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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 51753 del registro generale affari contenziosi anno
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Romana La Torre e Graziano Di Carlo Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli stessi sito in Roma, via dei Monti Parioli n. 46, come da procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
- appellante -
E in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall' Avv. Gianluca Fonsi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in
Roma, via Monte Santo n. 68, come da procura alle liti versata in atti;
nonché
, n.c. Parte_2
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1125/22 del 10.01.2022, relativa alla liquidazione del danno patrimoniale a seguito di sinistro stradale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 1125/22 Controparte_1 Parte_2
del 10.01.2022, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda di primo grado e condannato l'odierna appellante alle spese di lite in favore della Controparte_1
dichiarando congrua e satisfattiva la somma risarcitoria di euro 6.800,00 da quest'ultima corrisposta all'appellante per il ristoro del danno patrimoniale subìto a seguito di sinistro stradale avvenuto, il
17.06.2020, tra l'autovettura Ford B-Max, targata ES316EC e intestata all'appellante, e l'autovettura Ford Kuga, targata DW193ZH e intestata alla appellata contumace, in Roma, viale dell'Oceano
Indiano, all'altezza dell'intersezione con via di Decima.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente: 1) ritenuto congrua la somma di euro 6.800,00 liquidata dall'assicurazione, senza fornire alcuna motivazione;
2) respinto le ulteriori domande (risarcimento del danno per il fermo tecnico, spese di rottamazione, bollo e assicurazione pagati e non goduti, spese per passaggio di proprietà, consulenza stragiudiziale), in quanto ritenute non provate;
3) condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite senza considerare, ai fini della soccombenza l'ulteriore somma, pari ad euro 1.800,00, corrisposta in corso di causa dalla Controparte_1
Sulla scorta di tali deduzioni, l'appellante concludeva come segue:
“A) in via preliminare ed istruttoria
1) chiede l'ammissione della Ctu tecnico - modale al fine di valutare i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'odierna parte appellante a seguito del sinistro de quo e la compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro così come descritto nell'atto di citazione, e gli ulteriori danni derivanti dal sinistro per cui è causa;
B) in via principale e nel merito
1) accertare e dichiarare che il veicolo di parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa la cui esclusiva responsabilità è da attribuirsi al conducente del veicolo Ford Kuga, targato DW 193 ZH, di proprietà della SI.ra
; Parte_2
2) per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 la in p.l.r.p.t., al Controparte_2
risarcimento in favore di parte attrice dei danni subiti dal suo veicolo, che ammontano 2.500,00 oltre spese occorrende, rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo e/o in quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di Giustizia se del caso anche in via equitativa;
C) in via subordinata in accoglimento del secondo motivo di appello nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare che il veicolo di parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa la cui esclusiva responsabilità è da attribuirsi al conducente del veicolo Ford Kuga, targato DW 193 ZH, di proprietà della SI.ra
; Parte_2
- per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 la in p.l.r.p.t.. al Controparte_2
risarcimento in favore di parte attrice dei danni subiti dal suo veicolo come quantificate dal Giudice di Prime cure e condannare la al pagamento delle spese di giudizio nei confronti CP_2 dell'attrice
D) in ulteriore subordine in accoglimento del secondo motivo di appello nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare che il veicolo di parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa la cui esclusiva responsabilità è da attribuirsi al conducente del veicolo Ford Kuga, targato DW 193 ZH, di proprietà della SI.ra
; Parte_2
- per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 la in p.l.r.p.t., al Controparte_2
risarcimento in favore di parte attrice dei danni subiti dal suo veicolo come quantificate dal Giudice di Prime cure e compensare le spese di giudizio tra le parti;
E) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre 15 % di spese forfettarie, oltre spese accessorie come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari”.
Si costituiva la contestando in toto quanto ex adverso eccepito e Controparte_1
concludendo come segue:
“a) in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1125/22 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
b) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto da controparte, liquidare in favore della sig.ra i soli danni che dovessero ritenersi Parte_1
puntualmente dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo espressamente in considerazione l'importo di € 6.800,00 (di cui € 500,00 per spese legali) già Con corrisposto dalla che dovrà es-sere rivalutato, maggiorato degli interessi ed imputato secondo legge;
c) rigettare, in ogni caso, la richiesta di risarcimento del danno per e/o disagi per necessari CP_3 spostamenti” “spese di rottamazione e registrazione al PRA” “costi per bollo e assicurazione pagati
e non goduti” “spese per il passaggio di proprietà” per le ragioni ampiamente illustrate nel presente atto;
d) rigettare, altresì, le richieste di fermo tecnico e rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, per i motivi dedotti in narrativa;
e) infine, respingere le richieste di interessi e rivalutazione monetaria non essendo presenti i relativi presupposti, anche alla luce della tempestiva e congrua offerta formulata dalla nella fase CP_4
stragiudiziale;
f) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA”. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui
è stato ritenuto che il valore del mezzo danneggiato ante sinistro fosse risultato pari ad euro 6.300,00.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi tecnici e di prova abbia fondato la predetta motivazione, oltre ad aver omesso la valutazione della documentazione all'uopo prodotta dall'attore (preventivo di riparazione e valutazioni di mercato).
Siffatto motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, dall'esame degli atti del primo grado, risulta che l'odierna appellante, sulla quale incombe l'onere della prova del danno subito ex art. 2697 c.c., non ha fornito documentazione idonea a dimostrare che il veicolo al momento del sinistro avesse il valore chiesto con l'atto di citazione.
Il preventivo di riparazione versato in atti dall'appellante, in particolare, non rappresenta documentazione utile (se non per attestarne l'antieconomicità), non avendo l'attrice chiesto le spese di riparazione ed avendo scelto di rottamare il mezzo.
Né sono utili le valutazioni di mercato prodotte, essendo esse prive di dati certi di comparazione
(quali, a titolo esemplificativo, il chilometraggio delle auto e i rispettivi anni di immatricolazione).
Per tali ragioni, si deve rigettare anche la richiesta di CTU, che sarebbe meramente esplorativa, trattandosi di uno strumento volto a valutare in termini tecnici gl elementi probatori forniti dalle parti e non a sopperire all'omesso adempimento degli oneri probatori sugli stessi incombenti.
Tale impostazione trova conferma nell'ordinanza n. 26048 del 7 settembre 2023, con cui la Corte di
Cassazione ha stabilito che: “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Di contro, la ha, dilgentemente, prodotto una perizia di parte dalla quale Controparte_1 risulta il valore di mercato dell'autovettura al momento del sinistro (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado , quantificato in euro 6.300,00 ed assunto dal Giudice di prime cure Controparte_1
come parametro per la liquidazione del danno. Deve, altresì, rigettarsi la domanda dell'appellante relativa alle voci di danno accessorio ( e/o CP_3
disagi per necessari spostamenti, spese di rottamazione e registrazione al PRA, costi per bollo e assicurazione pagati e non goduti, spese per il passaggio di proprietà), in quanto non sono state fornite adeguate prove attestanti l'effettivo esborso delle stesse. Infatti, come è stato chiarito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19958 del 19 luglio 2024, “in caso di rottamazione del mezzo, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso”.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore della Controparte_1
liquidate in euro 1.104,00.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La circostanza che la abbia corrisposto all'appellante, banco iudicis, Controparte_1
l'ulteriore somma di euro 1.800,00 a titolo di “integrazione prec. liq.ne. valore comm. del mezzo solo sorte” (come risulta dal doc. 6 del fascicolo di primo grado della Controparte_1
rappresenta un chiaro, seppur parziale, riconoscimento del debito e quindi della fondatezza della domanda attorea formulata in primo grado anche ai fini delle spese, incidendo sul valore del decisum.
Il Giudice di primo grado, dunque, avrebbe dovuto condannare le convenute in solido al pagamento di una quota del 50% delle spese di lite per la parziale soccombenza, con compensazione tra le parti della restante quota. Sul punto la sentenza di primo grado deve, quindi, essere riformata.
Le spese di lite, tenuto conto anche in questo grado di giudizio del parziale accoglimento dell'appello, possono essere compensate in ragione del 50% con condanna delle appellate in solido tra loro al pagamento della restante quota del 50%, quota liquidata come da dispistivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la e , così provvede: Controparte_1 Parte_2
- dichiara contumace;
Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara compensate al 50% le spese di lite del primo grado tra le parti e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere la restante quota del
50% delle spese di lite, come liquidate nella sentenza appellata;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere il 50% delle spese di lite del presente grado, quota che si liquida, in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le parti della restante quota del 50%.
Roma, 31 marzo 2025
Il presente provvedimento è stato redatto con lo studio e la collaborazione dell'Avv. Valentina
Zaccheo (GOP in tirocinio).
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 51753 del registro generale affari contenziosi anno
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Romana La Torre e Graziano Di Carlo Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli stessi sito in Roma, via dei Monti Parioli n. 46, come da procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
- appellante -
E in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall' Avv. Gianluca Fonsi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in
Roma, via Monte Santo n. 68, come da procura alle liti versata in atti;
nonché
, n.c. Parte_2
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1125/22 del 10.01.2022, relativa alla liquidazione del danno patrimoniale a seguito di sinistro stradale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 1125/22 Controparte_1 Parte_2
del 10.01.2022, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda di primo grado e condannato l'odierna appellante alle spese di lite in favore della Controparte_1
dichiarando congrua e satisfattiva la somma risarcitoria di euro 6.800,00 da quest'ultima corrisposta all'appellante per il ristoro del danno patrimoniale subìto a seguito di sinistro stradale avvenuto, il
17.06.2020, tra l'autovettura Ford B-Max, targata ES316EC e intestata all'appellante, e l'autovettura Ford Kuga, targata DW193ZH e intestata alla appellata contumace, in Roma, viale dell'Oceano
Indiano, all'altezza dell'intersezione con via di Decima.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente: 1) ritenuto congrua la somma di euro 6.800,00 liquidata dall'assicurazione, senza fornire alcuna motivazione;
2) respinto le ulteriori domande (risarcimento del danno per il fermo tecnico, spese di rottamazione, bollo e assicurazione pagati e non goduti, spese per passaggio di proprietà, consulenza stragiudiziale), in quanto ritenute non provate;
3) condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite senza considerare, ai fini della soccombenza l'ulteriore somma, pari ad euro 1.800,00, corrisposta in corso di causa dalla Controparte_1
Sulla scorta di tali deduzioni, l'appellante concludeva come segue:
“A) in via preliminare ed istruttoria
1) chiede l'ammissione della Ctu tecnico - modale al fine di valutare i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'odierna parte appellante a seguito del sinistro de quo e la compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro così come descritto nell'atto di citazione, e gli ulteriori danni derivanti dal sinistro per cui è causa;
B) in via principale e nel merito
1) accertare e dichiarare che il veicolo di parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa la cui esclusiva responsabilità è da attribuirsi al conducente del veicolo Ford Kuga, targato DW 193 ZH, di proprietà della SI.ra
; Parte_2
2) per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 la in p.l.r.p.t., al Controparte_2
risarcimento in favore di parte attrice dei danni subiti dal suo veicolo, che ammontano 2.500,00 oltre spese occorrende, rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo e/o in quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di Giustizia se del caso anche in via equitativa;
C) in via subordinata in accoglimento del secondo motivo di appello nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare che il veicolo di parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa la cui esclusiva responsabilità è da attribuirsi al conducente del veicolo Ford Kuga, targato DW 193 ZH, di proprietà della SI.ra
; Parte_2
- per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 la in p.l.r.p.t.. al Controparte_2
risarcimento in favore di parte attrice dei danni subiti dal suo veicolo come quantificate dal Giudice di Prime cure e condannare la al pagamento delle spese di giudizio nei confronti CP_2 dell'attrice
D) in ulteriore subordine in accoglimento del secondo motivo di appello nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare che il veicolo di parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa la cui esclusiva responsabilità è da attribuirsi al conducente del veicolo Ford Kuga, targato DW 193 ZH, di proprietà della SI.ra
; Parte_2
- per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 la in p.l.r.p.t., al Controparte_2
risarcimento in favore di parte attrice dei danni subiti dal suo veicolo come quantificate dal Giudice di Prime cure e compensare le spese di giudizio tra le parti;
E) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre 15 % di spese forfettarie, oltre spese accessorie come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari”.
Si costituiva la contestando in toto quanto ex adverso eccepito e Controparte_1
concludendo come segue:
“a) in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1125/22 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
b) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto da controparte, liquidare in favore della sig.ra i soli danni che dovessero ritenersi Parte_1
puntualmente dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo espressamente in considerazione l'importo di € 6.800,00 (di cui € 500,00 per spese legali) già Con corrisposto dalla che dovrà es-sere rivalutato, maggiorato degli interessi ed imputato secondo legge;
c) rigettare, in ogni caso, la richiesta di risarcimento del danno per e/o disagi per necessari CP_3 spostamenti” “spese di rottamazione e registrazione al PRA” “costi per bollo e assicurazione pagati
e non goduti” “spese per il passaggio di proprietà” per le ragioni ampiamente illustrate nel presente atto;
d) rigettare, altresì, le richieste di fermo tecnico e rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, per i motivi dedotti in narrativa;
e) infine, respingere le richieste di interessi e rivalutazione monetaria non essendo presenti i relativi presupposti, anche alla luce della tempestiva e congrua offerta formulata dalla nella fase CP_4
stragiudiziale;
f) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA”. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui
è stato ritenuto che il valore del mezzo danneggiato ante sinistro fosse risultato pari ad euro 6.300,00.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi tecnici e di prova abbia fondato la predetta motivazione, oltre ad aver omesso la valutazione della documentazione all'uopo prodotta dall'attore (preventivo di riparazione e valutazioni di mercato).
Siffatto motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, dall'esame degli atti del primo grado, risulta che l'odierna appellante, sulla quale incombe l'onere della prova del danno subito ex art. 2697 c.c., non ha fornito documentazione idonea a dimostrare che il veicolo al momento del sinistro avesse il valore chiesto con l'atto di citazione.
Il preventivo di riparazione versato in atti dall'appellante, in particolare, non rappresenta documentazione utile (se non per attestarne l'antieconomicità), non avendo l'attrice chiesto le spese di riparazione ed avendo scelto di rottamare il mezzo.
Né sono utili le valutazioni di mercato prodotte, essendo esse prive di dati certi di comparazione
(quali, a titolo esemplificativo, il chilometraggio delle auto e i rispettivi anni di immatricolazione).
Per tali ragioni, si deve rigettare anche la richiesta di CTU, che sarebbe meramente esplorativa, trattandosi di uno strumento volto a valutare in termini tecnici gl elementi probatori forniti dalle parti e non a sopperire all'omesso adempimento degli oneri probatori sugli stessi incombenti.
Tale impostazione trova conferma nell'ordinanza n. 26048 del 7 settembre 2023, con cui la Corte di
Cassazione ha stabilito che: “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Di contro, la ha, dilgentemente, prodotto una perizia di parte dalla quale Controparte_1 risulta il valore di mercato dell'autovettura al momento del sinistro (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado , quantificato in euro 6.300,00 ed assunto dal Giudice di prime cure Controparte_1
come parametro per la liquidazione del danno. Deve, altresì, rigettarsi la domanda dell'appellante relativa alle voci di danno accessorio ( e/o CP_3
disagi per necessari spostamenti, spese di rottamazione e registrazione al PRA, costi per bollo e assicurazione pagati e non goduti, spese per il passaggio di proprietà), in quanto non sono state fornite adeguate prove attestanti l'effettivo esborso delle stesse. Infatti, come è stato chiarito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19958 del 19 luglio 2024, “in caso di rottamazione del mezzo, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso”.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore della Controparte_1
liquidate in euro 1.104,00.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La circostanza che la abbia corrisposto all'appellante, banco iudicis, Controparte_1
l'ulteriore somma di euro 1.800,00 a titolo di “integrazione prec. liq.ne. valore comm. del mezzo solo sorte” (come risulta dal doc. 6 del fascicolo di primo grado della Controparte_1
rappresenta un chiaro, seppur parziale, riconoscimento del debito e quindi della fondatezza della domanda attorea formulata in primo grado anche ai fini delle spese, incidendo sul valore del decisum.
Il Giudice di primo grado, dunque, avrebbe dovuto condannare le convenute in solido al pagamento di una quota del 50% delle spese di lite per la parziale soccombenza, con compensazione tra le parti della restante quota. Sul punto la sentenza di primo grado deve, quindi, essere riformata.
Le spese di lite, tenuto conto anche in questo grado di giudizio del parziale accoglimento dell'appello, possono essere compensate in ragione del 50% con condanna delle appellate in solido tra loro al pagamento della restante quota del 50%, quota liquidata come da dispistivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la e , così provvede: Controparte_1 Parte_2
- dichiara contumace;
Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara compensate al 50% le spese di lite del primo grado tra le parti e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere la restante quota del
50% delle spese di lite, come liquidate nella sentenza appellata;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere il 50% delle spese di lite del presente grado, quota che si liquida, in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le parti della restante quota del 50%.
Roma, 31 marzo 2025
Il presente provvedimento è stato redatto con lo studio e la collaborazione dell'Avv. Valentina
Zaccheo (GOP in tirocinio).
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo