CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA GIORGIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW302I602557 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 751/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Resistente: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con il ricorso in trattazione, la società chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TW302I602557, notificato il 5 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Cagliari, ha rideterminato il reddito di impresa per l'anno di imposta 2019, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.
P.R. 600/1973, imputabile ai soci ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) e ha liquidato l'Irap dovuta dalla società sulla base di un valore della produzione pari a euro 54.874,00, per una maggiore imposta di euro 1.608,00, oltre sanzioni e interessi. L'accertamento era stato avviato a seguito del controllo della dichiarazione Mod. Unico SP, presentata dalla società per l'anno d'imposta 2019, da cui sarebbe emersa l'erroneità delle voci indicate quali componenti negative del reddito d'impresa. Conseguentemente l'Ufficio ha provveduto a ricostruire i costi deducibili utilizzando i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
2. - Resiste in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, chiedendo la reiezione del ricorso e osservando in particolare, quanto al disconoscimento della deducibilità del costo del trattamento di fine mandato degli amministratori, che l'accantonamento deve risultare da atti di data certa anteriore all'inizio del rapporto di mandato dell'amministratore (secondo diverse modalità: dall'atto pubblico, all'autentica notarile, alla registrazione del documento o allo scambio del documento tra le pari tramite PEC). La ricorrente non avrebbe prodotto alcuna prova in tal senso.
3. - All'udienza del 21 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, per intervenuta prescrizione del credito tributario;
II) violazione dell'art.
9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, dell'art. 43, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, per decadenza dal potere di accertamento per il 2019 il cui termine nei confronti della società sarebbe spirato il 31 dicembre 2024, per effetto della norma speciale sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA);
III) violazione degli articoli 105 e 109 del Tuir e degli articoli 2120, 2364 e 1322 del codice civile, in relazione all'importo di euro 54.000,00 relativo all'accantonamento al fondo trattamento di fine mandato amministratori
(T.F.M.), non riconosciuto dall'Ufficio quale costo deducibile dal reddito d'impresa 2019. Contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio, le norme citate non prevederebbero alcuna formalità se non quella di imputare il relativo accantonamento al conto economico della società, unico adempimento necessario per dedurre il relativo costo dal reddito di impresa (in ogni caso, il 3 dicembre 2019 i soci avrebbero adottato anche una delibera con la quale hanno provveduto all'accantonamento del TFM per il periodo d'imposta 2019).
2. - Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, anche nel diritto tributario, il termine di prescrizione comincia a decorrere solo a partire dall'emanazione dell'atto di accertamento, ossia da quando il credito diventa esigibile e può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Poichè, nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato il 5 marzo 2025, la prescizione non può dirsi maturata.
3. - Anche il secondo motivo è infondato. Secondo l'art.
9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, come convertito, "ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: [...] l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 [...]".
Peraltro, al caso di specie - come esattamente eccepito dall'Agenzia delle entrate resistente - è applicabile anche la norma di cui all'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria, per consentire il contradditorio "comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio".
Nel caso di specie, lo schema d'atto è stato comunicato il 23 dicembre 2024, con la conseguenza che il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento finale scadeva il 21 giugno 2025 (centottantesimo giorno dopo la comunicazione dello schema d'atto).
4. - Infine, è infondato anche il terzo motivo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la deducibilità dal reddito di impresa degli accantonamenti del trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) è soggetta alla disciplina dell'articolo 105 del d.P.R. n. 917/1986, il quale, al comma 1, prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali;
e, al comma 4, estende le disposizioni dei commi 1 e 2 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), dell'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui rientra il trattamento di fine mandato dell'amministratore.
Secondo la giurisprudenza, l'art. 105, comma 4, opera un rinvio "pieno" all'art. 17, comma 1, lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione, nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass.
19 agosto 2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368). Pertanto, la circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ricorre tanto ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti quanto ai fini della tassazione separata (Cass. sez. V trib., 10 luglio 2023, ord. n. 19445).
E' necessario, dunque, che la previsione di detto trattamento risulti da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti (Cass. sez. V, n. 7 giugno 2024, n. 15966).
Nel caso di specie, l'indennità di fine mandato spettante agli amministratori della società ricorrente non risulta da atto scritto, con la conseguenza che i relativi accantonamenti non sono deducibili dal reddito di impresa.
5. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
6. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' Agenzia delle entrate di Cagliari, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA GIORGIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW302I602557 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 751/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Resistente: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con il ricorso in trattazione, la società chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TW302I602557, notificato il 5 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Cagliari, ha rideterminato il reddito di impresa per l'anno di imposta 2019, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.
P.R. 600/1973, imputabile ai soci ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) e ha liquidato l'Irap dovuta dalla società sulla base di un valore della produzione pari a euro 54.874,00, per una maggiore imposta di euro 1.608,00, oltre sanzioni e interessi. L'accertamento era stato avviato a seguito del controllo della dichiarazione Mod. Unico SP, presentata dalla società per l'anno d'imposta 2019, da cui sarebbe emersa l'erroneità delle voci indicate quali componenti negative del reddito d'impresa. Conseguentemente l'Ufficio ha provveduto a ricostruire i costi deducibili utilizzando i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
2. - Resiste in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, chiedendo la reiezione del ricorso e osservando in particolare, quanto al disconoscimento della deducibilità del costo del trattamento di fine mandato degli amministratori, che l'accantonamento deve risultare da atti di data certa anteriore all'inizio del rapporto di mandato dell'amministratore (secondo diverse modalità: dall'atto pubblico, all'autentica notarile, alla registrazione del documento o allo scambio del documento tra le pari tramite PEC). La ricorrente non avrebbe prodotto alcuna prova in tal senso.
3. - All'udienza del 21 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, per intervenuta prescrizione del credito tributario;
II) violazione dell'art.
9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, dell'art. 43, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, per decadenza dal potere di accertamento per il 2019 il cui termine nei confronti della società sarebbe spirato il 31 dicembre 2024, per effetto della norma speciale sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA);
III) violazione degli articoli 105 e 109 del Tuir e degli articoli 2120, 2364 e 1322 del codice civile, in relazione all'importo di euro 54.000,00 relativo all'accantonamento al fondo trattamento di fine mandato amministratori
(T.F.M.), non riconosciuto dall'Ufficio quale costo deducibile dal reddito d'impresa 2019. Contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio, le norme citate non prevederebbero alcuna formalità se non quella di imputare il relativo accantonamento al conto economico della società, unico adempimento necessario per dedurre il relativo costo dal reddito di impresa (in ogni caso, il 3 dicembre 2019 i soci avrebbero adottato anche una delibera con la quale hanno provveduto all'accantonamento del TFM per il periodo d'imposta 2019).
2. - Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, anche nel diritto tributario, il termine di prescrizione comincia a decorrere solo a partire dall'emanazione dell'atto di accertamento, ossia da quando il credito diventa esigibile e può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Poichè, nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato il 5 marzo 2025, la prescizione non può dirsi maturata.
3. - Anche il secondo motivo è infondato. Secondo l'art.
9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, come convertito, "ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: [...] l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 [...]".
Peraltro, al caso di specie - come esattamente eccepito dall'Agenzia delle entrate resistente - è applicabile anche la norma di cui all'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria, per consentire il contradditorio "comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio".
Nel caso di specie, lo schema d'atto è stato comunicato il 23 dicembre 2024, con la conseguenza che il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento finale scadeva il 21 giugno 2025 (centottantesimo giorno dopo la comunicazione dello schema d'atto).
4. - Infine, è infondato anche il terzo motivo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la deducibilità dal reddito di impresa degli accantonamenti del trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) è soggetta alla disciplina dell'articolo 105 del d.P.R. n. 917/1986, il quale, al comma 1, prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali;
e, al comma 4, estende le disposizioni dei commi 1 e 2 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), dell'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui rientra il trattamento di fine mandato dell'amministratore.
Secondo la giurisprudenza, l'art. 105, comma 4, opera un rinvio "pieno" all'art. 17, comma 1, lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione, nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass.
19 agosto 2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368). Pertanto, la circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ricorre tanto ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti quanto ai fini della tassazione separata (Cass. sez. V trib., 10 luglio 2023, ord. n. 19445).
E' necessario, dunque, che la previsione di detto trattamento risulti da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti (Cass. sez. V, n. 7 giugno 2024, n. 15966).
Nel caso di specie, l'indennità di fine mandato spettante agli amministratori della società ricorrente non risulta da atto scritto, con la conseguenza che i relativi accantonamenti non sono deducibili dal reddito di impresa.
5. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
6. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' Agenzia delle entrate di Cagliari, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00).