Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1008
Articolo 1Articolo 3
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15 novembre 1957
Art. 2.

Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1957