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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5328/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2653/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180027465904 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2653.04.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Catania e l'Agente della riscossione per l'annullamento di cartella di pagamento n. 2932018002746590 avente ad oggetto il ruolo n.1113/2018 emesso per registrazione atti giudiziari (avvisi di liquidazione n. 1153/2016), sanzioni, interessi ed altri oneri accessori, anno d'imposta 2016, per un importo complessivo pari ad
€11.839,50, proponeva appello, in data 31/10/2024, l'Ufficio lamentando carenza di motivazione della sentenza e chiedendo la riforma della stessa e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Il contribuente deposita controdeduzioni in data 4/04/2025 facendo presente che, nelle more della pendenza del giudizio di primo grado, a seguito di intimazione di pagamento del 13.07.2022, cui è seguito pignoramento esattoriale presso terzi notificato telematicamente in data 28.07.2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quest'ultima ha riscosso la somma di € 12.825,60 dovuta dalla Regione
Siciliana all'avv. Resistente_1 per attività professionale svolta quale esperto PNRR;
che tale somma è stata riscossa giusta mandato di pagamento n. 264/2022 di € 12.825,60, in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, emesso dall'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione pubblica della Regione
Siciliana in data 3.10.2022; che con tale importo è stata saldata la somma di € 11.488,95 dell'imposta di registro dovuta per la sentenza della Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, del 12.07.2016 n.
1153 - per come si evince dall'attestazione in calce alla copia conforme della medesima sentenza che si produce – sostanzialmente corrispondente a quello della cartella esattoriale impugnata in primo grado;
che stante l'avvenuto pagamento di cui sopra non sussiste più interesse del concludente al ricorso proposto in primo grado nonché agli effetti favorevoli della sentenza n. 2653/24, emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione quarta, depositata il 03.04.2024, di annullamento della cartella impugnata, oggi appellata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania nel giudizio in epigrafe.
Tutto ciò premesso, chiede di voler dichiarare cessata la materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto in primo grado, dichiarando formalmente di voler rinunciare agli effetti della sentenza di accoglimento n. 2653/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione quarta, depositata il 03.04.2024, con la conseguenziale statuizione di estinzione del presente giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 546 del 31.12.1992 e s.
m.i., e con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deposita la relativa documentazione e memoria in data 16/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti, risulta quanto fatto presente dalla parte.
Non si può, pertanto, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5328/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2653/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180027465904 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2653.04.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Catania e l'Agente della riscossione per l'annullamento di cartella di pagamento n. 2932018002746590 avente ad oggetto il ruolo n.1113/2018 emesso per registrazione atti giudiziari (avvisi di liquidazione n. 1153/2016), sanzioni, interessi ed altri oneri accessori, anno d'imposta 2016, per un importo complessivo pari ad
€11.839,50, proponeva appello, in data 31/10/2024, l'Ufficio lamentando carenza di motivazione della sentenza e chiedendo la riforma della stessa e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Il contribuente deposita controdeduzioni in data 4/04/2025 facendo presente che, nelle more della pendenza del giudizio di primo grado, a seguito di intimazione di pagamento del 13.07.2022, cui è seguito pignoramento esattoriale presso terzi notificato telematicamente in data 28.07.2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quest'ultima ha riscosso la somma di € 12.825,60 dovuta dalla Regione
Siciliana all'avv. Resistente_1 per attività professionale svolta quale esperto PNRR;
che tale somma è stata riscossa giusta mandato di pagamento n. 264/2022 di € 12.825,60, in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, emesso dall'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione pubblica della Regione
Siciliana in data 3.10.2022; che con tale importo è stata saldata la somma di € 11.488,95 dell'imposta di registro dovuta per la sentenza della Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, del 12.07.2016 n.
1153 - per come si evince dall'attestazione in calce alla copia conforme della medesima sentenza che si produce – sostanzialmente corrispondente a quello della cartella esattoriale impugnata in primo grado;
che stante l'avvenuto pagamento di cui sopra non sussiste più interesse del concludente al ricorso proposto in primo grado nonché agli effetti favorevoli della sentenza n. 2653/24, emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione quarta, depositata il 03.04.2024, di annullamento della cartella impugnata, oggi appellata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania nel giudizio in epigrafe.
Tutto ciò premesso, chiede di voler dichiarare cessata la materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto in primo grado, dichiarando formalmente di voler rinunciare agli effetti della sentenza di accoglimento n. 2653/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione quarta, depositata il 03.04.2024, con la conseguenziale statuizione di estinzione del presente giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 546 del 31.12.1992 e s.
m.i., e con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deposita la relativa documentazione e memoria in data 16/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti, risulta quanto fatto presente dalla parte.
Non si può, pertanto, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.