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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/11/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3287 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
“cartolare” del 23.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Giannichedda e Francesco Di Mambro
-opponente-
e
(P.I. ), e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
RE OR
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23.9.2025, tenuta in modalità
“cartolare”, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2020 emesso da questo
Tribunale, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro € 20.008,78, oltre interessi e spese, quale saldo debitore derivante dai contratti di apertura di credito con carta ricaricabile n.
10070052957180 e di prestito personale n. 20140815413112, conclusi dal
1 predetto con Findomestic Banca s.p.a. il 17.10.2016. In particolare, l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine fissato dall'art. 644 c.p.c. e la non debenza delle somme ingiunte.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare accertare – dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N.113/2020 Reg. Ing. - N. 373/2020 R.G. del Tribunale di Cassino per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, accertare - dichiarare l'insussistenza e la non debenza della somma di €
20.008,78 ingiunta in pagamento con il decreto ingiuntivo N.181/2020 Reg. Ing. -
N. 358/2020 R.G. del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, ritenere-dichiarare il Sig.
tenuto al pagamento, in favore del ricorrente di quella diversa Parte_1 somma che sarà accertata dal Giudice in corso di causa o dallo stesso ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto della opposizione.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con ordinanza del 2.05.2024 questo giudice formulava una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., accettata dalla sola parte opposta.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23.9.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 181/2020.
Com'è noto, una volta depositato il decreto ingiuntivo da parte del giudice, incombe sul ricorrente l'onere di provvedere alla sua notificazione. Tale adempimento è necessario per evitare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, la quale, ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., si verifica qualora la notificazione non si eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del provvedimento giudiziale. Se la notifica deve essere effettuata all'estero, il termine è di novanta giorni.
Dalla documentazione in atti risulta che detto provvedimento è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 21.7.2020 ed è stato ricevuto dall'opponente in data 27.7.2020. Tuttavia, posto che il decreto ingiuntivo è stato depositato il 18.2.2020 e considerando il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali disposto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche
2 dal 9.3.2020 al 11.5.2020, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere notificato al destinatario entro la data del 22.6.2020.
In caso di notificazione rituale del decreto ingiuntivo, sebbene tardiva rispetto al termine di efficacia di cui all'articolo 644 c.p.c., il vizio è deducibile unicamente con l'opposizione ordinaria di cui all'art. 645 c.p.c. (Cass. n. 36496/2021; Cass.
n. 23903/2018; Cass. n. 8126/2010). Pertanto, instauratosi il contraddittorio per iniziativa del convenuto opponente che eccepisce l'inefficacia, il giudice adito in sede di cognizione ordinaria è tenuto a decidere sull'eccezione nonché sulla domanda originariamente azionata in via monitoria. Tale conclusione si basa sulla constatazione che la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c., manifesta comunque la volontà del creditore di avvalersi del titolo (Cass. n. 27602/2021; Cass. n. 3908/2016).
Ne consegue che l'inefficacia del decreto opposto non esime questo giudice dall'esaminare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
3. Ciò chiarito, occorre evidenziare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 20073/2004; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
3.1. Ciò posto, si rileva che l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 20.008,79, oltre Parte_1 interessi e spese, quale saldo debitore dei contratti n. 10070052957180 (credito
3 revolving) e n. 20140815413112 (credito personale), conclusi dal predetto con
Findomestic Banca s.p.a. il 17.10.2016
Al fine di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato, l'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento, i relativi estratti conto analitici, l'estratto della gazzetta ufficiale n. 117 del 6.10.2018 contenente l'avviso relativo alla cessione di crediti intervenuta tra Findomestic Banca s.p.a. e il Controparte_1
4.9.2018, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, l. n. 130/1999, il contratto di cessione, la lista dei crediti ceduti.
3.2. A fronte di ciò, la parte opponente non ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta. Il contegno processuale dell'opponente esclude dal thema probanudm la prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco del credito di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, il cui disposto si applica alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in virtù di quanto statuito dall'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999.
A tal riguardo, rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Va, invero, rilevato che l'opponente tardivamente, con comparsa conclusionale del
23.10.2025, ha sollevato per la prima volta eccezioni in ordine alla legittimazione sostanziale attiva dell'opposta.
3.3. Ciò precisato, è importante evidenziare che nel ricorso monitorio, l'opposta ha dedotto che il credito relativo al contratto n. 10070052957180 (credito revolving) è pari ad euro 4.499,29, di cui euro 3.321,98 a titolo di quota capitale ed euro 1.177,31 a titolo di interessi moratori, mentre il credito riguardante il contratto n. 20140815413112 (credito personale) ammonta ad euro 15.509,50, di cui euro 11.589,91 a titolo di capitale ed euro 3.926,59 a titolo di interessi.
A fronte della domanda di pagamento, l'opposizione si fonda, in via principale, sulla mancata conoscenza da parte dell'opponente dell'esatto ammontare del
4 debito alla data di decadenza dal beneficio del termine, in relazione ai due contratti di finanziamento.
In considerazione di tale contestazione, l'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha depositato due comunicazioni inoltrate da Findomestic Banca s.p.a. a Pt_2
. La prima comunicazione riporta la data del 10.7.2017, è relativa al
[...] contratto di finanziamento n. 20140815413112 e contiene sia l'intimazione al pagamento dell'importo complessivo di euro 11.582,91 sia il dettaglio delle voci del credito alla data della decadenza dal beneficio del termine del 5.7.2017
(importo rate scadute euro 1.508,00; penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute euro 75,40; capitale residuo dovuto euro 9.796,39; penale su capitale residuo dovuto euro 783,70; pagamenti ricevuti euro 580,58). La seconda comunicazione riporta la data del 25.8.2017, è relativa al contratto di finanziamento “revolving” n. 10070052957180 e contiene sia l'intimazione al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.321,98 sia il dettaglio delle voci del credito alla data della decadenza dal beneficio del termine del 28.7.2017 (importo rate scadute euro 3.603,04; pagamenti ricevuti euro 281,06).
Di fronte alla documentazione prodotta dalla controparte, specificamente citata nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 7), l'opponente non ha né contestato di aver ricevuto le comunicazioni in questione, né ha sollevato obiezioni al riguardo.
Alla luce di ciò perde concreta rilevanza il motivo di opposizione in esame.
Oltre a quanto già evidenziato, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione circa l'esistenza e la quantificazione del credito azionato, nonostante l'indicazione delle singole voci di debito nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella documentazione prodotta.
La valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito e del contegno processuale dell'opponente permette di considerare sufficientemente provata l'esistenza e l'entità del credito azionato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase
5 istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 181/2020 ai sensi dell'art. 644
c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta la somma di euro
20.008,78, oltre interessi al tasso convenzionale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opposto, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
6
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3287 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
“cartolare” del 23.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Giannichedda e Francesco Di Mambro
-opponente-
e
(P.I. ), e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
RE OR
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23.9.2025, tenuta in modalità
“cartolare”, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2020 emesso da questo
Tribunale, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro € 20.008,78, oltre interessi e spese, quale saldo debitore derivante dai contratti di apertura di credito con carta ricaricabile n.
10070052957180 e di prestito personale n. 20140815413112, conclusi dal
1 predetto con Findomestic Banca s.p.a. il 17.10.2016. In particolare, l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine fissato dall'art. 644 c.p.c. e la non debenza delle somme ingiunte.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare accertare – dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N.113/2020 Reg. Ing. - N. 373/2020 R.G. del Tribunale di Cassino per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, accertare - dichiarare l'insussistenza e la non debenza della somma di €
20.008,78 ingiunta in pagamento con il decreto ingiuntivo N.181/2020 Reg. Ing. -
N. 358/2020 R.G. del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, ritenere-dichiarare il Sig.
tenuto al pagamento, in favore del ricorrente di quella diversa Parte_1 somma che sarà accertata dal Giudice in corso di causa o dallo stesso ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto della opposizione.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con ordinanza del 2.05.2024 questo giudice formulava una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., accettata dalla sola parte opposta.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23.9.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 181/2020.
Com'è noto, una volta depositato il decreto ingiuntivo da parte del giudice, incombe sul ricorrente l'onere di provvedere alla sua notificazione. Tale adempimento è necessario per evitare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, la quale, ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., si verifica qualora la notificazione non si eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del provvedimento giudiziale. Se la notifica deve essere effettuata all'estero, il termine è di novanta giorni.
Dalla documentazione in atti risulta che detto provvedimento è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 21.7.2020 ed è stato ricevuto dall'opponente in data 27.7.2020. Tuttavia, posto che il decreto ingiuntivo è stato depositato il 18.2.2020 e considerando il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali disposto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche
2 dal 9.3.2020 al 11.5.2020, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere notificato al destinatario entro la data del 22.6.2020.
In caso di notificazione rituale del decreto ingiuntivo, sebbene tardiva rispetto al termine di efficacia di cui all'articolo 644 c.p.c., il vizio è deducibile unicamente con l'opposizione ordinaria di cui all'art. 645 c.p.c. (Cass. n. 36496/2021; Cass.
n. 23903/2018; Cass. n. 8126/2010). Pertanto, instauratosi il contraddittorio per iniziativa del convenuto opponente che eccepisce l'inefficacia, il giudice adito in sede di cognizione ordinaria è tenuto a decidere sull'eccezione nonché sulla domanda originariamente azionata in via monitoria. Tale conclusione si basa sulla constatazione che la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c., manifesta comunque la volontà del creditore di avvalersi del titolo (Cass. n. 27602/2021; Cass. n. 3908/2016).
Ne consegue che l'inefficacia del decreto opposto non esime questo giudice dall'esaminare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
3. Ciò chiarito, occorre evidenziare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 20073/2004; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
3.1. Ciò posto, si rileva che l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 20.008,79, oltre Parte_1 interessi e spese, quale saldo debitore dei contratti n. 10070052957180 (credito
3 revolving) e n. 20140815413112 (credito personale), conclusi dal predetto con
Findomestic Banca s.p.a. il 17.10.2016
Al fine di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato, l'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento, i relativi estratti conto analitici, l'estratto della gazzetta ufficiale n. 117 del 6.10.2018 contenente l'avviso relativo alla cessione di crediti intervenuta tra Findomestic Banca s.p.a. e il Controparte_1
4.9.2018, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, l. n. 130/1999, il contratto di cessione, la lista dei crediti ceduti.
3.2. A fronte di ciò, la parte opponente non ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta. Il contegno processuale dell'opponente esclude dal thema probanudm la prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco del credito di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, il cui disposto si applica alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in virtù di quanto statuito dall'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999.
A tal riguardo, rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Va, invero, rilevato che l'opponente tardivamente, con comparsa conclusionale del
23.10.2025, ha sollevato per la prima volta eccezioni in ordine alla legittimazione sostanziale attiva dell'opposta.
3.3. Ciò precisato, è importante evidenziare che nel ricorso monitorio, l'opposta ha dedotto che il credito relativo al contratto n. 10070052957180 (credito revolving) è pari ad euro 4.499,29, di cui euro 3.321,98 a titolo di quota capitale ed euro 1.177,31 a titolo di interessi moratori, mentre il credito riguardante il contratto n. 20140815413112 (credito personale) ammonta ad euro 15.509,50, di cui euro 11.589,91 a titolo di capitale ed euro 3.926,59 a titolo di interessi.
A fronte della domanda di pagamento, l'opposizione si fonda, in via principale, sulla mancata conoscenza da parte dell'opponente dell'esatto ammontare del
4 debito alla data di decadenza dal beneficio del termine, in relazione ai due contratti di finanziamento.
In considerazione di tale contestazione, l'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha depositato due comunicazioni inoltrate da Findomestic Banca s.p.a. a Pt_2
. La prima comunicazione riporta la data del 10.7.2017, è relativa al
[...] contratto di finanziamento n. 20140815413112 e contiene sia l'intimazione al pagamento dell'importo complessivo di euro 11.582,91 sia il dettaglio delle voci del credito alla data della decadenza dal beneficio del termine del 5.7.2017
(importo rate scadute euro 1.508,00; penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute euro 75,40; capitale residuo dovuto euro 9.796,39; penale su capitale residuo dovuto euro 783,70; pagamenti ricevuti euro 580,58). La seconda comunicazione riporta la data del 25.8.2017, è relativa al contratto di finanziamento “revolving” n. 10070052957180 e contiene sia l'intimazione al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.321,98 sia il dettaglio delle voci del credito alla data della decadenza dal beneficio del termine del 28.7.2017 (importo rate scadute euro 3.603,04; pagamenti ricevuti euro 281,06).
Di fronte alla documentazione prodotta dalla controparte, specificamente citata nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 7), l'opponente non ha né contestato di aver ricevuto le comunicazioni in questione, né ha sollevato obiezioni al riguardo.
Alla luce di ciò perde concreta rilevanza il motivo di opposizione in esame.
Oltre a quanto già evidenziato, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione circa l'esistenza e la quantificazione del credito azionato, nonostante l'indicazione delle singole voci di debito nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella documentazione prodotta.
La valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito e del contegno processuale dell'opponente permette di considerare sufficientemente provata l'esistenza e l'entità del credito azionato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase
5 istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 181/2020 ai sensi dell'art. 644
c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta la somma di euro
20.008,78, oltre interessi al tasso convenzionale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opposto, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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