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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4685/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato telematicamente in data 18/07/2025 al Comune di Catania, qui inviato in data
30/07/2025 e iscritto al n. 4685/2025 R.G.R., Ricorrente1 ricorreva avverso l'avviso accertamento per TARI N. 440240 del 12/04/2025 anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ricevuto con lettera raccomandata in data 27/06/2025 e relativo all'immobile ubicato in Catania, Cortile dell'Anguilla n.
3, della somma di euro 1.574,00 a seguito dell'asserito mancato pagamento della TARI, anno di riferimento 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, con gli annessi e connessi. Deduceva infondatezza e prescrizione del credito. Chiedeva – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 09/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, il Giudice – sussistendo i presupposti ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§6. Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo servizio telematico al Comune (non costituitosi) in data 18/07/2025. La circostanza che l'atto impugnato sia stato notificato all'odierno ricorrente in data 27/06/2025 è stata da quest'ultimo solo dedotta, ma non provata. In mancanza di costituzione del resistente, l'affermazione del ricorrente non può dirsi corroborata dalla non contestazione da parte del detto ente.
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.»
§7. Osserva in linea meramente subordinata il Decidente che il ricorso è comunque infondato.
§7.1. Quanto alla eccepita prescrizione, si rileva che l'ordinario termine di prescrizione per la TARI, previsto entro il quinto anno successivo all'anno di scadenza del versamento, è superato nella specie dalle modifiche legislative determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettate, per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020, (laddove si legge ".....Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159"), la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare il richiamato art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento.... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Alla sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione si è accompagnata la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui
“Con riferimento ai carichi ... sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
L'articolo 68 D.L. n. 18/2020 come convertito con la legge 77/2020 e successive modifiche, al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis stabilisce che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge. In conclusione, l'avviso in argomento, notificato in data
27/06/2025, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale, relativamente al primo anno (2019) il 31/12/2026 e in epoca successiva relativamente agli altri anni.
Pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa. §7.2. È poi infondato il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che non sarebbe tenuto al pagamento del tributo perché i locali assoggettati ad imposizione sono inidonei alla produzione di rifiuti.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (dapprima TARSU e via via successive), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 18054 del 14/09/2016, Rv. 640961 - 01). E ancora:
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022 (Rv. 665315 - 01) In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui
è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
Così, l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
Tale prova è del tutto mancata nel caso in esame, in cui il ricorrente non ha provato di aver effettuato la prescritta comunicazione al Comune resistente, che non ha pertanto potuto provvedere al riscontro di quanto sostenuto dal contribuente, con conseguente rigetto dell'eccezione.
§8. Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione e dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
AN UL
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4685/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440240 TARI 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato telematicamente in data 18/07/2025 al Comune di Catania, qui inviato in data
30/07/2025 e iscritto al n. 4685/2025 R.G.R., Ricorrente1 ricorreva avverso l'avviso accertamento per TARI N. 440240 del 12/04/2025 anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ricevuto con lettera raccomandata in data 27/06/2025 e relativo all'immobile ubicato in Catania, Cortile dell'Anguilla n.
3, della somma di euro 1.574,00 a seguito dell'asserito mancato pagamento della TARI, anno di riferimento 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, con gli annessi e connessi. Deduceva infondatezza e prescrizione del credito. Chiedeva – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 09/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, il Giudice – sussistendo i presupposti ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§6. Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo servizio telematico al Comune (non costituitosi) in data 18/07/2025. La circostanza che l'atto impugnato sia stato notificato all'odierno ricorrente in data 27/06/2025 è stata da quest'ultimo solo dedotta, ma non provata. In mancanza di costituzione del resistente, l'affermazione del ricorrente non può dirsi corroborata dalla non contestazione da parte del detto ente.
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.»
§7. Osserva in linea meramente subordinata il Decidente che il ricorso è comunque infondato.
§7.1. Quanto alla eccepita prescrizione, si rileva che l'ordinario termine di prescrizione per la TARI, previsto entro il quinto anno successivo all'anno di scadenza del versamento, è superato nella specie dalle modifiche legislative determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettate, per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020, (laddove si legge ".....Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159"), la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare il richiamato art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento.... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Alla sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione si è accompagnata la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui
“Con riferimento ai carichi ... sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
L'articolo 68 D.L. n. 18/2020 come convertito con la legge 77/2020 e successive modifiche, al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis stabilisce che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge. In conclusione, l'avviso in argomento, notificato in data
27/06/2025, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale, relativamente al primo anno (2019) il 31/12/2026 e in epoca successiva relativamente agli altri anni.
Pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa. §7.2. È poi infondato il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che non sarebbe tenuto al pagamento del tributo perché i locali assoggettati ad imposizione sono inidonei alla produzione di rifiuti.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (dapprima TARSU e via via successive), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 18054 del 14/09/2016, Rv. 640961 - 01). E ancora:
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022 (Rv. 665315 - 01) In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui
è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
Così, l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
Tale prova è del tutto mancata nel caso in esame, in cui il ricorrente non ha provato di aver effettuato la prescritta comunicazione al Comune resistente, che non ha pertanto potuto provvedere al riscontro di quanto sostenuto dal contribuente, con conseguente rigetto dell'eccezione.
§8. Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione e dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
AN UL