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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 20153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20153 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: HI RI, nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di: IA DE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NE CC, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. ELISABETTA GENTILE, difensore dell'imputato HI VI, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/12/2024, la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del 15/12/2023 del Tribunale di Tivoli con la quale VI HI era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di appropriazione indebita ai danni di AR CC, oltre che al Penale Sent. Sez. 2 Num. 20153 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2025 risarcimento del danno in favore della stessa AR CC, che si era costituita parte civile. La Corte d'appello di Roma, in particolare: 1) escludeva la parte civile AR CC per la ragione che la medesima domanda sarebbe stata da lei proposta anche davanti al giudice civile, con la conseguente revoca delle statuizioni civili che erano state adottate dal Tribunale di Tivoli in favore della stessa AR CC;
2) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato VI HI per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Sandro Alimonti, la parte civile AR CC, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla menzionata esclusione della parte civile e alla conseguente revoca delle statuizioni civili che erano state adottate dal Tribunale di Tivoli. Dopo avere affermato che la causa che pendeva davanti al giudice civile era una causa di divisione dell'eredità di LI LI, madre della persona offesa AR CC e nonna dell'imputato (che è figlio di IA CC, sorella della persona offesa), la ricorrente deduce che «non doveva essere esclusa la parte civile», in quanto, «pur essendovi coincidenza tra le parti delle due domande», «sul piano oggettivo le domande avevano contenuto diverso, atteso che l'azione civile in sede penale aveva ad oggetto unicamente i danni derivanti dal reato di appropriazione indebita, mentre la domanda proposta nel giudizio civile riguardava la divisione giudiziale». Secondo la ricorrente, la Corte d'appello di Roma avrebbe «omesso di valutare gli atti depositati in primo grado ove risultava con estrema chiarezza che non vi era alcuna duplicazione di pretese economiche da parte della costituita parte civile». Dopo avere esposto alcune considerazioni relative alla portata del vizio della motivazione nelle sue diverse declinazioni, la ricorrente rappresenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca della costituzione di parte civile, di cui all'art. 82 cod. proc. pen., opererebbe, nel caso in cui l'azione risarcitoria venga promossa anche davanti al giudice civile da parte del soggetto danneggiato che si sia già costituito parte civile, «solo quando sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi». Coincidenza che non si configurerebbe là dove «non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendi». 2 Alla luce di ciò, la Corte d'appello di Roma «non avrebbe dovuto ritenere una duplicazione dei giudizi, e ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen. ed escludere la parte civile». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Si deve anzitutto ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso il capo della sentenza d'appello con il quale, in accoglimento dello specifico gravame proposto dall'imputato, siano state disposte l'esclusione della medesima parte civile e l'eliminazione delle statuizioni in suo favore della decisione di primo grado (Sez. 4, n. 4101 del 06/12/2012, dep. 2013, Picozza, Rv. 255264-01; Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003, Addesi, Rv. 223680-01). La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, in tale ipotesi, non può trovare applicazione il principio dell'inoppugnabilità delle ordinanze che escludono o ammettono la costituzione di parte civile e, nel caso della esclusione, anche della sentenza emessa all'esito del relativo procedimento, dal momento che detto principio non può operare se non nel presupposto che l'esclusione sia stata disposta, appunto, con un'ordinanza e non invece con la sentenza, così come necessariamente avviene quando, sulla presenza della parte civile nel processo, ammessa nel giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, sia stata da quest'ultimo formulata apposita doglianza al giudice d'appello. 3. Tanto ribadito, il Collegio ritiene che la motivazione sulla base della quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto l'identità delle due azioni promosse da AR CC in sede civile e in sede penale sia manifestamente illogica. A tale proposito, si deve osservare che l'identità delle azioni deve essere accertata alla stregua dei comuni canoni di identificazione di esse, i quali sono costituiti dalle personae, dal petitum e dalla causa petendi. Nel caso di specie, si deve rilevare che l'imputato VI HI era accusato di essersi appropriato, dopo la morte della nonna LI LI, «di somme di denaro la cui quota-parte sarebbe dovuta invece spettare a titolo ereditario anche alla coerede CC AR», «preleva[ndole] dal conto corrente intestato alla de cuius» (così il capo d'imputazione). Pertanto, esercitando l'azione civile nel processo penale, AR CC aveva evidentemente chiesto il risarcimento del danno che le era derivato dall'indebita appropriazione, da parte dell'imputato VI HI, della quota-parte delle somme presenti sul conto corrente intestato alla de cuius LI ER che le spettava in quanto erede della stessa ER. 3 Come è stato rilevato dalla Corte d'appello di Roma, con l'atto di citazione davanti al Tribunale civile di Tivoli, AR CC aveva citato in giudizio anche l'imputato VI HI (oltre a sua madre IA CC e a sua sorella) per ottenere la divisione giudiziale anche «delle somme di cui al conto corrente BancoPosta intestato a nome della de cuius, con assegnazione in favore della CC AR di una quota pari alla metà». Pertanto, mentre l'azione di divisione ereditaria, esercitata da AR CC in sede civile nei confronti dei partecipanti alla comunione ereditaria, era diretta allo scioglimento della stessa comunione e all'attribuzione delle quote ereditarie, l'azione esercitata dalla medesima AR CC in sede penale era diretta a ottenere il risarcimento del danno che derivava dal fatto che, a prescindere dalla quota ereditaria che le sarebbe stata riconosciuta nel diverso giudizio civile, il nipote VI HI si era indebitamente appropriato di parte dei beni che erano caduti in successione. Alla luce di ciò, la decisione della Corte d'appello di Roma di ritenere l'identità delle due azioni indicate risulta manifestamente illogica, tenuto conto del fatto che, nonostante la coincidenza delle parti (in particolare, per quanto qui rileva, AR CC e VI HI), le stesse azioni risultano, per quanto si è detto, sostanzialmente nettamente diverse. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 23/04/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NE CC, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. ELISABETTA GENTILE, difensore dell'imputato HI VI, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/12/2024, la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del 15/12/2023 del Tribunale di Tivoli con la quale VI HI era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di appropriazione indebita ai danni di AR CC, oltre che al Penale Sent. Sez. 2 Num. 20153 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2025 risarcimento del danno in favore della stessa AR CC, che si era costituita parte civile. La Corte d'appello di Roma, in particolare: 1) escludeva la parte civile AR CC per la ragione che la medesima domanda sarebbe stata da lei proposta anche davanti al giudice civile, con la conseguente revoca delle statuizioni civili che erano state adottate dal Tribunale di Tivoli in favore della stessa AR CC;
2) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato VI HI per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Sandro Alimonti, la parte civile AR CC, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla menzionata esclusione della parte civile e alla conseguente revoca delle statuizioni civili che erano state adottate dal Tribunale di Tivoli. Dopo avere affermato che la causa che pendeva davanti al giudice civile era una causa di divisione dell'eredità di LI LI, madre della persona offesa AR CC e nonna dell'imputato (che è figlio di IA CC, sorella della persona offesa), la ricorrente deduce che «non doveva essere esclusa la parte civile», in quanto, «pur essendovi coincidenza tra le parti delle due domande», «sul piano oggettivo le domande avevano contenuto diverso, atteso che l'azione civile in sede penale aveva ad oggetto unicamente i danni derivanti dal reato di appropriazione indebita, mentre la domanda proposta nel giudizio civile riguardava la divisione giudiziale». Secondo la ricorrente, la Corte d'appello di Roma avrebbe «omesso di valutare gli atti depositati in primo grado ove risultava con estrema chiarezza che non vi era alcuna duplicazione di pretese economiche da parte della costituita parte civile». Dopo avere esposto alcune considerazioni relative alla portata del vizio della motivazione nelle sue diverse declinazioni, la ricorrente rappresenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca della costituzione di parte civile, di cui all'art. 82 cod. proc. pen., opererebbe, nel caso in cui l'azione risarcitoria venga promossa anche davanti al giudice civile da parte del soggetto danneggiato che si sia già costituito parte civile, «solo quando sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi». Coincidenza che non si configurerebbe là dove «non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendi». 2 Alla luce di ciò, la Corte d'appello di Roma «non avrebbe dovuto ritenere una duplicazione dei giudizi, e ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen. ed escludere la parte civile». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Si deve anzitutto ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso il capo della sentenza d'appello con il quale, in accoglimento dello specifico gravame proposto dall'imputato, siano state disposte l'esclusione della medesima parte civile e l'eliminazione delle statuizioni in suo favore della decisione di primo grado (Sez. 4, n. 4101 del 06/12/2012, dep. 2013, Picozza, Rv. 255264-01; Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003, Addesi, Rv. 223680-01). La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, in tale ipotesi, non può trovare applicazione il principio dell'inoppugnabilità delle ordinanze che escludono o ammettono la costituzione di parte civile e, nel caso della esclusione, anche della sentenza emessa all'esito del relativo procedimento, dal momento che detto principio non può operare se non nel presupposto che l'esclusione sia stata disposta, appunto, con un'ordinanza e non invece con la sentenza, così come necessariamente avviene quando, sulla presenza della parte civile nel processo, ammessa nel giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, sia stata da quest'ultimo formulata apposita doglianza al giudice d'appello. 3. Tanto ribadito, il Collegio ritiene che la motivazione sulla base della quale la Corte d'appello di Roma ha ritenuto l'identità delle due azioni promosse da AR CC in sede civile e in sede penale sia manifestamente illogica. A tale proposito, si deve osservare che l'identità delle azioni deve essere accertata alla stregua dei comuni canoni di identificazione di esse, i quali sono costituiti dalle personae, dal petitum e dalla causa petendi. Nel caso di specie, si deve rilevare che l'imputato VI HI era accusato di essersi appropriato, dopo la morte della nonna LI LI, «di somme di denaro la cui quota-parte sarebbe dovuta invece spettare a titolo ereditario anche alla coerede CC AR», «preleva[ndole] dal conto corrente intestato alla de cuius» (così il capo d'imputazione). Pertanto, esercitando l'azione civile nel processo penale, AR CC aveva evidentemente chiesto il risarcimento del danno che le era derivato dall'indebita appropriazione, da parte dell'imputato VI HI, della quota-parte delle somme presenti sul conto corrente intestato alla de cuius LI ER che le spettava in quanto erede della stessa ER. 3 Come è stato rilevato dalla Corte d'appello di Roma, con l'atto di citazione davanti al Tribunale civile di Tivoli, AR CC aveva citato in giudizio anche l'imputato VI HI (oltre a sua madre IA CC e a sua sorella) per ottenere la divisione giudiziale anche «delle somme di cui al conto corrente BancoPosta intestato a nome della de cuius, con assegnazione in favore della CC AR di una quota pari alla metà». Pertanto, mentre l'azione di divisione ereditaria, esercitata da AR CC in sede civile nei confronti dei partecipanti alla comunione ereditaria, era diretta allo scioglimento della stessa comunione e all'attribuzione delle quote ereditarie, l'azione esercitata dalla medesima AR CC in sede penale era diretta a ottenere il risarcimento del danno che derivava dal fatto che, a prescindere dalla quota ereditaria che le sarebbe stata riconosciuta nel diverso giudizio civile, il nipote VI HI si era indebitamente appropriato di parte dei beni che erano caduti in successione. Alla luce di ciò, la decisione della Corte d'appello di Roma di ritenere l'identità delle due azioni indicate risulta manifestamente illogica, tenuto conto del fatto che, nonostante la coincidenza delle parti (in particolare, per quanto qui rileva, AR CC e VI HI), le stesse azioni risultano, per quanto si è detto, sostanzialmente nettamente diverse. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 23/04/2025.