Così deciso in Napoli, lì 29.07.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasoleha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.956/2022promossa da:
( C.F.: ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Claudio Matera e Raffaele Torsi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata in Napoli Corso Garibaldi n.355.
OPPONENTE
Contro già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...]
Pesenti, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli Via
P. Mascagni n. 64, presso e nello studio dell'Avv. Paola Santoro;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 22.04.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
8625\2021 del 22\11\2021, (RG 26748\2021), emesso dal Tribunale di Napoli e notificato in data
07\12\2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 20.668,71, oltre interessi come da domanda e spese di causa.
1 In particolare, la formulava istanza monitoria rappresentando che il sig. Controparte_1 [...]
aveva sottoscritto n. 2 contratti e nello specifico 1) il contratto n.2813696 di credito al consumo Pt_1 afferente ad un finanziamento per prestito finalizzato stipulato con ES LO S.p.a. avente un saldo debitore di €. 19.028,11; 2) e il contratto n.2109508736 di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito stipulato con AS s.p.a..
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del il quale Controparte_1 Parte_1 opponendosi instaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, assumendo di ritenere nulli i contratti posti a corredo della domanda monitoria per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, per non essere state consegnate a lui le copie sottoscritte dei contratti de quo ed avendo tra l'altro la ricorrente prodotto nel giudizio monitorio le copie firmate solo dalla parte- sig. . Parte_1
Eccepiva, altresì, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi usurai ed anatocistici stipulate tra le parti ed in particolare poi si duoleva dei criteri di calcolo degli interessi corrispettivi in relazione al contratto di credito al consumo intercorso con l' ES San Paolo s.p.a. quale conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese che determinerebbe l'applicazione di un tasso di interesse reale più elevato di quello pattuito in contratto in violazione dell'art. 1283 c.c.
Ancora, lamentava la nullità del decreto ingiuntivo per usurarietà degli interessi, poiché gli interessi di mora calcolati sul contratto stipulato con ES San Paolo s.p.a. non sarebbero stati calcolati sulla quota capitale delle rate rimaste insolute ma sull'intero importo delle rate, alimentando una produzione di interessi su interessi, il c.d. sistema anatocistico.
Concludeva, quindi, chiedendo: “a. In via preliminare e di rito dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
n.8625/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.11.2021, all'esito del procedimento rubricato al n.
26748/2021 R.G., per tutti i motivi esposti della presente opposizione. b. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato
e comunque per i motivi indicati;
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere a) e b), in via principale e nel merito: a. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte sopra esposte;
b. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo afferente ad un finanziamenti per prestito finalizzato della ES San Paolo SpA e del contratto di finanziamento della AS PA ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni sopra esposte;
c. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo afferente ad un finanziamenti per prestito finalizzato tra ES San Paolo SpA e del contratto di finanziamento della AS spa per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni sopra esposte nel precedente;
d. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo afferente ad un finanziamenti per prestito finalizzato tra ES San Paolo SpA e del
2 contratto di finanziamento della AS spa per usurarietà degli interessi;
e. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. f. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto ed in particolare sulla paventata nullità dei contratti azionati ai sensi dell'art. 117 TUB evidenziava che la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall' art. 117 co. 3 TUB, trattandosi di un requisito che come sancito dalle Sezioni Unite sent.16-01-2018, n. 898, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che sarebbe sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, quali, nella specie, l'erogazione del finanziamento in favore del e l'utilizzo da parte dello stesso della carta di credito. Pt_1
Quanto alla mancata consegna al cliente di una copia dei contratti quale ulteriore motivo di nullità asseriva che dalla lettura dei contratti prodotti emergeva che ES LO S.p.A. ha consegnato un esemplare del contratto al Sig. Pt_1
CP_ Quanto alla doglianza inerente la mancata prova del credito azionato in sede monitoria, la ne sosteneva l'infondatezza ritenendo di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare la legittimità della pretesa creditoria azionata e nello specifico i contratti di finanziamento, gli estratti conto analitici dei predetti rapporti, certificati ai sensi dell'art. 50 TUB, la documentazione comprovante le intervenute cessioni del credito, le comunicazioni di cessione con contestuale intimazione di pagamento.
In riferimento alla illegittimità del piano di ammortamento alla francese del contratto n. 2813696 CP_ sottoscritto con ES LO S.p.A, a parere della dal piano di ammortamento del finanziamento in atti si evincerebbe chiaramente la previsione di una rata costante nel tempo, pari ad Euro 174,43, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, dunque un ammortamento “alla francese”, che è stato regolarmente accettato dal contraente in sede di sottoscrizione, così some sono stati accettati tutti i tassi di interesse previsti ed indicati nel documento contrattuale. CP_ Sulla eccezione di usurarietà degli interessi moratori di cui al contratto n. 2813696, la ne chiedeva l'inammissibilità per genericità della stessa non avendo l'opponente allegato ed indicato i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia., ma si sarebbe solo limitata ad affermare che gli interessi di mora aggiunti al tasso di interesse pattuiti superavano abbondantemente la soglia di usura, perché calcolati sull'intero importo delle rate e non sulla quota capitale delle rate rimaste insolute, generando così una produzione di interessi su interessi. CP_ La tesi dell'usurarietà degli interessi applicati in riferimento al contratto n. 2813696, a dire della risulterebbe infondata in quanto secondo l'opponente l'usura deriverebbe dalla necessaria sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora;
di contro, nel calcolo del TAEG ai fini del confronto con la soglia
3 antiusura calcolata ai sensi dell'art 2 L 108/961, non deve sommarsi l'interesse moratorio previsto in contratto con l'interesse corrispettivo, stante la differente natura e funzione cui tali tassi assolvono. CP_ Concludeva, dunque, la chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in caso di revoca del D.I., condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 20.668,71, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota
[...] capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel corso del giudizio a seguito della concessione la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., venivano dapprima assegnati alle parti i termini di legge per l'avvio della procedura della mediazione ex art. 5 comma 1 bis ex D. Lgvo 28/2010, e poi concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, parte opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito in CP_ capo alla stante l'inidoneità dell'avviso in G.U. ex art.58 TUB a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito ceduto da ES LO e da AS, quali originari creditori dell'opponente, a parere del quale non è stata data la prova dell'inclusione di detti debiti nelle allegate cessioni.
All'udienza del 22.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto della procedibilità dell'opposizione proposta dall' opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato entro il termine di 40 giorni (14.01.2022) rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso, perfezionatasi in capo all'odierno opponente in data
07.12.2021.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda in ordine all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 demandata dal GU, in merito alla quale parte opposta ha allegato verbale negativo di mediazione del 03\10\2022, disattendendo in toto l'asserzione di parte opposta della presunta incompetenza per territorio dell'organo di mediazione quale motivo della mancata adesione alla mediazione stessa.
Nel caso di specie la domanda di mediazione è stata presentata presso l'organismo di mediazione accreditato “ InMedio” sede di Napoli, dunque territorialmente competente in quanto la sede dell'organismo si trova all'interno di uno dei comuni ubicati all'interno della circoscrizione del tribunale competente territorialmente secondo le regole del codice di procedura civile.
Si evidenzia altresì che, per come richiesto dall'opposta che ha avviato la procedura di mediazione, la stessa si è svolta in modalità telematica.
Passando al merito, l'opponente con la prima memoria ex art 183 comma VI c.p.c. ha dedotto altresì' la carenza di titolarità del credito azionato in monitorio dalla opposta per non avere la stessa prodotto copia
4 dei contratti di cessione del credito, per non essere la sola G.U. sufficiente a dimostrate la titolarità del credito avendo una mera funzione di sostituire la notifica individuale della cessione del credito e dunque incidente sulla efficacia, nonché contestando l'inclusione dei crediti oggetto del giudizio nel novero di quelli indicati per categorie generali nella G.U.
Ebbene sul punto, rileva questo giudice, che l'eccezione formulata dall'opponente solo nella prima memoria ex art 183 c.p.c. sebbene non precluda la disamina della doglianza, la quale in quanto riferibile alla legittimazione sostanziale, non è soggetta preclusioni decadenziali va disattesa nel merito facendo una corretta applicazione del principio di non contestazione.
Ed invero la Suprema Corte ha evidenziato che “la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cassazione civile sez. I,
22/05/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9457).
La massima coordina il principio per cui il difetto di titolarità non costituisce eccezione in senso stretto con quello dell'onere della parte di contestare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti - il cui mancato assolvimento comporta una relevatio ab onere probandi per la controparte ai sensi dell'art. 115 cpc - nonché con la necessità che il rilievo officioso del Giudice si fondi pur sempre sul fatto che la situazione contraria a quella dedotta (e non contestata) risulti dagli atti di causa.
In buona sostanza una volta non contestata la titolarità del rapporto sulla base di alcuni fatti (nella fattispecie la cessione in blocco ed il fatto che in detta cessione rientrasse il credito oggetto di giudizio) è del tutto precluso al Giudice o alla parte rilevare ovvero eccepire la mancanza di prova di quei fatti allegati che fondano la titolarità: ciò che è consentito è unicamente rilevare o eccepire il difetto di titolarità che risulti da atti i fatti provati in giudizio che dimostrino una situazione incompatibile con l'affermata
5 titolarità (nella fattispecie ad esempio un documento che provi il contrario e cioè che il credito non rientrava nella cessione o era stato ceduto ad altri) ( cfr Trib. Napoli, sent. n. 7487/2022)
Nel caso di specie la convenuta sin dal ricorso monitorio ha allegato di agire nella qualità di cessionaria del credito di ES San Poalo e della AS all'uopo allegando altresì i contratti di cessione del credito sia tra ES San Paolo e Banca Ifis contratto di cessione avvenuta in data 11-11-2020 (cfr. DOC. 4 fascicolo monitorio) che i contratti di cessione stipulati in data 15-09-2010 tra AS S.p.A. e CP_3 cfr. DOC. 9 fascicolo monitorio), nonché l'atto di fusione in data 19-03-2014 con il quale
[...] CP_3 si è fusa per incorporazione con (fusione all'esito della quale è avvenuto il cambio
[...] Controparte_4 di denominazione in )., cfr. DOCC. 10 e 11 fascicolo monitorio); sia il contratto di Controparte_4 cessione stipulato in data 03-05-2016 tra e (cfr. DOC. 12 fascicolo Controparte_4 Controparte_5 monitorio) sia, per entrambe le cessioni la comunicazione di avvenuta cessione, tali circostanze fattuali, per quanto sopra detto, dovevano essere contestate con il ricorso in opposizione diversamente devono ritenersi provate ex art 115 c.p.c... né dagli atti emergono circostanze che dimostrino che il credito non rientri nella cessione o sia stato ceduto ad altri.
In questo senso, anzi, deve ternesi conto della produzione da parte della opposta della lista dei debitori ceduti, debitamente omissata, della dichiarazione della cedente di avvenuta cessione, del possesso dei contratti e della mancanza di richieste di pagamento da parte delle cessionarie nel periodo successivo alla cessione del credito, tutti elementi che in via presuntiva, in uno alla produzione dei contratti di cessione del credito inducano a ritenere che i crediti de quo siano nella titolarità della opposta.
Ciò posto, l'eccezione è destituita di fondamento e va rigettata.
Va ora esaminata la sollevata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto quale conseguenza della nullità dei contratti azionati in monitorio per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 co.1 e 3 TUB, stante la mancanza della forma scritta (sottoscrizione da parte della Banca) e della consegna al delle Pt_1 copie sottoscritte da tutte le parti.
È evidente che nel caso de quo versiamo in ipotesi di c.d. contratto mono firma ovvero di contratto bancario caratterizzato dalla firma del solo cliente senza la corrispondente sottoscrizione della Banca, annosa quaestio risolta dalla Cassazione SS UU. con sentenza n. 898\2018, la quale, muovendo dalla ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti") ha stabilito che il requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Detto principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi al caso di contratto di intermediazione finanziaria, è applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di
6 protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto
e un esemplare è consegnato ai clienti".
In materia di contratti bancari, dunque, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta ex art. 117 co.3 d. lgs. n. 385 del 1993., dal momento che il consenso della banca si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, il contratto stipulato con ES LO (doc.4 fasc monitorio) risulta sottoscritto dal e ricevuta copia dallo stesso giusta sua sottoscrizione a pag. 8 del contratto ove testualmente Pt_1
è riportato “Il consumatore dichiara di ricevere un esemplare di questo contratto”.
Quanto al contratto stipulato con AS PA ( doc.8 fasc monitorio), lo stesso è debitamente sottoscritto dal cliente , che ha specificatamente sottoscritto non solo la dichiarazione “ Parte_1 di non avvalersi del diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il Documento di Sintesi” ma altresì le ulteriori due dichiarazioni incluse nella casella barrata “ che è stata loro consegnata copia dell'avviso principali norme di trasparenza e del foglio informativo e di avere ritirato copia del presente modulo interamente compilata in ogni parte compreso il documento di sintesi”, la copia del modulo è una copia del contratto.
Per ciò che concerne il consenso della banca, lo stesso è insisto nella stessa azione di recupero credito posta in essere nonché nella provata erogazione del finanziamento ( doc. 6 fasc opposta) e nell'utilizzo della carta di credito, come risultanti dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB che l'opponente non ha né contestato né disconosciuto, così come non ha mai negato di aver concluso detti contratti come depositati in atti dalla cessionaria, né di aver ricevuto le somme come da parte opposta allegate.
Da tutto ciò consegue l'infondatezza e conseguente rigetto della domandata nullità dei contratti per grave vizio di forma ex art. 117 TUB co.1 e 3.,
Priva di fondatezza risulta essere anche la lamentata nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato “emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento”, in quanto la prova dell'esistenza del credito azionato è stata ampiamente fornita dall'opposta mediante produzione del contratto di finanziamento stipulato con ES LO, del contratto di credito al consumo stipulato con AS, delle liste dei movimenti contabili e dei relativi certificati ex art. 50 TUB ed allegazione dell'inadempimento del debitore, a fronte della quale produzione e allegazione, il debitore nulla ha provato in ordine alla estinzione del credito, in violazione del principio che governa la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore come sancito dalle SS UU della Suprema Corte nella nota sentenza n.13533 del 30\10\2001 a tenor della quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
7 Ed ancora, parte opponente lamenta in relazione al solo contratto n.2813696 stipulato con ES
LO S.p.A l'applicazione di tassi usurari e anatocistici, adducendo, tra l'altro, la violazione da parte della creditrice dell'art. 1284, comma 3, c.c., limitandosi però ad allegare genericamente il superamento della soglia usura quale diretta conseguenza della “necessaria” sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora, che a sua volta avrebbe avuto quale effetto la produzione di interessi su interessi – il c.d. fenomeno anatocistico.
Sul punto, è necessario premettere l'assunto attoreo circa la necessarietà di operare la sommatoria, ai fini della verifica dell'usurarietà, del tasso corrispettivo con quello moratorio non è condivisibile ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità che a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 19597 del 18.9.2020 ha costantemente ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
Precisato ciò, va detto che nel caso in esame l'opponente non ha fornito prove concrete e dettagliate né ha prodotto la documentazione necessaria (estratti conto, perizia di parte con criteri di calcolo chiari) per dimostrare l'applicazione di interessi usurari, a tal riguardo occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte che ha dettato i principi informanti l'onere probatorio nelle controversie in materia di interessi usurari, secondo la quale “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 2020).
Difatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Nulla di tutto ciò è stato fatto nell'atto introduttivo del giudizio, non sono indicati, né meglio specificati,
i motivi e gli elementi per cui sarebbe rinvenibile un tasso usurario nel contratto sottoscritto dal Pt_1 con ES LO, limitandosi la stessa parte opponente a delle considerazioni estremamente generiche.
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione concernente l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, atteso che lo stesso, di per sé, non comporta anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati sul
8 capitale residuo e non sugli interessi scaduti. La capitalizzazione, in questo contesto, è una forma di quantificazione della prestazione, non un'applicazione di interessi anatocistici.
Invero il rapporto oggetto di causa era un prestito con ammortamento “alla francese”, noto all'opponente perché scelto all'atto della sottoscrizione del contratto, nel quale erano specificati in modo chiaro ed evidente l'inizio del piano di ammortamento della somma concessa a prestito, la relativa durata ed il metodo della restituzione della somma finanziata (con indicazione per ogni singola rata sia della quota capitale che della quota interessi), nonché il TAN fisso al 7,15% annuo e TAEG al 7,72% annuo.
Al riguardo, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello secondo cui la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi, bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Infatti, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario “prestato” detratta la somma versata con la rata precedente.
Dall'esclusione del fenomeno anatocistico nel sistema di ammortamento c.d. francese, ne consegue che non può sussistere alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art.1284
c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivamente praticato.
A ciò si aggiunga quanto all'ulteriore censura di nullità del finanziamento per indeterminatezza che le
Sezioni Unite con sentenza 29 maggio 2024, n. 15130 hanno sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento e certificato ex art. 50 TUB), a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e seguono la soccombenza e pertanto si pongono per intero in capo alla parte opponente nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei compensi medi previsti in relazioni alle fasi espletate.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8625\2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 22\11\2021;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e
[...] spese generali.
Così deciso in Napoli, lì 29.07.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
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