Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'emanazione dell'atto di accertamento, quando il credito diventa esigibile. L'avviso di accertamento è stato notificato il 5 marzo 2025, pertanto la prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2019

    La norma sugli ISA prevede un'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento. Tuttavia, nel caso di specie, è applicabile la norma sul contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000), che posticipa il termine di decadenza. Lo schema d'atto è stato comunicato il 23 dicembre 2024, con termine decadenziale finale posticipato al 21 giugno 2025, data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Indeducibilità accantonamento TFM

    La deducibilità degli accantonamenti TFM è soggetta all'art. 105 del TUIR, che richiede che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Nel caso di specie, tale requisito non è stato soddisfatto, pertanto si applica il principio di cassa, che consente la deducibilità dei compensi nell'esercizio in cui sono corrisposti. L'accantonamento non è deducibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 100
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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