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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4520/2023
Il Giudice AB Puzzovio, all'esito dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANNOLETTA Parte_1
NI e RI SA;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2023l'odierno ricorrente, titolare della pensione VOS con decorrenza DA GENNAIO 2019 ha convenuto in giudizio l'
[...]
, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, al Controparte_2
fine di ottenere la declaratoria del diritto alla riliquidazione della prestazione previdenziale in suo godimento, previa inclusione ai fini pensionistici degli emolumenti extra mensili su periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, con richiesta di condanna dell' al pagamento Controparte_3
delle differenze di rateo pensionistico maturate. resisteva all'avversa domanda eccependo l'improcedibilità, la decadenza e CP_1
l'infondatezza del ricorso
Istruito il procedimento con ctu contabile all'odierna udienza il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
*** Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In limine litis va disattesa l'eccezione di improcedibilità, atteso che nella specie la richiesta riliquidazione della prestazione non presuppone la necessaria presentazione della domanda amministrativa.
In via preliminare, poi, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale a norma dell' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, il quale dispone: 'Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte'.
Sulla concreta portata di tale novella del 2011, in particolare quanto alle annose questioni se la decadenza si applichi anche alle prestazioni già liquidate in data antecedente all'. entrata in vigore del DL 98/2011, e come si applichi, se quale decadenza cd tombale (estinzione del diritto) o mobile (estinzione dei ratei), la posizione della Cassazione è stata nel tempo altalenante.
Sulla prima questione l'. orientamento allo stato dominante - fondato sul recepimento dei principi di ss.uu. 15352/2015 e sul solco di Cass. nn. 16549/2016, 21319/2016 e
4671/2019 - è univoco a favore dell' applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione (6/7/2011): così Cass. nn. 16718/2020, 28416/2020, 11909/2021 e
17430/2021, non constano pronunce recenti di segno opposto.
Dunque allo stato, secondo l'. orientamento piu'. recente della Cassazione, il diritto al ricalcolo di un trattamento pensionistico già in essere è soggetto a decadenza, il cui termine prende avvio dal riconoscimento parziale della prestazione quanto alle pensioni riconosciute solo parzialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legge, e dall'entrata in vigore del decreto legge (6/7/2011) quanto alle pensioni riconosciute parzialmente precedentemente alla novella legislativa.
Quanto alla seconda questione (se la decadenza sia tombale o mobile), con la piu' recente, e condivisibile, pronuncia n. 17430/2021 la Cassazione si è pronunciata a favore del carattere cd mobile sulla base del fatto che l' art 47 comma
6 dpr 639/1970 estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3 del medesimo art 47, in relazione ai quali l'. art 6 del DL 103 del 1991 convertito in legge 166/1991, avente portata generale, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Il diverso orientamento a favore della decadenza cd tombale, ossia decadenza totale del diritto e non già con riferimento ai singoli ratei, sostenuto dalle precedenti pronunce Cass nn. 28416/2020 e 11909/2021, non è condivisibile in quanto non tiene conto che l'. art 38 DL 98/2011 ha esteso la decadenza alle riliquidazioni aggiungendo un comma all'. art 47 , per cui la decadenza si applica alle riliquidazione così come prevista sub commi 2 e 3 del medesimo art 47 per l'. esercizio del diritto alla prestazione previdenziale (diritto a pensione), e dunque, in base a quanto chiarito dall'. art 6 del DL 103/1991 conv in legge 166/1991, avente portata generale, appunto quale estinzione dei ratei pregressi.
Il tutto come da argomentazioni sub parr 18 e segg di Cass 17430/2021, da cui è evidenziato che la diversa interpretazione della decadenza intesa come riferita all' intera pretesa di rideterminazione, con travolgimento di tutti ratei, anche futuri e infratriennali, va esclusa siccome integrante una sostanziale vanificazione dell'. art 38
Cost .
Ne deriva - quanto al caso di specie - essendosi il ricorrente attivato con ricorso depositato nel novembre 2023, rispetto a trattamenti pensionistici in godimento da
2019, decorsi più di tre anni dalla liquidazione- va dichiarata la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' ma limitatamente ai ratei pregressi ultratriennali, CP_1
antecedenti la data di novembre 2020.
Tanto premesso, venendo al merito, l'istante rivendica il computo della contribuzione figurativa relativa al periodo di sospensione dal lavoro per disoccupazione e malattia per i periodi ante 2004 descritti in ricorso.
La materia è stata regolata da due diverse normative.
Ai sensi dell'art. 8 (“Contributi figurativi”), comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.
155 (“Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”), “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”.
La materia è stata diversamente disciplinata dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 (cosiddetta del “collegato lavoro”), per i periodi di contribuzione successivi al
31 dicembre 2004 (“il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”). Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 40 rientrano, appunto, gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa.
Ne discende che per la contribuzione figurativa accreditata con decorrenza dal 1° gennaio 2005, si dovrà considerare solo la “normale retribuzione” afferente il mese in cui l'evento s'è verificato, senza poter inglobare nella base imponibile automaticamente tutte le voci, funditus le extramensilità non liquidate mensilmente.
Di recente è intervenuta con riguardo all'esatta applicazione dell'art.40 citato la
Suprema Corte con sentenza n.33202 del 10/11/2021 affermando che: “ … la L. n. 183 del 2010, art. 40, nel dettare - per quanto qui rileva nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto della L. n. 155 del 1981, art. 8, e L. n. 153 del 1969, art. 12: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento"; e tale importo, prosegue la norma, "deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40.
Ne' può sostenersi che, riferendosi ad "eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro", la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile", sia "per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito", tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della L. n. 183 del 2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa
è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dal R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 56, lett. a).
Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che
"eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro": tanto più che, com'e' noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga "nel corso" di un rapporto di lavoro. Nemmeno può sostenersi che l'applicazione della reformatio in peius dei criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai periodi di disoccupazione successivi al
31.12.2004, espressamente prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 40, sia suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del canone di irretroattività delle leggi, come pure argomenta parte ricorrente: è sufficiente al riguardo ricordare che il diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e che la legge può modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica (così, tra le più recenti, Cass. n. 10432 del 2018); e non potendo che essere la legge stessa a consentire, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale, la tutela delle aspettative formatesi nel vigore dell'assetto normativo precedente, è sufficiente nella specie rilevare che tale previsione discrezionale risulta precisamente dall'applicazione della modifica dei criteri di calcolo per i periodi di disoccupazione successivi al 31.12.2004, invece che per tutti quelli che astrattamente potevano esser fatti valere dai pensionandi al momento dell'entrata in vigore della L.
n. 183 del 2010; e trattandosi di discrezionalità del legislatore in un ambito in cui non vi sono soluzioni costituzionalmente necessarie (c.d. "a rime obbligate"), non v'e' logicamente spazio alcuno per il dubbio di costituzionalità”.
Dunque per i periodi successivi al 31.12.2004 il calcolo della retribuzione pensionabile deve operarsi avendo come parametro l'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, escludendo gli emolumenti extramensili, i quali - anche maturando mese per mese – diventano concretamente esigibili e corrisposti solo in determinati momenti dell'anno (13° e 14° mensilità in particolare oggetto del ricorso), non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, Legge n.183/2010, così come interpretato dalla Suprema Corte.
Come ricorda, poi, la Cassazione citata, le nuove modalità di calcolo si applicano sia
«ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità.
Fatta questa breve ricostruzione preme rilevare come nella specie il ricorrente abbia chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con riguardo ad anni antecedenti il
2004 in cui era stato collocato in disoccupazione e malattia, sostenendo che la retribuzione pensionabile non avrebbe comunque potuto essere inferiore a quella percepita in costanza di lavoro nel medesimo anno, in violazione dell'art 8 l. 1555 del
1981.
Sempre tenuto conto di quanto sopra detto, la domanda è fondata.
Sul punto preme rilevare che il ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'ente.
Viceversa, l' non ha offerto prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione. CP_2
Nel corso del giudizio quindi è stata disposta ctu contabile.
All'esito della ctu è emerso come “…alla data del pensionamento è stata accreditata, come anticipato, la seguente contribuzione:
● n. 300 contributi settimanali maturati al 31/12/1992;
● n. 117 contributi settimanali maturati dal 1993 al 2011;
La sottoscritta, tenendo conto di quanto richiesto dal Giudice, ha quindi provveduto ad elaborare la tabella n. 1 nel quale viene ricalcolata la pensione che ammonterebbe
a € 1.007,26.
Il valore determinato è stato successivamente perequato come per legge nella tabella
n. 2.
Nella tabella n. 3 viene perequato come per legge l'importo pagato dall' a titolo CP_1
di pensione così come dedotto dal modello TE08 del 14 gennaio 2019.
Nella tabella n. 4 si determinano le differenze dovute dal 1° gennaio 2019 (data di decorrenza della pensione) all'ottobre 2025, calcolando gli interessi al tasso legale.
CONCLUSIONI:
Alla luce di quanto sopra la scrivente ritiene di poter concludere come segue: Al resistente Sig. spetterebbe una pensione all'origine pari a € 1.007,26 (TAB. Pt_1
1) e pertanto al 31/10/2025 gli spetterebbero complessivamente di € 2.314,93 (tab. 4) di cui € 2.157,48, a titolo di differenze tra la pensione al 2019 determinata nella presente Ctu e la pensione determinata dall' ed € 157,44 a titolo di interessi CP_1
calcolati al tasso legale dalla data di decorrenza della pensione al 31/10/2025.”
Tali conclusioni, immuni da vizi e censure, non sono state oggetto di specifiche censure
, pertanto vista la puntuale ricostruzione della pensione operata dal ctu, sono pienamente condivise dal Tribunale.
Conclusivamente deve condannarsi l' a corrispondere gli importi differenziali nella CP_1
misura determinata dal ctu sulla base di conteggi analitici correttamente elaborati oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Spese di ctu a carico di CP_1
Pqm
Il Tribunale di Brindisi ogni ulteriore eccezione disattesa così provvede
- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria nella superiore misura di iniziale mensile € 1.007,26,
- Condanna, l' Controparte_4
, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore del
[...]
ricorrente, della differenze pensionistiche dovute sui ratei già pagati da novembre 2020 oltre al maturando, riveniente dalla superiore determinazione della pensione ab origine;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario del ricorrente liquidandole in tal misura in euro 1400,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
- Condanna al pagamento spese ctu liquidate come da separato decreto. CP_1
Brindisi, 25.11.2025 Il
Giudice (dr.ssa
AB Puzzovio)
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4520/2023
Il Giudice AB Puzzovio, all'esito dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANNOLETTA Parte_1
NI e RI SA;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2023l'odierno ricorrente, titolare della pensione VOS con decorrenza DA GENNAIO 2019 ha convenuto in giudizio l'
[...]
, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, al Controparte_2
fine di ottenere la declaratoria del diritto alla riliquidazione della prestazione previdenziale in suo godimento, previa inclusione ai fini pensionistici degli emolumenti extra mensili su periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, con richiesta di condanna dell' al pagamento Controparte_3
delle differenze di rateo pensionistico maturate. resisteva all'avversa domanda eccependo l'improcedibilità, la decadenza e CP_1
l'infondatezza del ricorso
Istruito il procedimento con ctu contabile all'odierna udienza il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
*** Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In limine litis va disattesa l'eccezione di improcedibilità, atteso che nella specie la richiesta riliquidazione della prestazione non presuppone la necessaria presentazione della domanda amministrativa.
In via preliminare, poi, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale a norma dell' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, il quale dispone: 'Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte'.
Sulla concreta portata di tale novella del 2011, in particolare quanto alle annose questioni se la decadenza si applichi anche alle prestazioni già liquidate in data antecedente all'. entrata in vigore del DL 98/2011, e come si applichi, se quale decadenza cd tombale (estinzione del diritto) o mobile (estinzione dei ratei), la posizione della Cassazione è stata nel tempo altalenante.
Sulla prima questione l'. orientamento allo stato dominante - fondato sul recepimento dei principi di ss.uu. 15352/2015 e sul solco di Cass. nn. 16549/2016, 21319/2016 e
4671/2019 - è univoco a favore dell' applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione (6/7/2011): così Cass. nn. 16718/2020, 28416/2020, 11909/2021 e
17430/2021, non constano pronunce recenti di segno opposto.
Dunque allo stato, secondo l'. orientamento piu'. recente della Cassazione, il diritto al ricalcolo di un trattamento pensionistico già in essere è soggetto a decadenza, il cui termine prende avvio dal riconoscimento parziale della prestazione quanto alle pensioni riconosciute solo parzialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legge, e dall'entrata in vigore del decreto legge (6/7/2011) quanto alle pensioni riconosciute parzialmente precedentemente alla novella legislativa.
Quanto alla seconda questione (se la decadenza sia tombale o mobile), con la piu' recente, e condivisibile, pronuncia n. 17430/2021 la Cassazione si è pronunciata a favore del carattere cd mobile sulla base del fatto che l' art 47 comma
6 dpr 639/1970 estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3 del medesimo art 47, in relazione ai quali l'. art 6 del DL 103 del 1991 convertito in legge 166/1991, avente portata generale, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Il diverso orientamento a favore della decadenza cd tombale, ossia decadenza totale del diritto e non già con riferimento ai singoli ratei, sostenuto dalle precedenti pronunce Cass nn. 28416/2020 e 11909/2021, non è condivisibile in quanto non tiene conto che l'. art 38 DL 98/2011 ha esteso la decadenza alle riliquidazioni aggiungendo un comma all'. art 47 , per cui la decadenza si applica alle riliquidazione così come prevista sub commi 2 e 3 del medesimo art 47 per l'. esercizio del diritto alla prestazione previdenziale (diritto a pensione), e dunque, in base a quanto chiarito dall'. art 6 del DL 103/1991 conv in legge 166/1991, avente portata generale, appunto quale estinzione dei ratei pregressi.
Il tutto come da argomentazioni sub parr 18 e segg di Cass 17430/2021, da cui è evidenziato che la diversa interpretazione della decadenza intesa come riferita all' intera pretesa di rideterminazione, con travolgimento di tutti ratei, anche futuri e infratriennali, va esclusa siccome integrante una sostanziale vanificazione dell'. art 38
Cost .
Ne deriva - quanto al caso di specie - essendosi il ricorrente attivato con ricorso depositato nel novembre 2023, rispetto a trattamenti pensionistici in godimento da
2019, decorsi più di tre anni dalla liquidazione- va dichiarata la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' ma limitatamente ai ratei pregressi ultratriennali, CP_1
antecedenti la data di novembre 2020.
Tanto premesso, venendo al merito, l'istante rivendica il computo della contribuzione figurativa relativa al periodo di sospensione dal lavoro per disoccupazione e malattia per i periodi ante 2004 descritti in ricorso.
La materia è stata regolata da due diverse normative.
Ai sensi dell'art. 8 (“Contributi figurativi”), comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.
155 (“Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”), “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”.
La materia è stata diversamente disciplinata dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 (cosiddetta del “collegato lavoro”), per i periodi di contribuzione successivi al
31 dicembre 2004 (“il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”). Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 40 rientrano, appunto, gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa.
Ne discende che per la contribuzione figurativa accreditata con decorrenza dal 1° gennaio 2005, si dovrà considerare solo la “normale retribuzione” afferente il mese in cui l'evento s'è verificato, senza poter inglobare nella base imponibile automaticamente tutte le voci, funditus le extramensilità non liquidate mensilmente.
Di recente è intervenuta con riguardo all'esatta applicazione dell'art.40 citato la
Suprema Corte con sentenza n.33202 del 10/11/2021 affermando che: “ … la L. n. 183 del 2010, art. 40, nel dettare - per quanto qui rileva nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto della L. n. 155 del 1981, art. 8, e L. n. 153 del 1969, art. 12: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento"; e tale importo, prosegue la norma, "deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40.
Ne' può sostenersi che, riferendosi ad "eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro", la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile", sia "per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito", tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della L. n. 183 del 2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa
è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dal R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 56, lett. a).
Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che
"eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro": tanto più che, com'e' noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga "nel corso" di un rapporto di lavoro. Nemmeno può sostenersi che l'applicazione della reformatio in peius dei criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai periodi di disoccupazione successivi al
31.12.2004, espressamente prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 40, sia suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del canone di irretroattività delle leggi, come pure argomenta parte ricorrente: è sufficiente al riguardo ricordare che il diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e che la legge può modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica (così, tra le più recenti, Cass. n. 10432 del 2018); e non potendo che essere la legge stessa a consentire, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale, la tutela delle aspettative formatesi nel vigore dell'assetto normativo precedente, è sufficiente nella specie rilevare che tale previsione discrezionale risulta precisamente dall'applicazione della modifica dei criteri di calcolo per i periodi di disoccupazione successivi al 31.12.2004, invece che per tutti quelli che astrattamente potevano esser fatti valere dai pensionandi al momento dell'entrata in vigore della L.
n. 183 del 2010; e trattandosi di discrezionalità del legislatore in un ambito in cui non vi sono soluzioni costituzionalmente necessarie (c.d. "a rime obbligate"), non v'e' logicamente spazio alcuno per il dubbio di costituzionalità”.
Dunque per i periodi successivi al 31.12.2004 il calcolo della retribuzione pensionabile deve operarsi avendo come parametro l'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, escludendo gli emolumenti extramensili, i quali - anche maturando mese per mese – diventano concretamente esigibili e corrisposti solo in determinati momenti dell'anno (13° e 14° mensilità in particolare oggetto del ricorso), non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, Legge n.183/2010, così come interpretato dalla Suprema Corte.
Come ricorda, poi, la Cassazione citata, le nuove modalità di calcolo si applicano sia
«ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità.
Fatta questa breve ricostruzione preme rilevare come nella specie il ricorrente abbia chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con riguardo ad anni antecedenti il
2004 in cui era stato collocato in disoccupazione e malattia, sostenendo che la retribuzione pensionabile non avrebbe comunque potuto essere inferiore a quella percepita in costanza di lavoro nel medesimo anno, in violazione dell'art 8 l. 1555 del
1981.
Sempre tenuto conto di quanto sopra detto, la domanda è fondata.
Sul punto preme rilevare che il ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'ente.
Viceversa, l' non ha offerto prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione. CP_2
Nel corso del giudizio quindi è stata disposta ctu contabile.
All'esito della ctu è emerso come “…alla data del pensionamento è stata accreditata, come anticipato, la seguente contribuzione:
● n. 300 contributi settimanali maturati al 31/12/1992;
● n. 117 contributi settimanali maturati dal 1993 al 2011;
La sottoscritta, tenendo conto di quanto richiesto dal Giudice, ha quindi provveduto ad elaborare la tabella n. 1 nel quale viene ricalcolata la pensione che ammonterebbe
a € 1.007,26.
Il valore determinato è stato successivamente perequato come per legge nella tabella
n. 2.
Nella tabella n. 3 viene perequato come per legge l'importo pagato dall' a titolo CP_1
di pensione così come dedotto dal modello TE08 del 14 gennaio 2019.
Nella tabella n. 4 si determinano le differenze dovute dal 1° gennaio 2019 (data di decorrenza della pensione) all'ottobre 2025, calcolando gli interessi al tasso legale.
CONCLUSIONI:
Alla luce di quanto sopra la scrivente ritiene di poter concludere come segue: Al resistente Sig. spetterebbe una pensione all'origine pari a € 1.007,26 (TAB. Pt_1
1) e pertanto al 31/10/2025 gli spetterebbero complessivamente di € 2.314,93 (tab. 4) di cui € 2.157,48, a titolo di differenze tra la pensione al 2019 determinata nella presente Ctu e la pensione determinata dall' ed € 157,44 a titolo di interessi CP_1
calcolati al tasso legale dalla data di decorrenza della pensione al 31/10/2025.”
Tali conclusioni, immuni da vizi e censure, non sono state oggetto di specifiche censure
, pertanto vista la puntuale ricostruzione della pensione operata dal ctu, sono pienamente condivise dal Tribunale.
Conclusivamente deve condannarsi l' a corrispondere gli importi differenziali nella CP_1
misura determinata dal ctu sulla base di conteggi analitici correttamente elaborati oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Spese di ctu a carico di CP_1
Pqm
Il Tribunale di Brindisi ogni ulteriore eccezione disattesa così provvede
- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria nella superiore misura di iniziale mensile € 1.007,26,
- Condanna, l' Controparte_4
, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore del
[...]
ricorrente, della differenze pensionistiche dovute sui ratei già pagati da novembre 2020 oltre al maturando, riveniente dalla superiore determinazione della pensione ab origine;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario del ricorrente liquidandole in tal misura in euro 1400,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
- Condanna al pagamento spese ctu liquidate come da separato decreto. CP_1
Brindisi, 25.11.2025 Il
Giudice (dr.ssa
AB Puzzovio)